10.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2009 Estratto: Capitolo I del 5 marzo 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2009.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-0343

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale Nessuno

Dipartimento degli affari esteri 2002 P 02.3394

Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera RS 01.463)

Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha deciso, in adempimento del postulato, di istituire un centro di competenze universitario che fornisca, durante una fase pilota di cinque anni, prestazioni nel campo dei diritti umani. Il sostegno offerto dal nuovo centro rafforzerà le capacità della Confederazione, dei Cantoni e di altri operatori impegnati nella tutela dei diritti umani e nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera. Per questo progetto, la Confederazione stanzierà ogni anno, a partire dal 2010, un milione di franchi. Del sostegno del centro beneficeranno direttamente o indirettamente non solo la Confederazione ma anche i Cantoni, i Comuni, il settore privato e altre cerchie interessate, che avranno anche la possibilità di ricorrere direttamente alle prestazioni del centro, a proprie spese. Il 10 dicembre 2009 il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno indetto una gara aperta a tutte le università svizzere riconosciute, allo scopo di selezionare l'istituzione o la rete di istituzioni che andrà a costituire il centro di competenze. Dopo quattro anni il progetto sarà valutato e i risultati sottoposti al Consiglio federale, il quale deciderà se andare avanti con il progetto o se invece creare un'istituzione nazionale dei diritti dell'uomo conformemente ai «principi di Parigi». Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3679

Energia quale tema principale della cooperazione allo sviluppo svizzera (N 21.3.07, Gruppo liberale-radicale)

Nel mese di marzo del 2008 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo e il messaggio concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, gettando così le basi per una strategia unitaria in materia di politica di sviluppo. Incentrata sulle sfide future in questo ambito, la politica di sviluppo ha un asse strategico principale che consiste nel promuovere la globalizzazione a favore dello sviluppo. A sostegno dell'asse strategico menzionato, la DSC ha avviato nel 2008 il «Programma globale Mutamento climatico». In ambito energetico il programma è finalizzato a migliorare l'accesso delle popolazioni, e in particolare di quelle rurali non allacciate a una rete di distribuzione, alle energie pulite e rinnovabili nonché a promuovere l'efficienza energetica degli immobili. Il programma contribuisce in 1740

misura rilevante alla coerenza della politica estera in materia energetica e si fonda sulle esperienze accumulate in decenni di cooperazione bilaterale allo sviluppo nel quadro dell'attuazione dei trattati ambientali internazionali. In occasione della conferenza di Rio del 1992 su sviluppo e ambiente, la DSC lanciò il «Programma ambientale globale» che ha dato vita a numerose iniziative nel campo della promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'Asia meridionale, nell'America centrale e nell'Africa del nord.

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato una nuova strategia per la politica estera svizzera in materia energetica e il 29 ottobre dello stesso anno ha presentato al riguardo un rapporto dettagliato. Il rapporto riassume i punti essenziali della politica estera in ambito energetico e fornisce una panoramica minuziosa delle sfide che la Svizzera dovrà affrontare in campo energetico. Riconosce inoltre il ruolo fondamentale che la cooperazione allo sviluppo riveste nell'ambito della politica estera svizzera in campo energetico e illustra il contributo della DSC e della SECO allo sfruttamento sostenibile delle risorse. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3417

Rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della politica estera (S 20.3.07, Commissione della politica estera CS)

Il 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica estera 2009. Conferendo una nuova veste al rapporto sulla politica estera, il Consiglio federale ha accolto la richiesta formulata nel postulato di rimpiazzare i diversi rapporti periodici con un solo e unico rapporto annuale che copra l'insieme delle attività di politica estera della Svizzera. Il rapporto ingloba quindi il rapporto annuale sulle misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo, il rapporto sulla Svizzera e l'ONU e il rapporto annuale sulle attività della Svizzera nel Consiglio d'Europa. Oltre ad offrire una visione d'insieme dello stato attuale della politica estera svizzera, illustra le più importanti sfide presenti e future e fa un resoconto delle principali attività dalla pubblicazione del rapporto sulla politica estera del giugno 2007. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3632

Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN)

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto elaborato in adempimento del postulato 06.3632 Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur, depositato dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale il 22 giugno 2007. La situazione nel Darfur resta precaria e l'impegno elvetico è reso difficile da un contesto instabile e complesso. La comunità internazionale non ha ancora raggiunto il consenso necessario per una rapida soluzione della crisi. Vista la complessità delle problematiche da affrontare, la presenza di numerosi operatori con obiettivi diversi non fa che ostacolare il processo volto a trovare una soluzione pacifica nella regione. Nonostante ciò, la Svizzera è riuscita a concretizzare tutta una serie di attività, che sono illustrate nel rapporto del Consiglio federale del 16 dicembre 2009. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

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Dipartimento dell'interno Segreteria generale 2007 P 07.3514

Integrazione professionale delle persone con disabilità (N 5.10.07, Bruderer)

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Pari opportunità delle persone con disabilità 2004­2009, stilato anche in adempimento del presente postulato. Come emerge dal rapporto, diverse misure legislative contemplano l'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili e il miglioramento dell'accesso alla formazione professionale. Per migliorare l'integrazione professionale delle persone con disabilità vi è un'offerta differenziata e orientata in particolare alle diverse esigenze individuali. La priorità va pertanto data allo sfruttamento coerente delle opportunità offerte da questi strumenti e alla valutazione della loro efficacia per garantire a tutti l'accesso alla formazione professionale. La possibilità di ulteriori offerte nel settore della promozione di progetti da parte della Confederazione, conformemente alla legge federale su l'assicurazione per l'invalidità, alla legge sulla formazione professionale e alla legge sui disabili, costituisce uno strumento utile che consente di sperimentare ulteriori misure. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3262

La legislazione tiene conto delle esigenze dei disabili?

Necessità di analisi (N 22.6.07, Suter)

Il rapporto Pari opportunità delle persone con disabilità 2004­2009, stilato anche in adempimento del presente postulato e approvato dal Consiglio federale il 27 novembre 2009, illustra gli sviluppi in corso e l'eventuale necessità d'intervento a livello legislativo. La legge sui disabili non disciplina le pari opportunità per i disabili in tutti i settori, ma soltanto in quelli fondamentali. La Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi delle persone disabili. Diversi ambiti giuridici che concernono le pari opportunità delle persone disabili sono attualmente in fase di modifica, in particolare la legislazione sull'assicurazione invalidità e il sistema di formazione. A ciò si aggiungono gli adeguamenti che scaturiscono dalla NPC nel settore delle istituzioni che promuovono l'integrazione dei disabili e nel settore dell'istruzione scolastica speciale. In questi settori si prospetta la possibilità di migliorare ulteriormente le condizioni quadro in favore delle pari opportunità dei disabili. Un confronto con la Convenzione ONU sui diritti dei disabili evidenzia che, in Svizzera, non sussiste alcuna sostanziale necessità d'intervento sul piano legislativo. In materia di protezione dalla discriminazione nel settore delle condizioni di lavoro private, tuttavia, l'ordinamento giuridico svizzero non soddisfa integralmente le disposizioni concrete della Convenzione. Nel settore dell'educazione resta da vedere in che misura le modifiche in corso terranno conto concretamente delle esigenze dell'integrazione e delle pari opportunità. Da un'analisi complessiva della situazione emerge che, nella legislazione federale e cantonale, le pari opportunità delle persone con disabilità sono disciplinate in modo generale cosicché, nell'applicazione del diritto, risulta decisiva l'attuazione degli obiettivi stabiliti nella legge. La discrezionalità in fase di attuazione rappresenta un punto debole della legge. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 2005 P 05.3694

Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)

In adempimento del postulato, il 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia. Cause e misure adottate in Svizzera». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della sanità pubblica 2002 P 01.3397

Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)

L'elaborazione delle linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale («Leitbild multisektorale Gesundheitspolitik») si è conclusa nel 2005. Nel 2006 sono stati condotti studi di casi per definire le modalità di attuazione di tali linee direttive mediante lo strumento della valutazione sanitaria. I risultati hanno confermato l'efficacia di questo strumento. Prima di intraprendere la strada di una normativa autonoma che disciplini la valutazione sanitaria, nel 2007 è stata esaminata l'integrazione di detto strumento nella prevista valutazione della sostenibilità (sotto la responsabilità dell'ARE). Tale esame si è concluso nel 2008. La valutazione sanitaria è stata allegata alle linee direttive rielaborate come strumento partner. L'articolo 9 del disegno di legge sulla prevenzione e sulla promozione della salute conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire, nel quadro della sua strategia in materia, per quali progetti pianificati o realizzati di particolare portata deve essere determinato approfonditamente l'impatto sulla salute della popolazione o di certi gruppi di persone. Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge e il relativo messaggio il 30 settembre 2009. Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3302

Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) ­ in precedenza UFAS

Sulla base di accertamenti effettuati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e fondandosi su una proposta documentata della comunità d'interessi degli affetti da celiachia («Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie») e sulla valutazione condotta dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali, il Consiglio federale ha proposto, nel suo rapporto del 6 marzo 2009 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008, di togliere di ruolo il presente postulato. Su richiesta della CSSS-N, la proposta di stralcio è stata respinta dal Consiglio nazionale il 28 maggio 2009. L'UFSP e l'UFAS hanno riesaminato la questione nel quadro della mozione della CSSS-N 09.3977 Assicurazione invalidità: diritto alla cura delle infermità congenite dopo i 20 anni. Da tale riesame non sono emersi nuovi elementi. Gli affetti da celiachia possono comporre le loro diete utilizzando i prodotti disponibili in casa per cui una regolamentazione speciale per questa categoria di persone non si giustifica e va respinta per motivi di pari trattamento. Il Consiglio federale reitera la sua richiesta di togliere di ruolo il postulato e rimanda al suo parere in risposta alla mozione 09.3977.

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2004 P 04.3000

Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)

In adempimento del postulato, il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Valutazione e proposte di riforma dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3436

Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) ­ in precedenza UFAM

In adempimento del postulato, il 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI.

Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 05.3009

Verifica periodica dei prezzi dei medicamenti dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)

Dopo l'affossamento della seconda parte della revisione della LAMal relativa al «Managed Care» (04.062) nella sessione autunnale 2008, il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102) entrata in vigore il 1° ottobre 2009. La modifica prevede il riesame delle condizioni d'ammissione ogni tre anni, il riesame del prezzo in caso di estensione delle indicazioni e una nuova regolamentazione della differenza di prezzo tra preparati generici e originali. Nel contempo è stato deciso di includere nel gruppo dei Paesi di riferimento i Paesi limitrofi, esclusa l'Italia. Inoltre, viene effettuata una verifica straordinaria dei prezzi dei preparati generici e originali sulla base di quelli vigenti all'estero e nei Paesi di riferimento. I generici ammessi nell'elenco delle specialità prima del 1° ottobre 2009 sono considerati economici se il loro prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore del 10 per cento al prezzo medio estero del corrispettivo preparato originale nei sei Paesi di riferimento (D, DK, NL, GB, F, A).

Grazie a queste misure, i prezzi di tutti i medicamenti riportati nell'elenco delle specialità sono comparabili a quelli praticati all'estero. Dopo aver ripreso tutti gli elementi finalizzati a ridurre i prezzi dei medicamenti del progetto di revisione affossato, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2005 P 05.3708

Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sviluppare il monitoraggio finalizzato alla riduzione dei premi. Nonostante la scarsità delle risorse, il Consiglio federale si è espresso favorevolmente in merito ad un completamento, se possibile, di tale monitoraggio. Nel frattempo quest'ultimo è stato esteso in modi diversi: nel nuovo monitoraggio non si prende più in considerazione solo un singolo livello di reddito, bensì l'intera gamma di redditi che viene pubblicata in un'applicazione di Internet.

Inoltre è preso in esame un quinto tipo di economia domestica e dal 2007, oltre a ciò, si controlla l'osservanza dell'articolo 65 capoverso 1bis LAMal. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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2006 M 05.3119

Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicamenti (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)

La mozione è stata accolta soltanto per quanto riguarda il punto 2 (paragone con i medicamenti generici utilizzati nei Paesi di confronto). Il Consiglio federale ritiene che con la modifica del 1° luglio 2009 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie la mozione sia adempiuta e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2008 P 08.3223

Analisi sull'esposizione della popolazione alle sostanze chimiche (N 13.6.08, Moser)

In adempimento del postulato, il 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Biomonitoraggio umano in Svizzera. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 08.3670

Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19.12.08, Robbiani; S 4.6.09)

Il Consiglio federale ritiene che con la modifica del 1° luglio 2009 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie la mozione sia adempiuta e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3356

Diagnosi precoce del cancro al seno (N 27.5.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.467; S 22.9.09)

L'obbligo di prestazione per questa misura preventiva è disciplinato in dettaglio nell'ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) ed era limitato fino alla fine del 2009, poiché le prescrizioni relative alla qualità dovevano essere rielaborate. I relativi lavori sono in corso. Il 27 ottobre 2009 il Dipartimento federale dell'interno ha abrogato la limitazione dell'obbligo di prestazione; la relativa modifica di ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2003 P 03.3298

Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) ­ in precedenza UFC

2007 P 06.3646

Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione (N 23.3.07, Amherd Viola)

2007 P 07.3665

Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (N 19.12.07, Galladé)

In adempimento dei postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665, il 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto I giovani e la violenza ­ per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media. Al contempo ha affidato l'incarico di: a) migliorare le basi statistiche sull'evoluzione e le dimensioni della violenza giovanile, b) preparare e sottoporre all'Esecutivo un programma quinquennale nazionale di prevenzione e lotta alla violenza giovanile e c) elaborare e presentare al Governo un piano per migliorare le offerte in materia di informazione e promozione delle competenze mediali. Il Consiglio federale ritiene che i tre postulati siano adempiuti e propone pertanto di toglierli di ruolo.

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2006 M 05.3468

Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)

La CdG-S ha presentato la mozione nel quadro del suo rapporto del 19 agosto 2005 Aumento del numero di rendite versate dall'assicurazione invalidità: Panoramica dei fattori che hanno portato all'aumento del numero delle rendite e ruolo della Confederazione. Il Consiglio federale si è espresso in merito una prima volta il 21 dicembre 2005. Il 17 febbraio 2009, la CdG-S ha richiesto un ulteriore rapporto sulle misure prese per adempiere la mozione. Sulla base del parere del Consiglio federale del 20 maggio 2009, la CdG-S (lettera del 24 agosto 2009) ritiene adempiuta la mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3396

Aggiornamento dei dati sull'AVS (N 5.10.07, Schelbert)

In adempimento del postulato, il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Aggiornamento delle basi di calcolo per le proiezioni dell'AVS. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3119

Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani (N 22.6.07, Hubmann; S 17.12.07)

L'autore della mozione chiede che si possa disporre costantemente di una panoramica aggiornata delle prescrizioni cantonali in materia di protezione dei giovani (vendita di alcol e tabacco, vendita e noleggio di DVD). Gli accertamenti effettuati durante i lavori di attuazione presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia e l'Associazione svizzera del videogramma (ASV) hanno permesso di constatare che in Internet vi sono già panoramiche delle prescrizioni cantonali per i settori alcol e tabacco. Per quanto riguarda la vendita e il noleggio di DVD, l'ASV ha elaborato un codice di condotta affinché l'indicazione del limite d'età minimo apposta su videocassette e DVD sia uniforme in tutto il Paese. Per informazioni in merito si rimanda al sito Internet dell'ASV. Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inserito sulla pagina iniziale del suo sito Internet un collegamento ipertestuale con le panoramiche disponibili (http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/ 02344/index.html?lang=it). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2008 M 06.3284

Incentivi per prolungare la partecipazione al mercato del lavoro (S 19.9.06, Heberlein; N 5.3.08)

L'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2008 per offrire alle persone che proseguono l'attività lucrativa tra i 65 e i 70 anni la possibilità di beneficiare di deduzioni fiscali per i contributi versati al pilastro 3a. Inoltre il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una modifica della legge sul libero passaggio che dovrebbe permettere di evitare l'anticipazione della rendita forzata.

L'11 dicembre 2009, il Parlamento ha approvato una serie di misure specifiche per la previdenza professionale volte a favorire la partecipazione dei lavoratori anziani al mercato del lavoro. L'11a revisione dell'AVS, attualmente dibattuta in Parlamento

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(appianamento delle divergenze), propone ulteriori possibilità di rinviare le rendite del 1° e del 2° pilastro.

Nel quadro della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale ha infine proposto due misure per gli assicurati di età superiore ai 50 anni: l'una favorisce la loro partecipazione ai provvedimenti di formazione, l'altra dà loro il diritto agli assegni per il periodo d'introduzione durante 12 mesi.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2000 P 99.3528

Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) ­ in precedenza UFES

Con il rapporto La formazione musicale in Svizzera, elaborato in adempimento di diversi interventi parlamentari (Po. 99.3502, Po. 99.3528, Po. 99.3507, Po. 01.3482) e approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stato adempiuto. Il Consiglio federale ha pertanto proposto nel rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005 di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della CSEC-N, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura. Questa legge è stata approvata dal Parlamento nel dicembre del 2009 (cfr. art. 12 Promozione della formazione musicale). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3595

Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)

In adempimento del postulato, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3068

Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)

Nella convenzione sulle prestazioni 2008­2011 è conferito alle accademie svizzere delle scienze il mandato di promuovere, insieme agli attori interessati, l'osservanza dei principi e delle regole procedurali in materia di integrità scientifica. Una grande importanza è attribuita alla messa in rete delle istituzioni che si occupano di integrità scientifica. Nel 2008 le accademie hanno pubblicato i principi e le regole procedurali per l'integrità scientifica («Wissenschaftliche Integrität: Grundsätze und Verfahrensregeln») e istituito la commissione per l'integrità scientifica, incaricata principalmente di fornire consulenza alle istituzioni di ricerca e di promozione della ricerca su questioni di fondo in questo ambito. Nel frattempo la maggior parte delle scuole universitarie ha sviluppato procedure per fare fronte a comportamenti scorretti in campo scientifico (in parte riferendosi direttamente alle raccomandazioni delle accademie) e designato persone incaricate di esaminare le denunce di possibili casi di comportamenti scorretti. Le accademie hanno attuato un dispositivo per la tutela dell'integrità (ombudsman, incaricato alla tutela dell'integrità) e organizzato un incontro internazionale per lo scambio di informazioni e esperienze. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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2006 P 06.3321

Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)

In adempimento del postulato, il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Conciliabilità tra famiglia e studio. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3278

Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid Carlo)

In adempimento del postulato, il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Riflessioni su uno spazio formativo unitario disciplinato a livello federale. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3284

Riforma della maturità liceale (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07)

Con la riforma parziale del regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è stato possibile tenere conto delle richieste della mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3552

Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)

Il 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha deciso di attuare il Piano nazionale svizzero per il calcolo di grande potenza e la sua messa in rete HPCN. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2001 M 00.3714

Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)

2002 M 01.3196

Miglioramento della procedura nella lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02) ­ in precedenza fedpol

2002 M 01.3012

Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) ­ in precedenza fedpol

2002 P 02.3522

Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) ­ in precedenza fedpol

Tutti e quattro gli interventi parlamentari invitano il Consiglio federale ad adottare misure per lottare efficacemente contro i reati commessi in Internet, segnatamente quelli rivolti contro minori. L'obiettivo della mozione Pfisterer è un disciplinamento legale generale della responsabilità penale dei provider Internet; la mozione Aeppli propone una competenza d'indagine della Confederazione in caso di reati di sfruttamento sessuale di minori su Internet; la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede, oltre a una normativa penale, che vengano messi a disposizione gli strumenti tecnici adeguati e il personale necessario; il postu1748

lato del Gruppo popolare-democratico vorrebbe autorizzare la Confederazione a impartire istruzioni alle autorità istruttorie cantonali al fine di coordinare in modo ottimale i procedimenti penali che riguardano più Cantoni. Il Consiglio federale ha proposto di respingere singole parti di questi interventi parlamentari, ribadendo tuttavia il suo impegno a reprimere i reati contro l'integrità dei minori e a intensificare la lotta contro atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nel rapporto del 27 febbraio 2008 Criminalità in rete: responsabilità penale dei provider e competenze della Confederazione per il perseguimento di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica, il Consiglio federale ha affermato di non ritenere necessario un intervento legislativo. In particolare, ha respinto un disciplinamento esplicito della responsabilità penale dei provider, dal momento che questi possono essere perseguiti sulla base del diritto vigente, soprattutto in applicazione dei principi generali in materia di imputazione della colpa e di partecipazione al reato. Inoltre, il 5 ottobre 2007, le Camere hanno approvato il Codice di procedura penale (CPP), che entrerà in vigore all'inizio del 2011. Dato che l'articolo 27 capoverso 2 CPP (cfr. FF 2007 6327, in particolare pag. 6334) prevede una competenza d'indagine della Confederazione per tutti i reati commessi in tutto o in parte in vari Cantoni o all'estero, e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, un progetto separato per migliorare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nella lotta contro la criminalità in rete è superfluo. In base a quanto precede, nel rapporto del febbraio 2008 il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo i quattro interventi parlamentari. Le Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno preso atto del rapporto del Consiglio federale rispettivamente il 6 novembre 2008 e il 16 giugno 2009. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo gli interventi parlamentari.

2006 P 06.3402

Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli)

In adempimento del postulato, il 1° aprile 2009 il Consiglio federale ha presentato un rapporto completo, in cui analizza il diritto vigente e spiega perché non ritiene necessario rivedere il diritto successorio. Una valutazione realistica mostra che il diritto in vigore permette, ove opportuno, di trasmettere in eredità le aziende nella loro integralità, mantenendo i posti di lavoro. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 06.3861

Fanciulli senza identità in Svizzera (N 23.3.07, Vermot-Mangold)

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato, dichiarandosi disposto a condurre un'indagine, attraverso l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), presso le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, sul numero di nascite per le quali è difficile accertare l'identità dei genitori, nonché sulla durata della procedura di documentazione della nascita di bambini stranieri, e a redigere un rapporto in merito. Il 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Documentazione della nascita di figli stranieri (disponibile su www.ufsc.admin.ch), che riporta il sondaggio effettuato presso tutti gli uffici dello stato civile in Svizzera. Stando a tale rapporto, per documentare le nascite in cui l'accertamento dell'identità dei genitori risulta difficile sono a disposizione strumenti giuridici completi, che garan1749

tiscono la documentazione in tempo utile di ogni nascita notificata all'ufficio dello stato civile. Nel rapporto si constata inoltre che le numerose soluzioni previste dal diritto svizzero sono conformi alle disposizioni internazionali che sanciscono il diritto del bambino a una documentazione immediata della sua nascita. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 07.3116

Matrimonio. Diritti e doveri devono essere noti e comprensibili a tutti (N 22.6.07, Haller; S 24.9.08)

La mozione invita il Consiglio federale a provvedere affinché, nell'ambito del rilascio del visto, del ricongiungimento familiare e della procedura preparatoria del matrimonio, tutti gli stranieri con domicilio coniugale in Svizzera dispongano di informazioni scritte sulle principali disposizioni legali svizzere ­ e in particolare sul diritto matrimoniale ­ in una lingua a loro comprensibile. Per dar seguito alla mozione, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha redatto un Promemoria del matrimonio in Svizzera: diritti e doveri (Promemoria matrimonio), che riporta i principali diritti e doveri coniugali secondo la legislazione svizzera. Tale promemoria è disponibile in quindici lingue all'indirizzo www.ufsc.admin.ch, e dal 1° novembre 2009 viene distribuito dagli uffici dello stato civile in Svizzera e dalle rappresentanze svizzere all'estero a tutte le coppie in cui almeno uno dei due partner non è cittadino svizzero e che eleggono domicilio in Svizzera. La mozione è quindi adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale di polizia 2001 P 01.3271

Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero di reati commessi in Svizzera nei vari settori della criminalità economica.

Anzitutto l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di definire e quantificare il fenomeno sul piano metodologico. Nel 2002 le conclusioni sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera (BISS), rapporto che anche negli anni successivi si è soffermato sulla criminalità economica. A seguito della fusione dei servizi d'informazione nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), la struttura dei rapporti di polizia sulla lotta alla criminalità economica e sugli altri reati rientranti nelle competenze di perseguimento penale della Confederazione verrà modificata. Il nuovo rapporto annuale di fedpol, che sarà pubblicato per la prima volta nella primavera del 2010, esporrà nella prima parte le minacce derivanti da fenomeni complessi e transnazionali come la criminalità economica, illustrando inoltre il modo di procedere degli autori (modus operandi), scoperto dalla Polizia giudiziaria federale.

Nella seconda parte del rapporto saranno fornite altresì informazioni sulle risorse (personale, finanze e infrastruttura) utilizzate da fedpol nell'anno in rassegna, anche per la lotta contro la criminalità economica.

Il 7 luglio 2008 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha incaricato Hanspeter Uster, già consigliere di Stato, di analizzare l'attuazione del «Progetto Efficienza» approvato nel dicembre del 1999 (misure tese a migliorare l'efficienza e la legalità del perseguimento penale; EffVor). Oggetto dell'esame è stata quindi anche la decisione, emanata dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006, di concentrare l'attività di perseguimento penale della Confederazione sulle procedure complesse e dispendiose, in particolare quindi anche sui casi complessi di 1750

criminalità economica. A seguito di tale esame, alcuni servizi di fedpol sono stati trasferiti al Centro di competenze economiche e finanziarie (CCEF) del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, gli investigatori della Polizia giudiziaria federale hanno seguito, presso le università di Lucerna e Neuchâtel, un corso di formazione su temi di carattere economico e finanziario («CAS Financial Investigation PGF»). Infine, presso la Polizia giudiziaria federale è stata introdotta la registrazione delle ore di servizio che, a partire dall'anno finanziario 2011, permetterà di indicare nel rapporto annuale di fedpol, in maniera più precisa rispetto al passato, le risorse impiegate segnatamente nella lotta contro la criminalità economica.

Va citata anche la nuova statistica criminale di polizia (SCP), grazie alla quale nella primavera del 2010 saranno disponibili per la prima volta i dati sui casi di criminalità economica trattati dalla polizia in Svizzera nel 2009.

Per quanto concerne le decisioni giudiziarie in merito a casi di criminalità economica rientranti nella competenza della Confederazione, si rimanda al rapporto di gestione del Tribunale penale federale di Bellinzona, che riporta le tipologie e le cifre relative ai casi trattati.

Alla luce di tutti i provvedimenti descritti, il Consiglio federale ritiene che le richieste del postulato siano adempiute e propone quindi di toglierlo di ruolo.

2004 P 03.3579

Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato l'11 febbraio 2004. Sulla base delle esperienze maturate con le misure di sicurezza adottate in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare la capacità dirigenziale in materia di politica di sicurezza adottando misure d'ordine strutturale. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e ha incaricato la GSic di progettare uno stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare lo Stato maggiore interdipartimentale centrale per la gestione delle crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la GSic e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano le analisi della situazione, le analisi della sicurezza interna e le pianificazioni preventive. Effettua esercitazioni di gestione della crisi per la GSic e l'ODSic, supporta gli organi federali incaricati della gestione della crisi e assiste il DDPS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel preparare pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto per la gestione delle crisi su scala federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura.

L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze, in particolare per la gestione di eventi di portata strategica che richiedono l'impiego di mezzi militari e la protezione della popolazione. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione dello Stato maggiore GSic e ha deciso di

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continuare ad affidargli gli stessi compiti. Dalla valutazione risulta che lo Stato maggiore GSic opera soprattutto nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

Il Consiglio federale ha adottato misure volte a chiarire le competenze, in caso di eventi, degli organi incaricati della politica di sicurezza; verifica la loro efficacia e l'opportunità di altri provvedimenti. Se del caso ordina ulteriori adeguamenti. Il 19 dicembre 2008 ha infatti approvato una serie di pianificazioni preventive elaborate su incarico della GSic. La documentazione costituisce un supporto per il lavoro e i processi decisionali nel caso in cui occorra far fronte a eventi rilevanti per la politica di sicurezza. Tutte le pianificazioni preventive sono state elaborate da gruppi di lavoro interdipartimentali in collaborazione con i Cantoni e terzi. In ogni incarto figurano il dipartimento responsabile e l'organizzazione sul piano federale, le responsabilità sul posto, le misure immediate necessarie, nonché le competenze in materia di comunicazione.

In occasione della seduta del 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il capo del DDPS di assicurare, in collaborazione con i servizi federali e i Cantoni interessati, la coordinazione completa in materia di politica di sicurezza. Nel frattempo il DDPS ha concordato i pertinenti progetti con i dipartimenti interessati.

Alla luce di tutti i provvedimenti descritti, il Consiglio federale ritiene che le richieste del postulato del 2003 siano adempiute e propone quindi di toglierlo di ruolo.

2007 M 07.3553

Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)

Il 24 agosto 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha depositato una mozione che invita il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, ad adottare tutti i provvedimenti necessari, incluse eventuali modifiche di legge, al fine di istituire quanto prima un dispositivo di «Allarme rapimento» analogo a quelli già esistenti negli Stati Uniti, in Canada e in Francia. Tale sistema dovrà permettere di reagire in modo rapido e coordinato in caso di rapimento di bambini. Si tratta in particolare di una diffusione massiccia, immediata e sistematica di messaggi e informazioni che invitano la popolazione alla vigilanza e alla cooperazione.

Come affermato nella sua risposta, il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione degli affari giuridici sulla necessità di intervenire in questo settore e ha trattato la richiesta della mozione in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali.

L'attuazione del progetto «Allarme rapimento» è stata avviata sulla base di un accordo siglato tra Eveline Widmer-Schlumpf, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e il consigliere di Stato Markus Notter, presidente della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Ai termini del mandato, si trattava, tra l'altro, di elaborare un sistema d'allarme nazionale in caso di rapimento di minori (fino al compimento dei 18 anni), concepito con il coinvolgimento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni.

È stato istituito un gruppo di progetto, composto da tali autorità federali e cantonali.

Il 15 ottobre 2009 il comitato direttivo ha approvato il progetto per un sistema d'allarme nazionale.

Il sistema «Allarme rapimento» è stato attivato il 1° gennaio 2010. Poiché la richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è adempiuta, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

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2007 P 05.3294

Stop alla violenza (N 19.12.07, Gruppo socialista)

Il postulato invita il Consiglio federale a proporre, nell'ambito della revisione della legge sulle armi, il divieto di portare oggetti che in determinate circostanze possono essere utilizzati come armi. Inoltre, il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di informare i giovani con una campagna su scala nazionale sulle cause della violenza, sulla pericolosità dei coltelli e sul comportamento corretto in situazioni di pericolo.

1. Il 12 dicembre 2008 sono entrate in vigore due revisioni della legge sulle armi (LArm). La cosiddetta revisione «nazionale» definisce all'articolo 4 capoverso 6 LArm gli «oggetti pericolosi»: arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi adatti a minacciare o a ferire persone. È vietato il porto di tali oggetti in luoghi accessibili al pubblico nonché il trasporto in un veicolo se non si può rendere verosimile che è giustificato dalle circostanze. Inoltre, è possibile sequestrare e confiscare definitivamente gli oggetti pericolosi che suscitano l'impressione di poter essere usati abusivamente (art. 31 LArm).

2. In adempimento dei postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665, è stato redatto il rapporto I giovani e la violenza ­ per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media, approvato dal Consiglio federale il 20 maggio 2009. Il rapporto presenta un'analisi completa della situazione della violenza giovanile, individua le possibilità di azione ai diversi livelli e propone vari pacchetti di misure.

Inoltre, nel 2007 la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) ha elaborato un «Piano di misure 2008 Giovani e violenza», che si pone fra i vari obiettivi il trasferimento delle conoscenze, lo scambio di esperienze, la formazione e il perfezionamento dei collaboratori dei corpi di polizia cantonali e comunali. Una parte delle misure è già stata attuata.

Infine, negli scorsi mesi la PSC ha condotto una campagna nazionale sulle armi «soft air» e sulle imitazioni di armi, vendute sempre più spesso come giocattoli di tendenza. Visto che possono essere scambiate per vere armi da fuoco, il loro uso a scopo di minaccia è in costante aumento. Non si è invece ritenuto opportuno condurre una campagna sui coltelli, come proposto dal postulato.

Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3042

Compiti basilari di polizia: esperienze tratte dall'Euro 2008 (N 13.6.08, Segmüller)

Il postulato invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento, dopo i campionati europei di calcio 2008, un rapporto che illustri le esperienze maturate nel garantire i compiti basilari di polizia e proponga eventuali misure volte a migliorare la sicurezza interna. Nella risposta del 30 maggio 2008, il Consiglio federale ha anticipato che il postulato sarebbe stato adempiuto dal rapporto conclusivo sull'Euro 2008, stilato dall'organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA Euro 2008, all'attenzione del Consiglio federale e dell'Assemblea federale. Il rapporto conclusivo è stato presentato al Consiglio degli Stati il 9 marzo 2009 e al Consiglio nazionale l'11 giugno 2009. Entrambe le Camere ne hanno preso atto. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

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Ufficio federale della migrazione 2008 P 08.3002

Conformità delle misure legislative in materia di asilo e stranieri alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Esame (N 12.6.08, Commissione delle istituzioni politiche CN 06.491)

Il 31 gennaio 2008 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha depositato un postulato che incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto in cui esaminare se le misure coercitive adottate conformemente alla nuova legislazione in materia di asilo e di stranieri sono conformi ai diritti del fanciullo. Inoltre, il 4 settembre 2009, nell'ambito di una nuova verifica, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha chiesto al Consiglio federale di redigere, entro il 31 dicembre 2009, un rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto della suddetta Commissione. Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla conformità delle misure coercitive ai diritti del fanciullo, che risponde tanto al postulato quanto alla richiesta della CdG-N. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Segreteria generale 2008 P 08.3446

Nomina del capo dell'esercito. Esame della procedura (N 1.10.08, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali iter procedurali e, eventualmente, quali disposizioni legali devono essere modificati riguardo alla nomina di un capo dell'esercito. Ciò vale segnatamente per la questione del momento del controllo di sicurezza.

Per la nomina del capo dell'esercito non sono di principio necessarie modifiche delle disposizioni legali. La procedura e le basi applicate finora soddisfano già gli elevati requisiti qualitativi abituali del processo di reclutamento. Nel frattempo, le differenti questioni concernenti i controlli di sicurezza relativi alle persone sono state analizzate in modo approfondito. D'ora in poi il controllo di sicurezza relativo alle persone sarà, di regola, eseguito prima della nomina da parte del Consiglio federale. Se, per ragioni di tempo, non è possibile effettuare una verifica prima della nomina, nel contratto di lavoro verrà inserita la seguente disposizione: «Una decisione sui rischi positiva ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4) prima dell'entrata in funzione è precondizione per il perfezionamento del contratto di lavoro.» L'obiettivo del postulato, segnatamente per quanto concerne la questione del momento del controllo di sicurezza relativo alle persone, è pertanto realizzato. Di conseguenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.3875

Rapporto sulla politica di sicurezza (N 20.3.09, Segmüller)

Con il postulato Segmüller il Consiglio federale è incaricato di redigere il rapporto sulla politica di sicurezza in un quadro che consenta di integrare nell'elaborazione, in forma adeguata ­ per esempio mediante indagini conoscitive ­, gli interessi della Svizzera in materia di politica di sicurezza e di adattare il relativo calendario.

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Tra la fine di febbraio e la fine di aprile 2009, 45 rappresentanti di organizzazioni o singole persone hanno avuto modo di esprimere le loro concezioni sulla situazione in materia di politica di sicurezza, sui pertinenti interessi del nostro Paese e su un'adeguata politica di sicurezza per la Svizzera. Le audizioni sono state registrate e pubblicate su Internet per stimolare e alimentare un dibattito in materia di politica di sicurezza.

Il calendario per l'elaborazione del rapporto sulla politica di sicurezza è stato adeguato per consentire lo svolgimento di tali audizioni sull'arco di poco più di due mesi.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Difesa 2005 P 05.3221

Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)

La revisione in corso della legge militare prevede un nuovo articolo 130b, conformemente al quale in caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati in via prioritaria i Cantoni e i Comuni (FF 2009 5155). Il Consiglio degli Stati aveva introdotto tale articolo durante la seduta del 15 settembre 2008 nel corso dei dibattiti sulla precedente revisione della legge militare, successivamente respinta, e il Consiglio nazionale lo ha parimenti approvato nella sua seduta del 9 dicembre 2008 (FF 2009 5141).

Grazie al nuovo articolo 130b, nel quadro della revisione della legge militare si tiene conto della principale finalità del postulato. Il Consiglio federale ha già concretizzato la pertinente richiesta nel quadro dell'ultima revisione dell'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC, RS 172.010.21, in vigore dal 1.1.2009).

In qualità di unità organizzativa competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, armasuisse Immobili effettua colloqui periodici con tutti i Cantoni sugli immobili militari non più necessari. In tal modo si garantiscono l'informazione e il coinvolgimento regolare dei Cantoni.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 M 07.3277

Consegna della munizione da tasca (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.3351, N 27.9.07; S 19.12.07)

All'inizio di gennaio 2008 tutti i militari in possesso di munizione da tasca hanno ricevuto l'ordine da parte del Capo dello Stato maggiore di condotta dell'esercito di restituire tale munizione nel quadro di un servizio al più tardi entro la fine del 2009.

I militari che non prestavano servizio durante tale periodo dovevano restituire la loro munizione da tasca in uno dei punti di ristabilimento della Base logistica dell'esercito.

L'esercito applica il sistema della prontezza differenziata (cfr. Regolamento 72.001, Prontezza dell'esercito). In tale ambito si distingue tra prontezza di base e prontezza d'impiego. Questo sistema consente al comando dell'esercito di impiegare le formazioni con il pertinente materiale in funzione della situazione e tempestivamente.

Poiché tale sistema non ricorre a formazioni d'intervento permanenti, non vi è più 1755

motivo di consegnare munizione da tasca per la custodia al domicilio a formazioni speciali dell'esercito.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale dello sport 2008 P 08.3000

Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive (S 17.3.08, Commissione degli affari giuridici CS 06.454)

Il 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive» allestito in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Esso è stato comunicato ai servizi parlamentari con lettera del 19 dicembre 2008. Finora la commissione competente non ha trattato il rapporto. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 06.3159

Sport, movimento e alimentazione dei bambini tra i cinque e i dieci anni (N 19.12.07, Kiener Nellen; S 11.6.08; N 24.9.09)

Il Consiglio nazionale ha adottato la mozione il 19 dicembre 2007. Il Consiglio degli Stati ha approvato la mozione nel giugno 2008 (11.6.08) con una modifica mediante la quale si fa esplicito riferimento al pacchetto di misure «Alimentazione e attività fisica». Il 24 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha approvato la mozione nella versione del Consiglio degli Stati.

Gli obiettivi principali della mozione sono stati realizzati con l'adozione del «Programma nazionale alimentazione e attività fisica 2008­2012» nel giugno del 2008 e l'iscrizione nel preventivo e nel piano finanziario delle attività di promozione dello sport e del movimento nella fascia di età tra i cinque e i dieci anni (programma G+SKids) nel giugno 2009. La promozione dello sport e del movimento per i bambini è un compito che sta particolarmente a cuore al Consiglio federale. Nel quadro dell'attuazione di G+S-Kids si perseguono due obiettivi principali: da un lato, una promozione tempestiva dell'attività fisica dei bambini e, dall'altro, un miglioramento qualitativo adeguato all'età dell'offerta scolastica e di movimento facoltativa.

Con il disegno dell'11 novembre 2009 concernente una nuova legge sulla promozione dello sport il Consiglio federale si è espresso chiaramente per una maggiore promozione dello sport e del movimento a partire dall'età di 5 anni.

L'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale dello sport hanno chiarito questioni di delimitazione e di competenza nell'ambito della promozione del movimento e provvedono a uno scambio regolare di informazioni nel quadro del «Programma nazionale alimentazione e attività fisica».

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

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Dipartimento delle finanze Amministrazione federale delle finanze 2004 P 04.3445

Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare e fare rapporto sulle modalità con cui garantire che i costi relativi a prestazioni e prodotti forniti dall'ente pubblico siano esposti in modo trasparente e comparabile nei conti di Comuni, Cantoni e Confederazione.

Nella sua proposta di accogliere il postulato, il Consiglio federale aveva previsto di dare seguito alla richiesta del Gruppo radicale-liberale nel quadro dei lavori del progetto sui Bilaterali II e sulla riforma della statistica finanziaria. Il progetto è stato portato a termine alla fine di ottobre 2009. I primi risultati conformi ai nuovi standard della statistica finanziaria saranno messi a disposizione gradualmente, nel corso del 2010. Il progetto fa seguito a quello sul Nuovo modello contabile (NMC) della Confederazione e a quello sulla riforma del Modello di presentazione dei conti armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MPCA2), che sono già conclusi. Lo scopo comune di questi progetti è garantire la maggior trasparenza possibile sull'operato del settore pubblico e, per quanto concerne la riforma della statistica finanziaria, migliorare la comparabilità dei conti pubblici, delle uscite secondo settori di compiti e quindi dei costi delle prestazioni pubbliche di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Il 17 giugno 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato, in cui si evidenzia che i responsabili delle decisioni politiche della Confederazione e dei Cantoni hanno riconosciuto le istanze avanzate nel postulato e hanno avviato, e in parte già attuato, le misure necessarie. La maggiore armonizzazione della presentazione dei conti si esprime nel fatto che sia la Confederazione sia i Cantoni e i Comuni fondano la loro presentazione dei conti sugli «international public sector accounting standards» (IPSAS). Ne derivano un avvicinamento sostanziale dei modelli contabili e ­ grazie alla nuova statistica finanziaria ­ un netto miglioramento della comparabilità delle uscite per prestazioni statali. A questo scopo è tuttavia auspicabile che il MPCA2 sia introdotto quanto prima a livello cantonale e comunale. Va sottolineato che i Cantoni sono liberi di definire i propri standard di presentazione dei conti e il momento in cui eventualmente introdurre il MPCA2. Per questa ragione è prevista una fase di
transizione piuttosto lunga.

Il rapporto contiene un sunto della perizia dell'istituto di economia e diritto finanziari («Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht») dell'Università di San Gallo sulle basi giuridiche necessarie. I periti raccomandano di non creare nuove basi costituzionali, che politicamente avrebbero poche possibilità di successo. Per questa stessa ragione il rapporto rinuncia a ulteriori considerazioni normative e non propone modifiche costituzionali o legali. Solo gli anni a venire dimostreranno se le esperienze fatte con le misure applicate soddisfano i requisiti di una presentazione dei conti trasparente.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

1757

2006 M 06.3176

Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 10.5.06, Commissione della gestione CN, S 5.10.06)

La mozione incarica il Consiglio federale di definire chiaramente il ruolo di ente predominante e la rappresentanza della Confederazione in aziende in cui quest'ultima partecipa in misura determinante. Il Governo deve inoltre adottare le misure necessarie per garantire l'attendibilità della sua guida strategica e stabilire gli strumenti adeguati per esercitare la sua influenza negli organi aziendali.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione (rapporto sul governo d'impresa). Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3020

Piazza finanziaria: sistema di rimunerazione equo per un'avveduta gestione dei rischi (N 9.3.09, Commissione delle finanze CN; S 27.5.09)

Negli accordi con la Confederazione e la BNS, UBS SA si è impegnata a rispettare le prescrizioni sui sistemi di rimunerazione, corrispondenti alla «best practice» e agli standard internazionali determinati d'intesa con la Commissione federale delle banche, e come discussi precedentemente in seno a un gruppo di lavoro del «Financial Stability Forum» (oggi «Financial Stability Board»). Su questo sfondo la mozione chiede al Consiglio federale di introdurre a breve nel sistema bancario svizzero e internazionale un sistema di rimunerazione trasparente e verificabile, che soddisfi i principi dell'equità e di una cauta gestione dei rischi.

Nella risposta del 6 marzo 2009 il Consiglio federale ha evidenziato che la FINMA stava elaborando una circolare sui sistemi di rimunerazione nel settore finanziario e ha pertanto proposto di accogliere la mozione.

La FINMA ha pubblicato la propria circolare sui sistemi di rimunerazione l'11 novembre 2009. La circolare mira ad avere effetti duraturi sulla prassi seguita nel settore finanziario in materia retributiva. I sistemi di rimunerazione non devono indurre a esporsi a rischi inappropriati e quindi pregiudicare la stabilità degli istituti finanziari. Uno degli aspetti a cui si è prestata particolare attenzione riguarda le componenti variabili. Il contenuto della circolare tiene conto sia delle indicazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sia degli sviluppi rilevati a livello internazionale, e in particolare degli standard definiti dal «Financial Stability Board». La circolare è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3209

Strategia della politica dei mercati finanziari (S 27.5.09, Graber Konrad)

Nel 2009 il Consiglio federale si è occupato con particolare attenzione di diversi mandati parlamentari concernenti questioni legate alla piazza finanziaria. In una prima fase il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato, su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), un rapporto sulla situazione e sulle prospettive della piazza finanziaria svizzera, pubblicato nel settembre del 2009. Esso analizza le ripercussioni prodotte finora dalla crisi finanziaria sulla piazza finanziaria svizzera e in particolare le probabili modifiche delle condizioni quadro a livello nazionale e internazionale, come pure i rischi e le

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opportunità che ne derivano per la nostra piazza finanziaria. Non tratta invece gli indirizzi strategici della futura politica dei mercati finanziari.

In adempimento del postulato, il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari, con cui propone di togliere di ruolo il postulato. In tal modo si risponde materialmente anche alla mozione del Gruppo liberale radicale 09.3141 Strategia per il rafforzamento della piazza finanziaria svizzera, respinta dal Consiglio nazionale a causa della brevità del termine di trattazione. Nella mozione il Consiglio federale è incaricato di presentare proposte concrete sul modo di rafforzare la piazza finanziaria svizzera e di migliorarne la concorrenzialità.

Il rapporto, elaborato dal DFF d'intesa con gli attori della piazza finanziaria, contiene gli obiettivi e le misure volte a rafforzare ulteriormente la piazza finanziaria svizzera. Il compito della Confederazione è focalizzato sull'elaborazione di condizioni quadro adeguate. Gli attori della piazza finanziaria sono competenti per la politica settoriale. Il dialogo con il settore finanziario verrà portato avanti per garantire che le condizioni quadro vadano di pari passo con la politica settoriale. Allo scopo di attuare la propria strategia in materia di mercati finanziari il Consiglio federale ha deciso di creare un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la guida del DFF. Inoltre, all'interno del Dipartimento sarà istituita una segreteria di Stato competente per le questioni finanziarie internazionali. In questo modo viene posto l'accento sul trattamento degli affari del DFF relativi alla politica internazionale in materia fiscale e di mercati finanziari.

Non costituisce invece oggetto del rapporto l'esame del ruolo della FINMA nell'attuale crisi finanziaria, come chiesto sia nel postulato David 08.4039 Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria, sia nella mozione della CET-N 09.3010 Verificare il funzionamento della FINMA. Per esaminare i suddetti aspetti nonché per analizzare in modo approfondito la questione relativa a una migliore gestione dei rischi legati al sistema saranno redatti rapporti separati. A tale proposito il Consiglio federale ha incaricato una
commissione di esperti di redigere entro l'autunno del 2010 un rapporto che analizzi i rischi che possono derivare dalle grandi imprese svizzere e che indichi adeguate contromisure (mozione del Gruppo dell'Unione democratica di centro, 08.3649 Impedire rischi insostenibili per l'economia svizzera). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3282

Misure congiunturali. Effetti finanziari per i Cantoni (N 12.06.09, Grin)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare entro fine 2009 un rapporto sugli effetti finanziari delle misure di stabilizzazione di politica congiunturale sui Cantoni.

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e nella sua risposta evidenzia che nel sistema federale svizzero, i Cantoni e i Comuni svolgono un ruolo essenziale nell'approntamento delle prestazioni dello Stato. L'entità e l'effetto di misure di stabilizzazione di politica congiunturale possono pertanto essere valutate nel loro insieme solo con l'analisi delle ripercussioni finanziarie su tutti i livelli statali.

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato. Esso illustra la portata delle misure di politica congiunturale della Confederazione e la partecipazione dei Cantoni a tali misure. Inoltre tratta le misure adottate dai Cantoni e quelle delle città e dei capoluoghi cantonali.

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L'impulso fiscale diretto delle tre fasi del pacchetto di stabilizzazione della Confederazione rappresenta soltanto una parte dell'effetto complessivo delle misure di politica congiunturale. Se si considerano inoltre le misure preannunciate dai Cantoni nonché le ripercussioni dello stabilizzatore automatico costituito dall'assicurazione contro la disoccupazione, risulta un impulso complessivo di oltre 8 miliardi di franchi per il 2009 e di oltre 7 miliardi per il 2010, pari a un impulso fiscale rispettivamente dell'1,6 e dell'1,3 per cento del prodotto interno lordo. Dato che le uscite della Confederazione rappresentano solo un terzo delle uscite pubbliche, per i confronti internazionali si raccomanda di basarsi sull'intero settore delle amministrazioni pubbliche, ovvero Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali pubbliche.

Secondo i risultati delle inchieste, i Cantoni, le città e i capoluoghi cantonali metteranno a disposizione nel 2009 3,6 miliardi di franchi e nel 2010 2,7 miliardi di franchi per l'adozione di misure congiunturali proprie e per la partecipazione a quelle avviate dalla Confederazione. Occorre tuttavia osservare che nel 2009 0,9 miliardi sono destinati all'istituzione di fondi e riserve. Secondo le indicazioni dei Cantoni interessati questi mezzi finanziari dovrebbero essere spesi unicamente in caso di peggioramento della situazione economica. Se si considera la partecipazione alle misure della Confederazione, le misure di stabilizzazione di Cantoni, città e capoluoghi cantonali ammontano complessivamente allo 0,7 per cento (2009) e allo 0,5 per cento (2010) del prodotto interno lordo. In tal modo Cantoni e Comuni contribuiscono alle misure di stabilizzazione congiunturale del Paese nella misura di circa il 40 per cento.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3348

Trattamento del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni e delle azioni UBS detenute dallo Stato (S 27.5.09, Fetz)

Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare le possibilità legate a una vendita del prestito obbligatoriamente convertibile in azioni prima della scadenza e in particolare a fare luce sugli interessi antitetici connessi alla gestione delle partecipazioni a UBS.

Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha informato regolarmente le Commissioni delle finanze sui principi e le possibilità relativi all'amministrazione del prestito obbligatoriamente convertibile.

Nel periodo dal 19 al 25 agosto 2009 la partecipazione a UBS è stata interamente ritirata. Effettuata la conversione del prestito obbligatoriamente convertibile in azioni, queste ultime sono subito state vendute a investitori istituzionali svizzeri ed esteri. In pari tempo le cedole rimanenti sono state rivendute a UBS dietro un compenso in contanti. Il ritiro dall'impegno in UBS si è concluso il 25 agosto 2009 mediante un capitale pari a 7,2 miliardi di franchi.

Visto che la partecipazione a UBS è stata ritirata, il postulato è adempiuto e il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

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Ufficio federale del personale 2004 P 04.3416

Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) è entrata in vigore per l'Amministrazione federale centrale il 1° gennaio 2002. Unitamente alle disposizioni d'esecuzione costituisce il quadro normativo della politica della Confederazione in materia di personale. Nel postulato si chiedeva di fornire al legislatore una panoramica delle esperienze raccolte fino ad allora nel quadro della nuova legge e, nel contempo, di indicare gli ambiti della politica del personale in cui intervenire in futuro.

Il 23 ottobre 2009 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha presentato un rapporto riguardante la legge sul personale federale, basato su un'ampia indagine effettuata dal Controllo parlamentare dell'Amministrazione su mandato della CdG-N. Oltre a fare una retrospettiva, il rapporto contiene anche raccomandazioni per lo sviluppo della politica del personale.

Dal canto suo, il Consiglio federale ha evocato la necessità di intervenire sulla politica del personale e si è prefissato per il 2010 l'obiettivo di elaborare una strategia per il personale di tutta l'Amministrazione federale.

Il rapporto della CdG-N offre una panoramica della politica della Confederazione in materia di personale ed evidenzia i punti dove sussiste necessità di intervenire.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3152

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabili degli Uffici federali. A parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi devono essere privilegiati. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il Consiglio federale ha approvato il corrispondente rapporto il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3174

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabili degli Uffici federali. A parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi devono essere privilegiati. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il Consiglio federale ha approvato il corrispondente rapporto il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del 1761

Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 05.3469

Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione (S 21.3.06, Commissione della gestione CS; N 7.3.07)

Nell'estate del 2009 l'Ufficio federale del personale (UFPER) ha trasmesso alla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) un rapporto in adempimento della mozione. Il rapporto riassume le attività intraprese per ridurre i casi di invalidità tra il personale federale e rendere trasparenti i dati relativi all'AI all'interno della Confederazione. Inoltre illustra le nuove misure che saranno introdotte nel 2010. Le parti più importanti di questo pacchetto di misure concernente la trasparenza nell'ambito dell'invalidità e la riduzione dei casi di invalidità tra il personale federale sono costituite dal «case management aziendale», dal miglioramento del rilevamento dei dati e da un nuovo sistema di incentivi; quest'ultimo è volto a incoraggiare i dipartimenti a mantenere nel processo lavorativo e assumere persone con una capacità produttiva ridotta.

Si prevede che entro la fine del 2010 sarà possibile effettuare una prima valutazione del «case management aziendale», del nuovo rilevamento dei dati e del sistema di incentivi. Alla luce delle esperienze fatte con i nuovi strumenti nel 2009, si ritiene altresì che in futuro saranno disponibili dati molto più attendibili sui casi di invalidità tra il personale federale. Ciò permetterà quindi di dare seguito alla mozione della CdG-S.

Dalla fine del 2010 l'UFPER farà rilevare e analizzare annualmente i dati concernenti i casi di invalidità tra il personale federale. Con l'introduzione del «case management aziendale» e del sistema di incentivi, la riduzione dei casi di invalidità nell'Amministrazione federale è ora annoverata tra i compiti permanenti del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 06.3030

Parità. Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito extraprofessionale (N 08.03.07, Heim Bea)

L'Amministrazione federale applica già il principio secondo il quale le competenze acquisite in ambito extraprofessionale devono essere considerate per determinare lo stipendio. Per questo motivo, il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato. L'articolo 37 dell'ordinanza sul personale federale prevede che, al momento di fissare lo stipendio iniziale, si tenga conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere. Il numero 423 delle Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo dispone che, assumendo nuovi collaboratori, oltre alla formazione e all'esperienza professionale occorre tener conto anche delle esperienze extraprofessionali (ad es. attività di assistenza o compiti in ambito sociale). I dipartimenti e gli uffici federali sono responsabili dell'attuazione di questi principi. Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato l'8 marzo 2007.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

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2007 M 06.3298

200 nuovi posti di praticantato nell'Amministrazione federale (N 22.06.07, Galladé; S 26.9.07)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Consiglio federale di creare 200 nuovi posti di praticantato entro la fine dell'anno scolastico 2007, alla luce della crescente disoccupazione fra i giovani.

Nell'agosto del 2009 il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto sui posti di apprendistato dell'Amministrazione federale. Il rapporto fornisce informazioni su posti di formazione per apprendisti e tirocinanti, tenendo conto del valore di riferimento del 4 per cento (obiettivo del Consiglio federale del 21 dicembre 2005). Il rapporto evidenzia che l'Amministrazione federale offre posti di formazione o di praticantato a circa 1000 giovani per oltre 30 professioni. Con il 4,3 per cento la quota di formazione supera quindi già l'obiettivo fissato dal Consiglio federale.

Questo risultato positivo è frutto di sforzi considerevoli. Il Consiglio federale è consapevole che la disoccupazione dei giovani adulti rappresenta un problema di ordine sociale ed economico. Nell'intento di contribuire alla creazione di posti di praticantato in seno all'Amministrazione federale, aveva stanziato già per il 2007 due milioni di franchi supplementari per aumentare l'offerta di posti di praticantato per gli apprendisti e i diplomati delle scuole universitarie professionali e delle università. Le unità amministrative hanno in tal modo potuto proporre in modo mirato posti di praticantato in settori di compiti adeguati. Nel quadro della terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale, nel 2009 il Consiglio federale ha reagito nuovamente alle incertezze sul mercato del lavoro creando, tra l'altro, circa 70 posti di praticantato supplementari per studenti universitari. L'Amministrazione federale ha rivolto particolare attenzione ai propri apprendisti, mettendo loro a disposizione il programma PONTE. Si tratta di un'assunzione a tempo determinato, della durata compresa fra tre e nove mesi al massimo. Gli ex apprendisti possono disdire il rapporto di lavoro con un preavviso di una settimana, non appena trovano un impiego. L'Amministrazione si assume dunque la propria responsabilità sociale di datore di lavoro lungimirante e permette ai giovani di rimanere inseriti nel processo lavorativo, maturare altre esperienze professionali e migliorare le
prospettive sul mercato del lavoro. Inoltre, l'Amministrazione federale partecipa attivamente al programma della SECO per ex apprendisti disoccupati e per diplomati delle scuole universitarie professionali e delle università. Il programma offre ai giovani la possibilità di fare un'esperienza lavorativa di sei mesi e, in tal modo, di avere migliori prospettive sul mercato del lavoro.

Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2007 M 07.3217

Panoramica degli affari in corso con ripercussioni sul gettito fiscale (N 22.6.07, Kiener Nellen; S 1.10.07)

La mozione chiede al Consiglio federale di pubblicare all'inizio di ogni sessione e di mettere a disposizione delle Camere federali una panoramica degli affari in corso che hanno ripercussioni sul gettito fiscale di Confederazione e Cantoni (maggiori o minori entrate a titolo d'imposta) al fine di creare sufficiente trasparenza sui numerosi progetti fiscali. Ai fini dell'adempimento della richiesta si propone di integrare

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o aggiungere questo elenco alla «panoramica degli affari in corso con ripercussioni finanziarie» già pubblicata in occasione di ogni sessione.

Nella sessione invernale 2008 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha allestito per la prima volta una panoramica degli affari in corso che hanno ripercussioni sul gettito fiscale di Confederazione e Cantoni. Da allora tale panoramica viene elaborata prima di ogni sessione e messa a disposizione delle Camere federali e dei Servizi del Parlamento, unitamente alla «panoramica degli affari in corso con ripercussioni finanziarie». Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 P 06.3570

Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)

Il postulato invita il Consiglio federale a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica con effetto al 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

Secondo le convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, le rimunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente non sono tassate nello Stato di residenza, bensì nello Stato del luogo di lavoro. Una delle eccezioni a questa regola è costituita dalle disposizioni sul personale di volo. La corrispondente disposizione dell'articolo 15 paragrafo 3 del modello di convenzione dell'OCSE stabilisce che il diritto d'imposizione per questo tipo di introiti è assegnato allo Stato contraente nel quale si trova la sede della direzione effettiva della compagnia di volo. Il motivo della scelta di questa soluzione risiede nel fatto che per quanto riguarda il personale di volo sarebbe molto dispendioso da un punto di vista amministrativo determinare ogni volta il luogo di lavoro. Nel caso dei voli intercontinentali verrebbero inoltre a crearsi lacune d'imposizione, dato che una parte del lavoro è esercitata al di fuori del territorio di uno Stato contraente.

La disposizione del modello di convenzione dell'OCSE corrisponde alla prassi convenzionale svizzera ed è ampiamente diffusa a livello internazionale. Anche la Convenzione di doppia imposizione fra Germania e Svizzera (CDI-D) contiene una normativa corrispondente.

A causa di una lacuna nel diritto tedesco in materia di imposta sul reddito durata molti anni e ora colmata dall'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D, fino alla fine del 2006 il personale di volo svizzero attivo per una compagnia aerea tedesca era assoggettato all'imposta sul reddito in Germania solo per la parte di stipendio relativa all'attività effettivamente svolta sul suolo tedesco, mentre le remunerazioni ottenute al di fuori dei confini tedeschi erano assoggettate in Svizzera.

Alcuni piloti hanno apparentemente approfittato di tale lacuna per trasferire la propria residenza a Dubai, eludendo in questo modo l'assoggettamento dell'attività esercitata al di fuori della Germania. Nel 2006 il legislatore tedesco ha reagito e ha introdotto ­ al pari della Svizzera molti anni fa
(art. 5 cpv. 1 lett. f LIFD, art. 4 cpv. 2 lett. f LAID) ­ l'obbligo di assoggettamento dei redditi ottenuti dall'attività di volo internazionale per i membri dell'equipaggio attivi presso una compagnia aerea tedesca. Conformemente alla modifica di legge, dal 1° gennaio 2007 il reddito che la categoria interessata ottiene da attività dipendente è assoggettato per intero in Germania.

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Poiché la pressione fiscale in Germania è maggiore, l'onere fiscale è più elevato.

Sottostando a un obbligo fiscale limitato, alle persone interessate è applicata la tariffa fiscale più elevata (persone sole) a prescindere dalle loro entrate effettive.

Inoltre hanno limitate possibilità di effettuare deduzioni fiscali. Il peggioramento della situazione fiscale non è però riconducibile al fatto che la regolamentazione dell'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D sia insufficiente. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che le persone interessate hanno beneficiato per anni di vantaggi fiscali in virtù della lacuna nel diritto tedesco, che erano e sono preclusi ad altre persone residenti in Svizzera ed esercitanti un'attività dipendente in Germania senza essere frontalieri.

Per attenuare il peggioramento della situazione fiscale del personale di volo residente in Svizzera e impiegato per una compagnia aerea tedesca tenendo conto dei principi fiscali iscritti nella Costituzione, si rende necessaria una revisione della CDI-D. Un intervento in tal senso era peraltro già stato richiesto dalle Camere federali con la mozione Lombardi 06.3540. Nell'ambito dei colloqui condotti con la Germania dal 17 al 19 settembre 2008, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sondato la disponibilità della controparte a rivedere l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D. Quest'ultima ha tuttavia affermato di ritenere ottimale la situazione attuale, poiché conforme allo standard internazionale imposto dal modello di convenzione dell'OCSE. Avendo inoltre provveduto, il 1° gennaio 2007, a colmare una lacuna nel proprio sistema tributario, la Germania non considera necessario rivedere il sistema d'imposizione del personale di volo e non è disposta ad avviare una revisione circoscritta a tale punto. La Germania non ha tuttavia escluso la possibilità di cercare una soluzione per il personale di volo nel quadro di un'ampia revisione della Convenzione. A fronte della chiara posizione espressa dalla delegazione tedesca durante i colloqui svoltisi nel settembre del 2008, l'AFC ha ritenuto vano avanzare in quel momento una richiesta formale per l'avvio di negoziati intesi a rivedere l'articolo 15 paragrafo 3 CDI-D.

A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva sullo scambio di informazioni
conforme al modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Germania si sono risolte ad avviare negoziati volti a integrare nella CDI-D una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. La Svizzera intende cogliere l'occasione per rivedere ulteriori punti della CDI-D e, in particolare, per giungere a una soluzione sulla questione del personale di volo residente in Svizzera e impiegato presso compagnie aeree tedesche.

Ad oggi si sono svolte due tornate di negoziati. Le trattative sono in corso.

Come menzionato, il Consiglio federale ha già introdotto misure volte ad attenuare lo svantaggio fiscale del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche, dovuto alla modifica della legge tedesca in materia di imposte sul reddito. Siccome la richiesta dell'autore del postulato di valutare le possibili soluzioni è già superata, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3291

Ripercussioni fiscali della previdenza privata per la vecchiaia (N 1.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 96.412)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla sovraimposizione e sulla sottoimposizione della previdenza privata per la vecchiaia. In tale rapporto si presenteranno in particolare le possibili ripercussioni fiscali nel caso in cui gli averi della cassa pensioni o del pilastro 3a siano ritirati per essere successivamente convertiti in una rendita vitalizia. Inoltre, nel rapporto dovrà essere presen-

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tato il trattamento fiscale riservato ai frontalieri svizzeri che abitano in Svizzera ma pagano in Germania le imposte sui pilastri 3a e 3b.

Il rapporto elaborato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) conclude che le prestazioni di capitale del secondo pilastro e del pilastro 3a soggiacciono a un'imposizione privilegiata in quanto tassate separatamente dagli altri redditi. Nell'ambito del pilastro 3b un ulteriore vantaggio fiscale è dato dall'esenzione dall'imposta sul reddito delle prestazioni di capitale provenienti da prodotti assicurativi previdenziali. Queste agevolazioni riflettono la volontà del legislatore. Le ripercussioni fiscali in caso di conversione dei fondi della cassa pensioni o degli averi del pilastro 3a in una rendita vitalizia possono essere differenti. Esse dipendono, da un lato, dalla possibilità di riscuotere la prestazione in capitale in maniera unica o a più riprese e, dall'altro, dagli altri redditi conseguiti al momento in cui è versata la rendita vitalizia.

Per quanto riguarda l'imposizione dei frontalieri, il rapporto evidenzia che, in virtù della regolamentazione prevista dalla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania, i frontalieri residenti in Svizzera non sono soggetti a doppia imposizione. Inoltre, nell'esempio addotto dal postulato le prestazioni provenienti da un istituto svizzero di previdenza 3a sono versate a un beneficiario domiciliato in Svizzera. La Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Germania attribuisce in questo caso alla Svizzera il diritto di imposizione della prestazione, che è tassata in Svizzera a titolo di reddito. Pure in questo caso si può supporre che le persone contribuenti in Svizzera traggano profitto dalla sottoimposizione delle prestazioni del pilastro 3a.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 16 dicembre 2009, adempiendo in tal modo la richiesta del postulato. Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 07.3031

Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza energetica (N 1.10.07, CVP/EVP/glp; S 10.6.08; N 11.6.09)

Il Parlamento ha trasformato la presente mozione in un mandato d'esame che richiede la stesura di un rapporto sulla creazione, mediante depositi di risparmio, di incentivi fiscali da destinare a misure di risanamento ad alta efficienza energetica.

Su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) ha stilato un rapporto sulle possibilità di migliorare il sistema di deduzioni vigente per gli investimenti energetici effettuati sugli edifici. Lo studio sugli incentivi fiscali per misure di risanamento energetiche degli edifici è basato sul rapporto ed è scaricabile dal sito dell'AFC. Il gruppo di lavoro interdipartimentale ha esaminato approfonditamente sette possibilità per mezzo di altrettanti criteri di valutazione (efficacia/impatto energetico, impatto finanziario, efficienza, ripartizione, trasparenza e informazione, gestione e attuazione, aspetti fiscali). Tra le varianti esaminate figurava anche l'agevolazione fiscale dei depositi di risparmio per misure di risanamento ad alta efficienza energetica sollecitata nella mozione. Sulla base dei criteri applicati, ad eccezione del criterio dell'impatto energetico la valutazione è risultata nel complesso negativa. Tranne una (misure particolari basate sulla qualità), si sono rivelate di utilità molto limitata anche le rimanenti proposte. Alla luce di queste considerazioni, la CET-S ha presentato la mozione 09.3014 Maggiore 1766

effettività ed efficienza nelle deduzioni fiscali a titolo di risanamento energetico degli edifici, che il Parlamento ha trasmesso nella sessione estiva 2009. Il Dipartimento federale delle finanze è attualmente impegnato nell'attuazione di questo mandato parlamentare. Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento dell'economia Commissione della concorrenza 2006 P 06.3634

Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

Nel postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto al Parlamento sul modo in cui è stato applicato l'articolo 5 capoverso 4 della legge sui cartelli (LCart) dalla sua entrata in vigore. Il postulato chiede in particolare di precisare il numero di accordi verticali illeciti che hanno potuto essere evitati o disdetti in seguito a tale disposizione.

L'articolo 59a LCart vincola il Consiglio federale a far valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della LCart e a riferirne all'Assemblea federale entro il mese di aprile 2009. La valutazione era stata commissionata dal capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE) nell'inverno 2006/2007. Nel dicembre del 2008 il Gruppo di valutazione LCart ha concluso i propri lavori, che comprendevano anche un'analisi dell'applicazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart. Il 25 marzo 2009, il Consiglio federale ha presentato il rapporto previsto nel quale il Parlamento viene tra l'altro informato sull'applicazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart come richiesto dal postulato.

In particolare, il Consiglio federale ha esposto i motivi che hanno portato all'emanazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart da parte del Parlamento nel corso della revisione parziale del 2003 e ha rinviato alla comunicazione della Commissione della concorrenza (COMCO) del 2 luglio 2007 sulla valutazione degli accordi verticali. Il Consiglio federale ha accennato alle molte critiche fatte alla disposizione di legge e alla comunicazione. Inoltre si è espresso in merito alla valutazione dettagliata delle disposizioni avvenuta nell'ambito delle attività di verifica e all'analisi di 91 affari della COMCO. Il Gruppo di valutazione LCart ha concluso che, nel caso di alcuni tipi di accordi verticali, la presunzione di una soppressione della concorrenza di cui all'articolo 5 capoverso 4 LCart si avvera essere inesatta a livello pratico. Con la nuova disposizione di legge e la comunicazione, tale orientamento rischia di intralciare accordi verticali efficaci tra operatori economici che si collocano a diversi livelli di mercato. Ciò può inoltre comportare conseguenze negative anche per le imprese e i consumatori. Siccome con adeguamenti nell'applicazione è possibile risolvere solo una parte dei problemi,
il Gruppo di valutazione LCart ha suggerito di rinunciare alla presunzione di soppressione della concorrenza nel caso di accordi verticali, per concentrarsi invece sulla possibilità di sanzioni dirette in caso di prezzi minimi o fissi e di limitazioni territoriali.

1767

Nel rapporto, il Consiglio federale condivide sostanzialmente l'opinione del Gruppo di valutazione LCart, ovvero che per ogni accordo verticale si deve procedere a una valutazione diversa. Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare proposte concrete.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Segreteria di Stato dell'economia 2005 P 05.3375

Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)

Dal 2005 vi è stato un chiarimento nelle tensioni createsi nell'ambito degli accordi di libero scambio del ciclo di Doha. Il Consiglio federale sta negoziando con l'UE un accordo nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e dei prodotti e della sanità pubblica. È stata effettuata un'analisi preliminare in vista dell'avvio dei negoziati. Non sono previsti accordi di libero scambio con gli Stati Uniti. I negoziati di libero scambio con Stati terzi che non sono membri dell'UE si situano nel medesimo quadro di quelli precedentemente stipulati dalla Svizzera e pertanto non comportano alcuna ripercussione particolare sul dossier agricolo del ciclo di Doha.

Attualmente, inoltre, nell'ambito del dossier agricolo del ciclo di Doha i punti essenziali in caso di una conclusione sono chiari e non possono essere influenzati da accordi di libero scambio con Stati terzi.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 03.3603

Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N 11.5.06, Fehr Jacqueline; S 21.9.06)

In questo settore le competenze della Confederazione sono limitate. La mozione incarica il Consiglio federale di assumere il ruolo di moderatore e di mandare segnali a livello politico. La Confederazione può rendersi attiva nei tre seguenti campi d'attività: ­

Coordinamento delle attività Siccome i settori specifici e gli attori coinvolti sono numerosi e le competenze decisionali sono frammentate, nello sviluppo di misure politiche occorre coordinare e scambiare le informazioni. Per affrontare tale compito, nell'autunno del 2009 il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) hanno lanciato la piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e famiglia: provvedimenti dei Cantoni e dei Comuni» (http://www.berufundfamilie.admin.ch). Tale banca dati permette di consultare le informazioni relative alle politiche esistenti in modo rapido, pratico e trasparente ed è concepita come ausilio per il trasferimento di idee ed esperienze e per evitare la perdita di utili sinergie. La piattaforma sostiene inoltre i Cantoni e i Comuni nel loro monitoraggio interno.

Essa permette di trasmettere uno stimolo politico agli attori interessati e contribuisce ad accelerare lo sviluppo di pertinenti misure.

­

Diffusione di informazioni, sensibilizzazione e buona prassi Per convincere anche le piccole e medie imprese (PMI) dell'utilità di una simile politica, il DFE ha pubblicato nel 2007 il Manuale per PMI «Lavoro e famiglia». Con questo strumento di lavoro d'impostazione pratica, le PMI

1768

sono sostenute nell'attuazione di una gestione aziendale favorevole alla famiglia. Con l'aiuto dell'Unione svizzera delle arti e mestieri e dell'Associazione svizzera dei datori di lavoro il manuale è stato promosso e distribuito tramite le associazioni regionali.

­

Adeguamento e applicazione delle leggi federali esistenti ­ Con la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (entrata in vigore il 1° febbraio 2003) da sette anni la Confederazione promuove la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini. La durata del programma di sostegno è limitata a 8 anni.

­ Nell'autunno del 2009, il Parlamento ha approvato la riforma dell'imposizione della famiglia proposta dal Consiglio federale che prevede uno sgravio fiscale per le famiglie con figli. La nuova deduzione per la custodia di figli da parte di terzi diminuisce gli incentivi negativi per l'attività lavorativa di entrambi i genitori e permette di conciliare meglio la vita familiare con quella professionale.

Con le tre attività elencate la Confederazione ha esaurito le possibilità che rientrano nelle sue competenze per quanto riguarda la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Il Consiglio federale prende atto dell'approvazione dell'iniziativa parlamentare Hochreutener 07.419 Base costituzionale per una politica familiare esaustiva da parte delle due Commissioni incaricate dell'esame preliminare. Spetta ora al Parlamento decidere se occorrerà conferire ulteriori competenze alla Confederazione in tale settore.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 06.3888

Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (S 12.3.07, Wicki)

2007 P 06.3732

Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (N 23.3.07, Gruppo popolare-democratico)

Nel dicembre del 2009, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto Procedure di opposizione o termini di trattamento più brevi. Pertanto ha adempiuto i due postulati identici e propone di toglierli di ruolo.

2007 M 06.3007

Accordo commerciale con gli Stati Uniti (N 15.6.06, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 5.6.07)

La mozione della Commissione dell'economia e dei tributi CN è stata presentata il 31 gennaio 2006 in base alla situazione seguente: a fine gennaio 2006 il Consiglio federale ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione delle trattative per un accordo di libero scambio Svizzera-Stati Uniti non erano adempiute (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2006). Il 28 gennaio 2006, il consigliere federale Joseph Deiss e il responsabile statunitense per le trattative Robert Portman hanno informato il pubblico sulla decisione di creare un forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per il commercio e gli investimenti.

La prima parte della mozione incarica il Consiglio federale di continuare i colloqui con gli Stati Uniti in vista di un accordo economico incentrato sulla cooperazione, la liberalizzazione del commercio, i servizi e gli investimenti.

1769

Il forum per la cooperazione Svizzera-Stati Uniti per lo scambio e gli investimenti è stato istituito il 25 maggio 2006 tramite un accordo bilaterale («Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the United States of America establishing a Trade and Investment Cooperation Forum»). Il forum permette di portare avanti i colloqui come richiesto dalla mozione e di approfondire la collaborazione bilaterale in particolare nel settore degli ostacoli non tariffari al commercio. Tale collaborazione è inoltre estesa a livello plurilaterale e multilaterale in campi quali il commercio elettronico, la protezione della proprietà intellettuale e l'agevolazione al commercio. La continuazione dei colloqui richiesta dalla mozione è un processo continuo che avviene nell'ambito del forum di cooperazione. Sulla pagina Internet della SECO si trova una panoramica dello stato dei lavori relativi al forum di cooperazione (http://www.seco.admin.ch/themen/00513/ 00561/00566/index.html?lang=it).

Nella seconda parte della mozione, si invita il Consiglio federale a presentare un'analisi economica globale e a indirizzare i negoziati verso il mantenimento degli interessi economici globali. Nella risposta del 29 marzo 2006, il Consiglio federale ha indicato che un'analisi di questo tipo è già disponibile (G.C. Hufbauer, R.E.

Baldwin, The Shape of A Swiss-US Free Trade Agreement, Peter G. Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., febbraio 2006).

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 06.3022

Istituzione di un forum di cooperazione svizzero-americano e conclusione di accordi di libero scambio con gli Stati Uniti (S 19.6.06, Briner; N 26.9.07)

La mozione è stata depositata il 7 marzo 2006 in base alla situazione seguente: a fine gennaio 2006, il Consiglio federale ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione delle trattative per un accordo di libero scambio Svizzera-Stati Uniti non erano adempiute (cfr. rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna 2006). Il 28 gennaio 2006, il consigliere federale Joseph Deiss e il responsabile statunitense per le trattative Robert Portman hanno informato il pubblico sulla decisione di creare un forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per il commercio e gli investimenti.

Il forum di cooperazione Svizzera-Stati Uniti per lo scambio e gli investimenti richiesto dalla mozione è stato istituito il 25 maggio 2006 tramite un accordo bilaterale («Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the United States of America establishing a Trade and Investment Cooperation Forum»). Il forum permette di approfondire la collaborazione bilaterale in particolare nel settore degli ostacoli non tariffari al commercio. Tale collaborazione è inoltre estesa a livello plurilaterale e multilaterale in campi quali il commercio elettronico, la protezione della proprietà intellettuale e l'agevolazione al commercio. Sulla pagina Internet della SECO si trova una panoramica dello stato dei lavori relativi al forum di cooperazione (http://www.seco.admin.ch/themen/00513/ 00561/00566/index.html?lang=it).

La mozione chiede inoltre la conclusione di convenzioni che portino vantaggi alla Svizzera e agli Stati Uniti. Nell'ambito del forum di cooperazione sono finora state stipulate due convenzioni. Altre convenzioni sono in fase di elaborazione. Nel settore del commercio elettronico, la consigliera federale Doris Leuthard e l'incaricata americana per il commercio Susan Schwab hanno firmato il 10 ottobre 1770

2008 a Washington una dichiarazione comune in materia di commercio elettronico.

Con questa dichiarazione comune la Svizzera e gli Stati Uniti esprimono la loro volontà di agevolare e promuovere la comunicazione per via elettronica, opporsi a misure discriminatorie, garantire agli utenti una migliore sicurezza giuridica e creare il clima di fiducia necessario alle comunicazioni per via elettronica. Il 16 febbraio 2009 è entrato in vigore mediante uno scambio di note un quadro normativo bilaterale per la trasmissione di dati personali (Scambio di lettere del 1° e del 9 dicembre 2008 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente l'istituzione di un quadro normativo per la trasmissione di dati personali negli Stati Uniti, RU 2009 1793). Finora più di 300 imprese americane hanno certificato il loro impegno presso il Ministero per il commercio americano e si sono vincolate al quadro normativo per la trasmissione di dati personali. Le società svizzere ne traggono beneficio perché possono seguire una procedura semplificata per la trasmissione di dati personali a tali imprese americane.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 06.3379

Imprese svizzere e libera circolazione (N 6.10.06, Robbiani; S 5.12.07)

La mozione chiede misure volte ad agevolare alle società svizzere (e ai lavoratori indipendenti) la fornitura di servizi nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

La SECO ha pubblicato sul portale PMI le informazioni principali per quanto riguarda l'accettazione di mandati nell'UE da parte di imprese svizzere. La SECO finanzia inoltre una rete di consulenti specializzati EURES a livello cantonale. Tali consulenti informano le imprese sulle condizioni di distaccamento in Svizzera e negli Stati dell'UE. Anche l'Ufficio federale della migrazione (UFM) partecipa all'iniziativa. La SECO ha effettuato diverse indagini presso imprese svizzere per identificare e raccogliere esperienze riguardanti i problemi concreti che sono emersi in occasione di attività commerciali con gli Stati europei. In occasione di incontri intergovernativi regolari vengono cercate soluzioni a tali problemi.

Siccome la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2008 P 08.3310

Derrate alimentari di base e prodotti finanziari (N 3.10.08, Zemp)

Cfr. P 08.3270 2008 P 08.3764

La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione (N 8.12.08, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

A fine maggio 2009, il Consiglio federale ha approvato il rapporto La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione. Pertanto ha adempiuto la richiesta del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3768

Misure di stabilizzazione. Seconda tappa. Estendere l'azione ad altri attori, in particolare ai Cantoni e alle città (S 11.3.09, Hêche)

I Cantoni sono stati coinvolti nella seconda tappa delle misure di stabilizzazione tramite la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP). Inoltre diverse misure prevedono 1771

il cofinanziamento di progetti cantonali tramite contatti specializzati. Il Consiglio federale ha pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura 2006 P 06.3637

Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)

Accettando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a verificare la situazione inerente agli scambi di concimi aziendali e, se necessario, a esaminare provvedimenti adeguati per un'utilizzazione più ottimale di questi elementi nutritivi di elevato valore.

A causa del modo di procedere eterogeneo a seconda dei Cantoni, con le rispettive lacune nella sorveglianza, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha sviluppato un'applicazione Internet (HODUFLU) per la gestione amministrativa dei flussi di concimi aziendali, sia a livello intercantonale che intracantonale, e la mette a disposizione dei Cantoni, dei servizi di controllo agricoli e delle aziende agricole. Ne risulta una semplificazione amministrativa per gli utenti. L'obiettivo è l'applicazione di HODUFLU in tutta la Svizzera e una ripartizione ottimale degli elementi nutritivi.

Il 24 giugno 2009, il Consiglio federale ha approvato il rapporto e ha assegnato i relativi mandati al Dipartimento federale dell'economia e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Il Consiglio federale ritiene il postulato adempiuto e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2007 M 06.3635

Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038; N 14.3.07)

Il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti al più tardi nel 2009. Il rapporto approvato dal Consiglio federale il 6 maggio 2009 permette di valutare la possibilità di inserire il sistema dei pagamenti diretti nella prossima tappa della riforma in materia di politica agricola.

In futuro i pagamenti diretti dovranno essere versati in modo conseguente in funzione alle prestazioni dell'agricoltura come auspicato dai cittadini e definito nella Costituzione federale. Le misure che non rispondono a obiettivi specifici vanno sostituite da strumenti mirati. Il modello proposto comporta una promozione efficiente ed efficace delle prestazioni a favore dell'economia generale. Nel contempo, il sistema è flessibile e si adatta a diverse condizioni quadro in materia di politica agricola ed è compatibile con gli impegni internazionali. Il Consiglio federale prevede di esporre lo sviluppo concreto degli strumenti e la ripartizione dei mezzi finanziari in una consultazione o in un messaggio relativo alla prossima tappa di riforma della politica in materia agricola.

Il 10 dicembre 2009 il Consiglio degli Stati ha preso atto del rapporto e approvato una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi CS del 16 ottobre 2009 (09.3973) che chiedeva al Consiglio federale di realizzare il piano proposto. Il Consiglio federale ritiene la mozione adempiuta e propone pertanto di toglierla di ruolo.

1772

2007 P 07.3299

Lotta efficace contro il fuoco batterico (N 5.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato è stato depositato nel 2007, un anno in cui l'infestazione da fuoco batterico è stata particolarmente elevata. Nel frattempo le richieste del postulato sono state prese in considerazione. La Confederazione ha elaborato una strategia di lotta contro il fuoco batterico che viene attuata dai Cantoni. Nel frattempo è stata presa in considerazione anche la richiesta principale del postulato, ovvero di completare le misure per la lotta contro il fuoco batterico esistenti con l'ausilio dell'antibiotico streptomicina. Nel 2008 e nel 2009 la streptomicina è stata utilizzata nella frutticoltura svizzera a tempo determinato rispettando severe condizioni di applicazione. In base alle esperienze finora raccolte, l'autorizzazione di tale antibiotico viene rivalutata ogni anno. In adempimento del postulato, il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato all'attenzione del Parlamento un rapporto sulla lotta contro il fuoco batterico in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene il postulato adempiuto e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3466

Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (N 5.10.07, Schmied)

Nella risposta del 5 settembre 2007, il Consiglio federale ha comunicato che le conseguenze della produzione di energia a partire dalla biomassa sono analizzate e che i risultati confluiscono nel rapporto Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. I rapporti sono ora disponibili.

Il rapporto finale del progetto di ricerca sulle conseguenze della produzione di combustibili alternativi al petrolio a partire dalla biomassa nel settore agricolo in Svizzera è stato pubblicato nell'aprile del 2008. Il progetto di ricerca giunge alla conclusione che in considerazione del potenziale energetico relativamente esiguo della biomassa e della limitazione potenziale alquanto importante della sicurezza alimentare su scala nazionale, un sostegno statale a tale fonte di energia rinnovabile si rivelerebbe difficile da giustificare. Il rapporto del Consiglio federale Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, pubblicato nel maggio del 2009, riporta in dettaglio lo stato di fatto. Esso sottolinea l'importanza della garanzia dell'approvvigionamento alimentare e non prevede strumenti di promozione particolari a favore della coltivazione di biomassa per scopi energetici.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3497

Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (S 18.9.07, Maissen)

Cfr. P 07.3466 2007 P 07 3511

Lotta al fuoco batterico (N 5.10.07, Büchler)

Cfr. P 07.3299 2008 M 06.3735

Disciplinamenti del mercato nell'ambito della politica agricola.

Ulteriore sviluppo (S 20.3.07, Büttiker; N 3.3.08)

Il Consiglio federale è stato incaricato di formulare, entro un anno, proposte in vista di un ulteriore sviluppo dell'attuale sistema d'importazione caratterizzato dalla vendita all'asta dei contingenti doganali di bestiame da macello.

1773

L'ulteriore sviluppo dell'attuale sistema di importazione va considerato in un contesto più ampio ed è strettamente legato all'evoluzione della politica economica esterna. In questo ambito il Consiglio federale ha preso i corrispondenti provvedimenti (cfr. negoziati OMC e ALSA). Al fine di evitare una modifica della legge federale sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un rapporto che presenta le misure previste in tale ambito.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto il 6 maggio 2009. Ritiene adempiuta la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

2008 P 08.3269

Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale (N 3.10.08, Graf Maya)

2008 P 08.3270

Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse (S 18.9.08, Stadler)

Nella risposta del 20 agosto 2008, il Consiglio federale ha espresso la sua disponibilità a elaborare un rapporto che risponda alle richieste del postulato sulla crisi alimentare nonché sulla penuria di materie prime e di risorse. Tale rapporto prende inoltre in considerazione le richieste dei postulati Graf Maya 08.3269 Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale e Zemp 08.3310 Derrate alimentari di base e prodotti finanziari.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto relativo alla crisi alimentare e alla penuria di materie prime e di risorse il 19 agosto 2009. Nel rapporto espone come è possibile assicurare l'approvvigionamento alimentare a lungo termine in Svizzera. A tale fine, il Consiglio federale intende procedere sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Per quanto riguarda le risorse e le materie prime utilizzate in Svizzera, occorre intraprendere ulteriori passi volti a aumentare l'efficienza e la sostenibilità sul piano produttivo e dei consumi. Secondo il Consiglio federale, per assicurare l'approvvigionamento di importanti materie prime e risorse si rende necessaria una buona cooperazione internazionale. Occorre pertanto approfondire i contatti bilaterali e multilaterali e rafforzare l'impegno nelle organizzazioni internazionali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati Stadler 08.3270, Graf Maya 08.3269 e Zemp 08.3310 e propone pertanto di toglierli di ruolo.

Ufficio federale di veterinaria 2006 M 05.3812

Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali.

Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)

La richiesta di mettere in vigore gli articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali (LPA) formulata nella mozione è stata soddisfatta il 2 maggio 2006 (RU 2006 1425).

La nuova ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, disciplina l'allevamento e la detenzione di cani nonché i requisiti che devono soddisfare i detentori di cani (cfr. in particolare gli artt. 28 e 68­79; RS 455.1).

Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 05.453 Divieto dei pitbull in Svizzera si stanno elaborando ulteriori provvedimenti. Il progetto è stato trattato il 9 giugno 2009 dal Consiglio nazionale ed è ora in attesa di essere discusso dal Consiglio degli Stati.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

1774

2006 M 05.3790

Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali.

Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; N 15.06.06)

Cfr. M 05.3812 2006 M 06.3062

Cani pericolosi. La migliore protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)

All'articolo 68 della nuova ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, è disciplinata la formazione dei detentori di cani (RS 455.1). Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 05.453 Divieto dei pitbull in Svizzera si stanno elaborando ulteriori provvedimenti. Il progetto prevede inoltre la stipulazione obbligatoria di un'assicurazione di responsabilità civile per i detentori di cani. Il progetto è stato trattato il 9 giugno 2009 dal Consiglio nazionale ed è ora pendente nel Consiglio degli Stati.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 05.3768

Libera circolazione degli animali da reddito (N 24.3.06, Dupraz; S 20.3.07)

Il 23 dicembre 2008, il Comitato veterinario misto ha adottato l'estensione dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Una delle conseguenze di tale estensione è l'abolizione dei controlli veterinari al confine nel commercio di animali e prodotti animali tra la Svizzera e l'UE. Per il pascolo giornaliero la Svizzera e gli Stati membri della Comunità hanno convenuto disposizioni specifiche (all. 11 app. 5 cap. II lett. C n. 8). Le informazioni da fornire in occasione della spedizione di animali e del controllo veterinario ufficiale sono previste solo per la prima spedizione in uno Stato membro nell'anno civile in corso. Occorre presentare l'attestato sanitario richiesto ogni anno civile in occasione della prima introduzione dell'animale in uno Stato membro (all. 11 app. 5 cap. II lett. C n. 8).

Le richieste della mozione sono quindi adempiute e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 06.3270

Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)

Nell'UE è vietato l'utilizzo di resti e sottoprodotti alimentari per l'elaborazione della cosiddetta broda per suini. In Svizzera tale utilizzo è attualmente ancora permesso.

Un divieto si renderà tuttavia necessario. In caso contrario, tra la Svizzera e l'UE non potranno più essere garantite né l'equivalenza delle normative sulle epizoozie né le agevolazioni in materia di commercio raggiunte. È stato però possibile negoziare un periodo transitorio con l'UE. La trasformazione dei resti alimentari in broda per suini dovrà essere vietata solo a partire dal 1° luglio 2011 (all. 11 app. 6 cap. 1, condizioni speciali dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli [RS 0.916.026.81]). In tale modo, i riciclatori di resti alimentari hanno sufficientemente tempo per ammortizzare gli impianti e per sviluppare altri metodi di rivalorizzazione. L'utilizzo dei resti alimentari, per esempio, come fonte di energia in impianti per la produzione di biogas è tutt'ora permesso.

1775

Considerate tali circostanze, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 M 06.3534

Negoziati di politica commerciale. Presa in considerazione delle esigenze in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e della salute (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 5.12.07)

Il Consiglio federale s'impegna affinché nell'ambito delle relazioni commerciali multilaterali gli animali vengano protetti da dolori, sofferenze e lesioni. Inoltre tiene in considerazione la protezione dei consumatori e la garanzia di qualità nel commercio di derrate alimentari di origine animale.

L'articolo 175 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) prevede il divieto di transito su strada per bovini, ovini, caprini e suini. A tale riguardo si può rinviare all'iniziativa parlamentare Marty Kälin 07.417 Controlli alle frontiere e trasporto d'animali pendente in Parlamento. Nel suo parere del 2 settembre 2009, il Consiglio federale ha ricordato che la regolamentazione sancita oggi dall'articolo 175 OPAn è stata iscritta nell'allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE dopo difficili negoziati in seno al Comitato veterinario misto. Ciò consente alla Svizzera di attenersi per il momento al divieto di transito su strada, conformemente all'articolo 175 OTAn, benché vada sottolineato esplicitamente che la questione sarà ridiscussa dal suddetto Comitato. Il divieto di transito su strada sarà oggetto di discussioni anche nel quadro dei negoziati per un accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE in ambito agricolo, alimentare e sanitario. Il Consiglio federale mira a mantenere l'attuale disposizione speciale, pur consapevole di quanto ciò potrebbe rivelarsi difficile.

Considerate tali circostanze, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2007 M 06.3443

Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità (N 20.12.06, Bruderer; S 19.9.07)

Con la revisione totale della legge federale del 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, la Confederazione intende adeguare il sistema di promozione in materia di sport attuato finora adattandolo alle nuove condizioni generali. L'11 novembre 2009, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport. L'articolo 12 del disegno di legge prevede che il Consiglio federale fissa il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2009 P 08.4025

Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09 Sommaruga Simonetta)

Con l'approvazione del rapporto sulla formazione continua, il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare un progetto di legge sulla formazione continua da porre in consultazione entro la fine del periodo di legislatura 2011 (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale). L'obiettivo è una legge di principio che rafforzi la responsabilità personale per l'apprendimento continuo, che migliori le pari opportunità in sede di accesso alla 1776

formazione continua e che garantisca la coerenza della legislazione federale. La formazione non formale è l'oggetto del disegno di legge (offerte di corsi e seminari non riconosciuti dallo Stato). Nella fase di elaborazione del progetto posto in consultazione, una commissione di esperti dovrà chiarire in che modo sarà possibile incrementare trasparenza, qualità e mobilità nel settore della formazione continua. In particolare occorre inoltre esaminare in che modo garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che per motivi di provenienza o di contesto sociale incontrano ostacoli, che sono estranei al sistema dell'istruzione o che rischiano di diventarlo. Il Consiglio federale considera che la richiesta dell'intervento, ovvero la presa in esame di provvedimenti volti a incrementare la competitività della popolazione attiva sul mercato lavorativo, sia stata adempiuta e propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.4024

Offensiva a favore della formazione continua (N 9.3.09, Fehr Mario)

Cfr. P 08.4025 2009 P 09.3004

Ricerca e innovazione per contrastare la recessione economica (S 16.309, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 08.079)

Nella risposta al postulato, il Consiglio federale ha sottolineato che la promozione di ricerca e innovazione riveste un ruolo prioritario. Oltre all'aumento regolare dei contributi concessi al Fondo nazionale svizzero (FNS) e alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) nell'ambito dell'attuale periodo ERI, l'11 febbraio 2009 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento, in concomitanza della seconda tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale, un ulteriore aumento di circa 50 milioni di franchi. Il Parlamento ha messo a disposizione della CTI ulteriori mezzi (21,5 milioni di franchi) per la promozione della ricerca applicata e dell'innovazione entro la fine del 2009. A inizio aprile 2009 sono state adottate tre misure: 1) aumento dei crediti per le tecnologie del futuro e gestione flessibile dei criteri di promozione (più 20 milioni di franchi); 2) concessione di un assegno per l'innovazione (più 1 milione di franchi); 3) sensibilizzazione tematica nei settori delle tecnologie pulite e dei materiali intelligenti (più 0,5 milioni di franchi). A fine 2009, il bilancio relativo agli effetti di tali misure si dimostra chiaramente positivo.

Rispetto al 2008, l'attività ricerca e sviluppo (R&S) della CTI è aumentata del 75 per cento e gli assegni per l'innovazione erano già stati assegnati nelle prime settimane. In particolare nell'ambito del sostegno ai progetti R&S, nelle tecnologie pulite si rileva un aumento sostanziale rispetto al 2007 e al 2008, grazie alle 40 manifestazioni di sensibilizzazione nazionali e regionali organizzate dai consorzi R&S e TST della CTI. Nel corso del 2010 saranno disponibili i risultati concreti delle misure introdotte. Fino ad allora le ultime richieste per progetti R&S pendenti saranno valutate dagli esperti e saranno disponibili i dati completi relativi all'attuazione dei progetti R&S e agli assegni per l'innovazione. In considerazione degli effetti positivi ottenuti finora con i provvedimenti, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

1777

2009 M 07.3879

Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)

Nell'ambito del rapporto sulla necessità d'intervento e sulle proposte di misure dei competenti organi della Confederazione nel settore dell'integrazione degli stranieri (30 giugno 2007) sono state sviluppate e introdotte misure volte a sensibilizzare i datori di lavoro sulla questione della parità di accesso al mercato dei posti di tirocinio e al mercato del lavoro da parte delle persone con un background migratorio, nonché dell'utilità del «diversity management». Si tratta in particolare di misure volte a migliorare la collaborazione interistituzionale e a promuovere l'apprendimento linguistico, nonché di provvedimenti per l'incentivazione della gestione dei casi nella formazione professionale e il sostegno ai progetti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). Come indicato nella risposta del Consiglio federale alla mozione, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) rivolge particolare attenzione alla sensibilizzazione a favore dei giovani di origine straniera nell'ambito della campagna «formazioneprofessionaleplus.ch». La campagna intende sensibilizzare l'opinione pubblica sul significato della formazione professionale e far conoscere meglio il sistema di formazione professionale svizzero e le sue offerte di formazione. Nella campagna lanciata nel 2009, viene mostrata inoltre una selezione di testi e di fotografie che rappresentano giovani di origine straniera inseriti con successo nel mondo del lavoro. Trasmettere un'immagine positiva contribuisce in modo sostanziale a eliminare i pregiudizi nei confronti delle persone con un background migratorio. Il Consiglio federale ritiene quindi che le richieste espresse nella mozione siano soddisfatte e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Segreteria generale 2004 P 03.3439

È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC?

(N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)

Nel quadro della modernizzazione della sorveglianza sulla sicurezza aerea, il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità dell'integrazione dell'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) nel Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e di stendere un rapporto al riguardo.

Il 20 maggio 2009, il Consiglio federale ha adottato e sottoposto all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente la revisione parziale 1 della legge sulla navigazione aerea.

Con tale revisione, il Consiglio federale intende attuare i principi guida enunciati nel rapporto sulla politica aeronautica e adeguare le basi legali su cui poggia l'attività di vigilanza dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Il Collegio popone inoltre la riorganizzazione della procedura d'inchiesta sugli incidenti aerei.

Le misure proposte sono le seguenti.

Il Consiglio federale istituisce una commissione amministrativa indipendente incaricata delle inchieste sugli infortuni nel settore del trasporto aereo e ferroviario e della navigazione (Commissione d'inchiesta).

1778

La Commissione d'inchiesta si compone di un'unità operativa e un consiglio di amministrazione.

L'unità operativa riprende i compiti (e il personale) assunti sinora dall'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e dal Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII).

Il consiglio di amministrazione svolge in particolare i compiti seguenti: ­

nomina il capo dell'unità operativa e ne stabilisce gli obiettivi strategici;

­

provvede a garantire un controllo continuo della qualità dei rapporti d'inchiesta elaborati dall'unità operativa.

La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA) è sciolta.

Le richieste contenute nel postulato sono state adempiute e il postulato può essere pertanto tolto di ruolo.

Ufficio federale dei trasporti 2006 P 05.3856

Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)

In base al postulato, il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla possibilità di istituire sull'asse est-ovest, in particolare tra la Svizzera e i Paesi limitrofi ad ovest e i nuovi Stati membri dell'UE ad est, un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno ed efficiente per casse mobili e container. Nella sua risposta al postulato il Consiglio federale ha comunicato che avrebbe pubblicato i risultati relativi all'incarico nel prossimo rapporto sul trasferimento del traffico. Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha adottato, sottoponendolo alle commissioni parlamentari, il rapporto sul trasferimento relativo al periodo da gennaio 2007 a giugno 2009.

Nel capitolo 9 del rapporto viene adempiuta la richiesta del postulato (cfr.

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17511.pdf).

In sintesi va detto che il traffico merci che attraversa la Svizzera lungo la direttrice est-ovest è estremamente eterogeneo: non si registrano concentrazioni né per quanto riguarda gli assi di trasporto né per gruppi di prodotti. A livello federale non si ravvisa pertanto la necessità di promuovere determinate offerte di trasporto ferroviario o misure infrastrutturali. Inoltre, non si rilevano particolari difficoltà di capacità.

Il traffico combinato sull'asse est-ovest beneficia già ora di adeguati incentivi che concernono il traffico interno, di transito, d'importazione e d'esportazione e comprendono sia indennità d'esercizio sia contributi d'investimento (terminali). I terminali esistenti sono a disposizione anche per i trasporti sull'asse est-ovest. Quelli cofinanziati dalla Confederazione possono essere utilizzati anche da parte di terzi per offerte innovative nel traffico combinato lungo la direttrice est-ovest. Già oggi sussiste peraltro tra il terminale di Rekingen AG e quello di Wolfurt nel Vorarlberg (Austria) un'offerta di trasporto combinato che la Confederazione sostiene versando indennità per circa 450 treni pari a 10 000 spedizioni su camion all'anno.

Dopo che il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul trasferimento del traffico del 27 novembre 2009, il presente intervento parlamentare può essere tolto di ruolo.

1779

2007 P 06.3541

Sostegno alla navigazione (S 21.3.07, Fetz)

Il 14 ottobre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica svizzera della navigazione trasmettendolo alle Camere. Il rapporto sottolinea l'importanza strategica della navigazione per la Svizzera e la sua posizione nel sistema dei trasporti.

Il Consiglio federale intende proseguire la politica fin qui adottata, completandola con una serie di misure finalizzate ai seguenti obiettivi principali: 1) ottimizzare le condizioni quadro del trasporto di merci sul Reno per rafforzare ulteriormente l'integrazione intermodale; 2) partecipare attivamente ai processi di normalizzazione nei settori della sicurezza e della protezione ambientale, in particolare nel settore dei trasporti di merci pericolose; 3) garantire che la navigazione svizzera possa continuare a beneficiare del libero accesso al mare e possa operare in un quadro normativo ottimale.

Le nuove misure previste concernono le condizioni quadro generali (maggiore impegno internazionale, in particolare a favore della navigazione sul Reno; completamento del piano settoriale dei trasporti con una parte dedicata alla navigazione), la navigazione sul Reno (riconoscimento dei porti d'importanza nazionale, concessione di fideiussioni) e la navigazione interna svizzera (aiuti finanziari per la navigazione mercantile e per quella turistica sui laghi e sui fiumi). Attualmente non si dispone tuttavia dei fondi necessari per attuare queste misure.

Dopo che la commissione competente ha preso atto del rapporto sulla politica svizzera della navigazione, il presente intervento parlamentare può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2008 P 07.3743

Migliore copertura assicurativa per i velivoli sperimentali (S 19.3.08 Fetz)

Il postulato chiede un aumento della copertura minima dell'assicurazione responsabilità civile per i velivoli sperimentali (aeromobili della categoria autocostruzioni), come reazione all'incidente avvenuto a Basilea in occasione del quale un velivolo sperimentale è precipitato su una casa.

Gli aeromobili della categoria autocostruzioni sono destinati a un uso privato e ogni loro utilizzazione a fini commerciali è esclusa. Le condizioni di autorizzazione per questo gruppo relativamente ristretto di velivoli sono definite dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. La responsabilità civile verso i terzi a terra è stabilita nell'ordinanza sulla navigazione aerea che contempla l'obbligo di stipulare un'assicurazione per l'esercente dell'aeromobile. Inoltre, gli importi minimi di copertura assicurativa vigenti in Svizzera sono conformi agli importi previsti nel regolamento (CE) n. 785/2004 e dipendono dal peso dell'aeromobile e dai potenziali danni causati a terzi. Essi sono fissati in modo tale da poter essere sostenuti dall'esercente dell'aeromobile.

Affinché la richiesta del postulato Fetz possa essere adempiuta, sono state valutate le due varianti seguenti: 1.

un aumento generale della copertura minima attuale per tutti gli aeromobili della categoria autocostruzioni;

2.

un aumento della copertura minima per tutti gli aeromobili della categoria autocostruzioni che, come il velivolo sperimentale coinvolto nel suddetto incidente di Basilea, sono tecnicamente complessi e necessitano pertanto di un'autorizzazione speciale.

1780

A sfavore delle suddette varianti intervengono, tuttavia, i seguenti argomenti.

In primo luogo, una disciplina nazionale più severa potrebbe essere imposta solo agli aeromobili immatricolati in Svizzera, ma non agli aeromobili provenienti dagli Stati dell'UE che attraversano lo spazio aereo svizzero e che sono conformi al regolamento (CE) n. 785/2004. Una normativa nazionale non garantirebbe, pertanto, che tutti gli aeromobili della categoria autocostruzioni che circolano in Svizzera siano dotati di una copertura assicurativa minima superiore.

In secondo luogo, la variante 2 non è realizzabile per ragioni pratiche: non esiste alcuna compagnia di assicurazioni disposta a offrire una copertura assicurativa superiore per aeromobili della categoria autocostruzioni complessi. Tutti i prodotti disponibili sul mercato si basano, infatti, sugli importi minimi di copertura assicurativa in vigore in Europa e in Svizzera.

In terzo luogo, finora gli indennizzi d'assicurazione sono stati sufficienti a coprire tutti i danni provocati dagli aeromobili della categoria autocostruzioni, incluso nel caso eccezionale dell'incidente occorso a Basilea.

Per questi motivi, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'energia 2007 P 06.3339

Indipendenza dell'approvvigionamento energetico (N 21.3.07, Freysinger)

Nella seduta del 20 febbraio 2007, il Consiglio federale ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica basandosi sul rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035. La strategia adottata si basa su quattro pilastri: 1. incremento dell'efficienza energetica, 2. promozione delle energie rinnovabili, 3. ampliamento mirato e nuova costruzione di impianti di grande potenza e 4. rafforzamento della politica estera in materia energetica. Fondandosi su tale strategia, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha elaborato piani d'azione che contengono le misure necessarie per incrementare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili. Tali piani d'azione, finalizzati a ridurre del 20 per cento il consumo di energie fossili tra il 2010 e il 2020, sono stati adottati dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008. Numerose misure sono già state attuate o sono attualmente oggetto di discussione politica.

La dipendenza dai vettori energetici fossili è direttamente collegata alle emissioni di CO2. Nel febbraio 2008, il Consiglio federale ha deciso di potenziare le misure dell'attuale politica climatica (attuazione della legge sul CO2 entro il 2012). Il DATEC ha pertanto convenuto altre misure finalizzate alla riduzione del CO2 con la Fondazione Centesimo per il Clima.

Alla fine di agosto 2009, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge sul CO2 finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020 e del 50 per cento entro il 2050 (rispetto al livello di emissioni registrato nel 1990). Ciò significa in media una riduzione annua dell'1,5 per cento. Tali obiettivi, che si orientano sulla politica climatica dell'UE, a lungo termine contribuiranno a limitare l'aumento del riscaldamento climatico a un massimo di 2 gradi (rispetto al periodo preindustriale) e a ridurre la dipendenza dai vettori energetici fossili. La nuova legge prevede una serie di strumenti che contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2 e, di conseguenza, della dipendenza dai vettori energetici fossili.

1781

Poiché il postulato è adempiuto nei suoi punti principali, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 06.3452

Certificato energetico per gli edifici. Promozione dell'efficienza energetica (N 21.3.07, Heim Bea)

Il 24 giugno 2009, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto di modifica della legge sull'energia. Tale modifica prevede di aggiungere all'articolo 9 un nuovo capoverso 4 secondo il quale i Cantoni emanano prescrizioni uniformi sulle indicazioni relative al consumo energetico degli edifici (certificazione energetica degli edifici) e stabiliscono per il loro territorio cantonale se o in quali casi le certificazioni energetiche sono obbligatorie.

Il 3 agosto 2009, i Cantoni hanno introdotto il certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) che è uniforme su tutto il territorio svizzero e assicura una maggiore trasparenza riguardo al consumo di energia degli edifici.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2007 P 06.3714

Costi effettivi dell'energia nucleare (S 7.3.07, Ory)

Il postulato è stato adempiuto con la stesura del rapporto sui costi effettivi dell'energia nucleare nel maggio 2008. Tale rapporto costituisce in primo luogo una valutazione della letteratura esistente consacrata a questo tema. Esso fa inoltre riferimento ai costi indicati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dalla Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Tra le principali fonti d'informazione figurano la statistica dell'elettricità pubblicata annualmente dall'UFE, lo studio sull'evoluzione dei costi di produzione dell'elettricità nelle grandi centrali («Entwicklung der Elektrizitätsgestehungskosten in grosstechnischen Kraftwerken), pubblicato nel 1987 dall'impresa Motor-Columbus SA nel quadro dei lavori di un gruppo di esperti sugli scenari energetici, nonché il volume 4, relativo agli excursus («Exkurse»), e il volume 5, relativo all'offerta di elettricità («Elektrizitätsangebot») del rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035 pubblicato nel 2007 dall'UFE. Mentre il rapporto dei gruppi di esperti sugli scenari energetici del 1987 esamina i costi delle centrali nucleari esistenti, il rapporto dell'UFE relativo alle prospettive energetiche fino al 2035 («Die Energieperspektiven 2035») si riferisce alle centrali nucleari future.

Poiché è stato adempiuto con il sopraccitato rapporto, il postulato può essere tolto di ruolo.

2007 M 06.3624

Smaltimento delle scorie radioattive: assicurare un rapido svolgimento della procedura di elaborazione del relativo piano settoriale (S 7.3.07, Hofmann Hans; N 5.6.07)

Il 2 aprile 2008, il Consiglio federale ha approvato la parte concettuale del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi stabilendo le regole e le procedure per la ricerca dei siti adatti alla realizzazione di tali depositi. La ricerca dei siti si svolgerà in tre tappe e avrà una durata di circa 10 anni. In seguito, il Consiglio federale deciderà in merito al rilascio dell'autorizzazione di massima per due siti, uno per le scorie debolmente e mediamente radioattive e uno per quelle altamente radioattive, oppure per un sito unico per tutte le categorie di scorie. In occasione dell'approvazione della parte concettuale, il Consiglio federale ha preso atto della necessità di assumere ulteriore personale e, il 25 giugno 2008, nel quadro della 1782

valutazione complessiva delle risorse nel settore del personale, ha deliberato l'aumento dell'organico necessario per l'attuazione delle procedure del piano settoriale. Il competente Ufficio dell'energia nel frattempo ha potuto accrescere gli effettivi e dispone oggi del personale di cui ha bisogno. In caso di necessità, l'organico potrà essere ancora leggermente accresciuto.

La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 06.3835

Programma di ricerca per la geotermia in strati geologici profondi (N 21.3.07, Theiler; S 21.6.07; N 1.10.07)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), basandosi sul nuovo orientamento della politica energetica, ha elaborato piani d'azione che contengono le misure necessarie per incrementare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili. Tali piani d'azione sono stati adottati dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008. La richiesta della mozione è stata integrata nell'ambito della misura 5 (Potenziamento della ricerca nel settore delle energie rinnovabili) del piano d'azione «Energie rinnovabili». Per l'attuazione del piano d'azione sono stati stanziati 17 milioni di franchi per il 2009, 34 milioni di franchi per il 2010 e 44 milioni di franchi per il 2011 e il 2012. Nell'ambito dei dibattiti sul preventivo 2009, la sottocommissione 8 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale aveva tuttavia rifiutato di stanziare l'importo di 17 milioni di franchi per l'attuazione dei piani d'azione. Una proposta di minoranza della Commissione è stata respinta il 10 dicembre 2008 al Consiglio nazionale. Allo stesso tempo, è stata accettata una proposta di maggioranza che prevedeva di impiegare cinque milioni di franchi provenienti dai fondi interni del DATEC per l'attuazione dei piani d'azione, un milione per la formazione e il perfezionamento, nonché quattro milioni per la ricerca energetica. Poiché la Commissione e il Parlamento sono dell'opinione che la mozione Theiler sia stata adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3288

Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07)

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sull'energia inserendo, tra l'altro, prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale («set top box»). Tali prescrizioni sono entrate in vigore il 1º gennaio 2010. Nell'ambito dei lavori concernenti l'emanazione dell'ordinanza di esecuzione relativa alla revisione della LOTC, si sta verificando se in futuro queste prescrizioni dovranno essere considerate un'eccezione al principio «Cassis de Dijon». In caso contrario, esse verrebbero, di fatto, nuovamente abrogate. I criteri da applicare sono gli stessi che sono stati applicati in occasione della decisione del Consiglio federale del 31 ottobre 2007 concernente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

1783

2007 M 07.3004

Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera (N 21.3.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.10.07)

Accogliendo la mozione della CAPTE-N (07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera), il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi legali per garantire la conformità delle emissioni medie delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera alla normativa dell'UE a decorrere dal 2012. In seguito all'adozione della normativa dell'UE da parte del Parlamento europeo nel dicembre del 2008, all'inizio del 2009 un gruppo di lavoro interdipartimentale, sotto la guida dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), ha valutato diverse varianti di esecuzione per l'attuazione della mozione. Una variante è stata oggetto di un'indagine conoscitiva alla fine di maggio 2009. In occasione della sua discussione del 19 dicembre 2008 sull'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo», il Consiglio federale ha deciso di sottoporre l'attuazione della mozione 07.3004 come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare. Per questo motivo, la mozione è stata integrata al messaggio sull'iniziativa popolare. Il messaggio con il controprogetto all'iniziativa popolare è stato sottoposto al Consiglio federale alla fine del 2009 ed è stato adottato il 20 gennaio 2010. La mozione è stata adempiuta, pertanto il Consiglio federale propone che venga tolta di ruolo.

Ufficio federale delle strade 2001 P 01.3147

Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)

Non appena entreranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, verranno riconosciuti i relativi certificati di conformità (COC) per l'immatricolazione in Svizzera. I veicoli importati per uso personale sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV).

La direttiva quadro 2007/46/CE fissa, a seconda della categoria di veicoli, le seguenti scadenze vincolanti: per i veicoli nuovi il 2009 (facoltativo) o dal 2010 al 2012 (obbligatorio); per gli altri tipi di veicoli dal 2012 al 2014.

Con la modifica d'ordinanza decisa dal Consiglio federale, la cui entrata in vigore è fissata al 1° aprile 2010, nonché con l'adeguamento del «Mutual Recognition Agreement» (MRA), la direttiva 2007/46/CE è stata recepita nel diritto svizzero. Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3396

Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre del 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che su quello del San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, costantemente ottimizzati.

Al San Bernardino il sistema del contagocce è stato revocato nell'estate del 2008, una volta conclusi i lavori di rifacimento totale; esso può comunque essere riattivato in ogni momento. Al San Gottardo vi si continua a fare ricorso in modo soddisfacente.

1784

I lavori si concentrano sulla creazione di un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Nel frattempo sono stati avviati passi decisivi secondo quanto chiesto dal postulato. Il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei camion, è stato inaugurato nel 2009. Il centro di controllo sull'ex sedime della Monteforno (TI) entrerà presumibilmente in funzione nel 2015.

Presso alcuni valichi di frontiera (p. es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più ostacolato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre del 2005. Per evitare la formazione di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3103

Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)

Nel quadro del programma di sgravio 2003, l'Assemblea federale ha deciso di sopprimere il contributo federale annuo, pari a 12 milioni di franchi, per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Data l'urgenza di determinati lavori, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione del sussidio al 1° gennaio 2007 e istituito una task force incaricata di impiegare rapidamente, e senza lungaggini burocratiche, i mezzi a disposizione per colmare le lacune di sicurezza attuali. Alla fine del 2009, 188 dei 190 passaggi a livello più pericolosi erano risanati, soppressi o oggetto di lavori di miglioria. I progetti relativi ai restanti due passaggi a livello sono ancora in elaborazione.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3680

Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel; tra cui, ad esempio, dispositivi più efficaci nella rilevazione degli incendi (cavi e telecamere di rilevazione del calore, ecc.), migliorie ai sistemi di aerazione e di aspirazione del fumo (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), misure per incrementare la possibilità degli utenti della strada di mettersi in salvo autonomamente (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (p. es. nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo) nonché equipaggiamento dei camion più adeguato (obbligo dell'estintore).

1785

Le misure volte a migliorare il rilevamento degli incendi, la segnaletica dei dispositivi di sicurezza, la pianificazione e il potenziamento di migliori o nuove vie di fuga sono in fase di realizzazione nel quadro del progetto «Sicurezza in galleria» e si protrarranno su più anni.

In linea di massima, gran parte di queste misure e del relativo know-how produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure sono attuate sistematicamente, nel quadro delle possibilità esistenti e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di portare a termine il progetto concernente la realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Grazie a tali strutture i vigili del fuoco, i servizi sanitari e la polizia possono prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di una galleria. Questo elemento organizzativo consente di completare il pacchetto globale delle misure di sicurezza da applicare alle gallerie delle strade nazionali e di migliorare ulteriormente la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada. I due impianti di esercitazione di Balsthal (SO) e Lungern (OW) per i servizi d'intervento sono entrati in funzione nel 2009.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2007 P 05.3257

Norme più severe sui motori a due tempi (N 21.3.07, Nordmann)

Dal 22 dicembre 2008 al 28 febbraio 2009, la Commissione CE ha svolto una consultazione pubblica concernente l'avamprogetto per un nuovo regolamento quadro CE sull'omologazione dei motoveicoli. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) hanno espresso il loro parere in merito tramite lettera datata 25 febbraio 2009. In questo documento comune, le autorità elvetiche sostenevano l'introduzione di valori limite più severi in materia di gas di scarico nei confronti di tutti i motoveicoli. Inoltre, facevano esplicitamente riferimento ai piccoli veicoli equipaggiati di un motore a due tempi, le cui emissioni inquinanti acquisicono sempre maggior peso rispetto all'insieme delle emissioni del traffico motorizzato.

Inoltre, sia l'USTRA che l'UFAM rappresentano la Svizzera in seno a gruppi di esperti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ONU/CEE) a Ginevra; anche in questo contesto si sono dichiarati a favore dell'inasprimento delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori. La CE è parte contraente del relativo accordo UN/ECE sulle prescrizioni in materia di veicoli. Pertanto, gli atti comunitari in materia di tecnica dei veicoli sono armonizzati costantemente con i regolamenti UN/ECE applicati dalla CE. Inoltre, in seno alla CE si sta sempre più instaurando la tendenza di rimandare, nel diritto comunitario armonizzato, direttamente ai regolamenti UN/ECE. Questi ultimi entrano così in vigore invariati in seno alla CE. In quanto parte contraente dell'accordo UN/ECE summenzionato, la Svizzera, oltre che a contribuire attivamente al suo contenuto, ha anche diritto di voto.

La richiesta del parlamentare di intervenire presso le autorità dell'UE per indurre un inasprimento della normativa relativa ai motori a due tempi a favore della protezione ambientale è quindi stata soddisfatta. Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

1786

2007 M 05.3520

Superamento del carico massimo ammissibile sugli assi (S.15.12.05, Schmid Carlo; N 1.10.07)

Obiettivo della mozione era quello di considerare il superamento di determinati carichi sugli assi una violazione delle norme della circolazione solamente se il veicolo o la combinazione di veicoli in questione supera anche, nel contempo, il peso complessivo massimo ammissibile. Eventualmente andrebbe anche valutata l'opportunità di abolire, senza misure sostitutive, le disposizioni relative al carico sugli assi oppure di introdurre un margine di tolleranza adeguato in caso di superamento del carico massimo ammissibile.

Con la revisione dell'ordinanza decisa dal Consiglio federale, la cui entrata in vigore è prevista il 1° aprile 2010, il superamento fino al 2 per cento dei carichi ammessi sull'asse non comporterà più alcuna conseguenza giuridica, a condizione che il peso totale autorizzato del veicolo e della combinazione di veicoli non venga superato (nuovo art. 67 cpv. 8 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]).

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2007 M 06.3169

Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale concernente il trasporto di componenti delle gru (S.21.3.07, Hess Hans; N 6.12.07)

La mozione si prefiggeva di far precisare o modificare l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11) in materia di trasporto di merci indivisibili affinché i componenti di una gru, in futuro, potessero essere trasportati senza inutili tragitti supplementari; tali componenti avrebbero dovuto beneficiare delle stesse eccezioni in materia di peso massimo applicate nei confronti dei carichi indivisibili.

Il trasporto di componenti di gru, in particolare di contrappesi, da e verso il luogo di lavoro del macchinario (art. 80 cpv. 1 lett. c ONC) è stato aggiunto all'elenco delle eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64­67 ONC). Questa modifica d'ordinanza, decisa dal Consiglio federale il 14 ottobre 2009, entrerà in vigore il 1° aprile 2010.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

Ufficio federale dell'ambiente 2000 M 00.3184

Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)

In adempimento della mozione della CAPTE-N 00.3184, l'11 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Strategia concernente i provvedimenti di igiene dell'aria adottati dalla Confederazione. Tale rapporto illustra come possono essere conseguiti gli obiettivi stabiliti in materia di protezione dell'aria per tutte le sostanze nocive.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

1787

2004 P 03.3590

Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

In adempimento del postulato della CAPTE-S, il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla riduzione dei rischi ambientali derivanti da concimi e prodotti fitosanitari. Tale rapporto illustra l'attuale stato dell'ambiente, i provvedimenti presi dal 2003 e ulteriori proposte di intervento per la riduzione dei rischi ambientali.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2005 P 05.3476

Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)

In adempimento dei postulati della CTT-S 05.3476 e della CTT-N 06.3000, il 18 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Provvedimenti non fiscali idonei per la promozione di benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore.

Tale rapporto fornisce una panoramica sui possibili provvedimenti non fiscali per promuovere l'impiego di benzina alchilata e ne illustra il potenziale per la riduzione delle emissioni di benzene.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2006 P 06.3000

Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)

Cfr. P 05.3476 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2003 P 02.3733

Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)

Il postulato sollecita il Consiglio federale a fare elaborare un rapporto esaustivo e una strategia in materia di traffico del tempo libero. Nell'agosto del 2009, il Consiglio federale ha approvato e pubblicato il rapporto Strategia Traffico del tempo libero. Tale rapporto illustra la situazione di partenza e l'evoluzione prevista, delineando gli obiettivi, la strategia e le misure per un traffico del tempo libero sostenibile.

Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2007 P 07.3006

Chiarire la nozione di «economia para-agricola» (N 14.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.038)

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare quali attività, a suo modo di vedere, rientrano nella nozione di «economia para-agricola». A questo riguardo, il Consiglio federale dovrà rifarsi al modo di intendere tale nozione nei Paesi vicini.

Nella sua risposta del 9 marzo 2009, il Consiglio federale ha affermato che avrebbe chiarito la nozione nella documentazione per la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Il 12 dicembre 2008, il Consiglio federale ha approvato la suddetta documentazione che includeva le spiegazioni relative alla nozione di «economia para-agricola», rispondendo così alla domanda del postulato.

Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

1788

2007 P 07.3332

Trasporti. Accelerare l'attuazione dei progetti d'agglomerato (N 5.10.07, Burkhalter)

Con la legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), entrata in vigore il 1º ottobre 2008, l'Assemblea federale ha stanziato 2,559 miliardi di franchi per l'attuazione di progetti urgenti e pronti per essere realizzati volti a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati (art. 3 e art. 4 del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale). Secondo l'articolo 7 capoverso 3 LFIT, il Consiglio federale è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, un programma per il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato.

L'11 novembre 2009, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011.

Nel 2010, il Parlamento delibererà sullo stanziamento della prima tranche finanziaria a partire dal 2011. Tuttavia, date le condizioni finanziarie generali, occorrerà attendersi che i contributi federali potranno essere versati solo a partire dal 2015. I Cantoni potranno realizzare i progetti della prima tranche finanziaria già nel 2011, ma dovranno prefinanziare la quota spettante alla Confederazione.

Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

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1790