Termine di referendum: 20 gennaio 2011

Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 20102, decreta: Art. 1 L'Accordo europeo del 26 maggio 20003 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

3

Al momento della ratifica il Consiglio federale dichiara che:

1 2 3 4

1.

«In applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 lettera a dell'Accordo europeo del 26 maggio 2000 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che il presente Accordo non si applica: a. al Reno a monte del ponte stradale di Rheinfelden; b. ai laghi di Costanza, Lemano, Maggiore e di Lugano.»

2.

«In riferimento all'articolo 14 capoverso 3 lettera b dell'Accordo europeo del 26 maggio 2000 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che l'applicazione del presente Accordo al Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» di Basilea è subordinata alla conformità con le procedure previste dallo statuto della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Di conseguenza le disposizioni dell'Accordo ADN e dei suoi allegati nonché le relative modifiche devono essere attuate conformemente alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 18684, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hessen, i Paesi Bassi e la Prussia.»

RS 101 FF 2010 827 RS ...; FF 2010 843 RS 0.747.224.101

2009-2816

5831

Approvazione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). DF

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 12 ottobre 20105 Termine di referendum: 20 gennaio 2011

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FF 2010 5831

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