Legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 febbraio 20101; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7c (nuovo)

Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese

Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

1

Limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza, ma al massimo a quattro anni.

2

Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza.

3

4

1 2 3

L'ordinanza decade: a.

se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o

b.

al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

FF 2010 1393 FF 2010 ...

RS 172.010

2010-0281

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Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. LF

Art. 7d (nuovo)

Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna

Per far fronte a gravi turbamenti, attuali o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondata sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

1

2

L'ordinanza decade: a.

sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza;

b.

se il progetto previsto nella lettera a è respinto dall'Assemblea federale; o

c.

quando entra in vigore la base legale di cui alla lettera a.

Minoranza (Fluri, Daguet, Gross, Heim, Hodgers, Leuenberger-Genève, Moret, Müller Geri, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin) 2

L'ordinanza decade: a.

sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale: 1. un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza, o 2. un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l'ordinanza del Consiglio federale;

b.

se il progetto di cui alla lettera a è respinto dall'Assemblea federale; o

c.

quando la base legale di cui alla lettera a o l'ordinanza dell'Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.

L'ordinanza dell'Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

3

Art. 7e (nuovo)

Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna

Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:

1

a.

se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o

b.

per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.

Il dipartimento competente per preparare la decisione sottopone il progetto di decisione all'organo competente dell'Assemblea federale per consultazione al più tardi 48 ore prima della decisione del Consiglio federale. Se, in casi particolarmente urgenti, questo termine non può essere rispettato, l'organo competente dell'Assem-

2

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Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. LF

blea federale è informato al più tardi entro 24 ore dalla decisione del Consiglio federale.

2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento Titolo prima dell'art. 55a (nuovo)

Sezione 4a (nuova): Delegazione per situazioni straordinarie Art. 55a (nuovo) 1

2

La Delegazione per le situazioni straordinarie (DSS) si compone: a.

del presidente e del vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione; essi esercitano le stesse funzioni nella DSS;

b.

del presidente e del vicepresidente della Delegazione delle finanze;

c.

dei presidenti delle Commissioni competenti per la politica estera delle due Camere.

I membri della DSS non possono farsi sostituire.

Il Consiglio federale consulta o informa la DSS quando emana decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o a salvaguardia della sicurezza interna o estera.

3

4 Alla DSS competono gli stessi diritti all'informazione delle delegazioni di vigilanza.

La DSS informa la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione, qualora la decisione interessi il settore di competenza di questi organi.

5

La DSS riferisce una volta all'anno alle Camere e allega il proprio rapporto al rapporto annuale delle Commissioni della gestione.

6

7

La DSS prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

3. Legge del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione Art. 28

Urgenza

Per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze).

1

4 5

RS 171.10 RS 611.0

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Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale per successiva approvazione gli impegni urgenti decisi.

2

Se l'impegno urgente supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

3

Minoranza (Heim, Gross, Hodgers, Leuenberger-Genève, Müller Geri, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Schmidt Roberto) ... non ammette rinvii, la Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze), su proposta del Consiglio federale, può stanziare il credito d'impegno o il credito aggiuntivo necessario sino a un importo di 500 milioni di franchi.

1

2

Abrogato

I crediti d'impegno che superano l'importo di cui al capoverso 1 sono sottoposti all'Assemblea federale per approvazione. Se l'Assemblea federale non è riunita, il Consiglio federale ne chiede la convocazione per una sessione straordinaria.

3

Art. 34

Aggiunte urgenti

Il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti non coperte o insufficientemente coperte da crediti ma indifferibili, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze.

1

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale per successiva approvazione le spese e le uscite per investimenti urgenti, con il consenso della Delegazione delle finanze, con la successiva aggiunta al preventivo oppure, se ciò non è più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito.

2

Il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale per successiva approvazione le spese e le uscite per investimenti urgenti che non hanno ricevuto previamente il consenso della Delegazione delle finanze se:

3

a.

un sorpasso di credito è necessario;

b.

l'importo nel singolo caso non supera i 5 milioni di franchi.

4 Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

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Minoranza (Heim, Gross, Hodgers, Leuenberger-Genève, Müller Geri, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Schmidt Roberto) Spese o uscite per investimenti non coperte o insufficientemente coperte da crediti ma indifferibili sono sottoposte senza indugio all'Assemblea federale o alla Delegazione delle finanze per approvazione, su proposta del Consiglio federale.

1

È sottoposta per approvazione all'Assemblea federale la spesa o l'uscita per investimenti se: 2

a.

supera l'importo di 500 milioni di franchi; e

b.

non è coperta da un credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale.

2bis 3

Negli altri casi è competente la Delegazione delle finanze.

Il Consiglio federale può ...

Ove occorra decidere conformemente al capoverso 2 e l'Assemblea federale non è riunita, il Consiglio federale ne chiede la convocazione per una sessione straordinaria.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

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