Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo nella zona del Walensee per gli addestramenti e le esibizioni aeronautiche del team PC-7 delle Forze aeree (riesame e integrazione) del 18 giugno 2010

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Oggetto:

Con decisione del 21 maggio 2010, lo spazio aereo nella zona del Walensee era stato temporaneamente riclassificato in zona regolamentata (Restricted Area) con, di fatto, interdizione al volo, per i periodi 25­28 maggio 2010, 9­11 giugno 2010 e 14/15 luglio 2010 (pubbl. nel FF dell'8 giugno 2010). A causa di problemi tecnici ai velivoli, i voli del 27/28 maggio e del 9­11 giugno 2010 non sono stati effettuati, ragion per cui, in questi giorni, la zona regolamentata non è stata attivata. I voli non effettuati saranno recuperati il 12/13 luglio 2010: la zona regolamentata dovrà quindi essere attivata, oltre che nelle date indicate nella decisione del 21 maggio 2010, anche il 12/13 luglio 2010.

Basi giuridiche:

Conformemente all'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare zone regolamentate e zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. Se un eventuale ricorso avesse effetto sospensivo, sarebbe impossibile garantire uno svolgimento ordinato e sicuro delle esibizioni acrobatiche e dei voli di addestramento del team PC-7. Di conseguenza, l'UFAC toglie l'effetto sospensivo ai ricorsi contro la presente decisione.

2010-1612

3883

Contenuto della decisione:

1. La presente decisione integra le disposizioni contenute nella decisione del 21 maggio 2010 e, dopo riesame, è estesa a lunedì 12 luglio 2010 e martedì 13 luglio 2010.

2. Ad eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo.

3. La presente decisione deve essere notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, e deve essere pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera 2010 interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della PA.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla pubblicazione. Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente.

Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

18 giugno 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

3884