Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Procedura di consultazione Dipartimento federale dell'interno 09.480 n Iv.Pa. Nessuna estensione dell'obbligo d'informazione in materia di rilevazioni statistiche federali La Commissione propone di completare l'articolo 6 della legge federale sulla statistica federale. L'obbligo d'informazione a cui sono assoggettate le persone fisiche per quanto concerne le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica è mantenuto per il censimento federale. Diviene però facoltativo partecipare ad altre rilevazioni statistiche, segnatamente alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera. Le persone tenute a fornire determinate informazioni in virtù della loro professione rimangono assoggettate all'obbligo di rispondere.

Termine di consultazione: 28 febbraio 2011 La documentazione può essere ottenuta presso: Segretariato CIP, Servizi del Parlamento, 3003 Berna, tel. 031 322 99 44, fax 031 322 98 67 La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

9 novembre 2010

2010-2751

Cancelleria federale

6691