Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 26 febbraio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008 e del 16 febbraio 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9, art. 1 e 2 II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

26 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2008 1815, 2009 789 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

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