Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 19 ottobre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Clormequat (cloruro di clorocolina) (CCC) 730 g/l

Tipo di formulazione:

SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali SUPER CCC 720

Numero di omologazione svizzero: D-4705 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-024046-00/019 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

SUPER CCC 720

Numero di omologazione svizzero: D-4706 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-024046-00/018 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Realchemie Chlormequat

Numero di omologazione svizzero: D-4797 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 033428-00/017 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Campicoltura: Avena

Aumento della stabilità

Dosaggio: 1.4­2.3 l/ha Applicazione: primavera, in postlevata (BBCH 31-32).

Dosaggio: 0.3-1.4 l/ha Applicazione: primavera, in postlevata (BBCH 30-31).

1

Frumento autunnale, Aumento della stabilità Frumento primaverile, Spelta, Triticale 1

1

RS 916.161

2010-2369

6117

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Coltivazione piante ornam.: In generale Inibizione della crescita longitudinale In generale

Inibizione della crescita longitudinale

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.15­0.5 % Applicazione: applicazione per irrorazione.

Concentrazione: 0.2­2 % Applicazione: per i trattamenti mediante annaffiamento.

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Sull'etichetta deve figurare l'iscrizione seguente: «Per il trattamento in combinazione con erbicidi (forma di miscela estemporanea), far riferimento alle indicazioni figuranti sugli imballaggi degli erbicidi».

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

19 ottobre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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