Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Modifica del 9 febbraio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato ai decreti del Consiglio federale del 1° ottobre 2007, del 20 febbraio 2009 e del 6 aprile 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Appendice 1 Tabella salariale 1: salario minimo comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni lavoratore Appendice 2 Tabella salariale 2: determinazione dei salari nel modello di premio di produzione II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

9 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2007 6815, 2009 999 2577 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

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