Termine di referendum: 20 gennaio 2011

Legge federale sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20102, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 19983 sull'asilo Ingresso primo comma4 visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale5; Art. 37 cpv. 4 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione, l'Ufficio federale decide con particolare celerità.

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Art. 41a

Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 19816 sull'assistenza in materia penale, l'Ufficio federale decide sulla domanda d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

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RS 101 FF 2010 1295 RS 142.31 FF 2010 1295 1313 RS 101 RS 351.1

2010-0150

5783

Coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione. LF

Art. 108a

Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 19817 sull'assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

Art. 109 cpv. 5 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

5

2. Legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale Art. 83 lett. d n. 1 Il ricorso è inammissibile contro: d.

le decisioni in materia d'asilo pronunciate: 1. dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,

Art. 93 cpv. 2 primo periodo Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili. ...

2

Art. 107 cpv. 3 Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti.

Non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.

3

7 8

RS 351.1 RS 173.110

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Coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione. LF

3. Legge del 20 marzo 19819 sull'assistenza in materia penale Ingresso primo comma10 visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale11; Art. 55a

Coordinamento con la procedura d'asilo

Se la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della legge del 26 giugno 199812 sull'asilo, l'Ufficio federale e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 201013 Termine di referendum: 20 gennaio 2011

9 10 11 12 13

RS 351.1 FF 2010 1295 1313 RS 101 RS 142.31 FF 2010 5783

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Coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione. LF

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