A Decreto federale concernente la riforma del Governo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 20102, decreta: I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 176 1

Presidenza

Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per due anni dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

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Nell'elezione l'Assemblea federale provvede affinché le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese siano equamente rappresentate.

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La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

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II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

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FF 2002 1895 FF 2010 6895 RS 101

2010-1337

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Riforma del Governo. DF

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