Legge federale sulla circolazione stradale

Disegno

(LCStr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20101, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Sostituzione di un termine Nell'articolo 17 i termini formazione, perfezionamento e formazione complementare sono armonizzati.

1

2

Concerne soltanto il testo francese.

Agli articoli 76b capoverso 2 e 106 capoverso 1, l'espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita con «USTRA».

3

Ingresso visti gli articoli 82 capoversi 1 e 2, 110 capoverso 1 lettera a, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 19554, Art. 1 cpv. 2 e 3 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26­57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.

2

Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, di velocipedi e di rimorchi nonché dei

3

1 2 3 4

FF 2010 7455 RS 741.01 RS 101 FF 1955 II 1

2010-2293

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Circolazione stradale. LF

loro componenti si applica la legge federale del 12 giugno 20095 sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 2 cpv. 3bis primo periodo 3bis L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. ...

Art. 4 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 6a (nuovo) Sicurezza dell'infrastruttura stradale

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell'infrastruttura stradale.

1

Esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d'incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento.

2

Nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

3

Art. 9 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 3 secondo periodo Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t e nel trasporto combinato è di 44 t. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.

1

1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente nonché delle normative internazionali.

... Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze.

3

Art. 14 Idoneità alla guida e capacità di condurre

I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e possedere la capacità di condurre.

1

2

5

RS 930.11

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È idoneo alla guida chi: a.

ha compiuto l'età minima;

b.

ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore;

Circolazione stradale. LF

3

c.

è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore; e

d.

per il suo comportamento precedente garantisce che, conducendo un veicolo a motore, rispetterà le prescrizioni e avrà riguardo per i terzi.

Possiede la capacità di condurre chi: a.

conosce le norme della circolazione; e

b.

sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

Art. 14a (nuovo) Licenza per allievo conducente

La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente dimostra:

1

2

a.

all'esame teorico di conoscere le norme della circolazione;

b.

di possedere le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore.

La prova di cui al capoverso 1 lettera b è addotta: a.

dai conducenti professionali di veicoli a motore mediante un certificato di un medico di fiducia;

b.

dagli altri conducenti di veicoli a motore mediante un esame della vista riconosciuto dall'autorità competente e una dichiarazione personale sul proprio stato di salute.

Art. 15, titolo marginale, cpv. 1, 3, 4 secondo periodo e 5 1 L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi Formazione e perfezionamento dei conducenti di alla guida solo se accompagnato da una persona che abbia compiuto veicoli a motore 23 anni e che possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre non

più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.

Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente.

3

... Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione sia impartita da un titolare dell'abilitazione a maestro conducente. ...

4

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul perfezionamento dei conducenti professionali di veicoli a motore.

5

Art. 15a cpv. 2 e 2bis (nuovo) 2

La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente: a.

ha frequentato la formazione prescritta; e

b.

ha superato l'esame pratico di conducente.

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2bis I titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a frequentare i corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie ad avere una guida volta a riconoscere ed evitare i pericoli e rispettosa dell'ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.

Art. 15b (nuovo) Licenza di condurre definitiva

1

La licenza di condurre definitiva è rilasciata se il richiedente: a.

ha frequentato la formazione prescritta; e

b.

ha superato l'esame pratico di conducente.

Allo scadere del periodo di prova, ai titolari di licenze di condurre in prova è rilasciata la licenza di condurre definitiva se hanno frequentato i corsi di perfezionamento prescritti.

2

Art. 15c (nuovo) Validità delle categorie delle licenze di condurre

1

Le categorie delle licenze di condurre hanno una validità limitata.

Le categorie delle licenze di condurre hanno una validità di almeno 10 anni. Al primo rilascio, la loro validità è limitata al compimento dei 50 anni del titolare. Il loro rinnovo è concesso se il titolare dimostra di avere una sufficiente acuità visiva attraverso un esame della vista riconosciuto da un'autorità competente.

2

Le categorie delle licenze di condurre per i conducenti professionali di veicoli a motore hanno una validità di almeno tre anni, ma al massimo di cinque anni. Il loro rinnovo è concesso se il titolare dimostra di essere idoneo alla guida attraverso una visita di controllo di un medico di fiducia.

3

Le categorie delle licenze di condurre per i veicoli a motore con più di otto posti escluso il conducente non possono più essere rinnovate dopo il compimento dei 70 anni.

4

Il Consiglio federale disciplina la validità e il rinnovo delle singole categorie delle licenze di condurre. Coordina la validità delle categorie delle licenze di condurre con quella di altri licenze o permessi necessari e, nel fare ciò, può derogare alle scadenze di cui ai capoversi 2­4.

Per le categorie che comprendono veicoli di potenza e velocità minime, il Consiglio federale può prevedere una validità più lunga.

5

L'autorità cantonale può ridurre la validità delle categorie delle licenze di condurre se l'idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e quindi deve essere controllata a scadenze più ravvicinate.

6

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Art. 15d (nuovo) Accertamento dell'idoneità alla guida o della capacità di condurre

Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:

1

a.

guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;

b.

guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;

c.

violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada;

d.

notifica di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66a capoverso 1bis della legge federale del 19 giugno 19596 su l'assicurazione per l'invalidità;

e.

notifica da parte di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

Dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. L'autorità cantonale può ridurre l'intervallo delle visite mediche se l'idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e quindi deve essere controllata a scadenze più ravvicinate.

2

I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le notifiche di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la notifica direttamente all'autorità competente oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

3

Su richiesta dell'Ufficio AI, l'autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.

4

Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest'ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, un esame teorico, un esame pratico di conducente o ad un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.

5

Art. 15e (nuovo) Periodo d'attesa in seguito a guida senza licenza 6

Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona

RS 831.20

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Circolazione stradale. LF

raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

Art. 16a cpv. 1 1

Commette un'infrazione lieve chi: a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

guida un veicolo a motore in stato di ebrietà senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

c.

viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis) senza però commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

Art. 16b cpv. 1 1

Commette un'infrazione medio grave chi: a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

guida un veicolo a motore in stato di ebrietà senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e inoltre commette un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

bbis. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis) e inoltre commette un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale; c.

concerne soltanto il testo francese;

d.

concerne soltanto il testo francese.

Art. 16c cpv. 1 1

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Commette un'infrazione grave chi: a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);

c.

concerne soltanto il testo francese;

d.

concerne soltanto il testo francese;

e.

concerne soltanto il testo francese;

f.

concerne soltanto il testo francese.

Circolazione stradale. LF

Art. 16cbis cpv. 2 terzo periodo ... Per le persone sul cui conto non figurano misure amministrative nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (art. 89c lett. d), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

2

Art. 16e (nuovo) Formazione complementare in caso di revoca della licenza di condurre

Deve partecipare a una formazione complementare riconosciuta dalle autorità la persona cui è revocata la licenza di condurre:

1

a.

per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico;

b.

per guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue;

c.

per ripetuta guida in stato di ebrietà con una concentrazione non qualificata di alcol nell'alito o nel sangue oppure per ripetuta violazione del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis);

d.

per guida sotto l'influsso di stupefacenti.

La durata della revoca si prolunga fino al momento in cui il titolare dimostra di aver partecipato alla formazione complementare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

Art. 17 cpv. 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall'autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.

1

Art. 17a (nuovo) Apparecchi per la registrazione dei dati ed etilometri blocca-motore

Se la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno dodici mesi oppure a tempo indeterminato per superamento della velocità massima consentita o mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico, per i cinque anni successivi lo scadere della revoca la persona interessata può condurre esclusivamente veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati riconosciuto da un'autorità competente.

1

Se la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato per ripetuta guida in stato di ebrietà, per i cinque anni successivi lo scadere della revoca la persona interessata

2

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non può guidare sotto l'influsso dell'alcol e può condurre esclusivamente veicoli dotati d'etilometro blocca-motore.

In casi eccezionali opportunamente motivati, l'autorità cantonale può autorizzare la guida di un veicolo non dotato di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un etilometro blocca-motore. Essa ordina misure sostitutive.

3

La licenza è nuovamente revocata se viene constatata una violazione degli obblighi.

4

I dati rilevati mediante apparecchi per la registrazione dei dati ed etilometri blocca-motore possono essere impiegati per:

5

a.

controllare il rispetto della velocità consentita o del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;

b.

delucidare incidenti;

c.

controllare il buon funzionamento dell'apparecchio.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti degli apparecchi e sul rispettivo controllo e disciplina i particolari, segnatamente: 6

a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

c.

la procedura di notifica;

d.

la collaborazione con le autorità e le organizzazioni interessate;

e.

le autorità cui i dati possono essere in singoli casi comunicati;

f.

la rettifica dei dati;

g.

la sicurezza dei dati.

Art. 19 cpv. 1 e 2 primo periodo 1 Può circolare in velocipede chi ha compiuto sette anni. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Non possono circolare in velocipede le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. ...

2

Art. 21 cpv. 1 e 2 primo periodo Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto quattordici anni.

1

Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. ...

2

7544

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Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. e e f (nuovo) 2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: i.

3

gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive l'installazione di tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali.

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa: e.

il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi;

f.

i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità.

Art. 31 cpv. 2bis e 2ter (nuovi) 2bis Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol:

a.

le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 20097 sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 20098 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada);

b.

le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose;

c.

i titolari dell'abilitazione a maestro conducente;

d.

i titolari di licenze per allievo conducente;

e.

le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;

f.

i titolari di licenze di condurre in prova.

Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso dell'alcol.

2ter

Art. 41 cpv. 1, 2 e 2bis (nuovo) Durante la corsa, i veicoli a motore devono sempre avere le luci accese, i veicoli restanti solo dall'imbrunire all'alba e in caso di cattive condizioni di visibilità.

1

I veicoli a motore in sosta e i veicoli non a motore aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dall'imbrunire all'alba e in caso di cattive condizioni di visibilità, eccetto quando stazionano

2

7 8

RS 745.1 RS 744.10

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Circolazione stradale. LF

nei parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall'illuminazione stradale.

2bis Il Consiglio federale può prevedere, in determinati casi, la sostituzione delle luci mediante catarifrangenti.

Art. 46 cpv. 3 (nuovo) I ciclisti che non hanno ancora compiuto quattordici anni devono indossare il casco di protezione.

3

Art. 54 Poteri speciali degli organi di controllo

Se gli organi di controllo accertano in circolazione veicoli che non sono autorizzati a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagionano un rumore evitabile, impediscono loro la continuazione del viaggio. Essi possono sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

1

2 Gli organi di controllo sono autorizzati a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.

Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che esclude una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito dalla legge, gli organi di controllo gli impediscono la continuazione del viaggio e gli sequestrano la licenza di condurre.

3

Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione, gli organi di controllo possono sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

4

Le licenze sequestrate dagli organi di controllo devono essere trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte degli organi di controllo ha l'effetto di una revoca.

5

Se gli organi di controllo accertano in circolazione veicoli che non sono conformi alle disposizioni sul trasporto dei viaggiatori o sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada, possono impedire la continuazione del viaggio, sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

6

Art. 55 cpv. 3, cpv. 3bis (nuovo), cpv. 6, nonché 6bis (nuovo) 3

7546

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di inattitudine alla guida non riconducibili all'influsso dell'alcol;

b.

concerne soltanto il testo francese;

Circolazione stradale. LF

c.

lo richiede la persona interessata allo scopo di determinare la presenza di alcol.

3bis Può essere ordinata una prova del sangue se non è possibile effettuare un'analisi dell'alito o se quest'ultima non è adatta per determinare l'infrazione.

6

L'Assemblea federale fissa in un'ordinanza: a.

la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali è dimostrata l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (stato di ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol; e

b.

da quale livello la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualificate.

6bis Se sono state misurate sia la concentrazione di alcol nell'alito sia quella nel sangue, è determinante il risultato della concentrazione di alcol nel sangue.

Art. 57 cpv. 5 lett. b 5

Il Consiglio federale può prescrivere che: b.

i conducenti e i passeggeri di veicoli motorizzati a due ruote nonché di veicoli a motore leggeri, di quadricicli e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.

Capo settimo (Art. 57b) Abrogato Titolo prima dell'art. 57c

Titolo terzo a: Gestione del traffico Art. 65 cpv. 3 secondo e terzo periodo (nuovo) ... L'assicuratore deve esercitare l'azione di regresso, se il danno è stato cagionato da una violazione delle norme della circolazione commessa almeno per negligenza grave. L'entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica del responsabile.

3

Art. 68a (nuovo) Attestazione relativa ai sinistri

L'assicuratore deve consegnare allo stipulante, entro 15 giorni dalla sua richiesta, un'attestazione conforme al vero sui sinistri concernenti 7547

Circolazione stradale. LF

il veicolo assicurato, o sull'assenza di sinistri, durante l'intera durata contrattuale, tuttavia al massimo durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale.

Art. 89 cpv. 1 Il Consiglio federale può esentare, totalmente o parzialmente, dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo i veicoli a motore con potenza o velocità minime e quelli che sono usati raramente sulle strade pubbliche e, se necessario, emanare per essi prescrizioni complementari.

1

Titolo quarto a: Sistemi d'informazione (nuovo) Capo primo: Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione Art. 89a Principi

L'USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC).

1

I Cantoni forniscono all'USTRA i dati concernenti l'ammissione alla circolazione.

2

3

Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all'USTRA.

L'USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per l'allineamento dei dati.

4

Art. 89b Scopo

7548

Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.

rilascio, controllo e revoca di: 1. licenze per l'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale, 2. permessi e certificati, 3. carte per l'odocronografo;

b.

esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli nell'ambito della circolazione stradale;

c.

omologazione, esame e ammissione alla circolazione dei veicoli;

d.

controllo dell'assicurazione, dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la legge

Circolazione stradale. LF

federale del 21 giugno 19969 sull'imposizione degli autoveicoli; e.

identificazione dei detentori dei veicoli e ricerca di veicoli;

f.

tutela delle vittime della circolazione;

g.

razionamento del carburante e requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese;

h.

allestimento di statistiche, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre, le misure amministrative, i tipi di veicoli, le immatricolazioni di veicoli, gli incidenti stradali e i controlli della circolazione stradale;

i.

elaborazione delle basi della politica dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia;

j.

riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli, delle tasse sul traffico pesante e di altre imposte;

k.

sostegno alle autorità nazionali e straniere nell'esecuzione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;

l.

rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada e relativo controllo.

Art. 89c Contenuto

9

Il SIAC contiene: a.

i dati personali dei titolari dei documenti di cui all'articolo 89b lettera a e i dati personali di altre persone contro le quali è stata decisa una misura amministrativa;

b.

i dati relativi alle autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera;

c.

i dati necessari per il rilascio di carte per l'odocronografo;

d.

i dati relativi alle seguenti misure amministrative, al loro annullamento o alla loro modifica, che sono state decise da autorità svizzere oppure ordinate da autorità straniere nei confronti di persone domiciliate in Svizzera: 1. rifiuto e revoca di licenze e permessi, 2. divieto di circolare, 3. sequestro della licenza di condurre, 4. obblighi e condizioni delle autorizzazioni a condurre,

RS 641.51

7549

Circolazione stradale. LF

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniere, divieto di far uso della licenza di condurre straniera, ammonimento, esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale, nuovo esame di conducente, partecipazione ad una formazione complementare, proroga del periodo di prova, scadenza della licenza di condurre in prova; periodi d'attesa;

e.

i dati dei tipi di veicolo in commercio in Svizzera come pure nome e indirizzo del titolare dell'approvazione del tipo oppure della sua rappresentanza in Svizzera;

f.

i dati dei veicoli immatricolati da autorità svizzere e i relativi assicuratori di responsabilità civile.

Art. 89d Trattamento dei dati

1

Le seguenti autorità trattano i dati del SIAC: a.

l'USTRA;

b.

le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre e delle licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

c.

le autorità competenti per il razionamento del carburante e per la requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori dei veicoli;

d.

gli organi di controllo competenti per il sequestro di licenze di condurre e di licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai veicoli.

Le autorità cantonali d'immatricolazione possono registrare e trattare direttamente nel SIAC i dati di cui necessitano per l'ammissione alla circolazione nel proprio Cantone.

2

Art. 89e Accesso mediante procedura di richiamo

7550

I servizi seguenti possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: a.

le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'am-

Circolazione stradale. LF

missione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli; b.

le autorità doganali, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 199610 sull'imposizione degli autoveicoli e per la ricerca di veicoli;

c.

le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e alle misure amministrative;

d.

le autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli come anche i servizi incaricati dell'esecuzione degli esami ufficiali dei veicoli, per quanto attiene ai dati relativi all'immatricolazione e ai tipi di veicoli;

e.

l'Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;

f.

l'Ufficio federale dei trasporti nell'ambito del rilascio di autorizzazioni ad esercitare le professioni di trasportatore su strada, per quanto attiene ai dati relativi all'immatricolazione dei veicoli e alle misure amministrative;

g.

l'Ufficio federale dell'energia per l'esecuzione della legge federale dell'8 ottobre 199911 sulla riduzione delle emissioni di CO2, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli a motore;

h

l'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia, per quanto attiene ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76);

i.

le autorità straniere competenti per il rilascio di carte del conducente, per quanto attiene ai dati relativi a tali carte;

j.

gli organi stranieri incaricati del controllo sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, per quanto attiene allo stato delle carte del conducente.

Art. 89f Diritto di consultazione

10 11

Chiunque è autorizzato a consultare i dati relativi alla propria persona o al proprio veicolo presso l'autorità cantonale d'immatricolazione competente.

RS 641.51 RS 641.71

7551

Circolazione stradale. LF

Art. 89g Comunicazione dei dati

1

I dati concernenti l'ammissione alla circolazione non sono pubblici.

Il Consiglio federale può concedere all'USTRA la possibilità di comunicare i dati del detentore del veicolo, delle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Ne disciplina i presupposti.

2

Le autorità cantonali d'immatricolazione possono comunicare i dati del detentore e dell'assicurazione alle persone:

3

a.

coinvolte nella procedura d'ammissione;

b.

coinvolte in un incidente stradale;

c.

che fanno valere per iscritto un interesse sufficiente in vista di un procedimento.

L'USTRA può rilasciare estratti globali alle persone di cui al capoverso 3 e ai servizi che hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo (art. 89e).

4

L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia possono comunicare a terzi i dati necessari per l'adempimento dei loro compiti pubblici (art. 74 e 76);

5

L'USTRA può fornire agli assicuratori di responsabilità civile informazioni sulle misure amministrative decise nei confronti di un assicurato o di un richiedente. Il Consiglio federale disciplina i presupposti.

6

7 I dati relativi ai tipi di veicoli e altri dati tecnici possono essere pubblicati.

Art. 89h Organizzazione e gestione

7552

Il Consiglio federale disciplina: a.

l'organizzazione e la gestione del SIAC;

b.

la responsabilità del trattamento dei dati;

c.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

d.

la collaborazione con le autorità, le organizzazioni, gli importatori di veicoli e gli altri servizi coinvolti nella procedura di ammissione alla circolazione;

e.

le procedure di notifica;

f.

le procedure di rettifica dei dati;

g.

la procedura per la progettazione delle interfacce tecniche con il SIAC e per lo scambio di dati tra la Confederazione, i Cantoni e i terzi coinvolti nella procedura di ammissione alla circolazione;

Circolazione stradale. LF

h.

la protezione e la sicurezza dei dati per tutti coloro che, con sistemi autonomi per il trattamento dei dati, adempiono i compiti legati all'ammissione alla circolazione e al controllo della circolazione stradale.

Capo secondo: Sistema d'informazione sugli incidenti stradali Art. 89i Principi

L'USTRA allestisce una statistica degli incidenti stradali ed è responsabile della valutazione a livello svizzero degli incidenti stradali.

1

L'USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d'informazione sugli incidenti stradali. Quest'ultimo si compone di:

2

a.

un sottosistema per la rilevazione degli incidenti stradali (sistema di rilevazione);

b.

un sottosistema per la valutazione degli incidenti stradali (sistema di valutazione).

I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell'ambito d'incidenti stradali.

3

Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere nel sistema d'informazione i dati relativi agli incidenti stradali se questo favorisce l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 89j.

4

Art. 89j Scopo

Il sistema d'informazione serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.

il sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;

b.

il sistema di valutazione: 1. gestire e analizzare i dati relativi agli incidenti stradali; 2. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale; 3. allestire la statistica degli incidenti stradali;

Art. 89k Contenuto

Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati rilevati nell'ambito d'incidenti stradali: a.

i dati delle persone coinvolte;

b.

i dati dei veicoli coinvolti;

7553

Circolazione stradale. LF

c.

i dati relativi al luogo dell'incidente;

d.

i dati relativi al tipo e alle cause dell'incidente;

e.

gli schizzi dell'incidente;

f.

i verbali d'interrogatorio;

g.

i rapporti di denuncia.

Art. 89l Trattamento dei dati

1

I servizi seguenti trattano i dati del sistema d'informazione: a.

l'USTRA;

b.

i servizi competenti per l'immissione dei dati nel sistema.

I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi agli incidenti di loro competenza.

2

Il Consiglio federale può consentire ad altri servizi di trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.

3

Art. 89m Collegamento con altri sistemi d'informazione

I dati contenuti in altri sistemi d'informazione della circolazione stradale possono essere ripresi nei seguenti sottosistemi o ad essi collegati per: a.

verificare e completare i dati (sistema di rilevazione);

b.

valutare l'incidente (sistema di valutazione).

Art. 89n Organizzazione e gestione

7554

Il Consiglio federale disciplina: a.

le competenze e le responsabilità per il trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

c.

la procedura d'immissione dei dati nel sistema d'informazione;

d.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

e.

il collegamento con altri sistemi d'informazione;

f.

la collaborazione con i servizi competenti;

g.

la comunicazione dei dati;

h.

il diritto d'informazione e di rettifica;

Circolazione stradale. LF

i.

la sicurezza dei dati;

j.

l'organizzazione e la portata della statistica degli incidenti stradali.

Capo terzo: Sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale Art. 89o Principi

L'USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale.

1

L'USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale. Quest'ultimo si compone di:

2

a.

un sottosistema per la rilevazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di rilevazione);

b.

un sottosistema per la valutazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di valutazione).

I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell'ambito dei controlli della circolazione stradale.

3

Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati relativi ai controlli della circolazione stradale se questo favorisce l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 89p.

4

Art. 89p Scopo

12

Il sistema d'informazione serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.

il sistema di rilevazione: fornire assistenza alle autorità competenti nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;

b.

il sistema di valutazione: 1. stilare le relazioni in virtù dell'accordo del 21 giugno 199912 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; 2. gestire e analizzare i dati relativi ai controlli della circolazione stradale; 3. elaborare le basi per la politica della sicurezza stradale.

RS 0.740.72

7555

Circolazione stradale. LF

Art. 89q Contenuto

Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati rilevati nell'ambito dei controlli della circolazione stradale: a.

i dati delle persone coinvolte;

b.

i dati dei veicoli coinvolti;

c.

i dati relativi al luogo controllato;

d.

i dati relativi al tipo di controllo;

e.

i verbali d'interrogatorio;

f.

i rapporti di denuncia.

Art. 89r Trattamento dei dati

1

I servizi seguenti trattano i dati del sistema d'informazione: a.

l'USTRA;

b.

i servizi competenti per l'immissione dei dati nel sistema.

I servizi di cui al capoverso 1 lettera b possono trattare unicamente i dati relativi ai controlli di loro competenza.

2

Il Consiglio federale può consentire ad altri servizi di trattare i dati del sistema di valutazione, in particolare mediante procedura di richiamo.

3

Art. 89s Collegamento con altri sistemi d'informazione

I dati contenuti in altri sistemi d'informazione della circolazione stradale possono essere: a.

ripresi nel sistema di rilevazione o ad esso collegati per verificare e completare i dati;

b.

ripresi nel sistema di valutazione o ad esso collegati per valutare il controllo.

Art. 89t Organizzazione e gestione

7556

Il Consiglio federale disciplina: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

le competenze e le responsabilità per il trattamento dei dati;

c.

il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;

d.

la procedura d'immissione dei dati;

e.

il collegamento con altri sistemi d'informazione;

f.

la collaborazione con i servizi competenti;

Circolazione stradale. LF

g.

la comunicazione dei dati;

h.

il diritto d'informazione e di rettifica;

i.

la sicurezza dei dati;

j.

l'organizzazione e la portata della statistica sul controllo della circolazione stradale.

Art. 90 Infrazione alle norme della circolazione

È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

2

L'articolo 237 numero 2 del Codice penale13 non è applicabile in questi casi.

3

Art. 90a (nuovo) Confisca e realizzazione di veicoli a motore

1

Il Tribunale può ordinare la confisca di un veicolo a motore se: a.

con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione; e

b.

con questa misura si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione.

Il Tribunale può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali.

2

Art. 91 Guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol

1

È punito con la multa chiunque: a.

conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà;

b.

viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;

c.

conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, chiunque:

2

a.

13

conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue;

RS 311.0

7557

Circolazione stradale. LF

b.

conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.

Art. 91a Elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva oppure vanifica lo scopo di tali provvedimenti.

1

Se l'autore conduce un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è coinvolto in un incidente, è punito con la multa.

2

Art. 92 Inosservanza dei doveri in caso d'incidente

È punito con la multa chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge.

1

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente che si dà alla fuga dopo avere ucciso o ferito una persona in un incidente della circolazione.

2

Art. 93 Stato difettoso dei veicoli

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.

1

2

È punito con la multa: a.

chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni;

b.

il detentore o colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo che tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni.

Art. 94 Furto d'uso di un veicolo

7558

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque:

1

a.

sottrae un veicolo a motore per farne uso;

b.

conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin dall'inizio che tale veicolo è stato sottratto.

Circolazione stradale. LF

Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è la multa.

2

È punito, a querela di parte, con la multa chiunque usa un veicolo a motore affidatogli per intraprendere un viaggio cui non è evidentemente autorizzato.

3

È punito con la multa chiunque utilizza un velocipede senza averne diritto. Se l'autore è un congiunto o un membro della comunione domestica del possessore, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

4

5

L'articolo 141 del Codice penale14 non è applicabile in questi casi.

Art. 95 Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque:

1

a.

conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

b.

conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o gli sia stato vietato di usarla;

c.

conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova sia scaduta;

d.

si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni;

e.

mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta.

È punito con una pena pecuniaria che ammonta al massimo a 180 aliquote giornaliere, chiunque conduce un veicolo a motore con una licenza di condurre in prova scaduta.

2

3

14

È punito con la multa, chiunque: a.

non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza di condurre;

b.

in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempiere le condizioni richieste;

c.

impartisce professionalmente lezioni di guida senza essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente.

RS 311.0

7559

Circolazione stradale. LF

3

È punito con la multa, chiunque: a.

conduce un velocipede, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata;

b.

conduce un veicolo a trazione animale, sebbene la circolazione con siffatto veicolo gli sia stata vietata.

Art. 96 Guida senza licenza di circolazione, autorizzazione o assicurazione per la responsabilità civile

1

È punito con la multa, chiunque: a.

conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste;

b.

senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale;

c.

non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di circolazione o l'autorizzazione è subordinata in virtù della presente legge o nel singolo caso.

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

2

Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell'infrazione o avrebbe dovuto esserlo, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze.

3

Art. 98 Segnali e demarcazioni

7560

È punito con la multa, chiunque: a.

intenzionalmente, sposta o danneggia un segnale;

b.

intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una demarcazione;

c.

non avverte la polizia di avere involontariamente danneggiato un segnale;

d.

pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso dell'autorità.

Circolazione stradale. LF

Art. 98a (nuovo) Segnalazione di controlli della circolazione

1

È punito con la multa, chiunque: a.

importa, promuove, cede, vende nonché consegna o mette a disposizione in qualsiasi altro modo, monta o porta a bordo di veicoli, fissa su questi ultimi o usa in qualsiasi altro modo apparecchi o dispositivi volti a ostacolare, perturbare o vanificare i controlli ufficiali della circolazione stradale;

b.

è complice nella realizzazione delle fattispecie di cui alla lettera a (art. 25 CP15).

Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi o dispositivi. Il Tribunale ne ordina la confisca e la distruzione.

2

3

È punito con la multa, chiunque: a.

segnala pubblicamente controlli ufficiali della circolazione stradale;

b.

offre a pagamento un servizio che segnala questi controlli;

c.

utilizza per segnalare controlli ufficiali della circolazione stradale apparecchi e dispositivi che per principio non sono destinati a tale scopo.

Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

4

Art. 99 Altre infrazioni

15

1

È punito con la multa, chiunque: a.

mette in commercio veicoli, componenti o accessori sottoposti all'approvazione del tipo, che non sono conformi a un modello approvato;

b.

conduce un veicolo senza portare con sé le licenze o le autorizzazioni necessarie;

c.

avendone ricevuto richiesta, si rifiuta di presentare agli organi di controllo le licenze o le autorizzazioni necessarie;

d.

imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, delle dogane o di quelli dei veicoli postali di montagna;

e.

usa illecitamente distintivi della polizia stradale;

f.

usa illecitamente un altoparlante su un veicolo a motore;

g.

organizza illecitamente manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi, effettua corse di prova, oppure non adotta

RS 311.0

7561

Circolazione stradale. LF

le misure di sicurezza prescritte per le manifestazioni autorizzate di questo tipo; h.

conduce un veicolo che non è dotato dell'apparecchio per la registrazione dei dati di cui all'articolo 17a capoverso 1;

i.

conduce un veicolo che non è dotato dell'etilometro bloccamotore di cui all'articolo 17a capoverso 2;

j.

mette un veicolo a motore non dotato di un apparecchio per la registrazione dei dati o di un etilometro blocca-motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che può condurre solo veicoli a motore muniti di tali dispositivi.

È punito con una multa che ammonta al massimo a 100 franchi il detentore che, dopo aver rilevato da un altro detentore un veicolo a motore o un rimorchio di un veicolo a motore oppure dopo averne trasferito il luogo di stanza in un altro Cantone, non richiede tempestivamente una nuova licenza di circolazione.

2

Art. 104 Avvisi

Le autorità di controllo e le autorità penali devono comunicare alle competenti autorità qualsiasi infrazione che può giustificare un provvedimento previsto nella presente legge.

1

Le autorità di controllo e le autorità penali sono tenute a comunicare all'Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta commessa da un'impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori contro la presente legge o contro le prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.

2

Art. 104a­104d Abrogati Art. 105 cpv. 2 I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone, possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e della targa del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza deve rimborsare le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.

2

Art. 106 cpv. 7 e 9 Abrogati

7562

Circolazione stradale. LF

Art. 106a (nuovo) Trattati internazionali

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri trattati concernenti il traffico internazionale di veicoli a motore. Nell'ambito di questi trattati può:

1

a.

rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;

b.

prevedere permessi per i viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell'articolo 9 della presente legge; esso rilascia i permessi soltanto in via eccezionale e nella misura in cui lo consentono gli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi trattati ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 195716 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

2

Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco dei dati dei detentori dei veicoli, delle autorizzazioni a condurre e dei veicoli a motore e l'esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale. I trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive.

3

Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechtenstein trattati sull'utilizzo del SIAC.

4

II Disposizione finale della modifica del ...

I titolari di licenze di condurre a durata indeterminata devono convertire le loro licenze in licenze di condurre a durata limitata entro al massimo 20 anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

16

RS 0.741.621

7563

Circolazione stradale. LF

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7564

Circolazione stradale. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 giugno 197017 sulle multe disciplinari Art. 2 lett. b La procedura giusta la presente legge non è applicata: b.

in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescrizioni della legge federale del 9 giugno 197718 sulla metrologia;

Art. 4, rubrica, cpv. 1bis (nuovo) e 2 Organi di controllo Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare il personale dell'Amministrazione delle dogane a riscuotere multe disciplinari. Il Dipartimento informa i Cantoni interessati e conclude con essi un accordo sull'assunzione dei compiti e dei costi nonché sulla destinazione degli introiti rimanenti derivanti dalle multe. Esso può delegare la conclusione di tali accordi all'Amministrazione delle dogane.

1bis

2 Il personale degli organi di controllo può riscuotere multe sulla strada soltanto se indossa l'uniforme di servizio. I Cantoni possono rinunciare a quest'ultima esigenza per il controllo dei veicoli in stazionamento e per i controlli nelle regioni rurali.

Art. 5

Procedura in caso di conducente conosciuto

Se il conducente è identificato al momento dell'infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

1

Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.

2

Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro la scadenza, è avviata una procedura penale ordinaria.

3

Art. 6

Procedimento in caso di conducente sconosciuto

Se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.

1

17 18

RS 741.03 RS 941.20

7565

Circolazione stradale. LF

La multa è comunicata per iscritto al detentore. Quest'ultimo può pagarla entro 30 giorni.

2

Se il detentore non paga la multa entro la scadenza prescritta, è avviata una procedura ordinaria.

3

Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura di cui ai capoversi 2 e 3 viene avviata nei confronti di quest'ultimo.

4

Se non è possibile identificare il conducente con un sforzo proporzionato, la multa deve essere pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.

5

2. Legge federale del 19 giugno 195919 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 66a cpv. 1bis (nuovo) 1bis I dati necessari per determinare l'idoneità alla guida e la capacità di condurre di una persona possono essere trasmessi alle autorità competenti del rilascio e della revoca delle licenze di condurre (art. 22 cpv. 1 della legge federale del 19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale), se la persona in questione possiede una licenza di condurre. Se sussiste un dubbio, l'autorità cantonale d'immatricolazione fornisce le informazioni del caso.

19 20

RS 831.20 RS 741.01

7566