Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica del 2 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di VISCOM (Associazione svizzera della comunicazione visiva), di VWP (Verband Werbetechnik+Print) e di COPYPRINTSUISSE (Associazione svizzera dei reprografi) conformemente al regolamento del 9 settembre 20102.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

2 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 248 del 21 dicembre 2010.

2009-2262

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

1

In generale

Art. 1

Nome

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica» (in seguito «Fondo») un fondo per la formazione ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Organi responsabili

Gi organi responsabili del Fondo sono: a.

VISCOM l'Associazione svizzera per la comunicazione visiva;

b.

VWP Verband Werbetechnik+Print;

c.

COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi.

Art. 3

Scopo

Il Fondo promuove la formazione professionale di base del settore.

2

Campo d'applicazione

Art. 4

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido per tutta la Svizzera.

Art. 5

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende grafiche o parti d'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono le seguenti prestazioni:

1

3

a.

concezione, progettazione, elaborazione di dati, ripresa e lavorazione dei dati per ogni genere di stampa e digitale;

b.

preparazione delle forme, stampa, riproduzione e copiatura di prodotti stampati su differenti materiali, segnatamente carta, plastica e metallo;

c.

taglio, assemblaggio, cucitura, rilegatura, lavorazione di prodotti stampati di ogni genere.

RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

2

I seguenti rami e settori sono esclusi dal Fondo: a.

le attività svolte dal personale redazionale tecnico nell'ambito della redazione tecnica dei quotidiani;

b.

la flessografia, incluse le attività di prestampa specifica per la flessografia;

c.

la fabbricazione d'imballaggi, incluse le attività di prestampa specifiche per gli imballaggi;

d.

la fabbricazione di cartone ondulato e di carta;

e.

le attività specifiche delle ordinanze sulla formazione professionale di base di tecnico pubblicitario AFC, tecnologo dell'imballaggio AFC, flessografo AFC e tecnologo della carta AFC;

f.

editori, agenzie pubblicitarie e atelier grafici con attività di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 6

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti d'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno rapporti di lavoro con professionisti titolari di uno dei seguenti attestati federali di capacità: a.

poligrafo AFC (o denominazioni precedenti);

b.

diplomato multimedia;

c.

tecnologo di stampa AFC (incluse serigrafia e reprografia);

d.

serigrafo AFC;

e.

reprografo AFC;

f.

operatore postpress AFC;

g.

operatore dei media stampati AFC;

h.

allestitore di prodotti stampati AFC.

Art. 7

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende e le parti d'azienda che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3

Prestazioni

Art. 8 Il Fondo contribuisce a finanziare segnatamente le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base:

1

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Regolamento del Fondo per la formazione dell'industria grafica con COG

2

a.

formazione di base: 1. sviluppo e adattamento dei concetti di formazione (elaborazione e gestione delle ordinanze di formazione, piani di formazione e modelli dei corsi), 2. elaborazione dei documenti per le procedure di qualificazione, 3. finanziamento e organizzazione dei corsi interaziendali, 4. organizzazione delle procedure di qualificazione, degli esami parziali e dei test intermedi;

b.

sviluppo professionale: 1. elaborazione dell'offerta per persone provenienti da altre attività e delle qualificazioni complementari per professionisti (senza la formazione continua regolamentata) e per il personale non diplomato, 2. perfezionamento professionale per docenti e istruttori di corsi interaziendali, 3. ricerche scientifiche;

c.

promozione e incoraggiamento delle giovani leve: 1. sviluppo e gestione dei test d'idoneità e della documentazione per i tirocini, 2. sviluppo e realizzazione di misure promozionali per tutta la categoria della formazione professionale, in particolare anche il finanziamento di esposizioni professionali, partecipazione a concorsi internazionali come World Skills, Euro Skills e specializzazioni del settore a livello nazionale e internazionale.

Le seguenti prestazioni non sono finanziate dal Fondo: a.

formazione professionale di base: contributi ordinari per la formazione di apprendisti, quali i costi di trasporto per le trasferte alla scuola professionale, ai corsi interaziendali, il materiale didattico e i costi amministrativi per le procedure di qualificazione;

b.

promozione e incoraggiamento delle giovani leve: organizzazione di giornate delle porte aperte presso le aziende e la partecipazione ad esposizioni locali delle arti e mestieri.

4

Finanziamento

Art. 9

Obbligo di contribuzione

Le aziende e le parti d'aziende soggette al Fondo versano contributi al Fondo per raggiungere gli scopi prefissati.

1

2

Le aziende individuali sottostanno all'obbligo di contribuzione.

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Art. 10

Base di calcolo

Il calcolo dei contributi è basato sull'azienda o parte d'azienda secondo l'articolo 5 e sul numero totale di rapporti di lavoro secondo l'articolo 6.

1

Il contributo è calcolato sulla base del principio dell'autodichiarazione. Se un'azienda rifiuta l'autodichiarazione, il contributo è stimato secondo il proprio apprezzamento dalla direzione del Fondo secondo l'articolo 15 capoverso 2.

2

Art. 11

Contributi

Le aziende versano per ogni collaboratore secondo l'articolo 6 un contributo di 200 franchi. I posti a tempo parziale sono commutati in posti a tempo pieno.

1

2

I contributi sono versati annualmente.

Il contributo di cui al capoverso 1 è considerato indicizzato conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2010.

3

Gli organi responsabili verificano i contributi annualmente e, se del caso, li adeguano all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

4

5

Le persone in formazione non sono soggette al contributo.

Art. 12

Esonero dall'obbligo di contribuzione

L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale (OFPr).

1

Un'azienda che vuole essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una domanda motivata alla direzione del Fondo.

2

Art. 13

Limite delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 8, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 14

Comitati centrali delle associazioni responsabili VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE

I comitati centrali di VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE sono l'organo di vigilanza del Fondo e lo gestiscono dal punto di vista strategico.

1

Gli organi responsabili dispongono di tutte le competenze per la gestione del Fondo.

2

4

RS 412.101

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Regolamento del Fondo per la formazione dell'industria grafica con COG

3

L'organo di vigilanza si compone di rappresentanti degli organi responsabili.

4

Le parti sociali hanno diritto a un seggio con lo statuto di osservatore.

5

L'organo di vigilanza nomina il responsabile della direzione del Fondo.

6

L'organo di vigilanza redige un regolamento interno e un regolamento finanziario.

Art. 15

Direzione

1

La direzione esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

2

La direzione decide in merito: a.

all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

alla concessione dell'esonero totale o parziale dei contributi secondo l'articolo 12.

La direzione è responsabile dell'incasso dei contributi, del versamento delle prestazioni secondo l'articolo 8, dell'amministrazione e della contabilità.

3

Art. 16

Tenuta dei conti

La direzione gestisce il Fondo come organo indipendente, con contabilità, conto economico e bilancio propri.

1

2

Il periodo contabile è costituito dall'anno civile.

Art. 17

Organo di revisione

Della verifica del conto annuale è incaricata una società fiduciaria riconosciuta.

Art. 18

Vigilanza

Acquisito il carattere obbligatorio generale, il Fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

Il consuntivo del Fondo e la relazione di revisione sono presentati per conoscenza all'UFFT.

2

6

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 19

Approvazione

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dei comitati centrali di VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE.

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Art. 20

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 21

Scioglimento

Nel caso in cui gli scopi del Fondo non possono più essere raggiunti o vengono meno le basi legali, le associazioni responsabili procedono allo scioglimento del Fondo con il consenso dell'organo di vigilanza.

1

Un eventuale capitale residuo del Fondo è suddiviso in modo paritario e utilizzato dalle associazioni responsabili con destinazione vincolata alla formazione professionale.

2

9 settembre 2010

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva: Peter Edelmann Presidente

Thomas Gsponer Direttore

VWP Verband Werbetechnik+Print: Florian Tanner Presidente

Ruedi Meier Vicepresidente

COPYPRINTSUISSE: Associazione svizzera dei reprografi Hugo Becker Presidente

Daniel Eggimann Segretario

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