Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 3 agosto 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata a Città del Messico il 3 agosto 1993 fra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (in seguito «la Convenzione») hanno convenuto quanto segue: Art. I La lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione è soppressa e sostituita da una nuova lettera a) del paragrafo 3 del seguente tenore: «a) per quanto concerne il Messico: i) l'imposta sul reddito (el impuesto sobre la renta); ii) l'imposta imprenditoriale a tasso unico (el impuesto empresarial a tasa unica); (qui di seguito dette «imposta messicana»);» Art. II Il paragrafo 3 dell'articolo 4 (Residenza) della Convenzione è soppresso e sostituito da un nuovo paragrafo 3 del seguente tenore: «3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti fanno il possibile per risolvere il caso in via di amichevole composizione, tenendo conto del luogo della direzione effettiva di questa società, del suo luogo d'iscrizione o ancora di costituzione e di qualsiasi altro fattore pertinente. In assenza di un tale accordo, questa società non ha il diritto di beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti all'articolo 22 (Non discriminazione) e all'articolo 23 (Procedura amichevole).»

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Dal testo originale francese.

2009-2360

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Doppie imposizioni con il Messico. Protocollo

Art. III I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione sono soppressi e sostituiti dalla disposizione seguente: «1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi a)

sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, se il beneficiario effettivo dei dividendi è i) una società residente dell'altro Stato contraente che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; o ii) un fondo di pensione o un istituto di previdenza riconosciuti;

b)

sono anche imponibili, fatta salva la lettera a), nello Stato Contraente in cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.»

Art. IV 1. Le lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione sono soppressi e sostituiti dalle lettere a) e b) seguenti: «a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi i) pagati a una banca o a un commerciante di titoli autorizzato o a un istituto di assicurazione o di riassicurazione; ii) da obbligazioni o da titoli negoziati regolarmente in un mercato dei titoli autorizzato; b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.» 2. Il paragrafo 4 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è soppresso e sostituito dal paragrafo 4 seguente: «4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli nonché i redditi sottoposti al regime fiscale dei redditi da prestiti dalla legislazione dello Stato da cui provengono.» Art. V 1. Un nuovo paragrafo 6 del seguente tenore è introdotto dopo il paragrafo 5 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione:

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«6. a) Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. Tuttavia, l'imposta così stabilita non può eccedere il 10 per cento degli utili imponibili.

b)

Nonostante la lettera a), il paragrafo 5 resta applicabile nel caso di alienazioni di azioni: i) negoziate regolarmente in un mercato borsistico autorizzato; ii) da banche o da società di assicurazione o di riassicurazione, oppure iii) da fondi di pensione.»

2. Un nuovo paragrafo 7 è introdotto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione e ha il tenore seguente: «7. Ai fini del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente in uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente solo se la cessione delle azioni avviene tra membri dello stesso gruppo di società e se la rimunerazione ricevuta dal cedente consiste in azioni o altri diritti nel capitale del cessionario o in capitale di un'altra società che detiene, direttamente o indirettamente, almeno l'80 per cento dei diritti di voto e del valore del cessionario e che è residente di uno Stato contraente o di uno Stato con cui il Messico ha concluso un accordo di scambio di informazioni ampliato ai sensi dell'allegato 10 dei Regolamenti amministrativi fiscali (Resolucion Miscelànea Fiscal), ma soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a)

il cessionario è una società residente di uno Stato contraente o di uno Stato con cui il Messico ha concluso un accordo di scambio di informazioni ampliato ai sensi dell'allegato 10 dei Regolamenti amministrativi fiscali (Resolucion Miscelànea Fiscal);

b)

il cedente o il cessionario detiene prima e immediatamente dopo la cessione, direttamente o indirettamente, almeno l'80 per cento dei diritti di voto e del valore dell'altro, oppure una società, residente di uno Stato contraente o di uno Stato con cui il Messico ha concluso un accordo di scambio di informazioni ampliato ai sensi dell'allegato 10 dei Regolamenti amministrativi fiscali (Resolucion Miscelànea Fiscal) detiene direttamente o indirettamente (per mezzo di società residenti di uno di questi Stati) almeno l'80 per cento dei diritti di voto e del valore di ognuno di essi; e

c)

per determinare gli utili di qualsiasi cessione ulteriore, i) trattandosi del cessionario, il costo iniziale delle azioni è calcolato sulla base del costo cagionato dal cedente, aumentato dalla liquidità o altra rimunerazione diversa da azioni o da altri diritti pagati; o ii) l'utile è calcolato con un qualsiasi altro metodo che produce sostanzialmente lo stesso risultato.

Nonostante quanto precede, quando sono percepite liquidità o altre rimunerazioni diverse da azioni o da altri diritti, l'ammontare dell'utile (limitato all'ammontare delle liquidità o altre rimunerazioni diverse da azioni o da altri diritti percepiti) è imponibile nello Stato contraente in cui è residente la società le cui azioni sono cedute.»

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Doppie imposizioni con il Messico. Protocollo

Art. VI La lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 21 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è soppressa e sostituita dalla nuova lettera c) del seguente tenore: «c) Qualora un residente di Svizzera riceva dei redditi di cui all'articolo 13 paragrafo 6, la Svizzera accorda, su domanda, un computo nell'imposta svizzera gravante tale reddito pari all'imposta messicana riscossa conformemente al paragrafo 6; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera calcolata prima del computo che corrisponde al reddito imponibile in Messico.» Art. VII I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 24 (Scambio di informazioni) della Convenzione sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni seguenti: 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione del diritto interno di detto Stato e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (inclusi i tribunali e le autorità amministrative) interessate dall'accertamento o dalla riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dalle procedure o dai perseguimenti concernenti tali imposte o dalle decisioni su ricorso relative a tali imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Esse utilizzano tali informazioni nell'ambito di udienze pubbliche di tribunali o di una decisione. Nonostante ciò che precede, le informazioni ottenute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi nel caso in cui le leggi dei due Stati lo prevedano e l'autorità competente dello Stato richiesto ne autorizza l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

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4. Qualora uno Stato contraente chieda informazioni conformemente al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizza i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se non ne ha bisogno per fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui tali limitazioni possono impedire uno Stato contraente di comunicare le informazioni unicamente perché non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Ai fini dell'ottenimento delle informazioni menzionate nel presente paragrafo, nonostante il paragrafo 3 o qualsiasi altra disposizione contraria del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato contraente richiesto dispongono dei poteri di procedura che permettono loro di ottenere le informazioni richieste nel presente paragrafo.

Art. VIII Il paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione è soppresso e sostituito dal nuovo paragrafo 2 seguente: «2. Ad articolo 4 a)

Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: i) un fondo di pensione o un istituto di previdenza riconosciuti stabiliti in questo Stato; e ii) un'organizzazione stabilita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, artistici, sportivi o educativi (o diversi di questi scopi) e che è un residente di questo Stato secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o tutti i suoi redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

Per quanto riguarda la lettera i), resta inteso che sono considerati come fondo di pensione o istituto di previdenza riconosciuti di uno Stato contraente, qualsiasi fondo di pensione o istituto di previdenza riconosciuti e controllati secondo le disposizioni statutarie di questo Stato, generalmente esenti da imposta sul reddito e gestiti principalmente per amministrare o accordare pensioni o prestazioni di pensioni o per ottenere redditi per conto di uno di questi istituti.

b)

Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che il «luogo della direzione effettiva» designa il luogo dove la gestione centrale, le decisioni e le operazioni commerciali necessarie alla gestione dell'entità commerciale sono prese in larga misura, tenendo conto di tutti i fatti e circostanze pertinenti.»

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Art. IX Le lettere a) e c) del paragrafo 3 ad articolo 7 del Protocollo sono soppresse. La lettera a) è sostituita dalla nuova lettera a) del seguente tenore: «a) Resta inteso che in caso di utili provenienti da attività esercitate per mezzo di una stabile organizzazione, sono attribuibili a una tale stabile organizzazione solo gli importi risultati dalle funzioni eseguite, dagli attivi impiegati e dai rischi assunti da questa stabile organizzazione.» Art. X Il paragrafo 6 del Protocollo della Convenzione è soppresso e sostituito dal nuovo paragrafo 6 del seguente tenore: «6. ad articoli 10, 11 e 12 1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a, o facenti parte di un sistema di fruizione abusiva di benefici. L'espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione; inoltre, lo scopo principale di un tale sistema scelto consiste nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione. Le autorità competenti possono convenire casi o circostanze, nel quadro della procedura amichevole, in cui l'organizzazione di un sistema di fruizione abusiva di benefici abbia per obiettivo principale l'ottenimento dei vantaggi secondo la presente disposizione.

2. Una società residente di uno Stato contraente nella quale residenti dell'altro Stato hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante sotto forma di partecipazione o in altro modo, può richiedere di beneficiare di uno sgravio dalle imposte dell'altro Stato contraente riscosse
su i dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da questo altro Stato soltanto se questi dividendi, interessi e canoni sono assoggettati all'imposta sulle società nel primo Stato contraente menzionato senza beneficiare di un'esenzione, o senza beneficiare di una deduzione, di uno sgravio o di un'altra concessione o vantaggio speciale che non potrebbero essere ottenuti da altri residenti di questo Stato contraente.» Art. XI Il paragrafo 6bis seguente, ad articolo 11, è aggiunto dopo il nuovo paragrafo 6 ad articoli 10, 11 e 12 del Protocollo della Convenzione:

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«6bis. ad articolo 11 Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 11, se dopo la firma della presente Convenzione, il Messico concede, in un accordo o una convenzione con uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, un'aliquota di imposta sugli interessi minore a quella contenuta nel presente paragrafo, l'aliquota minore si applicherà alla presente Convenzione a partire dalla data in cui detto accordo o detta convenzione entrano in vigore.» Art. XII Le lettere c) e d) seguenti sono aggiunte dopo la lettera b) del paragrafo 7 del Protocollo ad articolo 12 della Convenzione: «c) Ai fini del paragrafo 2 se, dopo la data della firma della presente Convenzione, il Messico accorda un'aliquota di imposta sui canoni minore del 10 per cento in un accordo o in una convenzione con uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'aliquota minore si applicherà alla presente Convenzione dalla data in cui detto accordo o detta convenzione entrano in vigore.

d) Ai fini del paragrafo 3 se, dopo la data della firma della presente Convenzione, il Messico stabilisce di escludere dal campo d'applicazione dell'articolo 12 l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche in un accordo o una convenzione con uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, tale esclusione si applicherà alla presente Convenzione dalla data in cui detto accordo o detta convenzione entrano in vigore.» Art. XIII Il paragrafo 9 è soppresso. I nuovi paragrafi 9, 10 e 11 sono aggiunti nel Protocollo della Convenzione e hanno il seguente tenore: «9. Ad articoli 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» impiegato negli articoli 18 e 19, include i pagamenti periodici e i pagamenti forfettari.

10. Ad articolo 23 Se dopo la data della firma della presente Convenzione, il Messico stabilisce di introdurre una clausola d'arbitrato in un accordo o una convenzione conclusa con uno Stato terzo membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti del Messico avvieranno appena possibile i negoziati in vista di concludere un protocollo di modifica concernente l'introduzione di una clausola di arbitrato nella presente Convenzione.

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11. Ad articolo 24 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente avrà sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all'articolo 24 non comprende misure volte al semplice ottenimento di prove («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 24 della Convenzione: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, gli altri elementi che facilitino l'identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate compresa una descrizione della loro natura e forma che lo Stato richiedente desidera dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 24 della Convenzione, gli Stati contraenti non hanno nessun obbligo di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni, restano applicabili le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente previsto nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura equa e non a evitare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. XIV 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro l'adempimento della procedura legale per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni e le disposizioni sono applicabili: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore; e

b)

per quanto concerne tutte le altre imposte, per gli anni di tassazione che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo entra in vigore, o dopo tale data.

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3. Per quanto riguarda l'articolo 24 della Convenzione, lo scambio di informazioni previsto nel presente Protocollo di modifica è accordato per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo entra in vigore, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Città del Messico, il 18 settembre 2009, in duplice esemplare in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo degli Stati Uniti del Messico:

Heinrich Schellenberg Incaricato d'affari a. i. di Svizzera

Patricia Espinosa Cantellano Ministro degli Affari esteri

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