ad 09.402 Iniziativa parlamentare Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 febbraio 2010 Parere del Consiglio federale del 21 aprile 2010

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 febbraio 20101.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1

FF 2010 1393

2010-0471

2473

Parere 1

Situazione iniziale

Fondandosi direttamente sulla Costituzione federale (Cost.)2, il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni se la tutela degli interessi del Paese lo richiede (art. 184 cpv. 3 Cost.) o per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna (art. 185 cpv. 3 Cost.). La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. Conformemente agli articoli 28 e 34 della legge del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione (LFC), il Consiglio federale può, in caso d'urgenza, assumere impegni finanziari prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze. Gli impegni assunti sono successivamente sottoposti per approvazione all'Assemblea federale.

Nel corso degli ultimi anni diversi parlamentari hanno criticato l'esercizio di tali competenze da parte del Consiglio federale. La presente iniziativa parlamentare è stata presentata in seguito agli eventi avvenuti in relazione alla crisi finanziaria dell'autunno 2008 e all'emanazione dell'ordinanza del Consiglio federale del 15 ottobre 20084 sulla ricapitalizzazione di UBS SA. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha respinto un'iniziativa parlamentare presentata dalla Commissione omologa del Consiglio nazionale (08.502 Iv. Pa.

CIP-N. Ripartizione delle competenze nell'ambito dell'approvazione di aggiunte urgenti al preventivo), bloccando così l'elaborazione di un progetto di legge.

Nell'ambito di una nuova iniziativa parlamentare (09.402 Iv. Pa. CIP-N Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie), che tiene conto delle obiezioni della CIP-S, il 19 febbraio 2009 la CIP-N ha deciso di elaborare una modifica della legislazione in materia di competenze del Consiglio federale in situazioni straordinarie. Dopo che la CIP-S ha dato l'approvazione necessaria per elaborare il progetto proposto dalla sua iniziativa parlamentare, la CIP-N ha incaricato una sottocommissione di elaborare un progetto di legge. La CIP-N ha discusso del progetto della sua sottocommissione il 5 febbraio 2010 e lo ha approvato con 17 voti contro 0 e 9 astensioni. Con lettera del 5 febbraio 2010, la Commissione sottopone il progetto per parere al Consiglio federale.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

In generale

Le attribuzioni del Consiglio federale di emanare decisioni e ordinanze in via eccezionale e senza ritardo fondandosi direttamente sulla Costituzione federale oppure di contrarre impegni finanziari che non siano stati preventivamente approvati dall'Assemblea federale hanno lo scopo di permettergli di agire rapidamente e in modo adeguato alla situazione al fine di evitare danni maggiori.

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RS 101 RS 611.0 RU 2008 4741

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Il Consiglio federale ritiene che in linea di massima la normativa vigente di tali attribuzioni nella Costituzione federale e nella LFC abbiano dato buoni risultati.

Parte inoltre dal presupposto che ogni potere eserciti le proprie competenze secondo il principio della buona fede. Nel suo rapporto del 5 febbraio 2010, anche la CIP-N riconosce che il Consiglio federale esercita generalmente con discrezione le sue competenze in situazioni straordinarie (Rapporto della Commissione, n. 2.1). Il Consiglio federale comprende tuttavia che occorra disciplinare determinati aspetti dell'esercizio di tali prerogative e le loro conseguenze. Al riguardo è tuttavia opportuno fare assolutamente in modo di mantenere l'equilibrio tra le possibilità di azione del Consiglio federale, da un lato, e il controllo da parte dell'Assemblea federale, dall'altro. È importante che le competenze esecutive conferite al Governo dalla Costituzione federale non siano limitate. La nuova normativa dovrà quindi concernere solo l'esercizio di tali competenze. Il Consiglio federale deve continuare ad essere in grado di agire tempestivamente e in modo conforme a una situazione straordinaria. La normativa proposta dalla CIP-N tiene per lo più conto di questa preoccupazione dell'Esecutivo. Per questo motivo, il Consiglio federale non si oppone al progetto.

2.2

Ordinanze del Consiglio federale fondate sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost.

2.2.1

Approvazione di principio

Il Consiglio federale approva in linea di principio la normativa proposta nella legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) secondo cui le ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione federale decadono se entro un determinato termine il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale.

2.2.2

Distinzione tra ordinanze fondate sull'articolo 184 capoverso 3 Cost. e ordinanze fondate sull'articolo 185 capoverso 3 Cost.

Il Consiglio federale concorda sul fatto che la normativa per le ordinanze fondate esclusivamente sull'articolo 184 capoverso 3 Cost. sia meno restrittiva di quella per le ordinanze fondate sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. Questa distinzione tiene conto del fatto che l'articolo 184 Cost. concede al Consiglio federale un margine di manovra più ampio in materia di politica estera rispetto a quanto prevede l'articolo 185 Cost. in materia di sicurezza esterna e interna. Questa situazione va ricondotta al fatto che rispetto all'Assemblea federale le competenze del Consiglio federale sono più estese in materia di politica estera (art. 184 Cost.) che in quella della sicurezza esterna e interna (art. 185 Cost.). Questa differenza spiega il motivo per cui, in materia di sicurezza interna ed esterna, l'Assemblea federale dispone secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost. di una competenza di emanare ordinanze parallela a quella del Consiglio federale prevista nell'articolo 185 capoverso 3, mentre non dispone di una competenza simile in materia di tutela degli interessi del 5

RS 172.010

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Paese (art. 184 cpv. 3 Cost.). Nell'ottica della loro trasposizione nella legislazione ordinaria, dal punto di vista costituzionale è quindi giustificato trattare diversamente le ordinanze fondate esclusivamente sull'articolo 184 capoverso 3 Cost. e quelle fondate sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. La normativa proposta concretizza il vigente ordinamento costituzionale e salvaguarda, oltre allo Stato di diritto e alla democrazia, anche la capacità di agire della Svizzera nell'ambito della politica estera.

2.2.3

Termine per sottoporre un progetto di base legale

Il Consiglio federale ritiene che il termine di sei mesi previsto per sottoporre un progetto di base legale per le ordinanze fondate sull'articolo 185 capoverso 3 Cost.

sia troppo breve. Con questo termine vi è il rischio che il Consiglio federale sottoponga al Parlamento un progetto di base legale che in un tempo relativamente breve non sarebbe più necessario. Ciò vale in particolare per le ordinanze che concernono situazioni straordinarie e di breve durata. Ne risulterebbe un inutile onere sia per il Consiglio federale sia per l'Assemblea federale. Il Consiglio federale dovrebbe inoltre elaborare un progetto in fretta e furia in un momento in cui generalmente è impegnato completamente a far fronte alla situazione straordinaria. Rispettando i termini previsti sarebbe praticamente impossibile svolgere le procedure interne all'amministrazione. Anche la qualità dei disegni di legge elaborati ne potrebbe risentire. Non si disporrebbe inoltre della necessaria distanza dalla situazione d'emergenza che ha comportato l'emanazione dell'ordinanza. Da ultimo, non sarebbe possibile svolgere una procedura di consultazione rispettando il termine ordinario di tre mesi secondo l'articolo 7 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20056 sulla consultazione. Del resto, va sottolineato che nell'emanazione di ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione federale il Governo usa sempre la massima diligenza e discrezione, indipendentemente dal fatto che debba successivamente sottoporre all'Assemblea federale un progetto di base legale.

Il termine per la presentazione da parte del Consiglio federale di un disegno di legge che sostituisca un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. deve essere di un anno e non di sei mesi come proposto dalla Commissione.

2.2.4

Durata di validità delle ordinanze

Il Consiglio federale sostiene la proposta di impostare in modo flessibile la durata di validità delle ordinanze fondate sugli articoli 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost. in funzione della durata di trattazione del progetto di base legale da parte dell'Assemblea federale. Per motivi legati alla certezza del diritto, preferisce una simile proposta piuttosto che fissare una durata di validità massima.

6

RS 172.061

2476

2.2.5

Proposta della minoranza della Commissione

Il Consiglio federale è del parere che un'ordinanza fondata direttamente sulla Costituzione federale in base all'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost. debba sempre essere sostituita da una legge se le norme che contiene devono continuare a essere applicate oltre i termini previsti. Sostiene quindi la proposta della maggioranza della Commissione che prevede la sostituzione di un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. esclusivamente mediante la presentazione di un disegno di legge. Respinge invece la proposta della minoranza secondo cui il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale anche il progetto di un'ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost. I motivi di tale rifiuto sono elencati qui appresso.

L'articolo 164 capoverso 1 Cost. stabilisce che «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale». È citata esclusivamente l'importanza e non la durata di una normativa, che per sua natura è difficile da prevedere. Il Consiglio federale desidera attenersi a questa regola. Al riguardo va ricordato che le normative durevoli non sono le uniche ad essere materialmente importanti, come dimostrato dall'ordinanza del Consiglio federale del 15 ottobre 2008 sulla ricapitalizzazione di UBS SA (RU 2008 4741).

A favore di una sostituzione mediante un disegno di legge vi sono inoltre in particolare motivi legati alla sistematica, alla certezza del diritto e alla legittimità democratica. Dal punto di vista della sistematica la possibilità di sostituire tali ordinanze con un'ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost. sarebbe insoddisfacente poiché questa disposizione potrebbe essere applicata solo per sostituire le ordinanze del Consiglio federale fondate sull'articolo 185 capoverso 3 Cost., ma non potrebbe essere applicata nei casi in cui il Consiglio federale si fondi sull'articolo 184 capoverso 3 Cost.; l'articolo 173 capoverso 1 lettera c si riferisce esplicitamente solo alla tutela della sicurezza esterna e interna della Svizzera e non alla categoria più ampia della tutela degli interessi del Paese conformemente all'articolo 184 capoverso 3 Cost. Gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. conferiscono al
Consiglio federale una competenza legislativa limitata nel tempo per i casi di urgenza. Se le ordinanze del Consiglio federale fossero sostituite da ordinanze dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost., questa competenza legislativa primaria del Governo di emanare ordinanze, sancita dalla Costituzione federale, si ridurrebbe a una competenza sussidiaria per le ordinanze fondate sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. Per quanto concerne la certezza del diritto, il Consiglio federale ritiene che sia meglio garantita se le ordinanze urgenti del Consiglio federale fondate direttamente sulla Costituzione federale sono sempre sostituite da una legge. Quando si tratta di emanare un'ordinanza di questo tipo, è talvolta estremamente difficile prevedere per quanto tempo debba restare in vigore, come è stato constatato nel caso dell'ordinanza del Consiglio federale del 15 ottobre 2008 sulla ricapitalizzazione di UBS SA (RU 2008 4741). Se il Consiglio federale elaborasse il progetto destinato a sostituire la sua ordinanza sotto forma di un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost., potrebbe succedere che le Camere federali svolgano a seconda delle circostanze lunghi dibattiti per determinare se il progetto non dovesse essere presentato sotto forma di legge e quindi essere sottoposto a referendum. Nel peggiore dei casi, il progetto potrebbe essere rinviato al Consiglio federale e l'ordinanza del Consiglio federale potrebbe decadere a causa della scadenza dei termini senza la possibilità di prevedere una normativa di sostitu2477

zione. Se, come propone il progetto, un'ordinanza del Consiglio federale fosse sostituita da un'ordinanza dell'Assemblea federale, anch'essa di durata limitata, e successivamente si dovesse constatare la necessità di applicare la normativa più a lungo termine, l'ordinanza del Parlamento dovrebbe essere sostituita da una legge al più tardi dopo tre anni e l'Assemblea federale dovrebbe nuovamente occuparsi dell'oggetto. Per quanto concerne il tema della legittimità democratica, va ricordato che il referendum può essere lanciato solo contro una legge e non contro un'ordinanza dell'Assemblea federale. Il diritto del Consiglio federale di emanare ordinanze urgenti fondate direttamente sulla Costituzione federale deve poter fondarsi su una legittimità democratica più ampia possibile.

Nei casi urgenti il Consiglio federale può quindi emanare ordinanze anche senza una base legale fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost. Se l'urgenza non sussiste più, simili normative devono decadere o, se è auspicabile il loro mantenimento, devono essere integrate nel diritto ordinario istituendo una base legale che essendo sottoposta a referendum ha una legittimità democratica nettamente superiore.

Per tutte queste ragioni il Consiglio federale è favorevole a una sostituzione delle ordinanze urgenti mediante leggi, tanto più che l'elaborazione di un disegno di legge, come giustamente illustra il rapporto esplicativo della Commissione, non richiede né un tempo maggiore né un onere superiore rispetto all'elaborazione di un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost.

2.3

Decisioni del Consiglio federale fondate sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost.

Il Consiglio federale non approva la disposizione che prevede l'obbligo di consultare la nuova Delegazione per le situazioni straordinarie (DSS) prima di emanare una decisione fondata direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost. L'obbligo di consultare rappresenta un'ingerenza notevole nella competenza del Consiglio federale in materia di salvaguardia degli interessi del Paese e di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna e ne pregiudica quindi la capacità di agire.

È vero che la prevista istituzione di una nuova Delegazione per situazioni straordinarie (DSS) nell'ambito di una modifica della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento (LParl) concerne l'organizzazione dell'Assemblea federale, una questione sulla quale normalmente il Consiglio federale non si esprime. L'Esecutivo rileva tuttavia che l'istituzione di un simile organo parlamentare in relazione all'introduzione dell'obbligo di consultazione per le decisioni secondo l'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost. può creare problemi di delimitazione con il settore esecutivo del Consiglio federale generando quindi una sovrapposizione di competenze. Per questo motivo il Consiglio federale respinge fermamente l'obbligo di consultare previamente l'organo parlamentare. Tanto più che nell'ambito delle decisioni fondate direttamente sulla Costituzione federale si tratta spesso di affari che contengono informazioni degne di protezione. La cerchia delle persone che hanno accesso a questi affari prima della decisione deve essere molto ristretta. Da

7

RS 171.10

2478

ultimo, i termini fissati per l'obbligo di consultazione secondo la nuova disposizione sono troppo poco flessibili e difficili da rispettare.

Per contro, il Consiglio federale non è contrario al fatto di informare successivamente la DSS o un altro organo parlamentare. Ricorda tuttavia che le decisioni fondate direttamente sulla Costituzione federale sono spesso classificate. Il numero delle persone informate aumenterà anche con l'introduzione del diritto all'informazione della DSS; situazione che il Consiglio federale ritiene problematica. Si tratterà quindi di garantire che siano presi i provvedimenti appropriati per tutelare il segreto.

2.4

Procedura d'urgenza in materia di crediti

2.4.1

Situazione iniziale

Secondo gli articoli 28 capoverso 1 e 34 capoverso 1 LFC, in caso d'urgenza il Consiglio federale può di moto proprio assumere impegni (pluriennali) e decidere spese o uscite per investimenti. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze. Se ottiene il consenso della Delegazione delle finanze si tratta di un'anticipazione «ordinaria», in caso contrario si tratta di un'anticipazione «urgente».8 In entrambi i casi il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale per approvazione successiva gli impegni urgenti decisi nell'ambito di una procedura d'urgenza (art. 28 cpv. 2 e 34 cpv. 2 LFC).

Il Consiglio federale può autorizzare «anticipazioni urgenti» soltanto se non è possibile differire l'autorizzazione sino alla decisione della Delegazione delle finanze.9 Vista la rapidità con cui la Delegazione delle finanze può essere consultata, nella pratica le anticipazioni urgenti sono relativamente rare. Concernono soprattutto i sorpassi di credito alla fine dell'esercizio, e gli importi in questione sono generalmente di scarsa entità. Sia in occasione della crisi Swissair nel 2001 sia in quella della crisi UBS nel 2008, il Consiglio federale ha approvato i crediti urgenti con il consenso della Delegazione delle finanze («anticipazioni ordinarie »). In entrambi i casi, le decisioni erano state sottoposte entro breve tempo all'Assemblea federale per approvazione successiva nell'ambito di messaggi speciali10.

2.4.2

Proposta della maggioranza della Commissione

La competenza del Consiglio federale nell'ambito della procedura d'urgenza in materia di crediti resta fondamentalmente invariata. Viene tuttavia limitata in due aspetti.

­

8 9 10

Il Consiglio federale potrà per principio agire solo con il consenso della Delegazione delle finanze. Non potrà più decidere «anticipazioni urgenti» per assumere impegni. Solo nel caso dei sorpassi di credito gli rimane un Cfr. art. 24 cpv. 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01).

Cfr. art. 17 cpv. 1 e 25 cpv. 2 OFC.

Messaggio del 7 novembre 2001 (FF 2001 5701) concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera; messaggio del 5 novembre 2008 (FF 2008 7731) concernente un pacchetto di misure per rafforzare il sistema finanziario svizzero.

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certo margine di manovra per quanto l'importo non superi i 5 milioni di franchi.

­

Se l'anticipazione «ordinaria» supera i 500 milioni di franchi ed entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria (art. 151 cpv. 2 Cost.), tale sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. Il Consiglio federale dovrà quindi obbligatoriamente presentare un messaggio speciale in vista di questa sessione.

Il Consiglio federale è in linea di principio favorevole alla collaborazione obbligatoria con la Delegazione delle finanze nella procedura d'urgenza in materia di crediti.

Per motivi di praticità, approva nel contempo il fatto che sia prevista un'eccezione per i sorpassi di credito di scarsa entità. Il valore soglia per queste procedure semplificate è fissato a 5 milioni di franchi, ossia un importo decisamente basso. L'Esecutivo non esclude quindi che in futuro la Delegazione delle finanze debba occuparsi di oggetti che non sono assolutamente contestati dal profilo della politica finanziaria.

La nuova normativa sancisce essenzialmente nella legge una pratica che ha dato buoni risultati. La convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria costringe il Consiglio federale a sottoporre un messaggio speciale in breve tempo.

Nel caso delle crisi Swissair e UBS, il Consiglio federale ha preso una decisione in tale senso anche senza vincolo legale, per considerazioni di ordine politico. Approva quindi per principio la nuova disciplina. Il Consiglio federale resta d'altronde libero di presentare un simile messaggio anche se non è richiesta la convocazione di una sessione straordinaria. Occorrerà tuttavia provvedere affinché la nuova normativa sia sufficientemente flessibile e pratica. Su questo punto la proposta della maggioranza deve essere migliorata. Tale proposta prevede segnatamente che la sessione straordinaria si svolga «nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione». Questo termine non è realistico. Nel suo rapporto del 5 febbraio 2010, la Commissione giustifica tale termine con il fatto che in occasione della crisi Swissair il Consiglio federale ha sottoposto il suo messaggio alle Camere federali 16 giorni dopo il consenso della Delegazione delle finanze e, nel caso della crisi UBS, dopo 21 giorni. Al riguardo non si tiene conto del fatto che la preparazione di un oggetto complesso, sia da parte del Consiglio federale sia da parte del Parlamento, richiede un minimo di tempo. L'esperienza mostra che tra le decisioni urgenti del Consiglio federale e della Delegazione delle finanze e la sessione deve intercorrere un periodo di tempo che va da un minimo di 3 settimane e mezzo a cinque settimane. Il Consiglio federale propone pertanto di prolungare di due settimane il termine previsto dalla Commissione, fissandolo a cinque settimane.

2.4.3

Proposta della minoranza della Commissione

Una minoranza della Commissione propone di abbandonare il sistema dell'approvazione successiva del Parlamento. Essa presenta la normativa qui appresso.

­

2480

Per gli importi sino a 500 milioni di franchi. ­ La Delegazione delle finanze decide definitivamente su proposta del Consiglio federale. Secondo il Consiglio federale questa proposta corrisponde essenzialmente all'«anticipazione ordinaria» conformemente al diritto vigente, fatta eccezione dell'approvazione successiva dell'Assemblea federale che viene a cadere.

Si tratta quindi di una delega di un'attribuzione, che non comporta l'ema-

nazione di norme di diritto, a una commissione del Parlamento secondo l'articolo 153 capoverso 3 Cost.

­

Per gli importi superiori a 500 milioni di franchi. ­ Anche in caso d'urgenza, la decisione compete per principio all'Assemblea federale. Se quest'ultima non si riunisce, il Consiglio federale chiede la convocazione delle Camere in sessione straordinaria (art. 151 cpv. 2 Cost.). Le spese o uscite per investimenti rientrano nella competenza della Delegazione delle finanze soltanto se sono coperte da un credito d'impegno (come avviene per gli importi sino a 500 mio. di fr.).

In sostanza la proposta della minoranza della Commissione prevede la soppressione della procedura d'urgenza in materia di crediti per gli importi superiori a 500 milioni di franchi. L'unica eccezione prevalentemente teorica concerne le spese o uscite per investimenti coperte da un credito d'impegno. In simile casi tuttavia non vi è comunque la condizione dell'urgenza. Il Consiglio federale ritiene che la proposta della minoranza della Commissione riduca palesemente e considerevolmente la capacità di agire dello Stato in periodi di crisi. Questa proposta deve quindi essere fermamente respinta.

3

Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva le linee generali dell'iniziativa parlamentare. Sulla base delle considerazioni appena illustrate, propone tuttavia le modifiche qui appresso rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

3.1

Ordinanze del Consiglio federale fondate sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost.

3.1.1

Proposta della maggioranza della Commissione

L'articolo 7d capoverso 2 lettera a del progetto di revisione parziale della LOGA (P-LOGA) è modificato come segue: Art. 7d cpv. 2 lett. a 2 L'ordinanza decade: a. un anno dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza;

3.1.2

Proposta della minoranza della Commissione

Il Consiglio federale propone di respingere la proposta della minoranza della Commissione relativa all'articolo 7d capoversi 2 e 3 P-LOGA.

2481

3.2

Decisioni del Consiglio federale fondate sull'articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 Cost.

L'articolo 7e capoverso 2 P-LOGA è modificato come segue: Art. 7e cpv.2 2 Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi entro 24 ore dalla sua decisione.

L'articolo 55a capoverso 3 del progetto di revisione parziale della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento è modificato come segue: Art. 55a cpv. 3 3 Il Consiglio federale informa la DSS quando emana decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o a salvaguardia della sicurezza interna o esterna.

3.3

Procedura d'urgenza in materia di crediti

3.3.1

Proposta della maggioranza della Commissione

Gli articoli 28 capoverso 3 e 34 capoverso 4 del progetto di revisione parziale della LFC (P-LFC) sono modificati come segue: Art. 28 cpv. 3 3 Se l'impegno urgente supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge entro un termine di cinque settimane a decorrere dal deposito della domanda di convocazione.

Art. 34 cpv. 4 4 Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge entro un termine di cinque settimane a decorrere dal deposito della domanda di convocazione.

3.3.2

Proposta della minoranza della Commissione

Il Consiglio federale propone di respingere le proposte della minoranza della Commissione relative agli articoli 28 e 34 P-LFC.

11

RS 171.10

2482