Decreto federale che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20102, decreta: Art. 1 È approvata l'adesione ai Nuovi accordi di credito modificati (NAC) del Fondo monetario internazionale (FMI).

1

Il Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare la partecipazione della Svizzera ai NAC del FMI. Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale decide, previa intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), di prorogare la partecipazione della Svizzera o di mettervi termine.

2

La BNS partecipa ai NAC a nome della Svizzera. La BNS collabora strettamente con la Confederazione nella realizzazione della partecipazione ai NAC. Le modalità d'applicazione sono disciplinate da una convenzione stipulata tra il Consiglio federale e la BNS. Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera ai NAC.

3

I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei NAC non sono garantiti dalla Confederazione.

4

Art. 2 Con l'entrata in vigore dei NAC, il presente decreto sostituisce il decreto federale del 18 dicembre 19973 che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 FF 2010 5343 RU 2002 3613

2010-1509

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Approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale. DF

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