Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Lontra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007 (qui di seguito: «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 24 della Convenzione (Procedura amichevole) è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

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Dal testo originale francese.

2009-2337

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Doppia imposizione. Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro per giungere ad una composizione, quale indicata ai paragrafi precedenti.

5. Quando: a)

in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente fondandosi sul fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti ha comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e che

b)

le autorità competenti non giungono a un accordo che possa risolvere questo caso in virtù del paragrafo 2 entro tre mesi dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. Qualora una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti la regolamentazione per via di amichevole composizione del lodo arbitrale o le autorità competenti e le persone direttamente interessate non si accordino su una soluzione diversa entro sei mesi dalla notificazione del lodo arbitrale, questa decisione è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questo paragrafo.» Art. II L'articolo 25 della Convenzione (Scambio di informazioni) è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione del diritto interno di detto Stato e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte menzionate al paragrafo 1, della 252

Doppia imposizione. Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione dei rimedi giuridici relativi a queste imposte, o della sorveglianza. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi.

Esse possono rivelare le informazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante quanto precede le informazioni ottenute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri scopi nel caso in cui questa possibilità risulta dalle leggi dei due Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne dà l'autorizzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di imporre a uno degli Stati contraenti l'obbligo: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute sulla base della sua legislazione o nel quadro della sua prassi amministrativa ordinaria o di quella dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora uno Stato contraente chieda informazioni conformemente al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizza i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che in nessun caso devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di comunicazioni unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare la notifica di informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Ai fini dell'ottenimento delle informazioni menzionate nel presente paragrafo, nonostante il paragrafo 3 o qualsiasi disposizione contraria del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto dispongono dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste dal presente paragrafo.» Art. III Lo scambio di note del 26 giugno 2007, che è parte integrante della Convenzione, è abrogato e sostituito dal Protocollo addizionale tra gli Stati contraenti firmato alla stessa data del presente Protocollo.

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Doppia imposizione. Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord

Art. IV 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica l'adempimento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per permettere l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore al momento in cui perverrà l'ultima delle relative notificazioni e si applica a)

per quanto riguarda il paragrafo 5 dell'articolo 24 della Convenzione, tre anni dopo questa data;

b)

per quanto concerne tutte le altre disposizioni, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Londra il 7 settembre 2009 in due esemplari in lingua inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

Alexis Lautenberg

Stephen Timms

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Protocollo addizionale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007

All'atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993 e a Londra il 26 giugno 2007, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione: 1. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza) Resta inteso e confermato che l'espressione «residente di uno Stato contraente» include: a)

gli istituti di previdenza di questo Stato e

b)

le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi religiosi, d'interesse pubblico, scientifico, culturale o educativo (o diversi di questi scopi) e che hanno, conformemente al diritto applicabile, la loro sede fiscale in questo Stato, anche se i loro redditi o utili sono in tutto o in parte esonerati secondo il diritto interno di questo Stato.

2. Ad articolo 10 paragrafo 2 lettera a) ii) (Dividendi) Resta inteso e confermato che l'espressione «istituto di previdenza» comprende i piani, i sistemi, i fondi, i trust e gli altri regimi di uno Stato contraente che a)

sono esonerati dall'imposta sul reddito in questo Stato e

b)

servono essenzialmente ad amministrare e a pagare pensioni o a realizzare redditi per uno o più regimi di questo tipo.

3. Ad articolo 15 (Professioni dipendenti) Resta inteso che l'articolo 15 si applica ai redditi da opzioni di acquisto fondate su un rapporto di lavoro e a prescindere dal momento in cui questi redditi sono tassati.

4. Ad articolo 25 (Scambio di informazioni) a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

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b)

Resta inteso che lo standard di «verosimilmente pertinenti» mira a uno scambio di informazioni fiscali il più ampio possibile senza che sia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni probabilmente poco pertinenti per risolvere affari fiscali di un determinato contribuente.

c)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); ii) il periodo oggetto della domanda; iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Londra il 7 settembre 2009 in due esemplari in lingua inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

Alexis Lautenberg

Stephen Timms

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