Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 2 giugno 2010 e nella procedura per circolazione degli atti dell'8 giugno 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Università di Losanna, Département d'économétrie et d'économie, Losanna, progetto «Die Rolle von sozialen Interaktionen bei Blutspenden», concernente la domanda del 14 maggio 2010 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione Al prof. dr. med. Lorenz Götte, Università di Losanna (UNIL), Département d'économétrie et d'économie, in qualità di responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sottoindicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

Il titolare dell'autorizzazione deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione a)

Ai medici del Servizio trasfusionale della Croce Rossa del Cantone di Zurigo (ZHBSD) nonché al loro personale ausiliario è rilasciata l'autorizzazione di concedere al titolare dell'autorizzazione di cui al punto 1 la visione dei dati dei donatori di sangue registrati negli ultimi cinque anni. La comunicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo di cui al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati L'accesso ai dati personali di cui al punto 2 che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP è concesso sulla base della presente autorizzazione unicamente per la fase di geocodificazione del progetto «Die Rolle von sozialen Interaktionen bei Blutspenden». Per lo svolgimento successivo del progetto i dati vanno utilizzati in forma anonimizzata.

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4. Protezione dei dati comunicati Lo ZHBSD è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il prof. dr. med. Lorenz Götte (UNIL) e il dr. med. Beat Frey (ZHBSD), in qualità di capiprogetto, sono responsabili della protezione dei dati visionati.

6. Oneri a)

I dati necessari alla realizzazione del progetto ai quali è stato concesso l'accesso devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.

d)

Le misure di cui al punto 4 devono essere conformi allo stato attuale della tecnica.

e)

I risultati del progetto di ricerca possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino alle persone interessate. Al termine del progetto deve essere consegnato alla Commissione peritale un esemplare delle eventuali pubblicazioni per conoscenza.

f)

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a informare per scritto i medici dello ZHBSD che partecipano al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

12 ottobre 2010

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica Il presidente, Franz Werro

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