Termine di referendum: 7 ottobre 2010

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092, decreta: Art. 1 L'Accordo del 25 giugno 20093 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le modifiche degli allegati I e II dell'Accordo di cui all'articolo 1.

Art. 3 La legge del 18 marzo 20054 sulle dogane è modificata come segue: Art. 42a

Operatori economici autorizzati

Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:

1

1 2 3 4

a.

una comprovata osservanza degli obblighi doganali;

b.

un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;

RS 101 FF 2009 7783 RS ...; FF 2009 7805 RS 631.0

2009-2109

3815

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. DF

c.

una comprovata solvibilità finanziaria; e

d.

norme di sicurezza adeguate.

Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.

2

L'Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell'azienda del richiedente e dell'operatore economico autorizzato.

3

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 3.

2

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 20105 Termine di referendum: 7 ottobre 2010

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FF 2010 3815

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