Legge federale sulla circolazione stradale
Progetto
(LCStr) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 maggio 20101; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20102, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.
Art. 18 cpv. 1 e 2 1
I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.
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Art. 25 cpv. 2 lett. h Abrogata Art. 70
Velocipedi
La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni4.
Art. 72 cpv. 4, secondo periodo, e 5 ... L'autorità che concede il permesso d'organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d'assicurazione; per le manifestazioni
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FF 2010 3633 FF 2010 3645 RS 741.01 RS 220
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con veicoli a motore questa non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria. ...
Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l'ha cagionato, dal ciclista che l'ha cagionato o dalla sua assicurazione privata per la responsabilità civile, l'assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.
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Art. 73 cpv. 2 Abrogato Art. 76 cpv. 2 lett. a 2
Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a.
copre la responsabilità per: 1. i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, nella misura in cui essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge; 2. i danni che ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli causano in Svizzera e di cui sono responsabili, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per lui responsabile o da un'altra assicurazione.
Art. 77 cpv. 1, primo periodo, e 3 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore.
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Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.
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Art. 83 cpv. 1, primo periodo, e 3 L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. ...
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Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.
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Art. 86
Apprezzamento delle prove
Nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, il giudice apprezza i fatti senza essere vincolato dalle disposizioni della procedura cantonale concernenti le prove.
Art. 97
Abuso della licenza e delle targhe
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
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a.
usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo;
b.
nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate;
c.
cede a terzi l'uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi né per i loro veicoli;
d.
dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso;
e.
per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo;
f.
usa targhe di controllo alterate o contraffatte;
g.
intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l'uso a terzi.
Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero5 non sono applicabili a questi casi.
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Art. 99 n. 4 Abrogato Art. 105 cpv. 3 Abrogato II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 311.0
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