Traduzione1

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Le Parti Contraenti, desiderando stabilire di comune accordo dei principi e delle regole uniformi allo scopo di: a)

accrescere la sicurezza del trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna;

b)

contribuire efficacemente alla protezione dell'ambiente, attraverso la prevenzione dell'inquinamento che possa essere prodotto da infortuni o incidenti occorsi nel corso di tali trasporti; e

c)

semplificare le operazioni di trasporto e promuovere il commercio internazionale,

considerando che il miglior modo di ottenere questo risultato è di concludere un accordo destinato a sostituire la «Normativa Europea sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna» allegato alla Risoluzione n. 223 del Comitato dei Trasporti Interni della Commissione Economica per l'Europa, come modificato, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Campo d'applicazione

(1) Il presente Accordo si applica al trasporto internazionale di merci pericolose per nave sulle vie navigabili interne.

(2) Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di merci pericolose con navi marittime su rotte di navigazione marittima che facciano parte di vie navigabili interne.

(3) Il presente Accordo non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato con navi militari o navi militari ausiliarie o con altre navi appartenenti o gestite da uno Stato, fin tanto che tali navi vengano usati da quello Stato esclusivamente per scopi governativi e non commerciali. D'altronde, ogni Parte Contraente deve assicurare che tali navi, da lui possedute o gestite, siano amministrate in maniera compatibile al

1

Dal testo originale francese.

2009-2817

843

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

presente Accordo, prendendo delle misure appropriate tali da non comprometterne gli interventi o la capacità operativa, per quanto sia ragionevole nella pratica.

Art. 2

Regolamento allegato all'Accordo

(1) Il Regolamento allegato al presente Accordo fa parte integrante dello stesso.

Qualsiasi riferimento al presente Accordo implica allo stesso tempo un riferimento al Regolamento qui allegato.

(2) Il Regolamento allegato comprende: a)

delle disposizioni relative al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna;

b)

delle disposizioni e delle procedure relative alle ispezioni, al rilascio dei certificati di approvazione, al riconoscimento degli organismi di classifica, alle deroghe, ad autorizzazioni speciali, alla sorveglianza, alla formazione ed esame degli esperti;

c)

delle disposizioni generali transitorie;

d)

delle disposizioni generali transitorie supplementari applicabili a specifiche vie navigabili interne.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per: a)

«nave» una nave di navigazione interna o una nave di navigazione marittima;

b)

«merci pericolose» le sostanze e gli oggetti il cui trasporto internazionale è vietato o consentito solo a determinate condizioni dall'allegato Regolamento;

c)

«trasporto internazionale di merci pericolose» ogni trasporto di merci pericolose effettuato da una nave su una via navigabile interna situata sul territorio di almeno due Parti Contraenti;

d)

«via navigabile interna» ogni via di navigazione interna incluse le vie di navigazione marittima situate nel territorio di una Parte Contraente aperte alla navigazione di navi in virtù della legislazione nazionale;

e)

«via di navigazione marittima» ogni via di navigazione interna collegata al mare, usata essenzialmente per il traffico di navi di navigazione marittima e designata come tale dalla legislazione nazionale;

f)

«organismo di classifica riconosciuto» un organismo di classifica che sia conforme alle disposizioni dell'allegato Regolamento e riconosciuto, secondo le procedure fissate dal citato Regolamento, dall'autorità competente della Parte Contraente in cui il certificato è rilasciato;

844

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

g)

«autorità competente» l'autorità o l'organismo designato o riconosciuto come tale da ogni Parte Contraente e per ogni caso specifico connesso alle disposizioni del presente Accordo;

h)

«organismo di ispezione» un organismo nominato o riconosciuto dalla Parte Contraente allo scopo di ispezionare le navi secondo le procedure enunciate nell'allegato Regolamento.

Capitolo II: Norme tecniche Art. 4

Interdizioni sul trasporto, condizioni di trasporto, controlli

(1) Eccetto che per le disposizioni contenute negli Articoli 7 e 8, le merci pericolose delle quali l'allegato Regolamento vieta il trasporto non possono essere ammesse al trasporto internazionale.

(2) Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 6, il trasporto internazionale di merci pericolose deve essere autorizzato, se soddisfa le condizioni contenute nell'allegato Regolamento.

(3) L'osservanza delle interdizioni e le condizioni citate ai paragrafi 1 e 2 devono essere controllate dalle Parti Contraenti in conformità alle disposizioni enunciate nell'allegato Regolamento.

Art. 5

Esenzioni

Il presente Accordo non si applica al trasporto di merci pericolose nella misura in cui tale trasporto è esentato ai sensi dell'allegato Regolamento. Le esenzioni possono essere concesse unicamente qualora la quantità delle merci in esenzione, o la natura delle operazioni di trasporto esentate, o gli imballaggi, assicurino che il trasporto verrà effettuato senza pericolo.

Art. 6

Diritto degli Stati

Ogni Parte Contraente conserva il diritto di regolare o vietare l'ingresso di merci pericolose nel suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza nel corso del trasporto.

Art. 7

Regole speciali, deroghe

(1) Le Parti Contraenti conservano il diritto di convenire, tramite accordi bilaterali o multilaterali, per un periodo di tempo limitato fissato nell'allegato Regolamento, e a condizione che la sicurezza non sia compromessa: a)

che le merci pericolose che sono interdette al trasporto internazionale dal presente Regolamento possano, sotto certe condizioni, essere oggetto di trasporto internazionale per via navigabile interna; o

845

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

b)

che le merci pericolose che sono autorizzate dal presente Regolamento al trasporto internazionale unicamente a determinate condizioni possano essere alternativamente essere oggetto di trasporto internazionale per via navigabile interna sotto condizioni differenti da quelle imposte dal Regolamento allegato.

Lo speciale accordo, bilaterale o multilaterale, menzionato dal presente paragrafo dovrà essere immediatamente comunicato al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa, che dovrà comunicarlo alle Parti Contraenti non sottoscrittrici del citato Accordo.

(2) Ogni Parte Contraente conserva il diritto a rilasciare delle autorizzazioni speciali per il trasporto internazionale in navi cisterna di sostanze pericolose, per le quali le disposizioni per il trasporto nell'allegato Regolamento non consentano il trasporto in navi cisterna, a patto che siano rispettate le procedure relative alle autorizzazioni speciali previste dal Regolamento allegato.

(3) Le Parti Contraenti conservano il diritto ad autorizzare, nei seguenti casi, il trasporto internazionale di merci pericolose a bordo delle navi che non soddisfano alle condizioni fissate nel Regolamento allegato, purché sia rispettata la procedura stabilita nel Regolamento allegato: a)

L'uso su una nave di materiali, installazioni o equipaggiamenti o l'applicazione su una nave di determinate misure relative alla costruzione o di determinate normative diverse da quelle stabilite dal Regolamento allegato;

b)

Una nave con innovazioni tecnologiche che deroghino alle disposizioni del Regolamento allegato.

Art. 8

Disposizioni transitorie

(1) I certificati di approvazione e gli altri documenti stabiliti ai sensi delle disposizioni del Regolamento per il Trasporto di Merci Pericolose sul Reno (ADNR), del Regolamento per il Trasporto di Merci Pericolose sul Danubio (ADN-D) o di regolamenti nazionali basati sulle disposizioni europee relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna, come quelle allegate alla risoluzione n. 223 del Comitato per il Trasporto Interno della Commissione Economica per l'Europa, come emendate, applicabili alla data di attuazione del Regolamento allegato prevista dall'Articolo 11, paragrafo 1, restano validi fino alla loro data di scadenza alle stesse condizioni di quelle prevalenti alla data di tale attuazione, compreso il loro riconoscimento da parte di altri Stati. Inoltre, questi certificati rimarranno validi per il periodo di un anno dalla data di attuazione del Regolamento allegato, nel caso in cui termini la loro validità durante questo periodo. In tutti i casi, il periodo di validità non dovrà eccedere i cinque anni oltre la data di attuazione del Regolamento allegato.

(2) Le navi che, alla data di attuazione del Regolamento allegato prevista dall'Articolo 11, paragrafo 1, sono autorizzate al trasporto di merci pericolose sul territorio di una Parte Contraente e che soddisfano ai requisiti del Regolamento allegato, tenuto conto, ove necessario, delle sue disposizioni generali transitorie, possono ottenere un 846

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

certificato di approvazione ADN secondo la procedura stabilita nel Regolamento allegato.

(3) Per le navi citate al paragrafo 2 destinate esclusivamente al trasporto sulle vie navigabili interne per le quali l'ADNR non era stato applicato dalla legislazione nazionale antecedente alla data di attuazione del Regolamento allegato prevista dall'Articolo 11, paragrafo 1, le disposizioni transitorie supplementari relative alle specifiche vie navigabili interne possono essere applicate in aggiunta alle disposizioni generali transitorie. A queste navi viene rilasciato un certificato di approvazione ADN limitato alle vie navigabili interne citate precedentemente, o ad una porzione di esse.

(4) Se nuove disposizioni vengono aggiunte al Regolamento allegato, le Parti Contraenti possono includere nuove disposizioni generali transitorie. Queste disposizioni transitorie devono indicare la nave in questione e il loro periodo di validità.

Art. 9

Applicabilità di altri regolamenti

Le operazioni di trasporto alle quali si riferisce questo Accordo devono rimanere soggette ai regolamenti locali, regionali o nazionali applicabili in generale al trasporto di merci per via navigabile interna.

Capitolo III: Disposizioni finali Art. 10

Parti Contraenti

(1) Gli Stati Membri della Commissione Economica per l'Europa il cui territorio contiene vie navigabili interne, che non siano quelle che formano una rotta costiera, che formino una parte di una rete di comunicazione di vie navigabili interne di importanza internazionale come definite nell'Accordo Europeo sulle Vie Navigabili Interne di Importanza Internazionale (AGN) possono divenire Parti Contraenti al presente Accordo: a)

con la firma definitiva;

b)

con il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivo alla firma con obbligo di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

con il deposito di uno strumento di adesione.

(2) L'Accordo sarà disponibile per la firma sino al 31 Maggio 2001 presso l'Ufficio del Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa, Ginevra.

Successivamente, esso sarà a disposizione per l'adesione.

(3) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

847

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Art. 11

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale il numero di Stati citati all'Articolo 10, paragrafo 1, che lo hanno firmato definitivamente, o hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione raggiunge il numero di sette.

In tutti i casi, il Regolamento allegato, eccettuate le disposizioni relative al riconoscimento degli organismi di classifica, non si applica fino a dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

(2) Per ogni Stato la cui firma definitiva del presente Accordo, o la cui ratifica, accettazione, approvazione o adesione avviene dopo che i sette Stati menzionati all'Articolo 10, paragrafo 1, lo hanno firmato definitivamente o hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Accordo entra in vigore un mese dopo che lo Stato in questione lo ha firmato definitivamente o ha depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Il Regolamento allegato diventa applicabile dalla stessa data. Nel caso in cui l'intervallo di tempo citato nel paragrafo 1 relativo all'applicazione del Regolamento allegato non è ancora terminato, il Regolamento allegato diventa applicabile successivamente alla scadenza del detto intervallo.

Art. 12

Disdetta

(1) Ogni Parte Contraente può disdire il presente Accordo con una comunicazione scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(2) La disdetta ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica scritta di disdetta da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 13

Cessazione

(1) Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il numero delle Parti Contraenti è minore di cinque per un periodo di dodici mesi consecutivi, il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti alla fine del citato periodo di dodici mesi.

(2) Nel caso venga concluso un accordo mondiale per la regolazione del trasporto multimodale di merci pericolose, tutte le disposizioni del presente Accordo, con l'esclusione di quelle riguardanti esclusivamente le vie navigabili interne, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, il trasporto alla rinfusa o in cisterna che siano in contraddizione con una qualunque delle disposizioni del citato accordo mondiale, dovranno, a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, automaticamente cessare di applicarsi nei rapporti tra Parti del presente Accordo che siano divenute parti dell'accordo mondiale, e dovranno essere automaticamente sostituite dalle relative norme del citato accordo mondiale.

848

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Art. 14

Dichiarazioni

(1) Ogni Stato può, nel momento della firma definitiva del presente Accordo o del deposito dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni momento successivo, dichiarare con una comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. L'Accordo si applica al territorio od ai territori elencati nella comunicazione un mese dopo che la citata comunicazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

(2) Ogni Stato che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo estendendo l'applicabilità del presente Accordo a qualsiasi territorio da esso rappresentato sul piano internazionale può disdire l'Accordo per quanto riguarda lo stesso territorio secondo le disposizioni dell'Articolo 12.

(3) a) Inoltre, ogni Stato può, nel momento della firma definitiva del presente Accordo o del deposito dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni momento successivo, dichiarare con una comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che il presente Accordo non si applica per determinate vie navigabili interne sul proprio territorio, a condizione che le vie navigabili in questione non siano parte di una rete di comunicazione di vie navigabili interne di importanza internazionale così come definite dal AGN. Se questa dichiarazione è resa successivamente al momento in cui lo Stato firma il presente Accordo definitivamente o in cui deposita dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l'Accordo cessa di produrre i suoi effetti sulle vie navigabili interne in questione un mese dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Segretario Generale.

b)

In tutti i casi, ogni Stato nel cui territorio ci sono vie navigabili interne tra quelle contemplate dal AGN, e che siano, alla data di adozione del presente Accordo, regolamentate da un sistema normativo internazionale vincolante relativo al trasporto di merci pericolose, può dichiarare che l'attuazione del presente Accordo su queste vie navigabili deve essere effettuata in conformità alle procedure previste dallo statuto del detto sistema normativo. Una dichiarazione di tale natura dovrà essere resa al momento della firma definitiva dell'Accordo o del deposito dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

(4) Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione ai sensi dei paragrafi 3a o 3b del presente articolo può successivamente dichiarare tramite una comunicazione scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tutti o a parte delle sue vie navigabili interne contemplate dalla dichiarazione resa secondo i paragrafi 3a o 3b. L'Accordo si applica alle vie navigabili elencate nella dichiarazione un mese dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Segretario Generale.

849

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Art. 15

Controversie

(1) Ogni controversia tra due o più Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo deve, per quanto possibile, essere regolata tramite negoziati tra le Parti in disputa.

(2) Ogni controversia che non venga regolata tramite negoziati diretti può essere portata dalle Parti Contraenti in disputa davanti al Comitato d'Amministrazione, che la esamina e pronuncia delle raccomandazioni per la sua risoluzione.

(3) Ogni controversia che non venga regolata secondo quanto previsto ai paragrafi 1 o 2 sarà sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti Contraenti in disputa così richiede e sarà di conseguenza deferita ad uno o più arbitri selezionati di comune accordo tra le Parti in disputa. Se entro tre mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato le Parti in disputa non riescono ad accordarsi sulla selezione di un arbitro o arbitri, ciascuna delle Parti può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di nominare un singolo arbitro a cui inviare la controversia per una decisione.

(4) La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo è vincolante per le Parti Contraenti in disputa.

Art. 16

Riserve

(1) Ogni Stato può, nel momento della firma definitiva del presente Accordo o del deposito dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'Articolo 15. Le altre Parti Contraenti non sono vincolate dall'Articolo 15 nei confronti di ogni Parte Contraente che ha espresso una simile riserva.

(2) Ogni Stato Contraente che ha formulato una riserva come previsto dal paragrafo 1 del presente articolo può in ogni momento ritirare tale riserva dichiarandolo per iscritto al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(3) Non sono consentite riserve diverse da quelle previste nel presente Accordo.

Art. 17

Comitato d'Amministrazione

(1) Deve essere istituito un Comitato d'Amministrazione per esaminare l'attuazione del presente Accordo, per studiare tutti gli ulteriori emendamenti proposti e per considerare delle misure per assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione del citato Accordo.

(2) Le Parti Contraenti sono membri del Comitato d'Amministrazione. Il Comitato può decidere che gli Stati indicati nell'Articolo 10, paragrafo 1 del presente Accordo che non sono Parti Contraenti, od ogni altro Stato Membro della Commissione Economica per l'Europa, o delle Nazioni Unite, o dei rappresentanti di organizzazioni internazionali intergovernative o non governative, possono , per ragioni che li riguardano, partecipare alle riunioni del Comitato come osservatori.

(3) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ed il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno forniscono i servizi di segreteria per il Comitato d'Amministrazione.

850

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

(4) Il Comitato d'Amministrazione elegge, nella prima riunione dell'anno, un Presidente ed un Vice-Presidente.

(5) Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa convoca il Comitato Amministrativo annualmente, o ad altri intervalli decisi dal Comitato, ed anche su richiesta di almeno cinque Parti Contraenti.

(6) È necessario un numero legale non inferiore alla metà delle Parti Contraenti per prendere delle decisioni.

(7) Le proposte sono messe ai voti. Ogni Parte Contraente rappresentata nella riunione ha un voto. Si applicano le seguenti regole: a)

Gli emendamenti proposti al presente Accordo e le decisioni relative sono adottate secondo le disposizioni dell'Articolo 19, paragrafo 2;

b)

Gli emendamenti proposti al Regolamento allegato e le decisioni relative sono adottate secondo le disposizioni dell'Articolo 20, paragrafo 4;

c)

Le proposte riguardanti le approvazioni degli accordi tra organismi di classifica, o al ritiro di tali approvazioni, e le relative decisioni, sono adottate secondo la procedura contenuta nelle disposizioni dell'Articolo 20, paragrafo 4;

d)

Ogni proposta o decisione diversa da quelle indicate nei paragrafi da a) a c) precedenti devono essere adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti del Comitato d'Amministrazione.

(8) Il Comitato d'Amministrazione può istituire dei gruppi di lavoro se lo giudica necessario per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

(9) In assenza di disposizioni pertinenti nel presente Accordo, si applicano le Regole di Procedura della Commissione Economica per l'Europa fino a quando il Comitato d'Amministrazione non deciderà altrimenti.

Art. 18

Comitato di Sicurezza

Deve essere istituito un Comitato di Sicurezza per esaminare tutte le proposte di emendamento del Regolamento allegato all'Accordo, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della navigazione in relazione alle norme di costruzione, gli equipaggiamenti e l'armamento delle navi. Il Comitato di Sicurezza funziona all'interno del quadro delle attività degli organismi della Commissione Economica per l'Europa, della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno e della Commissione per il Danubio che sono competenti nel trasporto di merci pericolose per via navigabile interna.

851

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Art. 19

Procedura per la modifica dell'Accordo, con esclusione del Regolamento allegato

(1) Il presente Accordo, escluso l'allegato Regolamento, può essere modificato in seguito alla proposta di una Parte Contraente secondo la procedura specificata nel presente articolo.

(2) Ogni modifica proposta al presente Accordo, con esclusione del Regolamento allegato, è esaminata dal Comitato Amministrativo. Ogni modifica di tale natura esaminata o elaborata nel corso della riunione del Comitato Amministrativo e adottata da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti deve essere comunicata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti Contraenti per l'accettazione.

(3) Ogni modifica comunicata per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 entra in vigore per tutte le Parti Contraenti sei mesi dopo la scadenza di un periodo di ventiquattro mesi successivo alla data di comunicazione dell'emendamento proposto, se, durante questo periodo, una Parte Contraente non comunica per iscritto alcuna obiezione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 20

Procedura per la modifica del Regolamento allegato

(1) Il Regolamento allegato può essere modificato previa proposta di una Parte Contraente.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite può altresì proporre degli emendamenti in vista di allineare il Regolamento allegato agli altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e alle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul Trasporto di Merci Pericolose. Può anche presentare le modifiche proposte da un organismo sussidiario della Commissione Economica per l'Europa competente nel campo del trasporto di merci pericolose.

(2) Ogni emendamento proposto al Regolamento allegato deve per principio essere sottoposto al Comitato di Sicurezza, che sottopone le modifiche provvisorie da lui approvate al Comitato di Amministrazione.

(3) A specifica richiesta di una Parte Contraente, o se il Comitato di Amministrazione lo considera opportuno, le modifiche possono essere proposte anche direttamente al Comitato di Amministrazione. Esse sono esaminate nella prima riunione e, se giudicate accettabili, riesaminate nella riunione successiva del Comitato contemporaneamente a tutte le altre proposte collegate, a meno che il Comitato non decida diversamente.

(4) Le decisioni sugli emendamenti proposti e sulle bozze di emendamento proposte sottoposti al Comitato di Amministrazione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 devono essere prese dalla maggioranza dei membri presenti e votanti. Comunque, una bozza di emendamento non è considerata approvata se, immediatamente dopo il voto, cinque membri presenti dichiarano la loro opposizione ad essa. Le bozze di emendamento approvate sono comunicate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti Contraenti per l'accettazione.

852

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

(5) Tutte le bozze di emendamento al Regolamento allegato comunicate per l'accettazione ai sensi del paragrafo 4 sono considerate accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario Generale le divulga, almeno un terzo delle Parti Contraenti, o cinque di esse se un terzo di esse è superiore a tale cifra, presentano al Segretario Generale una dichiarazione scritta della loro opposizione all'emendamento proposto. Se l'emendamento è considerato accettato, esso entra in vigore per tutte le Parti Contraenti alla scadenza di un ulteriore periodo di tre mesi, eccetto che per i seguenti casi: a)

Nel caso in cui è già entrato in vigore un emendamento analogo apportato ad un altro accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose, o entrerà in vigore in una data diversa, il Segretario Generale può decidere, previa richiesta scritta del Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa, che l'emendamento entrerà in vigore al termine di un periodo differente, così da consentire l'entrata in vigore simultanea di questi emendamenti con quelli apposti a tali altri accordi, o, se non è possibile, la più rapida entrata in vigore di questo emendamento dopo l'entrata in vigore degli emendamenti apposti a tali altri accordi; questo periodo non dovrà, comunque, avere una durata inferiore a un mese.

b)

Il Comitato di Amministrazione può specificare, nell'adottare una bozza di emendamento, un differimento maggiore di tre mesi dell'entrata in vigore dell'emendamento, nel caso fosse approvato.

Art. 21

Richieste, comunicazioni e opposizioni

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite informa tutte le Parti Contraenti e tutti gli Stati citati nell'Articolo 10, paragrafo 1, del presente Accordo di ogni richiesta, comunicazione od opposizione fatta ai sensi degli Articoli 19 e 20 precedenti e della data in cui ogni emendamento entra in vigore.

Art. 22

Conferenza di revisione

(1) Nonostante la procedura prevista agli Articoli 19 e 20, ogni Parte Contraente può, comunicandolo per iscritto al Segretario Generale delle Nazioni Unite, richiedere che sia convocata una conferenza al fine di rivedere il presente Accordo.

Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa convoca una conferenza di revisione alla quale sono invitate tutte le Parti Contraenti e tutti gli Stati citati nell'Articolo 10, paragrafo 1, se, entro un periodo di sei mesi successivo dalla data di comunicazione del Segretario Generale, almeno un quarto delle Parti Contraenti gli comunica la propria adesione alla richiesta.

(2) Nonostante la procedura prevista agli Articoli 19 e 20, il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa convoca inoltre una conferenza di revisione alla quale sono invitate tutte le Parti Contraenti e tutti gli Stati citati nell'Articolo 10, paragrafo 1, in seguito alla comunicazione per iscritto del Comitato di Amministrazione. Il Comitato di Amministrazione presenta una richiesta in seguito all'approvazione della maggioranza dei presenti e votanti del Comitato.

853

Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

(3) Se viene indetta una conferenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa invita le Parti Contraenti a sottoporre, entro un periodo i tre mesi, le proposte che essi vogliano vedere esaminate dalla conferenza.

(4) Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa divulga a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati citati nell'Articolo 10, paragrafo 1, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, unitamente ai testi delle proposte relative, almeno sei mesi prima della data di apertura della conferenza.

Art. 23

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.

In fede del quale i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il ventisei di maggio duemila, in esemplare singolo, in lingua inglese, francese, tedesca e russa per il testo dell'Accordo propriamente detto e in lingua francese per il Regolamento allegato, ogni versione essendo ugualmente valida per l'Accordo propriamente detto.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è invitato a predisporre una traduzione del Regolamento allegato in lingua inglese e russa.

Il Segretario Generale della Commissione Centrale per la navigazione sul Reno è invitato a predisporre una traduzione del Regolamento allegato in lingua tedesca.

854