Decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 giugno 20101, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 130

Imposta sul valore aggiunto

La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota massima del 5,2 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, nonché sulle importazioni.

1

Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età della popolazione, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 0,8 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

2

Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle persone in condizioni economiche modeste, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste persone.

3

Per finanziare lo sgravio delle persone in condizioni economiche modeste dalle conseguenze dell'introduzione di un'aliquota unitaria, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto fissata nel capoverso 1 è aumentata di 0,1 punti percentuali.

4

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.

1 2

aumentare di 0,1 punti percentuali l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nell'articolo 130 capoverso 1;

FF 2010 4731 RS 101

2010-0802

4801

Semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto. DF

II 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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