Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Progetto

(LPFC) Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 3 settembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 20102, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20033 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri č modificata come segue: Art. 20 lett. b Nella misura in cui la nuova perequazione preveda uno sgravio finanziario della Confederazione, vale quanto segue: b.

i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizzato č presentato entro cinque anni dall'entrata in vigore.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011 qualora il termine di referendum decorra infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2010 5249 FF 2010 5257 RS 613.2

2010-2207

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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. LF

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