Legge federale Disegno sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1
Oggetto del riconoscimento
Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere convenzioni tra istituzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.
Art. 2
Premesse
Il riconoscimento di una convenzione secondo l'articolo 1 presuppone che: a.
sia garantita la reciprocità;
b.
la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e
c.
siano state consultate le commissioni competenti dell'Assemblea federale.
Art. 3
Revoca del riconoscimento
Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se: a.
la reciprocità non è più garantita;
b.
le disposizioni della convenzione vengono gravemente violate; o
c.
la tutela degli interessi del Paese lo esige.
Art. 4
Applicazione
Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile in tutto il territorio svizzero.
1 2
RS 101 FF 2010 4853
2010-0642
4859
Riconoscimento di convenzioni private intese a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. LF
Art. 5
Pubblicazione
Ogni decreto del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicato nel Foglio federale.
1
2
La convenzione è pubblicata con il decreto di riconoscimento.
Art. 6
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
4860