10.046 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2009 del 12 maggio 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2009.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 maggio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-0068

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2009.

Ogni accordo bilaterale o multilaterale che la Svizzera ha firmato, ratificato o approvato senza riserva di ratifica, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che era applicabile soprattutto nell'anno in rassegna è presentato brevemente. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Introduzione

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2 Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lituania, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lituania per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 10 febbraio 2009 2.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera all'Estonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 maggio 2009 2.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo di Malta, rappresentato dalla divisione competente dell'Ufficio del Primo ministro, concernente il contributo della Svizzera a Malta per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° marzo 2009 2.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovenia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Slovenia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 gennaio 2009 2.1.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Ungheria, rappresentato dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il contributo della Svizzera all'Ungheria per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° aprile 2009 2.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica Ceca, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Repubblica Ceca per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 30 aprile 2009 2.1.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica Ceca, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il fondo volto a promuovere i partenariati tra le organizzazioni svizzere e ceche nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 25 giugno 2009

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2.1.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovacchia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 16 aprile 2009 3055 2.1.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Ungheria, rappresentato dall'Agenzia di sviluppo nazionale, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° aprile 2009 3056 2.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica Ceca, rappresentato dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 aprile 2009 3057 2.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Polonia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 26 marzo 2009 3058 2.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lituania, rappresentato dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 28 giugno 2009 3059 2.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 maggio 2009 3060 2.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lettonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Miglioramento dei trasporti scolastici nelle aree rurali», concluso il 12 agosto 2009 3061 2.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovenia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 30 settembre 2009 3062 2.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lettonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Modernizzazione dell'apparato giudiziario in Lettonia», concluso il 25 giugno 2009 3063 2.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto
«Protezione delle frontiere esterne», concluso il 28 maggio 2009 3064 2.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia», concluso il 29 settembre 2009 3065

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2.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo di Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Osservazione dell'ambiente marino» nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 novembre 2009 2.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polacco-svizzero», concluso il 16 dicembre 2009 2.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lettonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «NGO Block Grant Latvia», concluso l'11 dicembre 2009 2.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 2.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto «Ritorno volontario di migranti irregolari in Bosnia ed Erzegovina», concluso il 18 dicembre 2008 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina concernente il progetto «Sviluppo comunale nella regione di Doboj», concluso il 5 marzo 2009 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero per i diritti dell'uomo e i rifugiati, concernente i meccanismi di finanziamento per attuare il Piano d'azione per la parità tra uomo e donna (Gender Action Plan) in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 14 dicembre 2009 2.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR concernente il contributo vincolato al progetto «Sostegno ai Rom particolarmente vulnerabili in Bosnia ed Erzegovina», concluso il 10 febbraio 2009 2.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto «Svizzera ­ Kosovo.

Sostegno all'amministrazione e alle autorità comunali nonché alla decentralizzazione», concluso il 25 marzo 2009 2.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kosovo, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto per la promozione della salute psichica
nel Kosovo, concluso il 23 aprile 2009 2.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale, concernente il progetto di promozione dell'orticoltura e della frutticoltura nel Kosovo, concluso il 29 aprile 2009

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2.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il progetto di allestimento dei rapporti 2009 e 2010 sullo sviluppo umano nel Kosovo, concluso il 1° settembre 2009 2.2.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di sostegno del sistema kosovaro di esecuzione delle decisioni giudiziarie, concluso il 12 ottobre 2009 2.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale e le costruzioni, concernente il sostegno di servizi pubblici, concluso il 20 marzo 2009 2.2.11 Memorandum d'intesa tra la DSC e il Ministero della sanità della Repubblica di Moldova concernente l'introduzione a livello comunale di centri sanitari psicosociali, concluso il 25 maggio 2009 2.2.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Serbia concernente il progetto «Sostegno volto a migliorare l'integrazione sociale in Serbia», concluso il 27 luglio 2009 2.2.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto relativo alla componente migratoria «Rafforzamento delle capacità per uno sviluppo locale completo nella Serbia meridionale», concluso il 1° ottobre 2009 2.2.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto relativo alla componente migratoria «Sviluppo comunale nel Sud-Ovest della Serbia», concluso il 1° ottobre 2009 2.2.15 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, e il Governo dell'Uzbekistan concernente l'estensione del progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana», concluso il 23 marzo 2009 2.2.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri dell'Albania concernente il programma inteso a sviluppare le capacità dei docenti nel settore di pedagogia specializzata all'Università Ismail Qemali di Vlora, concluso il 23 giugno 2009 2.2.17 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Tagikistan concernente il progetto tagiko-svizzero «Riforma sanitaria e medicina familiare», oncluso il 9 ottobre 2009 2.2.18 Memorandum d'intesa tra la DSC e il Ministero dell'educazione del Tagikistan
concernente la donazione di 50 000 carte geografiche, concluso il 18 settembre 2009 2.2.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero della sanità del Tagikistan concernente il progetto «Contributo svizzero a una strategia globale nel settore sanitario», concluso il 17 aprile 2009

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2.2.20 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente l'attuazione del progetto «Lavoro sociale e mobilitazione contro la tratta di esseri umani nei comuni», concluso il 16 febbraio 2009 3089 2.2.21 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il progetto «Servizio di consulenza per il Governo georgiano», concluso il 29 luglio 2009 3090 2.2.22 Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto «Miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rifugiati nel distretto di Aghdam in Azerbaigian», concluso il 13 agosto 2009 3091 2.2.23 Accordo tra la DSC e il Ministero per l'amministrazione regionale dell'Armenia concernente il progetto volto a migliorare l'autonomia economica della regione di Sisian, concluso il 24 settembre 2009 3092 2.2.24 Accordo tra la DSC e il Ministero per l'amministrazione regionale dell'Armenia concernente l'allevamento del bestiame nel Sud-Est dell'Armenia, concluso il 24 settembre 2009 3093 2.2.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ICWC a Tashkent, Uzbekistan concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche nelle aziende agricole in Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, concluso il 26 marzo 2009 3094 2.2.26 Accordo tra la DSC e il SIC dell'ICWC concernente l'estensione del progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana» in collaborazione con la BM, concluso il 23 luglio 2009 3095 2.2.27 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il progetto volto a modernizzare il sistema di formazione continua in Georgia, concluso il 14 dicembre 2009 3096 2.3 Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) 3097 2.3.1 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al sostegno operativo dell'UNHCR in Marocco, concluso il 10 dicembre 2008 3098 2.3.2 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un secondo contributo non specifico al budget globale 2008 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 28 novembre 2008 3099 2.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero degli esteri e dello sviluppo comunale, concernente un programma di decentralizzazione nel
Burundi, concluso il 18 dicembre 2008 3100 2.3.4 Accordo tra la DSC e la Segreteria dell'UNCCD concernente il contributo destinato all'attuazione del piano strategico 2008, concluso il 6 maggio 2008 3101

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2.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008 2.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008 2.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008 2.3.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008 2.3.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 17 agosto 2009 2.3.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 17 agosto 2009 2.3.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 17 agosto 2009 2.3.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il programma di lotta al lavoro minorile mediante l'istruzione e il perfezionamento, concluso il 23 febbraio 2009 2.3.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di protezione dei bambini e degli adolescenti, concluso il 23 febbraio 2009 2.3.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la prima fase del progetto di governance locale e sviluppo comunale in Nepal, concluso il 17 febbraio 2009 2.3.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la prima fase del progetto
di responsabilità sociale nell'industria dei laterizi nei distretti di Kathmandu e di Bhaktapur, concluso il 24 giugno 2009 2.3.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la settima fase del progetto «Sanità rurale», concluso il 3 novembre 2009

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2.3.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 1° giugno 2009 3114 2.3.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 9 settembre 2009 3115 2.3.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente un contributo alle misure di riforma intraprese dall'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura Luang Prabang, concluso il 29 aprile 2009 3116 2.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente un fondo per la lotta alla povertà, concluso il 23 ottobre 2009 3117 2.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente l'elaborazione di un atlante socioeconomico per il Laos, concluso il 10 novembre 2009 3118 2.3.22 Accordo tra la DSC e il Bangladesh concernente un contributo allo sviluppo e al potenziamento del sistema di formazione professionale in Bangladesh, concluso il 18 gennaio 2009 3119 2.3.23 Accordo tra la DSC e il Bangladesh concernente un contributo al sostegno dell'alfabetizzazione e dell'educazione degli adulti in Bangladesh, concluso il 4 novembre 2009 3120 2.3.24 Partenariato tra la DSC e il FISA concernente la valutazione dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo, concluso il 4 aprile 2009 3121 2.3.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di ricerca sul riso concernente un contributo al progetto «Consorzio di ricerca sulla risicoltura irrigata», concluso il 12 gennaio 2009 3122 2.3.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente la cooperazione tra il Ministero della pianificazione boliviano, la DSC e altri uffici federali, concluso il 1° settembre 2009 3123 2.3.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero di giustizia, concernente il sostegno al progetto sulle popolazioni indigene e l'autorizzazione a promuovere i diritti umani «EMPODER», concluso il 1° settembre 2009 3124 2.3.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il sostegno al
progetto «Registro elettorale biometrico», concluso il 9 dicembre 2009 3125 2.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il programma di consolidamento delle istituzioni democratiche, concluso il 20 dicembre 2009 3126

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2.3.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e INIFOM, concernente il sostegno a un processo di transfer di autorità comunali, concluso il 29 maggio 2009 3127 2.3.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di accesso alla giustizia nei comuni rurali, concluso il 14 gennaio 2009 3128 2.3.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione nelle regioni rurali, concluso il 3 agosto 2009 3129 2.3.33 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri ­ Agenzia peruviana di cooperazione internazionale, concernente il programma di adattamento ai cambiamenti climatici, concluso il 21 agosto 2009 3130 2.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sostegno alle micro e piccole imprese «APOMIPE», concluso il 9 settembre 2009 3131 2.3.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di protezione delle colture «PROMIPAC», concluso il 26 marzo 2009 3132 2.3.36 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di promozione dell'economia locale nella metropoli di Bougouni, concluso il 17 aprile 2009 3133 2.3.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il sostegno a un processo di transfer di autorità comunali, concluso il 26 gennaio 2009 3134 2.3.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di protezione delle colture PROMIPAC, concluso il 4 maggio 2009 3135 2.3.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO nel Burkina Faso, concluso il 16 settembre 2009 3136 2.3.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di sostegno alla scolarizzazione di base, concluso il 29 maggio 2009 3137 2.3.41 Accordo tra la Svizzera,
rappresentata dalla DSC, e il Governo del Burkina Faso concernente un contributo al fondo speciale statale per il sostegno allo sviluppo della scolarizzazione nel Burkina Faso, concluso il 29 maggio 2009 3138 2.3.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo svizzero all'UNCCF, concluso il 12 ottobre 2009 3139

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2.3.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCF, concluso il 1° dicembre 2009 2.3.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio per il sostegno del consolidamento della pace delle Nazioni Unite concernente la preparazione del rapporto del Segretario generale sul consolidamento della pace e la ricostruzione rapida, concluso il 25 maggio 2009 2.3.45 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dal Ministero del commercio, concernente il progetto di adeguamento ai cambiamenti climatici in Cina, concluso il 27 settembre 2009 2.3.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento per la cooperazione internazionale, concernente il sostegno finanziario al Fondo internazionale di ricerca ICIPE, concluso il 5 ottobre 2009 2.3.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il fondo fiduciario relativo al programma sulle foreste, concluso il 30 giugno 2009 2.3.48 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Cooperazione allo sviluppo belga, la Società per la cooperazione tecnica tedesca e il Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il contributo al fondo comune destinato allo sviluppo di capacità, concluso il 24 ottobre 2009 2.3.49 Accordo tra la DSC e il Segretariato dell'UNCCD concernente il contributo all'attuazione del piano strategico 2009, concluso il 15 maggio 2009 2.3.50 Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'elaborazione di un manuale di formazione a distanza volto a sostenere lo scambio di conoscenze a favore dello sviluppo, concluso l'8 luglio 2009 2.3.51 Accordo tra la DSC e l'Ufficio del Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente il proseguimento del dialogo multipartitico sul tema della governance di Internet, concluso il 2 luglio 2009 2.3.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UIT, concernente il contributo della DSC al Fondo per lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, concluso il 22 dicembre 2009 2.3.53 Accordo concernente un contributo di cofinanziamento tra la DSC e l'UNFPA, concluso il 19 agosto 2009 2.3.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC,
e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero della cooperazione internazionale e regionale, concernente il programma sanitario nella Provincia del Kivu Sud, concluso il 24 aprile 2009

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2.3.55 Accordo tra la DSC e l'ICMPD concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 1° settembre 2009 2.3.56 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 1° settembre 2009 2.3.57 Accordo tra la DSC e il fondo fiduciario della Commissione della CSS concernente la partecipazione di rappresentanti dei Paesi in via sviluppo più poveri alla 17a sessione della CSS, concluso il 3 marzo 2009 2.3.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio del Global Compact dell'ONU concernente il finanziamento di base delle attività dell'Ufficio, concluso il 5 ottobre 2009 2.3.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Patto globale dell'ONU sugli investimenti responsabili nei Paesi colpiti dai conflitti, concluso il 25 novembre 2009 2.3.60 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la MOPAN concernente lo scambio di esperienze e di informazioni nell'ambito dell'efficacia delle organizzazioni multilaterali, concluso il 4 febbraio 2009 2.3.61 Accordo che prevede la partecipazione finanziaria di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto di sostegno del processo elettorale nazionale e legislativo 2010 in Tanzania, concluso il 19 ottobre 2009 2.3.62 Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente un contributo di sostegno al gruppo per la coerenza politica della cooperazione allo sviluppo negli anni 2009 e 2010, concluso il 7 aprile 2009 2.3.63 Accordo tra la DSC e il Segretariato «Paris 21» concernente un contributo per il 2009, concluso il 29 novembre 2009 2.3.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCHR, rappresentato dall'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, concernente un contributo finanziario della Svizzera all'UNHCHR, concluso il 16 dicembre 2009 2.3.65 Accordo tra la DSC e il Centro di sviluppo dell'OCSE concernente un contributo al programma di lavoro e al budget 20092010, concluso il 23 novembre 2009 2.3.66 Accordo tra la DSC e il CAS dell'OCSE concernente il programma di lavoro e il budget 2009­2010, concluso il 13 luglio 2009 2.3.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Bioversity International concernente un
contributo al progetto «Preservazione in situ dell'agrobiodiversità negli ecosistemi agricoli e selvaggi: impaginazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni», concluso il 14 dicembre 2009 2.3.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CABI concernente un contributo al progetto «Kompendium invasiver Arten», concluso l'11 dicembre 2009

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2.3.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il progetto «Acquisto di terreni di grandi dimensioni o sfruttamento delle risorse naturali», concluso il 9 luglio 2009 2.3.70 Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente il contributo alle attività del Segretariato Evalunet del Comitato di aiuto allo sviluppo per il 2009 e il 2010, concluso il 14 agosto 2009 2.3.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio internazionale dell'istruzione dell'UNESCO concernente un contributo volontario della Svizzera per gli anni 2009 e 2010, concluso il 18 dicembre 2009 2.3.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata della DSC, e l'UNESCO concernente il programma «Sviluppo di capacità per un'Educazione per tutti», concluso il 18 dicembre 2009 2.3.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concluso il 22 dicembre 2009 2.3.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concluso il 22 dicembre 2009 2.3.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concluso il 21 dicembre 2009 2.3.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Vietnam concernente la produzione sostenibile di mattoni, concluso il 9 gennaio 2009 2.3.77 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente un sostegno ai comuni più poveri del Vietnam, concluso il 16 novembre 2009 2.3.78 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente dei corsi di formazione nel settore pubblico vietnamita, concluso il 26 novembre 2009 2.3.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia concernente un progetto di sostegno alla produzione animale in Mongolia, concluso il 2 marzo 2009 2.3.80 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto di lotta contro la desertificazione in Mongolia, concluso il 28 maggio 2009 2.3.81 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto inteso a migliorare le condizioni di vita dei pastori mongoli, concluso il 10 dicembre 2009 2.3.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDESA concernente un contributo al finanziamento del Forum per la cooperazione in materia di sviluppo, concluso il 6 ottobre 2009 2.3.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al progetto «Partenariati tra la popolazione locale e gli investitori in Mozambico»,
concluso il 23 dicembre 2009 2.3.84 Accordo tra la DSC e la BIRS concernente un contributo al progetto «Impatto dei cambiamenti climatici e bisogno di adeguamento nella gestione delle risorse idriche della Cina», concluso il 31 dicembre 2009

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2.3.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCTAD, rappresentato dalla CSTD, concernente una donazione a scopo specifico a favore delle attività della CSTD nel quadro del seguito del Vertice mondiale sulla società dell'informazione, concluso il 10 dicembre 2009 2.3.86 Accordo tra la DSC e l'UNODC concernente un contributo al progetto di sostegno al Governo libanese nella lotta contro la tratta di esseri umani, concluso il 19 novembre 2009 2.3.87 Accordo tra la DSC e il Ministero dell'aiuto sociale, del sostegno e del trasferimento del Myanmar concernente la ricostruzione di ripari contro le intemperie con l'ausilio delle scuole e un programma per il ristabilimento delle capacità a favore delle vittime del ciclone Nargis, concluso il 12 novembre 2009 2.3.88 Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dall'Ambasciata di Svizzera, e il Governo dello Sri Lanka, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione e dal Ministero per la costituzione dello Stato e lo sviluppo delle infrastrutture degli agglomerati, concernente il programma pilota «Pagamento in contanti a favore dell'alloggio» a Jaffna, concluso l'8 dicembre 2009 2.3.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di utilizzazione del suolo nel Burundi, concluso il 17 aprile 2009 2.3.90 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, concernente l'attuazione di uno SWAp nel settore sanitario, concluso il 7 luglio 2009 2.4 Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) 2.4.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kirghizistan concernente la cooperazione in caso di catastrofe naturale o di altre situazioni di crisi, concluso il 10 aprile 2008 2.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il DRC concernente un sostegno alle persone bisognose in Abcasia, concluso il 10 novembre 2008 2.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia concernente la cooperazione tecnica in caso di catastrofe e la prevenzione delle catastrofi naturali, concluso l'8 dicembre 2008 2.4.4 Accordo tra la DSC e il PAICMA,
concluso il 23 luglio 2009 2.4.5 Accordo tra la DSC, la DGR, il CREPAD e l'Università di Zurigo, concluso il 1° gennaio 2009 2.4.6 Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Federazione Russa, rappresentata da EMERCOM, concernente la cooperazione nel settore dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo, concluso il 21 settembre 2009

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2.4.7 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al programma di rimpatrio dell'OIM in Marocco, concluso il 4 giugno 2009 2.4.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Siria, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il contributo a un programma di ristrutturazione a favore di istituti scolastici, concluso il 12 febbraio 2009 2.4.9 Accordo tra la DSC e l'UNWRA concernente il contributo della Svizzera all'appello dell'UNWRA per aiuti urgenti in favore del Libano settentrionale nel 2008­2009 concernente il ripristino e la ricostruzione del campo profughi di Nahr el Bared, concluso il 28 novembre 2008 2.4.10 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un secondo contributo non specificato per il 2008 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 7 gennaio 2009 2.4.11 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo non specificato per il 2009 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 9 gennaio 2009 2.4.12 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo non specificato al budget globale 2009 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 23 aprile 2009 2.4.13 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente un contributo della Svizzera per lo sviluppo di un progetto televisivo in occasione del 60° anniversario dell'UNRWA, concluso il 27 aprile 2009 2.4.14 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti in favore dei rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, concluso il 4 giugno 2009 2.4.15 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un secondo contributo non specificato per il 2009 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 9 luglio 2009 2.4.16 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo alla valutazione del programma di formazione dell'UNRWA, concluso il 27 luglio 2009 2.4.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua concernente il programma di prevenzione inteso a ridurre le catastrofi naturali, concluso il 27 aprile 2009 2.4.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente il sostegno al secondo censimento generale della popolazione e delle economie domestiche in Ciad, concluso il 27 aprile 2009

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2.4.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto per il rafforzamento della gestione regionale e locale dell'acqua potabile, concluso il 10 settembre 2009 2.4.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISE concernente il sostegno del programma per l'acqua potabile, concluso il 1° luglio 2009 2.4.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FHIS, concernente un progetto di approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali, concluso il 1° febbraio 2009 2.4.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il SG-SICA, rappresentato dalla sua Segreteria generale in El Salvador, concernente il sostegno al rafforzamento del settore dell'acqua potabile in America centrale, concluso il 1° aprile 2009 2.4.23 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il sostegno all'UNICEF per un progetto nei settori della protezione dell'infanzia, dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene a Kauda, Sudan, concluso il 24 marzo 2009 2.4.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma alimentare nel Laos, concluso il 15 maggio 2009 2.4.25 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il versamento del contributo annuo 2009­2010 ai programmi d'aiuto d'emergenza dell'Ufficio dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 28 agosto 2009 2.4.26 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il versamento di un contributo al Fondo d'emergenza per lo Yemen, concluso il 7 ottobre 2009 2.4.27 Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il sostegno all'UNICEF per un progetto nei settori della protezione, dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene in Somalia, concluso il 22 dicembre 2009 2.4.28 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo annuo 2009 al budget amministrativo dell'OIM, concluso il 24 febbraio 2009 2.4.29 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo generale 2009, concluso il 9 marzo 2009 2.4.30 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2009 alle attività sul campo, concluso il 3 aprile 2009 2.4.31 Accordo multipartito tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'UNHCR, la DG-CS dell'Italia e vari Ministeri georgiani concernente il progetto di riforma degli alloggi sociali in Georgia, concluso il 2 luglio 2009 2.4.32 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2009 alle attività sul campo, concluso il 30 luglio 2009

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2.4.33 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il sostegno dell'UNHCR al miglioramento dei sistemi idrici e degli impianti sanitari nel Ciad orientale, concluso il 23 settembre 2009 2.4.34 Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNHCR concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNHCR, concluso il 16 novembre 2009 2.4.35 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2009, concluso il 31 dicembre 2009 2.4.36 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2009 ai programmi della Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 14 aprile 2009 2.4.37 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo annuo 2009, concluso il 14 aprile 2009 2.4.38 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2009 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 28 maggio 2009 2.4.39 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN Radio Somalia, concluso il 17 luglio 2009 2.4.40 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Etiopia, concluso il 15 settembre 2009 2.4.41 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2009 a progetti della Sezione del coordinamento civile-militare, concluso il 15 settembre 2009 2.4.42 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'OCHA per il 2009, concluso il 30 settembre 2009 2.4.43 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 16 ottobre 2009 2.4.44 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un supplemento al contributo annuo versato all'OCHA per il 2009, concluso il 3 dicembre 2009 2.4.45 Accordo tripartito tra la DSC, la Croce Rossa Svizzera e la FICR concernente il contributo annuo 2009 al Segretariato della FICR, concluso il 6 giugno 2009 2.4.46 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 14 aprile 2009 2.4.47 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 3 agosto 2009 2.4.48 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2009, concluso il 4 settembre 2009 2.4.49 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo 2009 per il sostegno della campagna del CICR in occasione del 60° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, concluso il 2 ottobre 2009

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2.4.50 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 9 novembre 2009 2.4.51 Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente il contributo generale all'Appello 2009, concluso il 10 novembre 2009 2.4.52 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 7 dicembre 2009 2.4.53 Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente il contributo annuo 2009, concluso il 9 settembre 2009 2.4.54 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2009 alle attività del PAM sul campo, concluso il 30 marzo 2009 2.4.55 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2009 alle attività del PAM sul campo, concluso il 10 agosto 2009 2.4.56 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma UNHAS per l'organizzazione di un servizio aereo umanitario in Ciad, concluso il 2 ottobre 2009 2.4.57 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare all'Ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 3 dicembre 2009 2.4.58 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2009 al programma destinato ad aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare, concluso il 3 dicembre 2009 2.4.59 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2009 alle attività del PAM sul campo, concluso il 14 dicembre 2009 2.4.60 Accordo tra la DSC e il PAM concernente un secondo contributo 2009 al Fondo d'emergenza, concluso il 22 dicembre 2009 2.4.61 Accordo tra la DSC e il PNUS che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 9 giugno 2009 2.4.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2009­2010 al Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 9 dicembre 2009 2.4.63 Accordo tra la DSC e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi, concernente il sostegno del programma dell'ONU nel quadro della crisi mondiale della sicurezza alimentare, concluso il 10 dicembre 2009 2.4.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2009 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 9 dicembre 2009 2.4.65 Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente un supplemento al contributo annuo 2009, concluso il 30 novembre 2009

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2.4.66 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un progetto per il miglioramento dell'impiego delle risorse nel quadro del sistema dell'ISDR, concluso il 30 novembre 2009 3254 2.4.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il miglioramento dell'autonomia di 900 famiglie di rifugiati in Sudan, Bahr al-Ghazal, concluso il 6 maggio 2009 3255 2.4.68 Accordo tra la DSC e la FAO concernente il sostegno del progetto della FAO volto a migliorare le condizioni di vita degli agropastori di Karamoja, in Uganda, concluso il 24 novembre 2009 3256 2.4.69 Accordo tra la DSC e la FAO concernente il sostegno della FAO per un progetto nel settore dell'assistenza degli indigenti nella regione di Oromiya, in Etiopia, concluso il 14 dicembre 2009 3257 2.4.70 Accordo tra la DSC e la FAO concernente il sostegno della FAO per un progetto nel settore della protezione e dell'assistenza degli indigenti a Lower Shabelle, in Somalia, concluso il 16 dicembre 2009 3258 2.5 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 3259 2.5.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'Italia relativo alla frontiera nazionale in caso di cambiamenti naturali della linea displuviale o della linea di cresta in corrispondenza dei ghiacciai, concluso il 26 maggio 2008, RS 0.132.454.31 3259 2.5.2 Scambio di lettere tra la Svizzera e l'Italia concernente l'adozione della direttiva europea concernente i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea alla galleria sotto il Gran San Bernardo, concluso il 7 settembre 2009 3260 2.5.3 Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la responsabilità della protezione degli interessi georgiani nella Federazione Russa da parte della Svizzera, concluso il 12 gennaio 2009 3261 2.5.4 Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente il consenso della Georgia ad assumere la responsabilità della protezione degli interessi della Federazione Russa in Georgia da parte della Svizzera, concluso il 4 marzo 2009 3262 2.5.5 Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente il consenso della Russia ad assumere la responsabilità della protezione degli interessi georgiani nella Federazione Russa da parte della
Svizzera, concluso il 4 marzo 2009 3263 2.5.6 Accordo tra la Svizzera e l'Albania concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 25 febbraio 2009 3264 2.5.7 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance ai fini di determinare lo statuto giuridico di GAVI Alliance in Svizzera, concluso il 23 giugno 2009, RS 0.192.122.818.12 3265 3029

2.5.8 Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD), concluso il 23 giugno 2009, RS 0.192.122.818.121 3 Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo sulla mobilità dei collaboratori nel campo della ricerca sull'energia da fusione, concluso il 31 luglio 2009 3.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 1° aprile 2009, RS 0.420.336.1 3.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ellenica concernente l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 15 maggio 2007 3.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Perù concernente la collaborazione volta a evitare il traffico illecito di beni culturali, concluso il 28 dicembre 2006 4 Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordi di riammissione 4.1.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato, concluso il 21 novembre 2008, RS 0.142.112.149 4.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 30 giugno 2009 4.1.3 Accordo di riammissione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa, concluso il 21 settembre 2009 4.1.4 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 30 marzo 2009 4.2 Accordi sui visti 4.2.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente la facilitazione del rilascio dei visti a cittadini della Federazione Russa e della Confederazione Svizzera, concluso il 21 settembre 2009 4.2.2 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la facilitazione del rilascio di visti, concluso il 30 giugno 2009 4.2.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 22 maggio 2009, RS 0.142.117.892 4.3 Altri accordi del Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.3.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Cile relativo allo scambio di tirocinanti, concluso il 22 dicembre 2008

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4.3.2 Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, da parte dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America, concluso il 19 agosto 2009, RS 0.672.933.612 4.3.3 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Canada concernente il co-accreditamento in Canada dell'addetto di polizia svizzero stazionato negli Stati Uniti d'America, concluso il 24 giugno 2008 4.3.4 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Malesia concernente il co-accreditamento in Malesia dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tailandia, concluso il 29 maggio 2009 4.3.5 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Polonia concernente il co-accreditamento in Polonia dell'addetto di polizia svizzero stazionato nella Repubblica Ceca, concluso il 25 febbraio 2009 4.3.6 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Messico concernente il co-accreditamento in Svizzera dell'addetto di polizia messicano stazionato in Spagna, concluso il 17 aprile 2009 4.3.7 Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Russia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia in Svizzera, concluso il 30 ottobre 2009 5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Convenzione tra la Svizzera e la Germania relativa al servizio militare dei doppi cittadini, conclusa il 20 agosto 2009 5.2 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Germania nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 9 luglio 2009 5.3 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Svezia nel settore della cooperazione in materia di informazione geografica militare, concluso il 1° giugno 2009 5.4 Accordo amministrativo tra la Svizzera e il Principato di Liechtenstein sul controllo e sulla verifica della misurazione ufficiale, concluso il 27 luglio 2009 5.5 Convenzione tra la Svizzera e gli USA sulla prosecuzione dello sviluppo e la promozione di tecnologie della formazione moderne, conclusa il 28 dicembre 2009 5.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente un settore aereo d'allenamento comune e transfrontaliero, concluso il 25 novembre 2009 5.7 Accordo tra la Svizzera e gli USA concernente lo scambio di personale militare, concluso il 20 luglio 2009

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5.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «EPERVIER 2009», concluso il 4 giugno 2009 5.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la partecipazione al corso di istruzione di spegnimento di incendi sviluppatisi su aerei tenuto a Woensdrecht, concluso il 18 giugno 2009 5.10 Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente l'uso del campo di aviazione Wittmund da parte delle Forze aeree svizzere e lo svolgimento di esercitazioni di difesa aerea tra il 20 luglio e il 28 agosto 2009, concluso il 15 luglio 2009 5.11 Accordo tecnico concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere alle esercitazioni militari multinazionali «TIGER MEET 2009» in Belgio, concluso il 27 luglio 2009 5.12 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Norvegia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2009», concluso il 2 novembre 2009 5.13 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito delle esercitazioni finali dei corsi per osservatori militari dell'ONU, concluso il 17 giugno 2009 6 Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Grande Jamahiriya Araba di Libia Popolare Socialista per trovare una soluzione alle controversie, concluso il 20 agosto 2009 6.2 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese, concluso il 30 aprile 2003, RS 0.631.252.934.953.2 6.3 Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale, concluso il 30 novembre 2008, RS 0.672.965.65 7 Dipartimento federale dell'economia 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 7.1.1 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente l'attuazione di prescrizioni in materia di chiusura dei conti e controllo della contabilità, concluso l'11 dicembre 2009 7.1.2 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso l'11 agosto 2009

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7.1.3 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso 23 gennaio 2009 7.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 23 gennaio 2009 7.1.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lettonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento e la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 21 gennaio 2009 7.1.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia nazionale di sviluppo, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 1° maggio 2009 7.1.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Slovacca, rappresentata dal «Government Office», concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 16 dicembre 2009 7.1.8 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il capitale di rischio per le PMI, concluso il 16 dicembre 2009 7.1.9 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Slovenia concernente il contributo finanziario al progetto «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities», concluso il 18 dicembre 2009 7.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 7.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il CEFTA concernente il sostegno istituzionale della Segreteria CEFTA, concluso il 5 febbraio 2009 7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Serbia e la Deposit Insurance Agency concernente il sostegno tecnico della Deposit Insurance Agency al risanamento ed alla privatizzazione del settore bancario e assicurativo serbo, concluso il 24 febbraio 2009 7.2.3 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la promozione delle esportazioni, concluso il 1° ottobre 2009 7.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Governo serbo, rappresentato dal Ministero dell'energia, concernente il contributo finanziario al progetto
«Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B», concluso il 5 maggio 2009 7.2.5 Accordo tra la Svizzera, il Centro del commercio internazionale (CCI) e il Kirghizistan concernente la promozione commerciale nel Kirghizistan, concluso il 30 giugno 2009

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7.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Governo del Kirghizistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo finanziario al progetto «Bishkek Water Supply Project», concluso il 21 luglio 2009 7.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 30 settembre 2009 7.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il finanziamento dell'elaborazione di un «Externally Financed Outputs» nel settore dell'ammodernamento delle finanze pubbliche nel Tagikistan, concluso il 31 agosto 2009 7.2.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca nazionale del Tagikistan concernente il finanziamento di un esame esterno del bilancio, concluso il 3 novembre 2009 7.2.10 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna concernente il finanziamento di un esame esterno del bilancio della Banca nazionale del Tagikistan, concluso il 19 ottobre 2009 7.2.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento di una seconda fase per istituire un controllo finanziario esterno nel Tagikistan, concluso l'11 novembre 2009 7.2.12 Accordo tra la Svizzera, l'International Trade Centre e il Tagikistan concernente la promozione commerciale nel Tagikistan, concluso il 22 ottobre 2009 7.2.13 Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia austriaca di cooperazione allo sviluppo nel settore dell'efficienza energetica in Macedonia, concluso il 17 luglio 2009 7.2.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente l'assistenza tecnica nell'Europa orientale e in Asia centrale, concluso il 21 dicembre 2009 7.2.15 Aggiunta all'Accordo del 21 dicembre 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente l'assistenza tecnica all'Europa orientale e all'Asia centrale, conclusa il 21 dicembre 2009 7.2.16 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Serbia concernente la promozione delle esportazioni e la realizzazione di standard GLOBALGAP, concluso il 7 dicembre 2009 7.3 Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione
allo sviluppo (FF 2008 2535) 7.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Governo del Perù, rappresentato dall'Istituto nazionale della proprietà intellettuale, e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 23 aprile 2009

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7.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Governo di El Salvador, rappresentato dall'autorità di sorveglianza della concorrenza e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 27 aprile 2009 7.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Governo della Colombia, rappresentato dall'autorità di sorveglianza dell'industria e del commercio, e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 23 aprile 2009 7.3.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, dal Governo del Costa Rica, rappresentato dal Ministero del commercio, e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 16 aprile 2009 7.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Cina, rappresentata dal Ministero del commercio (MOFCOM), concernente il consolidamento della cooperazione nel settore ambientale, concluso il 26 febbraio 2009 7.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente le misure sanitarie e fitosanitarie, concluso il 1° dicembre 2009 7.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS al fine di migliorare le infrastrutture sanitarie in Egitto, concluso il 7 dicembre 2009 7.3.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto SCORE, concluso il 16 luglio 2009 7.3.9 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFE, e l'OIL, rappresentata dall'UIL, concernente la cooperazione economica allo sviluppo svolta dalla SECO e dall'UIL, concluso il 9 giugno 2009 7.3.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il programma «Better Work», concluso il 3 luglio 2009 7.3.11 Accordo tra la Svizzera, il Centro per il commercio internazionale e la Tunisia concernente la promozione delle esportazioni tunisine, concluso il 21 novembre 2008 7.3.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Strengthening of the National Cleaner Production Centre in Tunisia», concluso il 20 ottobre 2009 7.3.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Industrial Energy Efficiency Improvement in South Africa», concluso il 20 ottobre 2009 7.3.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Governo del Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri,
concernente il programma di potenziamento dell'esportazione di prodotti biologici e del commercio equo, concluso il 28 gennaio 2009 7.3.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente un aiuto budgetario, concluso il 18 febbraio 2009

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7.3.16 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'assistenza tecnica nel quadro dell'aiuto budgetario, concluso il 5 ottobre 2009 7.3.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente un aiuto budgetario, concluso il 6 aprile 2009 7.3.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico, rappresentato dal Mozambique Revenue Authority, concernente il contributo della Svizzera al «Common Fund for the Implementation of the Mozambique Revenue Autority Reform Program 2009­2011», concluso il 9 novembre 2009 7.3.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il cofinanziamento del «Poverty Reduction Support Credit for Vietnam», concluso il 14 dicembre 2009 7.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il sostegno al «Public Financial Management MultiDonor Trust Fund in Vietnam», concluso il 14 dicembre 2009 7.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il sostegno al «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund in Indonesia», concluso il 19 novembre 2009 7.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, ed il FMI concernente un fondo fiduciario per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, concluso il 7 luglio 2009 7.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il fondo fiduciario di cofinanziamento dell'«Economic Management Capacity Building Project» in Ghana, concluso il 28 aprile 2009 7.3.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries», concluso il 23 aprile 2009 7.3.25 Accordo tra la Svizzera e l'Egitto concernente la chiusura e lo scioglimento del fondo di sviluppo svizzero-egiziano, concluso l'8 dicembre 2009 7.3.26 Accordo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura nonché la consulenza e l'assistenza per la facilitazione del «Sub-National Program», concluso il 9 dicembre 2009 7.3.27
Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Togo, concernente la riduzione del debito estero della Repubblica del Togo, concluso il 19 maggio 2009 7.3.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Congo, concernente la riduzione del debito estero della Repubblica del Congo, concluso il 23 giugno 2009

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7.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il «East Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», concluso l'11 dicembre 2009 7.3.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il «West Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», concluso l'11 dicembre 2009 7.3.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il «South und West II Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», concluso l'11 dicembre 2009 7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia 7.4.1 Scambio di lettere tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente l'istituzione di un quadro normativo per la trasmissione di dati personali negli Stati Uniti, concluso il 9 dicembre 2008, RS 0.235.233.6 7.4.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Indonesia concernente la fondazione di una commissione mista per l'economia ed il commercio, firmato il 26 novembre 2009 7.4.3 Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 25 maggio 2009, RS 0.916.225.14 7.4.4 Accordo complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 25 maggio 2009, RS 0.812.101.951.41 8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo Multilaterale M 204 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR concernente la classificazione della sostanza chimica 1-idrossibenzotriazolo monoidrato, concluso il 22 luglio 2009 8.2 Accordo Multilaterale M 205 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR concernente l'applicazione della deroga del paragrafo 1.1.4.2.1 sul trasporto di merci della classe 9, nell'ambito di una catena di trasporti che comporta un percorso marittimo o aereo, non sottoposte alle disposizioni del Codice IMDG o alle Istruzioni Tecniche, concluso il 22 luglio 2009 8.3 Accordo Multilaterale M 206 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente le disposizioni speciali per la marcatura delle materie pericolose per l'ambiente,
concluso il 22 luglio 2009 8.4 Accordo Multilaterale M 207 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di clorosilani in recipienti a pressione di acciaio assegnati all'istruzione di imballaggio P010, concluso il 22 luglio 2009 8.5 Accordo tra la Svizzera e il Camerun concernente i trasporti aerei, concluso il 13 gennaio 2009, RS 0.748.127.192.27

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8.6 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20 8.7 Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, concluso il 20 febbraio 2008 8.8 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 30 settembre 2008, RS 0.741.619.123 8.9 Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale, concluso il 26 febbraio 2009, RS 0.733.134.9 8.10 Accordo di collaborazione tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'UFAM, e l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea, nel settore del suolo, concluso il 18 dicembre 2009 8.11 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo indonesiano concernente la creazione di un gruppo di lavoro per il dialogo e la collaborazione ambientali, concluso il 17 dicembre 2009 8.12 Accordo tra il DATEC e il Ministero delle acque cinese, concluso il 19 aprile 2009 8.13 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente lo sfruttamento e il coordinamento della gamma di frequenze 380­385/390­395 MHz e l'impiego transfrontaliero di apparecchi mobili e portatili per la rete radio nazionale di sicurezza «POLYCOM», concluso il 9 dicembre 2009 8.14 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente lo sfruttamento di impianti di trasmissione e frequenze a scopi di radiodiffusione sul territorio del Paese confinante, concluso il 9 dicembre 2009 9 Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2008/905/CE del 27 novembre 2008 che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo, concluso il 14 gennaio 2009, RS 0.362.380.015 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008/910/CE del Consiglio del 27 novembre 2008 recante modifica delle parti 1 e 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 14 gennaio 2009

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9.3 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2008)8657 (definitiva) della Commissione del 22 dicembre 2008 che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che aggiorna i documenti di riferimento normativo, concluso il 21 gennaio 2009 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen, concluso il 18 febbraio 2009 9.5 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008 /972/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto, concluso il 18 febbraio 2009, RS 0.362.380.016 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2009/171/CE del 10 febbraio 2009 che modifica l'allegato 2 inventario A dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all'obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani, concluso il 17 marzo 2009, RS 0.362.380.017 9.7 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/377/CE della Commissione del 5 maggio 2009 che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), concluso il 4 giugno 2009 9.8 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione C(2009)3769 definitiva del 20 maggio 2009 recante modifica della decisione della Commissione C(96)352 del 7 febbraio 1996 che fissa prescrizioni per il modello uniforme per i visti,
limitatamente alla numerazione dei visti, concluso il 24 giugno 2009 9.9 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2009)3770 definitiva della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifica alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, concluso il 24 giugno 2009

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3039

9.10 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, concluso il 7 luglio 2009 3392 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto, concluso il 7 luglio 2009 3393 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e la CE sul recepimento della decisione 2009/538/CE della Commissione del 10 luglio 2009 concernente la modifica della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 agosto 2009 3394 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), concluso il 23 settembre 2009, RS 0.362.380.020 3395 9.14 Accordo tra la CE da una parte e la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein dall'altra concernente le modalità di partecipazione di entrambi gli Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (FRONTEX), concluso il 30 settembre 2009 3396 9.15 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/720/CE del Consiglio del 17 settembre 2009 che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 21 ottobre 2009 3397 9.16 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/724/GAI del Consiglio del 17 settembre 2009 che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen
(SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 21 ottobre 2009 3398 9.17 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2009)7476 della Commissione del 5 ottobre 2009 concernente la decisione della Commissione che modifica la decisione C(2008)8657 definitiva che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, concluso il 4 novembre 2009 3399 3040

9.18 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/756/CE della Commissione del 9 ottobre 2009 che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti, concluso il 4 novembre 2009 3400 9.19 Intesa d'esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l'Italia, conclusa il 17 novembre 2009, RS 0.360.454.12 3401 9.20 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 17 dicembre 2009, RS 0.362.380.025 3402 9.21 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2010/49/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che determina le prime regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS), concluso il 17 dicembre 2009 3403 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/876/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica nell'ambito del sistema d'informazione visti, concluso il 17 dicembre 2009 3404 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale delle finanze 10.5 Dipartimento federale dell'economia 10.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3405 3405 3418 3419 3422 3424 3431

3041

Elenco delle abbreviazioni AAD

AAS

AELS BERS BIRS BM CE CEE/ONU CICR CSI DATEC DDPS DFAE DFE DFGP DFI DSC EURATOM FAO FMI IDA IFPDT LCStr

3042

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen, RS 0.362.31) Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca mondiale Comunità europea Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (Economic Commission for Europe) Comitato internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati Indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Comunità europea dell'energia atomica Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Fondo monetario internazionale Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Legge federale del 9 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

LM LOGA LR LStr MoU OACI OCHA OCSE OIL/ILO OIM OMC/WTO OMS/WHO ONG ONU OSCE PMI PNUS/UNDP SECO SEE UE UFAG UFM UIL UNCTAD UNESCO UNHCR UNICEF

Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare; RS 510.10) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca; RS 420.1) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding) Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa (Non-Governmental Organisation) Organizzazione delle Nazioni Unite Organizzazione per la sicurezza e le cooperazione in Europa Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Spazio economico europeo Unione europea Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale della migrazione Ufficio internazionale del lavoro Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Childrens'Fund)

3043

UNIDO UNRWA

3044

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Medio Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2009 o a cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti apportate durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nell'ambito della propria competenza.

Il rapporto comprende anche le decisioni dei comitati misti o di altri organi contrattuali se hanno la natura di un trattato o di modifica di un trattato esistente. Per stabilire se ciò è il caso, il Consiglio federale esamina la portata della decisione.

L'allargamento dell'UE ai nuovi Stati membri Bulgaria e Romania ha comportato numerosi adeguamenti molto tecnici e in parte soltanto redazionali nei trattati conclusi tra la Svizzera e l'UE e i suoi Stati membri. Il rapporto non riprende in maniera esaustiva queste modifiche.

Settori importanti in cui è stato concluso un numero consistente di trattati (cooperazione allo sviluppo, cooperazione militare) sono raggruppati per sottotemi, preceduti da una breve introduzione che illustra il contesto politico nell'ambito in questione. I trattati conclusi nel settore della cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei relativi messaggi del Consiglio federale sui quali si basano.

Nel presente rapporto figurano anche gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal Consiglio federale come trattati. Per garantire una migliore leggibilità, essi sono riuniti in un nuovo capitolo a sé stante.

Sulla base del rapporto il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, o ogni
modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato o la modifica in questione affinché li esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui ne sia rifiutata l'approvazione, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

3045

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A.

contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato;

B.

motivi: esposizione dei motivi che hanno portato a concludere il trattato;

C.

ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo;

D.

base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio;

E.

entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni di tempo, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3046

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dieci nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae grande beneficio ed è perciò che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

Il contributo all'UE allargata è destinato a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione del settore privato» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori sviluppo regionale, misure di sicurezza alle frontiere, riforme giudiziarie, salute, ricerca e formazione, biodiversità e sostegno finanziario di ONG. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) nonché sulla promozione dei settori finanziario, privato e commerciale, in particolare delle piccole e medie imprese.

3047

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lituania, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lituania per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 10 febbraio 2009

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano la partecipazione finanziaria della Svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con la Lituania possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

1,08 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 70,858 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lituania. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2009 ed è valido fino al 14 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3048

2.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera all'Estonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 maggio 2009

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano la partecipazione finanziaria della Svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con l'Estonia possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

600 000 franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2009 ed è valido fino al 13 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3049

2.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo di Malta, rappresentato dalla divisione competente dell'Ufficio del Primo ministro, concernente il contributo della Svizzera a Malta per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° marzo 2009

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano la partecipazione finanziaria della Svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con Malta possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

50 000 franchi. I costi rientrano nell'importo di 2,994 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Malta. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2009 ed è valido fino al 13 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3050

2.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovenia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Slovenia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 gennaio 2009

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano la partecipazione finanziaria della Svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con la Slovenia possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

330 000 franchi. I costi rientrano nell'importo di 21,956 milioni di franchi, convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Slovenia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3051

2.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Ungheria, rappresentato dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il contributo della Svizzera all'Ungheria per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° aprile 2009

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano la partecipazione finanziaria della Svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con l'Ungheria possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

1,96 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Ungheria. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2009 ed è valido fino al 14 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3052

2.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica Ceca, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Repubblica Ceca per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 30 aprile 2009

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità che regolano la partecipazione finanziaria della Svizzera ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con la Repubblica Ceca possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

2,6 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 109,780 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica Ceca. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2009 e copre il periodo dal 26 maggio 2009 al 13 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3053

2.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica Ceca, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il fondo volto a promuovere i partenariati tra le organizzazioni svizzere e ceche nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 25 giugno 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione di progetti lanciati nell'ambito di partenariati tra diverse organizzazioni svizzere e ceche. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il fondo di partenariato promuove la collaborazione tra le organizzazioni ceche e svizzere contribuendo in questo modo a raggiungere gli obiettivi superiori del contributo all'allargamento. Sostiene progetti minori che, grazie allo scambio di conoscenze e know-how, contribuiscono a risolvere problemi concreti legati allo sviluppo in Cechia.

C.

2,55 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica Ceca. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2009 ed è valido fino al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3054

2.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovacchia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 16 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori slovacchi intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e slovacchi.

C.

1,5 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Slovacchia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3055

2.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Ungheria, rappresentato dall'Agenzia di sviluppo nazionale, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 1° aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori ungheresi intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e ungheresi.

C.

3 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 130,738 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Ungheria. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3056

2.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica Ceca, rappresentato dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori cechi intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e cechi.

C.

4 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 109,78 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica Ceca. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3057

2.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Polonia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 26 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori polacchi intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e polacchi.

C.

12 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3058

2.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lituania, rappresentato dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 28 giugno 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori lituani intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e lituani.

C.

4 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 70,858 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lituania. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3059

2.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 maggio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori estoni intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri ed estoni.

C.

1,58 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3060

2.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lettonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Miglioramento dei trasporti scolastici nelle aree rurali», concluso il 12 agosto 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Miglioramento dei trasporti scolastici nelle aree rurali» nel settore dell'infrastruttura. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Molti allievi lettoni che vivono in zone rurali devono affrontare un tragitto da casa a scuola lungo e in parte pericoloso. Mediante l'acquisto di bus scolastici destinati a Comuni rurali, il progetto offre ai bambini residenti in territori discosti un tragitto sicuro da casa a scuola e un migliore accesso all'istruzione.

C.

16 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 59,88 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lettonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2009 ed è valido fino al 12 febbraio 2011. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3061

2.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Slovenia relativo al programma di borse di studio nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 30 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del programma di borse di studio nel settore della ricerca. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il sostegno a giovani ricercatori sloveni intende contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE. Si tratta inoltre di sviluppare e rafforzare in modo durevole la rete tra gli istituti di ricerca svizzeri e sloveni.

C.

1 milione di franchi. I costi rientrano nell'importo di 21,956 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Slovenia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3062

2.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lettonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «Modernizzazione dell'apparato giudiziario in Lettonia», concluso il 25 giugno 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Modernizzazione dell'apparato giudiziario in Lettonia». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il numero dei procedimenti giudiziari complessi in Lettonia continua ad aumentare, mentre i tribunali non dispongono della tecnologia necessaria e al passo con i tempi atta a soddisfare le attuali esigenze. Il progetto intende migliorare la qualità della giustizia. Nuove tecnologie di comunicazione, come audio e videoconferenze, e procedimenti più efficienti contribuiranno a raggiungere l'obiettivo.

C.

8 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 59,88 milioni di franchi, convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lettonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3063

2.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto «Protezione delle frontiere esterne», concluso il 28 maggio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto nel settore della protezione delle frontiere esterne.

Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto intende migliorare la lotta alla criminalità in Estonia e contribuire a proteggere le frontiere esterne dell'UE. A questo scopo vengono finanziati l'acquisto di attrezzature moderne e lo svolgimento di corsi di formazione a favore dell'Istituto estone di medicina legale e di altre autorità penali.

C.

3,5 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2009 ed è valido fino al 31 marzo 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3064

2.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo dell'Estonia, rappresentato dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia», concluso il 29 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto persegue l'obiettivo di riorganizzare gli istituti per l'infanzia che necessitano con urgenza di essere riformati. La possibilità di trasformare gli istituti già esistenti è limitata dalla loro posizione geografica. Il progetto sostiene la costruzione e l'equipaggiamento di dieci nuovi istituti per l'infanzia in Estonia.

C.

5,64 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 39,92 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Estonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 28 febbraio 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3065

2.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo di Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Osservazione dell'ambiente marino» nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 3 novembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Osservazione dell'ambiente marino». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

I programmi concernenti l'osservazione dei mari risultano decisivi per promuovere la ricerca marina, la protezione degli ecosistemi marini e la prevenzione delle catastrofi marittime. Il progetto finanzia l'acquisto di strumenti di misurazione e i corsi di formazione necessari a raccogliere dati di natura fisica, chimica e biologica richiesti per valutare le condizioni marittime e atmosferiche nel Mediterraneo orientale.

C.

3,88 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 5,988 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Cipro. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3066

2.1.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polacco-svizzero», concluso il 16 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto «Programma di ricerca polacco-svizzero». Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Con il programma di ricerca la Svizzera sostiene la competitività economica e sociale della Polonia. Nei settori tematici prescelti saranno pianificati e attuati progetti di ricerca in collaborazione con partner svizzeri.

C.

18 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento precisandone i motivi e d'intesa con le altre Parti contraenti.

3067

2.1.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Lettonia, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto «NGO Block Grant Latvia», concluso l'11 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione dei due Paesi nella fase di attuazione del progetto. Stabilisce in particolare gli aspetti relativi alla gestione dell'importo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il progetto «NGO Block Grant Latvia» intende migliorare la qualità di vita di bambini, adolescenti e anziani. Il fondo serve infatti a finanziare progetti di ONG al servizio dei gruppi menzionati. Bambini e adolescenti disabili ricevono per esempio un sostegno, mentre gli anziani approfittano di attività in settori quali la cultura, la formazione o la salute.

C.

3,5 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 59,88 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Lettonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2013. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3068

2.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

Lo scopo principale della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Europa orientale consiste nel contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo criteri propri dello Stato di diritto e di sviluppare un'economia di mercato sociale e rispettosa dell'ambiente nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Con progetti mirati in settori importanti per la società ­ sicurezza e governance, infrastruttura e ambiente, sviluppo socioeconomico ­ la Svizzera fornisce il suo contributo alle riforme legali ed economiche, al miglioramento delle condizioni di vita, alla stabilità e alla sicurezza nel suo immediato vicinato europeo. Se si considerano l'impegno internazionale e la ripartizione degli oneri a livello europeo, ciò soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. La cooperazione rientra peraltro nella concezione moderna di tutela degli interessi in politica estera grazie a una maggiore collaborazione e integrazione internazionali.

L'accento è posto sui seguenti settori prioritari: stabilità e governance; riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità vengono suddivise per argomenti e regioni geografiche nell'ambito di programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

3069

2.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto «Ritorno volontario di migranti irregolari in Bosnia ed Erzegovina», concluso il 18 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione della Svizzera e dell'OIM, rappresentata dalla missione OIM in Bosnia ed Erzegovina, concernenti il programma inteso a rafforzare i meccanismi di ritorno e il ritorno volontario di migranti irregolari in Bosnia ed Erzegovina. In questo modo s'intende contribuire a prevenire la migrazione irregolare e a rafforzare le capacità del Governo di Bosnia ed Erzegovina nell'ambito dei processi relativi alla gestione delle migrazioni.

B.

Il Governo di Bosnia ed Erzegovina ha adottato una legge sulla libera circolazione e l'asilo dotandosi delle strutture organizzative necessarie. In tal modo adempie i requisiti preliminari per una maggiore assunzione di responsabilità in materia di gestione delle migrazioni irregolari. Nell'ambito dei partenariati in materia di migrazione, l'UFM e la DSC contribuiscono a sostenere ulteriormente l'attuazione dal punto di vista tecnico e a rafforzare le capacità del Governo di Bosnia ed Erzegovina.

C.

498 122 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3070

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina concernente il progetto «Sviluppo comunale nella regione di Doboj», concluso il 5 marzo 2009

A.

L'accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero delle finanze, dal Ministero federale della giustizia, dal Ministero dell'amministrazione locale della Republika Srpska e dai Ministeri della giustizia e della governance dei Cantoni di Zenica-Doboj e di Tuzla, definisce le modalità della collaborazione concernente il programma volto a rafforzare il processo di sviluppo comunale in otto Comuni della regione di Doboj. Il sostegno va a favore della creazione di strutture comunali efficienti, efficaci, trasparenti e partecipative, responsabili di fronte ai cittadini. Nella fase finale l'accento si posa su una politica comunale e un'amministrazione efficienti, su meccanismi e processi che favoriscano la partecipazione dei cittadini, l'integrazione sia orizzontale sia verticale e sul potenziamento di un approccio di sviluppo comunale orientato alla prestazione di servizi.

B.

Malgrado i progressi conseguiti nel settore della riforma amministrativa, che hanno permesso di migliorare la situazione dei Comuni, rafforzare le capacità a livello comunale rimane di primaria importanza per riuscire a soddisfare gli standard relativi alla governance locale democratica e professionale e, di conseguenza, semplificare l'assorbimento dei fondi di preadesione all'UE. Il sostegno nella fase conclusiva persegue, oltre al consolidamento, un approccio regionale e si concentra sulla creazione di capacità comunali efficienti, sul rafforzamento della partecipazione della società civile e sulla garanzia di condizioni quadro più favorevoli allo sviluppo economico locale.

L'introduzione di un accordo budgetario a destinazione vincolata funge da incentivo affinché i comuni sviluppino un senso di responsabilità più marcato e assumano un ruolo maggiormente proattivo.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3071

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero per i diritti dell'uomo e i rifugiati, concernente i meccanismi di finanziamento per attuare il Piano d'azione per la parità tra uomo e donna (Gender Action Plan) in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno svizzero alle autorità di Bosnia ed Erzegovina nella fase di attuazione del Gender Action Plan. Il sostegno avviene in coordinamento con altri donatori internazionali.

B.

Malgrado la crescita economica e i progressi registrati nella democratizzazione nei Balcani occidentali, la discriminazione sociale delle donne rimane una delle problematiche maggiori della regione. Le donne continuano a essere sottorappresentate nella vita pubblica e a livello decisionale. La legge sulla parità dei sessi è stata adottata in Bosnia ed Erzegovina nel 2003. Assieme al Gender Action Plan rappresenta una base e uno strumento importante perché nelle strategie e nelle politiche di Bosnia ed Erzegovina si tenga conto degli aspetti legati alla parità dei sessi.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3072

2.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR concernente il contributo vincolato al progetto «Sostegno ai Rom particolarmente vulnerabili in Bosnia ed Erzegovina», concluso il 10 febbraio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il programma inteso a rafforzare i meccanismi di ritorno e il ritorno volontario di migranti irregolari in Bosnia ed Erzegovina. In questo modo s'intende contribuire a prevenire la migrazione irregolare e a rafforzare le capacità del Governo di Bosnia ed Erzegovina nell'ambito dei processi relativi alla gestione delle migrazioni. La DSC conclude l'accordo con la rappresentanza dell'UNHCR in Bosnia ed Erzegovina.

B.

I Rom costituiscono il maggiore dei complessivamente 17 gruppi minoritari presenti in Bosnia ed Erzegovina. Il 20 per cento circa dei Rom in Bosnia ed Erzegovina non è né registrato né dispone di documenti che ne attestino la cittadinanza, con cui possano richiederla o far valere altri diritti. L'UNHCR implementa il programma «Prevention of Statelessness and Provision of Documentation to Vulnerable Roma» finanziato dalla Commissione europea.

L'UNHCR lavora direttamente con il Ministero per i diritti umani con la finalità di rafforzare le capacità volte ad attuare il Piano d'azione per i Rom.

Nell'ambito dei partenariati in materia di migrazione, l'UFM e la DSC contribuiscono a ridurre la migrazione illegale e la pressione migratoria, particolarmente elevata tra i Rom.

C.

764 510 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3073

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto «Svizzera ­ Kosovo. Sostegno all'amministrazione e alle autorità comunali nonché alla decentralizzazione», concluso il 25 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto LOGOS (Swiss ­ Kosovo Local Governance and Decentralisation Support) volto a promuovere l'attuazione di riforme nel settore dell'amministrazione, della gestione pubblica e della partecipazione dei cittadini nonché della decentralizzazione dei Comuni kosovari. Si tratta di rafforzare la capacità delle autorità e dell'amministrazione, di favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali nei Comuni partner del Kosovo e di sostenere le riforme intese a promuovere la decentralizzazione.

B.

Il progetto rappresenta una delle priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'amministrazione e delle autorità comunali.

C.

3,557 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. La data tardiva dell'entrata in vigore si spiega in seguito alle incertezze temporali e procedurali suscitate dalla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo e dal conseguente trasferimento di responsabilità dalla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) al nuovo Governo kosovaro. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3074

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kosovo, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto per la promozione della salute psichica nel Kosovo, concluso il 23 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il programma della Svizzera e del Liechtenstein volto a promuovere la salute psichica in Kosovo («Swiss & Liechtenstein Support Project to Mental Health in Kosovo»).

B.

Il progetto è finanziato dall'UFM nell'ambito della strategia «Partenariato in materia di migrazione SvizzeraKosovo». Il progetto sostiene la clinica psichiatrica universitaria di Pristina con l'obiettivo di garantire ai malati psichici un trattamento all'avanguardia e di consentire alla clinica di fungere da centro d'insegnamento in materia di prevenzione psichiatrica.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3075

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale, concernente il progetto di promozione dell'orticoltura e della frutticoltura nel Kosovo, concluso il 29 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto di promozione dell'orticoltura e della frutticoltura nel Kosovo («Horticulture Promotion in Kosovo»). Il progetto sostiene i principali attori kosovari nel settore dell'orticoltura con lo scopo di migliorare la competitività del settore e di immettere sul mercato una quantità maggiore di prodotti locali di qualità con l'obiettivo primario di limitare in modo significativo la dipendenza del Kosovo dalle importazioni.

B.

Il progetto costituisce una delle priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde anche a un settore di intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale.

C.

2,885 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. La data tardiva dell'entrata in vigore si spiega in seguito alle incertezze temporali e procedurali suscitate dalla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo e dal conseguente trasferimento di responsabilità dalla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) al nuovo Governo kosovaro. L'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3076

2.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il progetto di allestimento dei rapporti 2009 e 2010 sullo sviluppo umano nel Kosovo, concluso il 1° settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto di allestimento dei rapporti 2009 e 2010 sullo sviluppo umano nel Kosovo («Kosovo Human Development Report 2009 and 2010»). Il progetto sostiene l'allestimento del rapporto 2009 sul tema «Inclusione sociale e sviluppo» e del rapporto 2010 sul tema «Settore privato e occupazione». Prevede inoltre di supportare attività volte a diffondere i rapporti e a favorire la discussione pubblica sui medesimi.

B.

Il progetto permette di allestire rapporti di ricerca di elevata qualità su argomenti che rivestono interesse sia per le istituzioni kosovare sia per il programma di cooperazione svizzero. I rapporti stimoleranno il dibattito pubblico e serviranno da base per elaborare e attuare strategie e politiche.

C.

192 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2009 e copre il periodo dal 1° agosto 2009 al 19 febbraio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3077

2.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di sostegno del sistema kosovaro di esecuzione delle decisioni giudiziarie, concluso il 12 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità relative al sostegno svizzero del sistema kosovaro di esecuzione delle decisioni giudiziarie. Il progetto sostiene le autorità kosovare di esecuzione delle decisioni giudiziarie e la direzione della prigione di Dubrava nella fase di creazione di un'azienda agricola finalizzata al sostentamento dell'istituto di pena. Il supporto svizzero avviene sotto forma di consulenza e di investimenti atti ad acquistare i componenti necessari all'avvio dell'azienda agricola.

B.

Il progetto costituisce l'ultima fase di un supporto fornito dalla Svizzera al Kosovo nell'arco di numerosi anni nel settore del sistema di esecuzione delle decisioni giudiziarie e corrisponde al campo d'intervento prioritario del Ministero della giustizia kosovaro.

C.

997 120 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3078

2.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale e le costruzioni, concernente il sostegno di servizi pubblici, concluso il 20 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e il Ministero per lo sviluppo regionale e le costruzioni dell'Ucraina concernente lo sviluppo di strutture decentralizzate in Ucraina.

B.

Dal 1997 l'Ucraina è membro della Carta europea dell'autonomia locale che pone al centro dei suoi interessi la partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici. Per realizzare questo obiettivo occorre che il Governo centrale abbia ben chiara l'importanza e la struttura della decentralizzazione (amministrativa e fiscale). Nell'ambito del progetto la DSC si concentra su due regioni, ossia l'oblast di Vinnitsa e la Repubblica autonoma di Crimea.

In una prima fase verrà sviluppato, testato e documentato un modello decentralizzato di approvvigionamento idrico. I comuni rurali beneficeranno di un sostegno finanziario nella fase di attuazione delle iniziative locali nel settore idrico.

C.

3,175 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi. Se una delle Parti non adempie i suoi obblighi contrattuali, l'altra Parte può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3079

2.2.11

Memorandum d'intesa tra la DSC e il Ministero della sanità della Repubblica di Moldova concernente l'introduzione a livello comunale di centri sanitari psicosociali, concluso il 25 maggio 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) definisce le modalità di realizzazione di centri sanitari psicosociali a livello nazionale tra la DSC e il Ministero della sanità della Repubblica di Moldova.

B.

Le prestazioni del sistema sanitario moldavo nel settore psichiatrico sono ancora fortemente segnate dal passato sovietico. Le persone che soffrono di una malattia psichica vengono allontanate dal loro ambiente naturale e sottoposte a trattamenti in cliniche specializzate. Reintegrarle nella società risulta praticamente impossibile. Il progetto in questione affronta il problema e sostiene i centri sanitari psicosociali dei Comuni in cui i malati psichici sono presi a carico nel loro ambiente abituale. Il progetto è attuato assieme all'ONG locale Somato.

C.

730 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese.

3080

2.2.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Serbia concernente il progetto «Sostegno volto a migliorare l'integrazione sociale in Serbia», concluso il 27 luglio 2009

A.

Con il progetto s'intende elaborare, entro la fine del 2012, la politica nazionale dell'«integrazione sociale». Il concetto di «integrazione sociale» significa affrontare in modo sistematico le cause della povertà materiale come la discriminazione e l'esclusione dall'istruzione. Questa politica dev'essere approvata e attuata nei ministeri e nei governi regionali importanti raggiungendo anche gli strati sociali svantaggiati la cui situazione non ha finora registrato miglioramenti. Nel corso dei prossimi 3­4 anni l'unità responsabile di attuare il progetto, nella sua funzione di meccanismo temporaneo preposto all'introduzione e al coordinamento, verrà trasferita nella Segreteria generale del Governo serbo. La misura consentirà di ancorare in modo duraturo la «Social Inclusion Agenda».

B.

La strategia di riduzione della povertà è stata attuata tra la fine del 2003 e il marzo 2009. Secondo i dati ufficiali, in quest'arco di tempo la povertà è diminuita della metà passando dal 14 al 7 per cento. Al risultato positivo hanno contribuito la crescita economica e le riforme nel settore sociale. La DSC ha accolto con favore una domanda in tal senso del Governo serbo poiché corrisponde agli obiettivi della nuova strategia pluriennale per la Serbia e riveste un'importanza politica.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3081

2.2.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto relativo alla componente migratoria «Rafforzamento delle capacità per uno sviluppo locale completo nella Serbia meridionale», concluso il 1° ottobre 2009

A.

Dopo tanti anni di presenza nella Serbia meridionale con attività nel settore dello sviluppo comunale, le organizzazioni ONU progettano di attuare un nuovo programma comune (PNUS-UNICEF-OIL) con il Governo serbo quale partner. Il nuovo programma si concentra sull'integrazione socioeconomica e interetnica degli strati sociali svantaggiati. La DSC ha negoziato l'inserimento nel programma di una componente migratoria specifica che permetterà di conseguire una migliore coesione interetnica nei Comuni coinvolti, una qualità migliore, l'accesso ai servizi pubblici e una conoscenza e una gestione migliori delle questioni inerenti alla migrazione. La DSC conclude l'accordo con il PNUS su mandato dell'UFM.

B.

Assieme al Sangiaccato (Sandzak), la Serbia meridionale è una delle regioni meno sviluppate della Serbia e rimane anche esclusa dalla riduzione della povertà registrata nel resto del Paese. La percentuale di minoranze etniche (l'88 % della popolazione è di origine albanese, tutti i Comuni contano in media il 14 % di Rom), di sfollati interni e di rimpatriati dall'Europa occidentale è molto elevata. Una gran parte delle persone giovani e in possesso di una buona formazione abbandona i comuni rurali. Le rimesse della diaspora rappresentano un'importante fonte d'entrate della regione. Ridurre le gravi disparità socioeconomiche, all'origine di importanti flussi migratori, risulta perciò indispensabile.

C.

933 333 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3082

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto relativo alla componente migratoria «Sviluppo comunale nel Sud-Ovest della Serbia», concluso il 1° ottobre 2009

A.

Il progetto prevede di migliorare l'integrazione socioeconomica di rimpatriati dall'Europa occidentale e di persone vulnerabili nel Sud-Ovest della Serbia. Sostenendo questi gruppi, esso contribuisce allo sviluppo comunale e all'integrazione della Serbia nell'UE. Condizioni di vita buone dal profilo socioeconomico e una buona gestione degli affari pubblici consentono di ridurre la migrazione illegale. La DSC conclude questo accordo con il PNUS su mandato dell'UFM.

B.

In Serbia è stato elaborato nel 2007 un programma volto a favorire la reintegrazione delle persone che fanno ritorno nella regione del Sangiaccato (Sandzak), fortemente interessata dal fenomeno della migrazione e in cui la DSC è presente da alcuni anni nell'ambito dello sviluppo locale. Il programma permetterà di riunire comuni, ONG e autorità centrali, come il Ministero dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nell'esercizio di funzioni specifiche in materia di gestione delle migrazioni e di offrire ai rimpatriati un migliore accesso ai servizi sociali e al mercato del lavoro.

C.

178 068 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3083

2.2.15

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dalla DSC, e il Governo dell'Uzbekistan concernente l'estensione del progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana», concluso il 23 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione della Svizzera, rappresentata dalla DSC, e della Repubblica dell'Uzbekistan con l'obiettivo di estendere i risultati positivi conseguiti con il progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana» nella zona di frontiera del Tagikistan ad altre regioni dell'Asia centrale e di garantire, in collaborazione con la BM, la produttività, la stabilità finanziaria e la compatibilità ambientale della produzione agricola nelle regioni interessate.

B.

Da molti anni l'acqua è un tema prioritario della cooperazione svizzera in Asia centrale. La DSC sostiene diversi progetti volti a migliorare l'irrigazione, la gestione delle risorse idriche e l'approvvigionamento idrico della popolazione rurale, tra cui anche il progetto «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana» nella regione di frontiera compresa tra Kirgizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Con la partecipazione della BM, le conoscenze acquisite saranno ora estese anche ad altre regioni, le organizzazioni dei consumatori d'acqua rafforzate, le tecnologie d'irrigazione e drenaggio migliorate e verrà lanciata un'offerta di servizi di consulenza e di formazione destinati agli agricoltori e alle piccole imprese. Il progetto è già stato autorizzato dalla BM sulla scia della strategia adottata dall'Uzbekistan volta a migliorare il benessere generale della popolazione. La DSC sosterrà il progetto con un finanziamento parallelo integrandovi le proprie componenti.

C.

3,06 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2012. In caso di mancato rispetto o di violazione delle disposizioni contrattuali da parte di una delle Parti, l'accordo può essere sospeso parzialmente o del tutto. Se la sospensione supera i 90 giorni, ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare l'accordo con effetto immediato.

3084

2.2.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri dell'Albania concernente il programma inteso a sviluppare le capacità dei docenti nel settore di pedagogia specializzata all'Università Ismail Qemali di Vlora, concluso il 23 giugno 2009

A.

L'accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero della sanità e dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, definisce le modalità di cooperazione relative all'attuazione dei progetti lanciati in Albania nel settore delle infrastrutture di base e dei servizi sociali.

B.

L'obiettivo principale del progetto consiste nel migliorare la qualità di vita delle persone disabili. Intende fornire un contributo alla loro integrazione nella società.

C.

1,96 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3085

2.2.17

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Tagikistan concernente il progetto tagiko-svizzero «Riforma sanitaria e medicina familiare», concluso il 9 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce la ripartizione delle responsabilità tra i Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Tagikistan per quanto riguarda l'attuazione della terza fase di un progetto della DSC nel settore della riforma sanitaria nel Tagikistan.

B.

L'obiettivo principale del progetto consiste nel contribuire all'assistenza sanitaria della popolazione del Tagikistan e nel migliorare l'accesso alle cure mediche degli strati più poveri della popolazione. Da molto tempo il settore sanitario rappresenta una priorità della DSC nella regione. Le prime due fasi del progetto sono state realizzate dal 2002 all'inizio del 2009 in distretti pilota. La terza fase prevede un ritiro progressivo dalle regioni pilota e un'estensione ad altri distretti pur mantenendo allo stesso tempo determinati obblighi da parte del Ministero della sanità al fine di garantire la sostenibilità delle strutture e dei servizi nelle regioni pilota. In questo modo la DSC sostiene il processo di riforma in atto nel settore sanitario tagiko. Il progetto è attuato dall'Istituto tropicale svizzero.

C.

3,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

3086

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2012. In caso di mancato rispetto o di violazione grave di elementi o di obiettivi importanti dell'accordo da parte di una delle Parti, l'altra lo può sospendere. Quest'ultima può denunciare l'accordo con effetto immediato, se i motivi all'origine della sospensione durano più di sei mesi.

2.2.18

Memorandum d'intesa tra la DSC e il Ministero dell'educazione del Tagikistan concernente la donazione di 50 000 carte geografiche, concluso il 18 settembre 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) definisce le modalità di donazione di 50 000 carte geografiche del Tagikistan da parte della DSC al Ministero dell'educazione della Repubblica del Tagikistan.

B.

Dal collasso dell'URSS, nell'Asia centrale scarseggiano o mancano del tutto carte topografiche e geografiche moderne, precise e soprattutto aggiornate.

Donandone 50 000 esemplari alla Repubblica del Tagikistan la Svizzera desidera mettere gratuitamente a disposizione delle scuole tagike un materiale didattico moderno e aggiornato. La Repubblica del Tagikistan ha fornito i dati necessari per realizzare le carte che sono state concepite e prodotte in Svizzera, mentre il Ministero dell'educazione della Repubblica del Tagikistan s'incarica della loro distribuzione.

C.

305 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2009. Nel caso in cui dalle disposizioni in esso contenute dovessero insorgere controversie, queste saranno sottoposte a un tribunale arbitrale neutrale che provvederà a una composizione amichevole fra le due Parti.

3087

2.2.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero della sanità del Tagikistan concernente il progetto «Contributo svizzero a una strategia globale nel settore sanitario», concluso il 17 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero della sanità della Repubblica del Tagikistan concernenti la creazione delle basi e delle condizioni quadro atte a lanciare un vasto piano d'intervento nel settore sanitario in Tagikistan. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con numerosi partner contrattuali (Commissione europea, USA, OMS, BM e altri) e il Governo tagiko.

B.

Da molti anni il settore sanitario è un tema prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo con il Tagikistan. La DSC sostiene sin dal 1999 diversi progetti volti a rafforzare la gestione del settore sanitario in questo Paese.

I miglioramenti sono tuttavia molto lenti: il coordinamento tra i diversi progetti è infatti piuttosto complesso. Il progetto intende perciò promuovere la cooperazione tra i diversi attori, una visione nuova, più ampia, del settore sanitario e una strategia globale; il Governo tagiko è chiamato a sostenere il progetto sforzandosi di attuare delle riforme. L'Ufficio svizzero di cooperazione a Dushanbe è responsabile di attuare il progetto e partecipa attivamente alla piattaforma di coordinamento con altri donatori. Si prevede di elaborare un piano d'azione specifico per il settore sanitario assieme al Governo tagiko.

C.

375 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2009. In caso di mancato rispetto o di violazione delle disposizioni contrattuali da parte di una delle Parti, l'altra può sospendere l'accordo parzialmente o del tutto. Se la sospensione supera i sei mesi, la Parte interessata può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3088

2.2.20

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente l'attuazione del progetto «Lavoro sociale e mobilitazione contro la tratta di esseri umani nei comuni», concluso il 16 febbraio 2009

A.

Lo scopo principale dell'accordo consiste nel contribuire a prevenire la tratta di esseri umani e a lottare contro questo flagello coinvolgendo maggiormente operatori sociali/pedagoghi e lanciando campagne di mobilitazione a livello comunale in Ucraina.

B.

L'Ucraina è particolarmente interessata dal fenomeno della tratta di esseri umani. Questi ultimi vengono comperati per essere sottoposti a lavori forzati, ad abusi sessuali o al prelievo illegale di organi. Dal 1991 oltre 117 000 Ucraini sono stati deportati a tali scopi. Uno dei maggiori gruppi a rischio è costituito da fanciulli tra i 13 e i 18 anni provenienti da situazioni difficili.

Sono proprio loro a dover essere protetti meglio nell'ambito di un programma contro la tratta di esseri umani coinvolgendo maggiormente nel lavoro di prevenzione istituti sociali, scuole e autorità.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

3089

2.2.21

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il progetto «Servizio di consulenza per il Governo georgiano», concluso il 29 luglio 2009

A.

L'accordo sulla ripartizione delle spese tra la Svizzera e il PNUS definisce le modalità di cooperazione con gli organi governativi competenti della Georgia al fine di rafforzare lo sviluppo rurale mediante prestazioni di consulenza soprattutto nel settore dell'agricoltura, della riforma agraria e della decentralizzazione.

B.

Nonostante i numerosi ed estesi programmi volti a trasmettere competenze e saperi, la domanda del Governo georgiano di prestazioni di consulenza in materia di riforme sociali ed economiche continua a essere consistente. Con questo progetto la DSC intende supportare il Ministero dell'agricoltura e altri partner governativi nei processi di riforma.

C.

350 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (SR 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3090

2.2.22

Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto «Miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rifugiati nel distretto di Aghdam in Azerbaigian», concluso il 13 agosto 2009

A.

Lo scopo principale del progetto consiste nel fornire supporto a 120 famiglie nella regione di Aghdam introducendole a metodi moderni di coltivazione e di gestione delle proprie aziende agricole al fine di produrre e commercializzare prodotti di alta qualità.

B.

Nel distretto di Aghdam il Governo ha costruito una serie di nuovi villaggi e di infrastrutture per sfollati interni e rifugiati. La maggior parte delle 500 famiglie interessate vive di agricoltura. La maggioranza dei centri di trasformazione dei prodotti agricoli si trova nelle vicinanze. Le condizioni perché prosperi l'agricoltura sono quindi presenti. L'integrazione delle famiglie dei rifugiati nelle strutture dei villaggi esistenti rimane tuttavia problematica.

C.

1,423 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 marzo 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3091

2.2.23

Accordo tra la DSC e il Ministero per l'amministrazione regionale dell'Armenia concernente il progetto volto a migliorare l'autonomia economica della regione di Sisian, concluso il 24 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e il Ministero per l'amministrazione regionale della Repubblica di Armenia concernente l'attuazione del progetto volto a migliorare l'autonomia economica della regione di Sisian. Il progetto è implementato dall'organizzazione spagnola «Action contra el Hambre».

B.

La regione di Sisian fa parte delle zone più povere dell'Armenia rurale. Il 35 per cento circa della popolazione vive sotto la soglia della povertà. Essendo le risorse limitate e i possibili mercati molto distanti, la maggior parte degli abitanti vive in una situazione di autarchia. L'economia lattiera rappresenterebbe un considerevole potenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione. Il progetto intende contribuire a ridurre la povertà a Sisian e a migliorare la situazione economica della popolazione rurale bisognosa integrando la regione nel sistema di mercato e cooperando con gli altri attori presenti sul mercato.

C.

2,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3092

2.2.24

Accordo tra la DSC e il Ministero per l'amministrazione regionale dell'Armenia concernente l'allevamento del bestiame nel Sud-Est dell'Armenia, concluso il 24 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e il Ministero per l'amministrazione regionale della Repubblica di Armenia concernente l'attuazione del progetto di allevamento del bestiame nel Sud-Est dell'Armenia. Il progetto è implementato dall'ONG locale Agenzia di sviluppo strategico.

B.

L'agricoltura è uno dei principali settori economici dell'Armenia, soprattutto nella provincia sudorientale di Syunik. Il progetto intende tornare a beneficio dei contadini di questa regione povera. Nel settore dell'economia lattiera il progetto ha già registrato risultati positivi: latte di qualità migliore, domanda stabile di latte fresco, introiti regolari per circa 2000 produttori lattieri.

Occorre tuttavia continuare a migliorare e a rafforzare il settore dell'allevamento del bestiame formando adeguatamente i contadini. L'obiettivo consiste nel migliorare i redditi degli abitanti della regione di Syunik sviluppando le catene di creazione di valore del latte e della carne.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3093

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ICWC a Tashkent, Uzbekistan concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche nelle aziende agricole in Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, concluso il 26 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione della Svizzera e della Commissione di coordinamento interstatale delle questioni idriche (ICWC) concernenti l'attuazione del progetto volto a rendere più effettiva utilizzazione delle risorse idriche nell'Asia centrale.

B.

Il settore delle acque (irrigazione e approvvigionamento di acqua potabile) costituisce una priorità del programma di cooperazione della DSC con tutti e tre i Paesi dell'Asia centrale. Da anni la DSC sostiene diversi progetti d'irrigazione il cui obiettivo è di assicurare un'utilizzazione equa, sostenibile ed efficace delle risorse idriche. La prima fase del progetto mirava a colmare le lacune cognitive dei beneficiari dei sistemi d'irrigazione, a stabilizzare i raccolti grazie a una migliore utilizzazione dell'acqua e a impedire la salinizzazione e il drenaggio. La seconda fase, quella attuale, persegue l'obiettivo di aumentare la produttività idrica migliorando la gestione dell'acqua a livello delle singole aziende agricole e di evitare le ripercussioni negative sull'ambiente causate da una cattiva gestione idrica. Il progetto è attuato dal consorzio formato dal Centro d'informazione scientifica dell'ICWC e dall'Istituto internazionale per la gestione dell'acqua (IWMI).

C.

1,54 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3094

2.2.26

Accordo tra la DSC e il SIC dell'ICWC concernente l'estensione del progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana» in collaborazione con la BM, concluso il 23 luglio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione di un progetto della DSC tramite il Centro di informazione scientifica (SIC) della Commissione di coordinamento interstatale delle questioni idriche (ICWC) in Asia centrale; il progetto è volto a estendere i risultati positivi del progetto pilota «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana» in Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan ad altre regioni dell'Uzbekistan. L'estensione sarà integrata nel progetto «Sostegno a imprese agricole» (Rural Enterprise Support) della BM in Uzbekistan per assicurare la produttività, la stabilità finanziaria e la compatibilità ambientale dell'agricoltura nelle regioni dell'Uzbekistan interessate.

B.

Da molti anni l'acqua è un tema prioritario della cooperazione svizzera in Asia centrale. La DSC sostiene diversi progetti volti a migliorare l'irrigazione, la gestione delle risorse idriche e l'approvvigionamento idrico della popolazione rurale, tra cui anche il progetto «Gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana» nella regione di frontiera compresa tra Kirgizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Con la partecipazione della BM, che nel settore dell'irrigazione investe soprattutto nella risistemazione dell'infrastruttura, le conoscenze e le esperienze acquisite dalla DSC e dai suoi partner al progetto saranno ora estese anche ad altre regioni dell'Uzbekistan. Si tratta infatti di rafforzare le organizzazioni dei distributori e dei consumatori d'acqua, di migliorare le tecnologie di irrigazione e di drenaggio e di offrire servizi di consulenza e di formazione ai collaboratori dei servizi di consulenza. Il progetto è già stato autorizzato dalla BM sulla scia della strategia adottata dall'Uzbekistan volta a migliorare il benessere generale della popolazione. La DSC sosterrà il progetto con un finanziamento parallelo integrandovi le proprie componenti nel settore dello sviluppo delle istituzioni.

C.

3,06 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 29 febbraio 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte di una delle Parti, l'altra Parte lo può denunciare con effetto immediato conformemente al diritto locale.

3095

2.2.27

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il progetto volto a modernizzare il sistema di formazione continua in Georgia, concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo, cofinanziato dalla DSC e dal PNUS, definisce le modalità di cooperazione relative all'attuazione del progetto, la cui priorità consiste nell'introdurre un sistema di formazione continua moderno e qualitativo che risponda ai bisogni del mercato consentendo così di aumentare le possibilità di occupazione e il reddito della popolazione rurale povera.

B.

Da alcuni anni il PNUS collabora strettamente con il Governo georgiano nel settore agricolo e per rafforzare le organizzazioni e i meccanismi che promuovono la formazione professionale. In vista dell'introduzione di una nuova legge, il PNUS ha allestito un'analisi dei bisogni dei centri regionali di formazione e perfezionamento per adattare in modo mirato le proprie attività in questo settore. Sulla base di quest'analisi il Governo georgiano e il PNUS hanno lanciato un progetto volto a rafforzare determinati centri regionali, in particolare a causa della loro importanza in ambito agricolo. In considerazione del successo registrato dalla prima fase del progetto, si è deciso di proseguire con una seconda fase cofinanziata dalla DSC.

C.

374 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3096

2.3

Messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451) Introduzione

In base alla legge del 19 marzo 1976 (RS 974.0) sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, il Consiglio federale e il Parlamento definiscono il campo d'azione della cooperazione svizzera allo sviluppo per il periodo del credito quadro proposto. I messaggi sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e sul finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) stabiliscono gli elementi fondamentali della strategia unitaria della politica di sviluppo della Confederazione. La strategia poggia su tre pilastri, segnatamente il contributo della Svizzera (1) alla riduzione della povertà, (2) alla promozione della sicurezza umana in Paesi e regioni instabili e alla riduzione dei possibili rischi per la sicurezza nonché (3) alla partecipazione a una forma di globalizzazione che promuova lo sviluppo.

Nel messaggio DSC si illustra come la Svizzera intende contribuire a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio mediante la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario. Riformulando obiettivi e priorità, il messaggio tiene inoltre conto delle nuove problematiche globali. Per l'avvenire è importante combinare in modo efficace gli sforzi volti a ridurre la povertà e quelli finalizzati a risolvere i problemi globali.

Questo accade sia nell'ambito di accordi di cooperazione bilaterali con Paesi partner prestabiliti sia in un contesto multilaterale. La cooperazione bilaterale e quella multilaterale sono strumenti complementari.

3097

2.3.1

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al sostegno operativo dell'UNHCR in Marocco, concluso il 10 dicembre 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del finanziamento di un'assistente sociale con lo scopo di sostenere l'UNHCR in Marocco.

B.

La migrazione dal Maghreb e dai Paesi dell'Africa subsahariana non segna battute d'arresto. I rifugiati che non riescono a raggiungere l'Europa finiscono spesso per arenarsi a Rabat, la capitale del Marocco. L'assistente sociale finanziata dalla Svizzera assiste e segue i rifugiati individualmente nel centro riservato alle donne (Refugee Women's Centre) dell'UNHCR. Stabilisce il contatto con i servizi pubblici e funge da intermediaria con altri partner locali e con le autorità marocchine. Ha inoltre il compito di assistere le vittime di abusi e di allestire un sistema di monitoraggio inteso a prevenire lo sfruttamento sessuale e la violenza.

C.

280 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2009 e rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3098

2.3.2

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un secondo contributo non specifico al budget globale 2008 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 28 novembre 2008

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA apporta a Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei Territori occupati un sostegno prezioso nei settori assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica del conflitto in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di far arrivare le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto.

C.

2,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3099

2.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero degli esteri e dello sviluppo comunale, concernente un programma di decentralizzazione nel Burundi, concluso il 18 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica e finanziaria finalizzata ad attuare congiuntamente un programma di decentralizzazione nel Burundi.

B.

Il programma fa parte degli orientamenti concordati nell'accordo di Arusha, nella Costituzione del Burundi e nella legge del 20 aprile 2005 sull'organizzazione dell'amministrazione comunale. Obiettivo del programma è di contribuire a istituire una governance democratica a livello locale per sostenere lo sviluppo socioeconomico e lottare contro la povertà.

C.

3,74 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3100

2.3.4

Accordo tra la DSC e la Segreteria dell'UNCCD concernente il contributo destinato all'attuazione del piano strategico 2008, concluso il 6 maggio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo. Precisa inoltre gli impegni della Segreteria generale della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD) relativi all'amministrazione del contributo e ai rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo, a titolo volontario, è destinato alla Segreteria generale perché questa possa svolgere i compiti assegnatile dall'ottava Conferenza delle Parti contraenti e, in particolare, attuare il piano strategico 2008­2018.

C.

680 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato in caso di mancato rispetto delle disposizioni contrattuali.

3101

2.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Generazione di reddito nelle aree rurali». Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

3,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009. Non prevede clausole di denuncia.

3102

2.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Governance e sostegno al sistema». Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2010. Non prevede clausole di denuncia.

3103

2.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Sicurezza alimentare».

Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

3,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009. Non prevede clausole di denuncia.

3104

2.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 20 giugno 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Cambiamenti climatici: mitigazione e adattamento». Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

4,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009. Non prevede clausole di denuncia.

3105

2.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 17 agosto 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Sicurezza alimentare».

Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

4,45 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Non prevede clausole di denuncia.

3106

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 17 agosto 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Cambiamenti climatici: mitigazione e adattamento». Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

4,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Non prevede clausole di denuncia.

3107

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, concluso il 17 agosto 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità degli stanziamenti annuali indipendenti a favore dei centri di ricerca e dei programmi del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR), sottotema «Generazione di reddito nelle aree rurali». Definisce inoltre i compiti della Segreteria del CGIAR per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi finanziari e il rendiconto finanziario.

B.

Il CGIAR è stato fondato nel 1971 con il compito di rendere accessibili al pubblico, grazie a partenariati, le conoscenze nel settore dell'agricoltura mediante la ricerca e l'innovazione. Il suo obiettivo è di aumentare in modo durevole la produzione di derrate alimentari al fine di migliorare l'alimentazione e il benessere della popolazione, in continua crescita, dei Paesi in sviluppo. In questo contesto sicurezza alimentare, lotta alla povertà e preservazione delle risorse naturali sono considerati di pari importanza e la loro soluzione va ricercata in un'azione comune. Lotta alla povertà e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sono obiettivi prioritari della DSC.

C.

3,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Non prevede clausole di denuncia.

3108

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il programma di lotta al lavoro minorile mediante l'istruzione e il perfezionamento, concluso il 23 febbraio 2009

A.

L'accordo con l'OIL definisce le modalità di cooperazione nell'ambito del programma «Combating Child Labour through Education and Training».

B.

Il programma di lotta al lavoro minorile rientra nel «Child Rights Programme» che fa parte del settore prioritario Governance della strategia di cooperazione della DSC in Pakistan 2006­2010 (governance, reddito, aiuto umanitario). Intende contribuire a ridurre il lavoro minorile offrendo ai bambini e alle famiglie soluzioni alternative.

C.

3,028697 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

3109

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma di protezione dei bambini e degli adolescenti, concluso il 23 febbraio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nell'ambito del programma «Child and Adolescents Protection» (CAPP).

B.

Il programma di protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento rientra nel «Child Rights Programme» che fa parte del settore prioritario Governance della strategia di cooperazione della DSC in Pakistan 20062010 (governance, reddito, aiuto umanitario). Intende contribuire ad aumentare la protezione dei bambini migliorando il sistema sociale importante per i minori.

C.

3,3936 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

3110

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la prima fase del progetto di governance locale e sviluppo comunale in Nepal, concluso il 17 febbraio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto inteso a migliorare la governance locale e lo sviluppo comunale in Nepal.

B.

Il Nepal è un Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo da circa 50 anni. Il rafforzamento delle strutture statali è uno degli obiettivi centrali della strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera in Nepal.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 febbraio 2009 e copre il periodo dal 16 luglio 2008 al 16 luglio 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 180 giorni. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3111

2.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la prima fase del progetto di responsabilità sociale nell'industria dei laterizi nei distretti di Kathmandu e di Bhaktapur, concluso il 24 giugno 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto di responsabilità sociale nell'industria dei laterizi in due distretti del Nepal.

B.

La DSC si impegna dal 2002 nel settore dei laterizi. Da allora, questo programma tecnico si è evoluto per tenere conto degli aspetti sociali legati al lavoro nelle fornaci, incluse le questioni in materia di sicurezza e le esigenze delle donne e dei bambini che vivono del lavoro nelle fornaci.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2009 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3112

2.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la settima fase del progetto «Sanità rurale», concluso il 3 novembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto «Sanità rurale» in Nepal, il cui scopo è di migliorare l'assistenza sanitaria della popolazione sfavorita in tre distretti del Paese.

B.

La DSC si impegna in Nepal dal 1991 nell'ambito dell'assistenza sanitaria nelle regioni rurali. Il programma si prefigge da un lato di cambiare il comportamento delle popolazioni interessate, in particolare delle donne, e dall'altro di migliorare i servizi sanitari locali.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2009 e copre il periodo dal 16 luglio 2009 al 15 luglio 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3113

2.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 1° giugno 2009

A.

L'accordo concerne un contributo al rafforzamento del sistema giudiziario nel Buthan.

B.

Il progetto si prefigge di sviluppare nel Bhutan un sistema giudiziario decentralizzato inteso a migliorare l'accesso alla giustizia, in particolare della popolazione rurale.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese.

3114

2.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 9 settembre 2009

A.

L'accordo concerne un contributo al meccanismo di finanziamento inteso a rafforzare le istituzioni governative locali.

B.

Il progetto si prefigge una maggiore decentralizzazione e il miglioramento dei servizi forniti dalle istituzioni governative locali.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3115

2.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente un contributo alle misure di riforma intraprese dall'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura Luang Prabang, concluso il 29 aprile 2009

A.

L'accordo concerne un contributo alla riforma dell'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura a Luang Prabang, nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di trasformare l'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura in un istituto d'insegnamento di prim'ordine, contribuendo in particolare alla riduzione della povertà nelle regioni collinari del Laos settentrionale.

C.

4,65 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3116

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente un fondo per la lotta alla povertà, concluso il 23 ottobre 2009

A.

L'accordo concerne un contributo destinato a rafforzare lo sviluppo rurale nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale sostenendo l'infrastruttura rurale a livello locale.

C.

4,5 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3117

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Laos concernente l'elaborazione di un atlante socioeconomico per il Laos, concluso il 10 novembre 2009

A.

L'accordo concerne un contributo che consente di raccogliere e diffondere informazioni socioeconomiche sul processo decisionale politico.

B.

Il progetto si prefigge di raccogliere i dati socioeconomici in relazione con la povertà nel Laos al fine di migliorare la qualità delle decisioni politiche.

C.

605 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3118

2.3.22

Accordo tra la DSC e il Bangladesh concernente un contributo allo sviluppo e al potenziamento del sistema di formazione professionale in Bangladesh, concluso il 18 gennaio 2009

A.

Il progetto si prefigge di rafforzare il sistema di formazione professionale in Bangladesh, da un lato adattando la formazione professionale alle esigenze dei settori industriali in piena espansione nel Paese e, dall'altro, sviluppando i cicli di formazione in modo da consentire agli adolescenti e ai giovani adulti che fino ad allora non avevano accesso alla formazione professionale di integrarsi nel sistema educativo. Il progetto fornisce un contributo allo sviluppo sociale e all'integrazione dei giovani meno favoriti, nonché al rafforzamento dell'economia del Bangladesh. Il progetto sviluppato dal Governo del Bangladesh e dalla Banca asiatica di sviluppo con la partecipazione della DSC si iscrive nel quadro della riforma globale della politica di formazione professionale in Bangladesh e si allinea alla Strategia di riduzione della povertà adottata dal Governo (Poverty Reduction Strategy 2005­2008 e 2009­2012).

B.

La Svizzera ha partecipato in maniera determinante all'elaborazione del progetto sfruttando le esperienze maturate in altri progetti analoghi e prendendo parte attivamente alla pianificazione. Continua a svolgere un ruolo importante nel dialogo specialistico e nel monitoraggio del progetto.

C.

4,58 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2009 ed è valido fino al 31 luglio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3119

2.3.23

Accordo tra la DSC e il Bangladesh concernente un contributo al sostegno dell'alfabetizzazione e dell'educazione degli adulti in Bangladesh, concluso il 4 novembre 2009

A.

Il progetto si prefigge di sostenere le condizioni quadro necessarie a creare opportunità nell'ambito dell'educazione di base e del perfezionamento. Il sostegno concerne la riforma del sistema non formale di educazione e le possibilità concrete, per i bambini e i giovani adulti, di acquisire le capacità e le conoscenze di base necessarie per entrare nella vita professionale. Il progetto fornisce un contributo allo sviluppo sociale e all'integrazione dei giovani meno favoriti, che nel sistema formale di educazione beneficiano spesso di condizioni inadatte. Il progetto sviluppato dal Governo del Bangladesh e dalla Banca asiatica di sviluppo con la partecipazione della DSC si iscrive nel quadro della riforma globale della politica di formazione professionale in Bangladesh e si allinea alla Strategia di riduzione della povertà adottata dal Governo (Poverty Reduction Strategy 2005­2008 e 2009­2012).

B.

La Svizzera ha partecipato in maniera determinante all'elaborazione del progetto sfruttando le esperienze maturate in altri progetti analoghi e prendendo parte attivamente alla pianificazione. Continua a svolgere un ruolo importante nel dialogo specialistico e nel monitoraggio del progetto.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3120

2.3.24

Partenariato tra la DSC e il FISA concernente la valutazione dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo, concluso il 4 aprile 2009

A.

Il partenariato tra la DSC e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) comprende un sostegno all'Ufficio indipendente di valutazione del FISA, un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite il cui mandato è incentrato sulla riduzione della povertà nelle regioni rurali dei Paesi in via di sviluppo.

B.

Si è deciso di continuare questo partenariato nell'ambito di una terza fase, tenuto conto dei risultati positivi ottenuti migliorando la pertinenza e l'efficacia degli interventi del FISA (prestiti e donazioni) a favore dei suoi gruppi bersaglio nei Paesi in via di sviluppo e dell'accento posto dalla DSC, in seguito alla sua riorganizzazione, sullo scambio di conoscenze tematiche, in particolare nell'ambito della valutazione.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3121

2.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di ricerca sul riso concernente un contributo al progetto «Consorzio di ricerca sulla risicoltura irrigata», concluso il 12 gennaio 2009

A.

L'accordo concerne il finanziamento di un progetto che contribuisce a migliorare le condizioni di vita e la sicurezza alimentare in Asia grazie all'aumento della produzione di riso. I Paesi asiatici sviluppano congiuntamente nuovi metodi di risicoltura accessibili a tutti i Paesi attraverso una piattaforma tecnologica regionale.

B.

L'accordo disciplina le modalità relative all'attuazione operativa e amministrativa del progetto.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 gennaio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

3122

2.3.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente la cooperazione tra il Ministero della pianificazione boliviano, la DSC e altri uffici federali, concluso il 1° settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e altri uffici federali, da una parte, e il Ministero della pianificazione boliviano, dall'altra, e costituisce il quadro formale applicabile al finanziamento e all'attuazione congiunti dei progetti di sviluppo svizzeri in Bolivia. Si fonda sull'accordo quadro concluso tra la Svizzera e la Bolivia il 30 novembre 1973.

B.

L'accordo si prefigge di garantire la coerenza dell'attuazione dei progetti di sviluppo sostenuti dalla Svizzera con la strategia boliviana di lotta contro la povertà e il coordinamento con il ministero competente. La stretta collaborazione con il Ministero della pianificazione migliora l'efficacia dei mezzi impiegati nella lotta contro la povertà.

C.

60 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2012. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno fintantoché non sarà denunciato per scritto da una delle Parti, con un preavviso di sei mesi, prima della fine di ogni anno. Inoltre può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni qualora gli obiettivi non siano conseguiti o uno dei partner non adempia più ai propri obblighi.

3123

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero di giustizia, concernente il sostegno al progetto sulle popolazioni indigene e l'autorizzazione a promuovere i diritti umani «EMPODER», concluso il 1° settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia concernenti la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare della popolazione indigena.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

1,089 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3124

2.3.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il sostegno al progetto «Registro elettorale biometrico», concluso il 9 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia concernenti la promozione della democrazia.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2010.

3125

2.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il programma di consolidamento delle istituzioni democratiche, concluso il 20 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia concernenti il consolidamento delle istituzioni democratiche.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

270 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2009 e copre il periodo dal 2 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3126

2.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e INIFOM, concernente il sostegno a un processo di transfer di autorità comunali, concluso il 29 maggio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Istituto nicaraguense di sviluppo municipale (INIFOM) concernenti il sostegno al processo di transfer di autorità comunali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con le istanze pubbliche competenti.

C.

1,603 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3127

2.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di accesso alla giustizia nei comuni rurali, concluso il 14 gennaio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Perù concernenti l'accesso alla giustizia nei comuni rurali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

2,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2009 e copre il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3128

2.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione nelle regioni rurali, concluso il 3 agosto 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Perù concernenti il sostegno alla decentralizzazione nelle regioni rurali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

4,32 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3129

2.3.33

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri ­ Agenzia peruviana di cooperazione internazionale, concernente il programma di adattamento ai cambiamenti climatici, concluso il 21 agosto 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma di adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici nelle regioni di Cuzco e Apurimac.

B.

Il Perù, essendo uno dei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, è stato designato quale Paese prioritario del Programma globale Cambiamento climatico. Il programma si prefigge di garantire le risorse vitali della popolazione povera delle regioni di Cuzco e Apurimac riducendone la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2012. Se una delle Parti non adempie ai propri obblighi, l'accordo può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3130

2.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sostegno alle micro e piccole imprese «APOMIPE», concluso il 9 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Perù concernenti il sostegno alle micro e piccole imprese e si prefigge di migliorarne la competitività, la capacità negoziale e l'integrazione nel mercato.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

3,767 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3131

2.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di protezione delle colture «PROMIPAC», concluso il 26 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras concernenti la protezione integrata delle colture nelle piccole aziende.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con le istanze pubbliche competenti.

C.

1,175 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3132

2.3.36

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di promozione dell'economia locale nella metropoli di Bougouni, concluso il 17 aprile 2009

A.

L'accordo definisce gli obiettivi della prima fase del programma della cooperazione allo sviluppo della Svizzera inteso a promuovere l'economia locale nella regione di Bougouni (APEL). Esso precisa inoltre la coerenza del programma con le politiche nazionali nel Mali e con il programma della cooperazione svizzera, gli impegni reciproci delle Parti contraenti, le istanze competenti e le modalità di esecuzione.

B.

Il programma si prefigge di contribuire alla creazione di condizioni quadro favorevoli a uno sviluppo economico e sociale sostenibile fondato su un partenariato fruttuoso tra attori pubblici e privati di Bougouni, Kolondieba e Yanofolila.

C.

4,99 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. L'accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo per cause di forza maggiore.

3133

2.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il sostegno a un processo di transfer di autorità comunali, concluso il 26 gennaio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua concernenti il sostegno al processo di transfer di autorità comunali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

2,003 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3134

2.3.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di protezione delle colture PROMIPAC, concluso il 4 maggio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua concernenti la protezione integrata delle colture nelle piccole aziende.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con le istanze pubbliche competenti.

C.

1,197 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3135

2.3.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO nel Burkina Faso, concluso il 16 settembre 2009

A.

L'accordo permette di fornire assistenza alle economie domestiche indigenti vittime della sottoalimentazione e della malnutrizione, nonché degli effetti dei cambiamenti climatici ed economici, in particolare sfruttando e promuovendo i prodotti forestali non legnosi.

B.

Il programma si prefigge di aumentare i redditi delle economie domestiche trasformando e commercializzando i prodotti forestali non legnosi, rafforzando le capacità delle economie domestiche per quanto riguarda questi prodotti, valorizzando il posto e il lavoro delle donne nell'economia domestica, migliorando la sicurezza alimentare e la copertura del fabbisogno alimentare mediante il consumo dei prodotti forestali, contribuendo alla lotta contro il degrado delle risorse naturali, in particolare le risorse forestali e, da ultimo, fornendo un contributo alla riduzione della povertà.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2009 e copre il periodo dal 15 settembre 2009 al 31 ottobre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3136

2.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di sostegno alla scolarizzazione di base, concluso il 29 maggio 2009

A.

L'accordo fissa le condizioni del rinnovo del sostegno fornito dalla DSC nell'ambito della scolarizzazione di base nel Burkina Faso.

B.

L'accordo si prefigge di finanziare le attività nel settore della scuola, in particolare lo sviluppo delle innovazioni scolastiche e pedagogiche tese a migliorare la qualità e l'importanza dell'offerta scolastica, il dialogo politico e il potenziamento delle capacità di monitoraggio e valutazione del sistema educativo non formale da parte delle direzioni centrali e decentralizzate del Ministero dell'insegnamento di base e dell'alfabetizzazione, la promozione del sistema educativo nelle lingue nazionali e il rafforzamento del legame tra l'alfabetizzazione e la promozione dello sviluppo locale.

C.

4,95 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2009 e copre il periodo dal 15 maggio 2009 al 30 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto.

3137

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Burkina Faso concernente un contributo al fondo speciale statale per il sostegno allo sviluppo della scolarizzazione nel Burkina Faso, concluso il 29 maggio 2009

A.

L'accordo fissa le condizioni del rinnovo del sostegno fornito dalla DSC nell'ambito della scolarizzazione di base nel Burkina Faso.

B.

L'accordo è incentrato su un contributo al fondo speciale statale per il sostegno allo sviluppo della scolarizzazione, il quale consente di applicare il Piano decennale di sviluppo della scolarizzazione di base (PDDEB). L'obiettivo dell'accordo è di contribuire allo sviluppo di una visione globale del sistema educativo del Burkina Faso, che integra sia l'educazione formale sia quella non formale, allo scopo di migliorare la qualità, l'importanza e l'efficacia dell'offerta scolastica. Il contributo della Svizzera si inserisce anche nel quadro del Protocollo di finanziamento comune, firmato il 24 novembre 2005 tra il Ministero delle finanze e del budget del Burkina Faso e i partner tecnici e finanziari del fondo comune concernente il PDDEB.

C.

1,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° marzo 2009 al 29 febbraio 2012. Può essere denunciato per scritto.

3138

2.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo svizzero all'UNCCF, concluso il 12 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo accordato dalla DSC al Fondo delle Nazioni Unite per il coordinamento a livello nazionale (United Nations Country Coordination Fund, UNCCF) a New York.

B.

L'UNCCF istituito dal Segretario generale ha contribuito nel corso degli ultimi anni a migliorare sensibilmente la programmazione e il coordinamento delle attività operative del sistema delle Nazioni Unite a livello nazionale.

La Svizzera si impegna da molti anni al fine di rafforzare la coerenza e il coordinamento all'interno del sistema delle Nazioni Unite e ha sostenuto l'istituzione dell'«United Nations Development Group Office» (UNDGO) e dell'UNCCF.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3139

2.3.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCF, concluso il 1° dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al Fondo delle Nazioni Unite per il coordinamento a livello nazionale (UNCCF) teso a sostenere il coordinamento delle attività nei vari Paesi nelle situazioni di conflitto o postconflitto.

B.

L'UNCCF accorda una grande importanza al potenziamento del «Resident Coordinator System» e del piano di riforma del gruppo di sviluppo dell'ONU Unite, che contribuiscono a rafforzare l'intero sistema delle Nazioni Unite anche nei Paesi che si trovano in una situazione di conflitto o postconflitto.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto.

3140

2.3.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio per il sostegno del consolidamento della pace delle Nazioni Unite concernente la preparazione del rapporto del Segretario generale sul consolidamento della pace e la ricostruzione rapida, concluso il 25 maggio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo accordato dalla DSC al Peace Building Support Office delle Nazioni Unite (UNPBSO) per la preparazione del rapporto del Segretario generale sul consolidamento della pace e l'«Early Recovery».

B.

Il rapporto sul consolidamento della pace e l'«Early Recovery» definirà l'approccio generale del consolidamento della pace così come è stato inteso negli ultimi dieci anni. Presenterà i risultati positivi e le lacune riscontrati nella risposta dell'ONU e della comunità internazionale nelle situazioni di postconflitto e proporrà eventuali miglioramenti. Gran parte del rapporto sarà costituito da raccomandazioni per l'adozione di misure concrete finalizzate a superare le difficoltà e le lacune identificate. Il contributo consente inoltre di intrattenere un dialogo privilegiato con l'UNPBSO nelle fasi di elaborazione del rapporto e di attuazione delle raccomandazioni.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2009 e termina il 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese.

3141

2.3.45

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Cina, rappresentata dal Ministero del commercio, concernente il progetto di adeguamento ai cambiamenti climatici in Cina, concluso il 27 settembre 2009

A.

Il memorandum d'intesa (MoU) definisce le modalità di collaborazione nell'ambito di un programma di adeguamento ai cambiamenti climatici in Cina.

B.

Il programma si prefigge di sostenere la Cina per quanto attiene all'integrazione dell'adeguamento ai cambiamenti climatici nel suo processo di sviluppo al fine di ridurne la vulnerabilità. Il programma intende in tal modo migliorare le conoscenze internazionali sulla valutazione degli impatti e dei rischi climatici, sviluppare un approccio pratico all'adeguamento ai cambiamenti climatici e condividere questa esperienza con altri Paesi.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 27 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3142

2.3.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Gran Bretagna, rappresentata dal Dipartimento per la cooperazione internazionale, concernente il sostegno finanziario al Fondo internazionale di ricerca ICIPE, concluso il 5 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la DSC e il Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID) concernente il sostegno finanziario all'Istituto di ricerca ICIPE (African Insect Science for Food and Health).

B.

Per motivi legati all'efficienza, il DFID ha affidato alla DSC il compito di rappresentarlo. Per la DSC, ciò comporta il vantaggio di poter migliorare la propria influenza nel dialogo con il management dell'ICIPE senza dover aumentare l'impegno finanziario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3143

2.3.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il fondo fiduciario relativo al programma sulle foreste, concluso il 30 giugno 2009

A.

L'accordo concerne un contributo di membro versato dalla Svizzera al fondo fiduciario relativo al programma sulle foreste (PROFOR) della BIRS della Banca mondiale. Il PROFOR è un partenariato istituito da parecchi finanziatori allo scopo di promuovere il contributo della foresta e delle risorse forestali alla riduzione della povertà, allo sviluppo sostenibile e alla garanzia dei servizi ambientali.

B.

Si tratta di un accordo istituzionale che concerne l'applicazione del progetto menzionato.

C.

900 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2009 ed è valido fino al 30 giugno 2015. Può essere denunciato in caso di violazione degli obblighi contrattuali.

3144

2.3.48

Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Cooperazione allo sviluppo belga, la Società per la cooperazione tecnica tedesca e il Ruanda, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il contributo al fondo comune destinato allo sviluppo di capacità, concluso il 24 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al fondo comune destinato allo sviluppo di capacità (Capacity Development Pooled Fund, CDPF) nel settore della sanità in Ruanda.

B.

Nell'ottobre 2007, la Cooperazione allo sviluppo della Svizzera figurava fra i dieci partner dello sviluppo che hanno sottoscritto in un memorandum d'intesa il proprio impegno a lavorare secondo i principi dello SWAp (sector wide approach). Nell'ambito dello SWAp è stato deciso un aiuto settoriale al bilancio finanziato, dal 2008, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e dal Belgio. Tuttavia, considerate le capacità limitate di personale qualificato per la gestione dell'aiuto settoriale, i partner dello sviluppo del Ruanda hanno deciso di istituire un fondo speciale per il rafforzamento delle capacità, il CDPF. Il contributo al CDPF permette alla Svizzera di partecipare al dialogo nazionale sulle politiche settoriali e di raccogliere informazioni sul funzionamento dello SWAp, che faciliteranno la presa di decisioni per un'eventuale partecipazione della Svizzera all'aiuto settoriale al bilancio.

C.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2010. In caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali, la DSC può sospendere i versamenti ed esigere il rimborso dei fondi non utilizzati.

3145

2.3.49

Accordo tra la DSC e il Segretariato dell'UNCCD concernente il contributo all'attuazione del piano strategico 2009, concluso il 15 maggio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo. Precisa inoltre gli impegni del Segretariato generale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD) per quanto attiene alla gestione del contributo e ai rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo è versato sotto forma di un contributo volontario al Segretariato generale affinché quest'ultimo possa adempiere ai compiti scaturiti dall'ottava Conferenza delle Parti, in particolare a quello concernente l'attuazione del piano strategico 2008-2018.

C.

550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.

3146

2.3.50

Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'elaborazione di un manuale di formazione a distanza volto a sostenere lo scambio di conoscenze a favore dello sviluppo, concluso l'8 luglio 2009

A.

L'accordo verte su un contributo generale alla FAO a Roma.

B.

La FAO è membro della rete «Train4Dev» nella quale contribuisce in misura considerevole, in collaborazione con altri partner, all'elaborazione di un manuale di formazione a distanza dal titolo «Knowledge Sharing for Development». Il contributo finanziario copre i costi di redazione, di valutazione, di design e di produzione e completa il contributo della FAO e dell'UE.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio e copre il periodo dall'8 luglio 2009 al 30 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto, se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3147

2.3.51

Accordo tra la DSC e l'Ufficio del Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente il proseguimento del dialogo multipartitico sul tema della governance di Internet, concluso il 2 luglio 2009

A.

L'accordo verte su un contributo generale al Segretariato dell'«Internet Governance Forum» (IGF) a Ginevra.

B.

L'IGF è una piattaforma globale che si tiene ogni anno per discutere di questioni inerenti alla governance nell'ottica del continuo sviluppo di Internet. Il contributo della Svizzera sostiene il Segretariato dell'IGF a Ginevra.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto, se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3148

2.3.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UIT, concernente il contributo della DSC al Fondo per lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, concluso il 22 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il contributo della DSC al Fondo per lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

B.

Il contributo consente al Fondo per lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione dell'UIT di finanziare vari progetti di sviluppo di portata nazionale e regionale. Si tratta in particolare di finanziare nei Paesi in sviluppo progetti specifici volti a rafforzare le risorse umane, sviluppare le infrastrutture e rispondere ai loro bisogni particolari.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2009 e copre il periodo dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

3149

2.3.53

Accordo concernente un contributo di cofinanziamento tra la DSC e l'UNFPA, concluso il 19 agosto 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente il seguito del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo.

B.

La Svizzera assume le spese di viaggio dei parlamentari provenienti dai Paesi in sviluppo che parteciperanno alla conferenza internazionale dei parlamentari sul seguito del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Il Cairo 1994), che si terrà il 27 e il 28 ottobre 2009 ad Addis Abeba.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3150

2.3.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero della cooperazione internazionale e regionale, concernente il programma sanitario nella Provincia del Kivu Sud, concluso il 24 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tecnica nell'ambito del programma di sostegno al sistema sanitario nella Provincia del Kivu Sud (distretti sanitari di Uvira e Ruzizi).

B.

Il programma sanitario si prefigge di migliorare durevolmente ed efficacemente le prestazioni e l'accessibilità al sistema sanitario della Provincia del Kivu Sud conformemente agli orientamenti della strategia di sostegno del sistema sanitario del Ministero della sanità pubblica della Repubblica Democratica del Congo, assistendo gli attori responsabili di tale sistema.

C.

3,349 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2009 ed è valido fino al 24 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3151

2.3.55

Accordo tra la DSC e l'ICMPD concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 1° settembre 2009

A.

Il ruolo dei migranti nella promozione dello sviluppo e la riduzione della povertà nei loro Paesi d'origine è risaputo. L'accordo tra la DSC e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) si prefigge di consolidare le autorità migratorie di 13 Paesi (Algeria, Capo Verde, Etiopia, Ghana, Libano, Libia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Siria e Tunisia) per consentire loro di collaborare con la propria diaspora e di ottimizzare il potenziale insito nella migrazione per lo sviluppo. L'analisi comparativa dei dati, delle esperienze e delle strategie di questi Paesi deve permettere di stilare un inventario delle buone pratiche.

B.

L'accordo contribuisce a rafforzare il dialogo bilaterale sulle migrazioni condotto dalla Svizzera con i Paesi interessati e serve in particolare all'attuazione del partenariato sulla migrazione concluso tra la Svizzera e la Nigeria.

C.

130 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2009 ed è valido fino al 28 febbraio 2010. Può essere denunciato per scritto in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali. La denuncia diventa effettiva dalla ricezione della notifica scritta.

3152

2.3.56

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo al progetto di messa in rete delle comunità di migranti ai fini dello sviluppo, concluso il 1° settembre 2009

A.

Il ruolo dei migranti nella promozione dello sviluppo e la riduzione della povertà nei loro Paesi d'origine è risaputo. L'accordo si prefigge di consolidare le autorità migratorie di 13 Paesi (Algeria, Capo Verde, Etiopia, Ghana, Libano, Libia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Siria e Tunisia) per consentire loro di collaborare con la propria diaspora e di ottimizzare il potenziale insito nella migrazione per lo sviluppo. L'analisi comparativa dei dati, delle esperienze e delle strategie di questi Paesi deve permettere di stilare un inventario delle buone pratiche.

B.

L'accordo contribuisce a rafforzare il dialogo bilaterale sulle migrazioni condotto dalla Svizzera con i Paesi interessati e serve in particolare all'attuazione del partenariato sulla migrazione concluso tra la Svizzera e la Nigeria.

C.

31 250 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2009 ed è valido fino al 28 febbraio 2010. Può essere denunciato per scritto in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali. Le denuncia diventa effettiva dalla ricezione della notifica scritta.

3153

2.3.57

Accordo tra la DSC e il fondo fiduciario della Commissione della CSS concernente la partecipazione di rappresentanti dei Paesi in via sviluppo più poveri alla 17a sessione della CSS, concluso il 3 marzo 2009

A.

L'accordo verte su un contributo destinato al fondo fiduciario della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (CSS) in vista della 17a sessione annuale organizzata a New York. La Svizzera cofinanzia la partecipazione di rappresentanti dei Paesi in sviluppo più poveri.

B.

Il contributo permette ai rappresentanti dei Paesi in via sviluppo più poveri di partecipare alla 17a sessione della CSS a New York poiché serve a finanziare le loro spese di viaggio e di soggiorno.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2009 e termina il 31 dicembre 2009 quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3154

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio del Global Compact dell'ONU concernente il finanziamento di base delle attività dell'Ufficio, concluso il 5 ottobre 2009

A.

L'accordo verte su un contributo destinato al finanziamento di base delle attività dell'Ufficio del Global Compact (Patto globale) dell'ONU, il cui compito consiste nel garantire la governance (organizzazione delle strutture di direzione, delle reti, dei vertici di dirigenti, coordinamento con le agenzie dell'ONU, fondazione).

B.

Le attività dell'Ufficio del Global Compact possono essere garantite solo mediante lo stanziamento di mezzi finanziari supplementari. La Svizzera sostiene l'Ufficio persuasa che l'iniziativa a esso collegata abbia il potenziale necessario per portare il settore privato ad associarsi attivamente agli sforzi di sviluppo.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3155

2.3.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Patto globale dell'ONU sugli investimenti responsabili nei Paesi colpiti dai conflitti, concluso il 25 novembre 2009

A.

L'accordo si prefigge di elaborare una guida sugli investimenti responsabili nei Paesi colpiti dai conflitti.

B.

Il Patto globale dell'ONU ha avviato un processo di consultazione cui partecipano investitori, rappresentanti delle imprese, attori della società civile, universitari, responsabili politici, impiegati delle Nazioni Unite e altri esperti di tutto il mondo allo scopo di individuare in che cosa consistono gli investimenti responsabili nei Paesi colpiti dai conflitti.

C.

70 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010. Può essere denunciato per scritto.

3156

2.3.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la MOPAN concernente lo scambio di esperienze e di informazioni nell'ambito dell'efficacia delle organizzazioni multilaterali, concluso il 4 febbraio 2009

A.

L'accordo verte su un contributo destinato al finanziamento delle attività della «Multilateral Organizations Performance Assessment Network» (MOPAN), una rete composta da 15 donatori bilaterali incaricata di elaborare le basi necessarie al dialogo con le organizzazioni multilaterali allo scopo di migliorare l'efficacia dell'aiuto.

B.

La Svizzera sostiene la MOPAN persuasa che i lavori di questa rete contribuiscano a migliorare l'efficacia delle organizzazioni multilaterali.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2009 ed è valido fino al 31 marzo 2010. Può essere denunciato per scritto se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3157

2.3.61

Accordo che prevede la partecipazione finanziaria di terzi tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto di sostegno del processo elettorale nazionale e legislativo 2010 in Tanzania, concluso il 19 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario destinato a sostenere il processo elettorale nazionale e legislativo 2010 in Tanzania.

B.

Il contributo al progetto del PNUS deve permettere di rafforzare le competenze nazionali della Tanzania in vista della preparazione e della realizzazione di elezioni libere, eque e credibili. Lo scopo è di raggiungere risultati che riflettano la volontà del corpo elettorale tanzaniano, rispettando le norme internazionali in materia.

C.

1 milione di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3158

2.3.62

Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente un contributo di sostegno al gruppo per la coerenza politica della cooperazione allo sviluppo negli anni 2009 e 2010, concluso il 7 aprile 2009

A.

Il tema della coerenza delle politiche di sviluppo assume sempre più importanza poiché è risaputo che, oltre all'aiuto, molti altri fattori influenzano lo sviluppo di un Paese e altre politiche (migrazione, commercio, ecc.) hanno spesso ripercussioni negative e riducono l'efficacia dell'aiuto. L'OCSE intende approfondire questo fenomeno e a tale scopo ha istituito un'unità di ricerca direttamente subordinata all'ufficio del direttore generale dell'OCSE.

L'Ufficio si occupa di questo tema in collaborazione con il Segretariato del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

B.

In considerazione dell'interesse per questo tema di attualità e del potenziale di miglioramento della Svizzera in questo campo, si è ritenuto opportuno sostenere l'attività anche solo con un contributo volontario modesto.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti e può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

3159

2.3.63

Accordo tra la DSC e il Segretariato «Paris 21» concernente un contributo per il 2009, concluso il 29 novembre 2009

A.

Una delle lacune maggiori dei Paesi in via di sviluppo è l'insufficienza o la mancanza di dati statistici. Senza statistiche affidabili, non è possibile condurre politiche serie né migliorare le prospettive di sviluppo. Per ovviare a questa situazione, le organizzazioni multilaterali (ONU, UE, OCSE, BM e FMI) hanno lanciato un progetto inteso a potenziare i sistemi statistici dei Paesi in via di sviluppo intitolato «Paris 21». La Svizzera ha sostenuto questo progetto sin dalla sua concezione nel 1999.

B.

Il sostegno accordato al progetto si concentra sul 2009 ed è suddiviso tra la DSC, che vi contribuisce in ragione di 30 000 franchi, e l'Ufficio federale di statistica, che versa 120 000 franchi. Dopo il 2009 la DSC non fornirà più alcun sostegno.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti e può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

3160

2.3.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCHR, rappresentato dall'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, concernente un contributo finanziario della Svizzera all'UNHCHR, concluso il 16 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) in Nepal. L'UNHCHR si prefigge di potenziare in questo Paese le istituzioni nazionali dei diritti umani, la lotta contro la discriminazione e l'inclusione nella nuova costituzione della protezione dei diritti umani.

B.

La DSC contribuisce dal 2005 al finanziamento dell'Ufficio dell'UNHCHR in Nepal. Grazie a questo aiuto l'Alto Commissariato ha contribuito ad arginare la violenza nel Paese, sensibilizzare ai diritti umani e rafforzare l'apparato legislativo in materia.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010.

3161

2.3.65

Accordo tra la DSC e il Centro di sviluppo dell'OCSE concernente un contributo al programma di lavoro e al budget 20092010, concluso il 23 novembre 2009

A.

Il centro di sviluppo dell'OCSE, organizzato sotto forma di «thinktank», riunisce un gruppo di ricercatori esperti che studiano le tematiche dello sviluppo in tutti i loro aspetti, in particolare dal profilo macroeconomico. I lavori svolti dal Centro sono riconosciuti a livello internazionale e sono all'avanguardia nella ricerca sullo sviluppo.

B.

La Svizzera figura fra i finanziatori principali del Centro e questa tradizione continuerà anche nel periodo 2009­2010. Oltre a sostenere le spese di funzionamento del Centro, la Svizzera finanzia vari progetti in corso, in particolare il «Global Development Outlook» che analizza le conseguenze dello spostamento della ricchezza dall'Ovest verso il Sud e l'Est, e le attività di comunicazione nell'ambito dello sviluppo condotte da un collaboratore della DSC attualmente distaccato dal Centro.

C.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. La modifica dell'accordo per il supplemento di 100 000 franchi è entrata in vigore con la sua firma il 23 novembre 2009.

Termina quanto le due Parti contraenti avranno adempiuto completamente i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

3162

2.3.66

Accordo tra la DSC e il CAS dell'OCSE concernente il programma di lavoro e il budget 2009­2010, concluso il 13 luglio 2009

A.

Il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE è il principale forum di donatori nel quale le norme della cooperazione internazionale sono definite in modo consensuale dai 23 Paesi membri. Il Comitato si compone di gruppi di lavoro e reti tematiche e questo contratto determina gli importi stanziati alle varie unità (statistiche, efficacia dell'aiuto, riduzione della povertà, ambiente, genere, governance, conflitto e fragilità, nonché Peer-Review) per il periodo 2009­2010.

B.

La partecipazione della Svizzera ai vari gruppi è importante, poiché consente agli esperti svizzeri (DSC e SECO) di scambiare esperienze con i loro omologhi e di informarsi sugli sviluppi in atto nei rispettivi campi di specializzazione negli altri Paesi del CAS. Inoltre, l'impiego di specialisti svizzeri (alcuni dei quali occupano posti di responsabilità) permette al nostro Paese di esercitare un'influenza sui lavori in corso e sulle decisioni adottate.

C.

1,012 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Termina quanto le due Parti contraenti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le Parti.

3163

2.3.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Bioversity International concernente un contributo al progetto «Preservazione in situ dell'agrobiodiversità negli ecosistemi agricoli e selvaggi: impaginazione, stampa e distribuzione di pubblicazioni», concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sul finanziamento di una serie di pubblicazioni scientifiche che riflettono il lavoro di ricerca cofinanziato dalla DSC dal 1995 e procedono alla descrizione e all'analisi dei risultati principali della ricerca.

B.

L'accordo definisce le modalità dell'attuazione operativa e amministrativa del progetto summenzionato.

C.

94 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

3164

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CABI concernente un contributo al progetto «Kompendium invasiver Arten», concluso l'11 dicembre 2009

A.

Il «Kompendium invasiver Arten» è un manuale didattico conciso e un'opera di riferimento sull'introduzione e la diffusione a livello mondiale di specie (animali, vegetali o fungine) non indigene.

B.

Il compendio serve a facilitare l'identificazione e il controllo della proliferazione di specie invasive. Le informazioni in esso contenute, aggiornate quotidianamente, sono indispensabili per elaborare previsioni sulla natura delle specie il cui sviluppo potrebbe comportare dei rischi e sulla pianificazione delle misure necessarie a combatterle. Grazie al sostegno fornito al compendio del «Commonwealth Agricultural Bureaux» (CABI), la Svizzera diventa membro del consorzio di sviluppo di quest'opera e può pertanto influenzare direttamente la presa in considerazione, a livello dell'evoluzione permanente e dell'aggiornamento del compendio, delle sue priorità e di quelle dei Paesi prioritari (in materia di cooperazione allo sviluppo) nel campo delle specie invasive.

C.

105 850 lire sterline. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato per scritto in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

3165

2.3.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il progetto «Acquisto di terreni di grandi dimensioni o sfruttamento delle risorse naturali», concluso il 9 luglio 2009

A.

L'acquisto di terreni di grandi dimensioni è diventato di attualità nei Paesi in via di sviluppo. Il contributo è destinato a uno studio su vari Paesi condotto dalla Banca mondiale e concernente l'analisi delle modalità di acquisto dei terreni, l'esame delle condizioni quadro giuridiche e istituzionali del diritto fondiario e gli aspetti finanziari di tali acquisti. Lo studio si prefigge di evidenziare, per la Banca mondiale e i finanziatori, le azioni da intraprendere e le opzioni di cui tener conto sul piano politico.

B.

Il contributo è destinato a uno studio in corso che giunge a termine nel 2010.

C.

199 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010. Non prevede clausole di denuncia.

3166

2.3.70

Accordo tra la DSC e l'OCSE concernente il contributo alle attività del Segretariato Evalunet del Comitato di aiuto allo sviluppo per il 2009 e il 2010, concluso il 14 agosto 2009

A.

La DSC sostiene da molti anni, direttamente o indirettamente, Evalunet, una rete di valutazione del Segretariato del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) e un forum strategico per lo sviluppo permanente delle basi che legittimano l'intera cooperazione allo sviluppo. La DSC e la SECO partecipano regolarmente agli incontri ufficiali e collaborano a livello di progetti e di sottogruppi. La rete di valutazione del CAS svolge attività sulla base di un programma di lavoro 2009/2010 concordato a livello internazionale.

B.

Per la DSC e la SECO Evalunet è un partner strategico in seno al quale sono concordate le norme internazionali in materia di valutazione e sono effettuate valutazioni congiunte di grande portata. Grazie a Evalunet, la DSC può accedere anche ad altre reti importanti in questo settore.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Non prevede clausole di denuncia.

3167

2.3.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio internazionale dell'istruzione dell'UNESCO concernente un contributo volontario della Svizzera per gli anni 2009 e 2010, concluso il 18 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Ufficio internazionale dell'istruzione (BIE) dell'UNESCO a Ginevra.

B.

Il BIE è il centro di competenza dell'UNESCO per l'elaborazione dei contenuti, dei metodi e delle strutture dell'istruzione. La maggior parte delle sue attività si rivolge ai bisogni del Paesi del Sud, che devono ridefinire i contenuti dell'istruzione di base per accrescerne la qualità. L'istruzione di base è un tema prioritario del messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451).

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3168

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata della DSC, e l'UNESCO concernente il programma «Sviluppo di capacità per un'Educazione per tutti», concluso il 18 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al programma «Sviluppo di capacità per un'Educazione per tutti».

B.

L'«Educazione per tutti» è un obiettivo riconosciuto come prioritario dalla comunità internazionale. Il suo raggiungimento dipende dal consolidamento delle capacità delle istituzioni del Sud, in particolare dei ministeri dell'educazione. Il partenariato tra l'UNESCO e i Paesi donatori è indispensabile per sostenere gli sforzi profusi dai Paesi in questo campo. Si tratta non solo di fornire risorse tecniche e finanziarie ai Paesi con reddito basso ma anche di intraprendere attività comuni promuovendo l'apprendimento a tutti i livelli.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2009 e termina quando ciascuna delle Parti ha adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese.

3169

2.3.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concluso il 22 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al PNUS inteso a sostenere il Programma globale per il rafforzamento dei sistemi parlamentari.

B.

Il contributo è destinato a sostenere la pubblicazione di un rapporto sullo stato dei Parlamenti nel mondo intero.

C.

25 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 20 novembre 2010. Può essere denunciato per scritto.

3170

2.3.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concluso il 22 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'organismo mantello del Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF-CPR).

B.

Il TTF-CPR è il meccanismo principale mediante il quale gli Stati membri delle Nazioni Unite e altri donatori possono contribuire al lavoro del PNUS nella gestione delle crisi. L'organismo mantello è un forum composto da 22 agenzie, dipartimenti, fondi e programmi dell'ONU che lavorano congiuntamente per sostenere l'elaborazione di iniziative volte a prevenire i conflitti.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2009 e copre il periodo dal 22 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto.

3171

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concluso il 21 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF-CPR).

B.

Il TTF-CPR è il meccanismo principale mediante il quale gli Stati membri delle Nazioni Unite e altri donatori possono contribuire al lavoro del PNUS nella gestione delle crisi.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto.

3172

2.3.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Vietnam concernente la produzione sostenibile di mattoni, concluso il 9 gennaio 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo destinato al progetto di produzione sostenibile di mattoni in Vietnam.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità della produzione di mattoni apportando adeguamenti tecnici, elaborando basi decisionali in ambito politico e promuovendo le capacità imprenditoriali.

C.

985 901 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 gennaio 2009 e copre il periodo dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 6 mesi.

3173

2.3.77

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente un sostegno ai comuni più poveri del Vietnam, concluso il 16 novembre 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo destinato al Governo vietnamita inteso a migliorare le condizioni di vita della popolazione più povera nelle regioni di montagna abitate principalmente da minoranze etniche.

B.

Il progetto si prefigge di sostenere, con altri Paesi donatori, il Governo vietnamita nell'attuazione del suo progetto nazionale inteso a migliorare le condizioni di vita della popolazione nei comuni più poveri del Vietnam.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3174

2.3.78

Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente dei corsi di formazione nel settore pubblico vietnamita, concluso il 26 novembre 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo destinato al sistema dell'amministrazione pubblica in Vietnam.

B.

Il progetto sostiene due corsi di formazione che si tengono in Svizzera per i quadri dell'amministrazione pubblica del Vietnam.

C.

363 110 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di due mesi.

3175

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia concernente un progetto di sostegno alla produzione animale in Mongolia, concluso il 2 marzo 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo inteso a migliorare la produzione animale in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare e sostenere i piccoli allevatori allo scopo di ottimizzare la produzione e la commercializzazione del loro bestiame e dei loro prodotti.

C.

4,97 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3176

2.3.80

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto di lotta contro la desertificazione in Mongolia, concluso il 28 maggio 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo destinato al Governo della Mongolia che consente di adempiere gli impegni assunti nel quadro della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.

B.

Il progetto si prefigge di lottare contro la desertificazione in Mongolia e di consolidare il potere degli attori importanti a tutti i livelli, dalla popolazione rurale povera al governo nazionale, passando per le organizzazioni locali.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2009 e copre il periodo dal 30 aprile 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3177

2.3.81

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto inteso a migliorare le condizioni di vita dei pastori mongoli, concluso il 10 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo all'organizzazione mongola di produttori di bestiame allo scopo di migliorare il reddito dei pastori in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la gestione e il diritto di utilizzazione dei pascoli, nonché la qualità della produzione di bestiame.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3178

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDESA concernente un contributo al finanziamento del Forum per la cooperazione in materia di sviluppo, concluso il 6 ottobre 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo al Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UNDESA). Il contributo è destinato al finanziamento delle attività preparatorie e della manifestazione «Forum per la cooperazione in materia di sviluppo», che si terrà nel luglio 2010 a New York nel quadro del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

B.

Il contributo svizzero all'UNDESA assume la duplice forma di sostegno finanziario e di collaborazione nel gruppo di consiglieri del Forum per la cooperazione in materia di sviluppo.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto, se l'attuazione del progetto non rispetta le disposizioni convenute nell'accordo.

3179

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al progetto «Partenariati tra la popolazione locale e gli investitori in Mozambico», concluso il 23 dicembre 2009

A.

Il progetto si iscrive nei programmi condotti nell'ambito della protezione del suolo e delle risorse naturali da parte della Direzione nazionale per la promozione dello sviluppo rurale in Mozambico. Il sostegno tecnico del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) e i contributi finanziari di altri Paesi donatori (Paesi Bassi, Finlandia) consentono di promuovere e seguire gli investimenti sostenibili effettuati nel settore agricolo, che garantiscono a lungo termine il rispetto dei diritti e degli interessi della popolazione locale e degli investitori.

B.

L'accordo di partenariato concluso nel 2001 tra la DSC e la FISA permette di disciplinare in un unico accordo il versamento di contributi supplementari della DSC al Fondo.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali.

3180

2.3.84

Accordo tra la DSC e la BIRS concernente un contributo al progetto «Impatto dei cambiamenti climatici e bisogno di adeguamento nella gestione delle risorse idriche della Cina», concluso il 31 dicembre 2009

A.

I cambiamenti climatici comportano per la Cina gravi conseguenze economiche e un forte rallentamento sul piano dello sviluppo. Si presume che il loro impatto sulle risorse idriche sia notevole. Fino ad oggi, tuttavia, le informazioni su queste ripercussioni a breve e medio termine sullo sviluppo economico e sociale del Paese ­ in particolare nei settori dell'energia, dell'irrigazione, dello sviluppo urbano, della migrazione, della sanità e della biodiversità ­ sono insufficienti. Anziché aspettare i risultati dettagliati della ricerca in ognuno di questi settori economicamente importanti, il progetto propone un processo di sintetizzazione inteso a valutare e riassumere, sulla base delle conoscenze attuali, gli effetti esercitati dai cambiamenti climatici sulle risorse idriche e sui settori summenzionati. Esso si prefigge di mostrare la portata globale dei cambiamenti climatici in Cina e di evitare, intervenendo con urgenza, che il governo e la popolazione prendano coscienza del problema con troppo ritardo.

B.

Con il presente accordo la DSC intende finanziare, in partenariato con la Banca mondiale, una prima iniziativa settoriale allo scopo di aiutare la Cina a comprendere il legame esistente tra i cambiamenti climatici e il loro impatto sulle risorse idriche e su altri settori e, di conseguenza, sullo sviluppo economico e sociale del Paese. Il progetto si prefigge di incentivare la Cina a sviluppare ulteriormente le sue strategie nazionali e regionali di adeguamento ai cambiamenti climatici. Disponendo di un contributo relativamente limitato, questo partenariato offre alla DSC un'occasione eccellente per diffondere le sue conoscenze specialistiche e sottolineare la sua presenza nell'ambito dell'economia delle acque in un contesto importante, regionale e mondiale, nonché per aiutare la Cina quale partner internazionale a elaborare strategie di adeguamento ai cambiamenti climatici nel settore idrico.

C.

237 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 dicembre 2009 e copre il periodo dal 31 dicembre 2009 al 1° maggio 2011. Non prevede modalità di denuncia.

3181

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCTAD, rappresentato dalla CSTD, concernente una donazione a scopo specifico a favore delle attività della CSTD nel quadro del seguito del Vertice mondiale sulla società dell'informazione, concluso il 10 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernente la donazione a scopo specifico a favore delle attività della Commissione per la scienza e la tecnica per lo sviluppo (CSTD) nel quadro del seguito del Vertice mondiale sulla società dell'informazione.

B.

La donazione a scopo specifico consente alla CSTD di utilizzare fondi per coprire gli onorari dei consulenti incaricati di sostenere la commissione nel seguito dei lavori relativi al Vertice mondiale sulla società dell'informazione e i relativi costi. La donazione è particolarmente necessaria perché la commissione, disponendo di effettivi limitati, dipende dai contributi di esperti esterni per garantire il seguito del vertice a livello professionale.

C.

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3182

2.3.86

Accordo tra la DSC e l'UNODC concernente un contributo al progetto di sostegno al Governo libanese nella lotta contro la tratta di esseri umani, concluso il 19 novembre 2009

A.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sostiene il Governo libanese nella prevenzione, la sensibilizzazione e l'elaborazione di strumenti giuridici finalizzati a combattere la tratta di esseri umani.

B.

L'accordo si prefigge di continuare l'impegno della DSC a favore del miglioramento della governance istituzionale in relazione con il tema della migrazione in Libano.

C.

472 400 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3183

2.3.87

Accordo tra la DSC e il Ministero dell'aiuto sociale, del sostegno e del trasferimento del Myanmar concernente la ricostruzione di ripari contro le intemperie con l'ausilio delle scuole e un programma per il ristabilimento delle capacità a favore delle vittime del ciclone Nargis, concluso il 12 novembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità della ricostruzione di ripari contro le intemperie con l'ausilio delle scuole e del programma di ristabilimento delle capacità a favore delle vittime del ciclone Nargis nella regione di Ayeyarwaddy.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la popolazione colpita dalle intemperie affinché possa ritornare alla normalità.

C.

2,5 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2009 e copre il periodo fino al 31 maggio 2010. È valido per la durata delle attività menzionate nel progetto se non è stato notificato altrimenti per scritto.

3184

2.3.88

Accordo tra il Governo svizzero, rappresentato dall'Ambasciata di Svizzera, e il Governo dello Sri Lanka, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione e dal Ministero per la costituzione dello Stato e lo sviluppo delle infrastrutture degli agglomerati, concernente il programma pilota «Pagamento in contanti a favore dell'alloggio» a Jaffna, concluso l'8 dicembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili al programma pilota «Pagamento in contanti a favore dell'alloggio» nel distretto di Jaffna.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la popolazione interessata affinché possa ritornare alla normalità.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2009 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3185

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di utilizzazione del suolo nel Burundi, concluso il 17 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e il Ministero olandese per la cooperazione allo sviluppo concernente l'attuazione di un programma di utilizzazione del suolo nel Burundi.

B.

Il programma costituisce una delle tre priorità del programma di sviluppo attuato dalla DSC nel Burundi. Il suo scopo è di potenziare le capacità istituzionali del governo nell'attuazione di una politica fondiaria decentralizzata, applicabile a tutto il Paese, al fine di prevenire e risolvere le controversie di natura fondiaria. Si tratta di un programma attuato autonomamente dalla DSC e cofinanziato dal governo olandese. L'obiettivo dell'accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi è di migliorare il coordinamento e l'armonizzazione tra i donatori, riducendo in tal modo i costi amministrativi e ottimizzando l'efficacia della cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di quattro mesi.

3186

2.3.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero della sanità pubblica, concernente l'attuazione di uno SWAp nel settore sanitario, concluso il 7 luglio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nell'ambito dell'attuazione di uno SWAp (Sector Wide Approach) nel settore sanitario nel Burundi.

B.

Il progetto fa parte degli orientamenti fissati dalla Politica nazionale della sanità e delle strategie definite nel Piano sanitario nazionale. Il suo obiettivo è la cooperazione tecnica nell'ambito della preparazione dell'attuazione di uno SWAp nel settore sanitario mediante l'elaborazione di una politica e di un piano di sviluppo delle risorse umane e lo stanziamento di mezzi finanziari nazionali destinati alla sanità pubblica.

C.

383 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di un mese.

3187

2.4

Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) Introduzione

Il mandato dell'aiuto umanitario della Confederazione è definito nell'articolo 7 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0): «L'aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato».

L'aiuto umanitario della Confederazione indirizza i suoi sforzi essenzialmente alle persone e alle comunità colpite in particolare dagli eventi seguenti: conflitti (guerre e situazioni di conflitto analoghe), crisi (situazioni di insicurezza, Stato di diritto vacillante, epidemie e pandemie, cedimento delle strutture sociali o statali o assenza di tali strutture), catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, cicloni, siccità), catastrofi tecnologiche (incidenti nucleari, catastrofi biologiche e chimiche) e azioni terroristiche (prese di ostaggi e attacchi terroristici con conseguenze paragonabili a quelle di terremoti o di catastrofi tecnologiche).

L'aiuto umanitario della Confederazione possiede considerevoli atout per condurre a buon fine la propria missione e massimizzare l'impatto della propria azione. Testimonianza tangibile della solidarietà del popolo svizzero nei confronti delle persone colpite da catastrofi e conflitti, l'aiuto umanitario gode del sostegno della popolazione e delle autorità del Paese. La sua utilità è ampiamente dimostrata e si fonda su solide basi etiche.

L'aiuto umanitario della Confederazione fa parte del sistema dell'aiuto internazionale di cui rispetta le regole. Sulla base delle esperienze fatte, contribuisce a svilupparlo e assume un ruolo attivo nell'elaborazione dei processi di apprendimento e delle strategie. Difende la propria posizione su argomenti e azioni in seno alle organizzazioni internazionali e quale partner umanitario affidabile partecipa al processo decisionale. Sostiene inoltre le organizzazioni partner nello svolgimento efficace dei relativi compiti e costituisce alleanze al fine di accelerare o fornire gli aiuti.

L'aiuto umanitario della Confederazione dedica circa un terzo dei fondi alle azioni dirette svolte per proprio conto e a contributi a organizzazioni di assistenza nazionali,
internazionali e locali. Impiega gli altri due terzi per la cooperazione con organizzazioni internazionali: metà per progetti e programmi della CICR e metà per progetti e programmi dell'ONU.

3188

2.4.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Kirghizistan concernente la cooperazione in caso di catastrofe naturale o di altre situazioni di crisi, concluso il 10 aprile 2008

A.

L'accordo ha lo scopo di regolamentare le modalità delle prestazioni dell'aiuto umanitario della DSC che la Svizzera intende fornire su richiesta del Kirghizistan in caso di catastrofe naturale o di altre situazioni di crisi.

B.

L'accordo intende migliorare la collaborazione tra i due Stati in caso di catastrofe o di crisi e facilitarla nel caso in cui venga coinvolta la Catena svizzera di salvataggio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2009. La durata dell'accordo è prevista in un primo tempo per cinque anni. In seguito verrà prorogato tacitamente ogni anno. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3189

2.4.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il DRC concernente un sostegno alle persone bisognose in Abcasia, concluso il 10 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e il Danish Refugee Council (DRC) al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone bisognose in Abcasia e di fornire loro un sostegno.

B.

Il contributo è destinato in particolare al ripristino degli alloggi a favore delle persone più bisognose e dei rimpatriati verso l'Abcasia.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2008, copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010 ed è valido finché tutte le condizioni contrattuali sono adempiute.

3190

2.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia concernente la cooperazione tecnica in caso di catastrofe e la prevenzione delle catastrofi naturali, concluso l'8 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tecnica tra la Svizzera e la Repubblica di Armenia per quanto concerne l'aiuto umanitario in caso di catastrofe naturale o di crisi e la prevenzione delle catastrofi naturali.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in caso di catastrofe o di crisi e di facilitare la collaborazione in caso di intervento della Catena svizzera di salvataggio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2008. È valido per cinque anni e può essere prorogato tacitamente per una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3191

2.4.4

Accordo tra la DSC e il PAICMA, concluso il 23 luglio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con il Dipartimento presidenziale di Colombia per il sostegno del programma nazionale di lotta alle mine antiuomo (PAICMA), nell'intento di sensibilizzare la popolazione al problema delle mine.

B.

Lo scopo del programma consiste nel sostenere e nel rafforzare le capacità di formazione e di coordinamento delle autorità nazionali e locali in materia di mine antiuomo.

C.

191 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2009 e copre un periodo di 12 mesi.

3192

2.4.5

Accordo tra la DSC, la DGR, il CREPAD e l'Università di Zurigo, concluso il 1° gennaio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con partner (Direzione nazionale per la gestione degli effetti delle catastrofi naturali [DGR] in Colombia, Comitato regionale per la gestione degli effetti delle catastrofi naturali del Dipartimento di Tolima [CREPAD], Università di Zurigo) e istituzioni in Colombia e in Svizzera per quanto riguarda la riduzione dei rischi di catastrofi naturali.

B.

L'accordo ha lo scopo di ridurre i rischi di catastrofi naturali e di contribuire a ridurre la povertà. Verte in particolar modo sul consolidamento delle capacità delle istanze comunali e delle istituzioni nazionali di far fronte ai pericoli naturali, al fine di garantire la stabilità dei risultati ottenuti.

C.

240 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2010.

3193

2.4.6

Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Federazione Russa, rappresentata da EMERCOM, concernente la cooperazione nel settore dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo, concluso il 21 settembre 2009

A.

L'accordo quadro è stato concluso con EMERCOM, il Ministero russo della protezione civile, delle situazioni d'emergenza e dell'eliminazione delle conseguenze delle catastrofi naturali (Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters) nell'intento di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'aiuto urgente in occasione di missioni di salvataggio condotte su scala internazionale.

B.

I due Paesi si obbligano ciascuno a rafforzare e promuovere la cooperazione internazionale, a svolgere riunioni periodiche e a scambiarsi esperienze riguardanti le operazioni di salvataggio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2009 al momento della firma. È valido per quattro anni e può essere prorogato tacitamente per una durata indeterminata per periodi di quattro anni ciascuno. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3194

2.4.7

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente un contributo al programma di rimpatrio dell'OIM in Marocco, concluso il 4 giugno 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento del programma di rimpatrio (Regional Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme AVRR) dell'OIM per i migranti sbarcati in Libia e in Marocco.

B.

I flussi migratori provenienti dal Maghreb e dai Paesi dell'Africa subsahariana non si arrestano. Per molti migranti che non riescono a raggiungere l'Europa il viaggio si conclude in Libia e in Marocco. A quanti decidono di rimpatriare volontariamente, il programma fornisce sostegno finanziario per il ritorno in patria e la reintegrazione nella loro regione di origine. Il contributo concerne esclusivamente il programma per il Marocco.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2009, copre il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010 e rimane valido fino all'adempimento degli impegni contrattuali.

3195

2.4.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Siria, rappresentata dal Ministero dell'educazione, concernente il contributo a un programma di ristrutturazione a favore di istituti scolastici, concluso il 12 febbraio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del contributo della DSC al programma di ristrutturazione attuato in collaborazione con il Ministero siriano dell'educazione a favore di istituti scolastici pubblici nella regione di Damasco.

B.

Secondo le cifre indicate dall'UNHCR, nel 2007 circa 1,5 milioni di rifugiati iracheni sono emigrati in Siria. Dal momento che la Siria accetta di scolarizzare i bambini iracheni, le capacità delle scuole di accogliere nuovi allievi si sono rapidamente esaurite. Il bisogno di posti di formazione per bambini e giovani in età scolastica è fortemente aumentato. In collaborazione con il Ministero siriano dell'educazione, la DSC ha elaborato un vasto programma di ristrutturazione per risanare e ripristinare gli istituti scolastici esistenti. In considerazione della perdurante presenza in Siria di rifugiati iracheni, il progetto che la DSC ha finanziato e attuato nel 2008 sarà esteso anche nel 2009.

Gli otto istituti scolastici risanati nel 2008 saranno adeguati alle norme antisismiche della DSC; per quanto riguarda altri istituti scolastici, si tratterà di ripristinare gli impianti sanitari ed elettrici, rinnovare i locali, riparare i tetti e contribuire all'acquisto di parte dell'arredamento. Il programma intende aumentare la percentuale di rifugiati iracheni nelle scuole, senza con questo svantaggiare i bambini siriani.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. È denunciabile con un preavviso scritto di 30 giorni.

3196

2.4.9

Accordo tra la DSC e l'UNWRA concernente il contributo della Svizzera all'appello dell'UNWRA per aiuti urgenti in favore del Libano settentrionale nel 2008­2009 concernente il ripristino e la ricostruzione del campo profughi di Nahr el Bared, concluso il 28 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del contributo all'appello lanciato nel 2008­2009 dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Medio Oriente (UNWRA) in favore del Libano settentrionale. L'UNRWA sostiene in tal modo il ripristino e la ricostruzione del campo profughi di Nahr el Bared nel Libano settentrionale.

B.

Nel maggio 2007 nel campo profughi di Nahr el Bared presso Tripoli è scoppiato un conflitto armato tra i membri dell'organizzazione radicale Fatah al Islam e l'esercito libanese. Agli inizi di settembre 2007 l'esercito libanese riuscì a sconfiggere le milizie di Fatah al Islam. Il conflitto causò la distruzione del campo. I Palestinesi che vi si erano rifugiati furono costretti alla fuga. Al fine di sostenere il rientro della popolazione e la ricostruzione dei quartieri, l'UNRWA ha lanciato un appello perché venissero elargiti aiuti d'emergenza.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3197

2.4.10

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un secondo contributo non specificato per il 2008 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 7 gennaio 2009

A.

L'aggravarsi della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) a causa della seconda «Intifada» scoppiata nell'autunno 2000 ha convinto la Svizzera a sostenere i programmi di aiuti urgenti dell'UNRWA. I fondi versati all'UNRWA contribuiscono a finanziare i progetti nel settore della sicurezza alimentare, dell'assistenza medica, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno 2000 l'UNRWA non è più in grado di far fronte alle crescenti esigenze umanitarie dei rifugiati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania soltanto sulla base dei progetti finanziati con il budget ordinario. Nel quadro del programma di aiuti urgenti in favore dei territori occupati, l'Aiuto umanitario interviene ogni anno a Gaza e in Cisgiordania con mezzi a favore degli abitanti e dei rifugiati. Dopo l'offensiva lanciata il 27 dicembre 2008 dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, è di vitale importanza un aiuto urgente alla maggior parte della popolazione. Il secondo contributo al programma di aiuti urgenti 2008 sarà utilizzato per coprire bisogni specifici a Gaza.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3198

2.4.11

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo non specificato per il 2009 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 9 gennaio 2009

A.

L'aggravarsi della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) a causa della seconda «Intifada» scoppiata nell'autunno 2000 ha convinto la Svizzera a sostenere i programmi di aiuti urgenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA). I fondi versati all'Agenzia delle Nazioni Unite contribuiscono a finanziare i progetti nel settore della sicurezza alimentare, dell'assistenza medica, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno 2000 l'UNRWA non è più in grado di far fronte alle crescenti esigenze umanitarie dei rifugiati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania soltanto sulla base dei progetti finanziati con il budget ordinario. Nel quadro del programma di aiuti urgenti in favore dei territori occupati, l'Aiuto umanitario interviene ogni anno a Gaza e in Cisgiordania con mezzi a favore degli abitanti e dei rifugiati.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 gennaio e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3199

2.4.12

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo non specificato al budget globale 2009 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori palestinesi occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania), concluso il 23 aprile 2009

A.

Da quasi sessant'anni l'UNRWA apporta a Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei Territori occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di far arrivare le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3200

2.4.13

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente un contributo della Svizzera per lo sviluppo di un progetto televisivo in occasione del 60° anniversario dell'UNRWA, concluso il 27 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario destinato al progetto televisivo «UNRWA at 60».

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie, fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di far arrivare le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto. Questo progetto si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica ­ anche al di là del Medio Oriente ­ alla precaria situazione cui sono confrontati ormai da anni i rifugiati palestinesi. Si tratta di illustrare il lavoro e i successi conseguiti dall'UNRWA, nell'intento di mobilitare nuovi donatori.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010. Rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3201

2.4.14

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti in favore dei rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, concluso il 4 giugno 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo versato dalla DSC all'UNRWA concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti elargiti ai rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, per il 2009.

B.

Il contributo viene messo a disposizione dell'UNRWA per coprire il costo delle operazioni di emergenza e di aiuto alla sopravvivenza svolte a favore dei Palestinesi che provengono dall'Iraq e si sono rifugiati in due campi profughi in prossimità della frontiera siriano-irachena. Alcuni dei progetti sostenuti: opportunità di scolarizzazione per i bambini, sostegno psicologico ai rifugiati e campagne di sensibilizzazione al rischio di incendi nei campi profughi.

C.

262 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2009. Copre il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 gennaio 2010 e rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3202

2.4.15

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un secondo contributo non specificato per il 2009 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 9 luglio 2009

A.

L'aggravarsi della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) a causa della seconda «Intifada» scoppiata nell'autunno 2000 ha convinto la Svizzera a sostenere i programmi di aiuti urgenti dell'UNRWA. I fondi versati all'Agenzia delle Nazioni Unite contribuiscono a finanziare i progetti nel settore della sicurezza alimentare, dell'assistenza medica, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno 2000 l'UNRWA non è più in grado di far fronte alle crescenti esigenze umanitarie dei rifugiati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania soltanto sulla base dei progetti finanziati con il budget ordinario. Nel quadro del programma di aiuti urgenti in favore dei territori occupati, l'Aiuto umanitario interviene ogni anno a Gaza e in Cisgiordania con mezzi a favore degli abitanti e dei rifugiati.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3203

2.4.16

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo alla valutazione del programma di formazione dell'UNRWA, concluso il 27 luglio 2009

A.

Da quasi sessant'anni, l'UNRWA apporta a Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei Territori occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica dei conflitti in Medio Oriente. La valutazione permetterà di controllare la qualità e l'efficacia del programma di formazione dell'UNRWA e di attuare proposte di miglioramento e riforme nel quadro del processo di sviluppo organizzativo dell'UNRWA.

C.

105 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2009. Copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 gennaio 2010 e rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3204

2.4.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua concernente il programma di prevenzione inteso a ridurre le catastrofi naturali, concluso il 27 aprile 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con i partner e le istituzioni del Nicaragua nel contesto dell'attuazione del «Disaster Risk Reduction Programm 2007­2012» in America centrale.

B.

L'accordo ha lo scopo di ridurre i rischi di catastrofi naturali e di contribuire a ridurre la povertà. Verte in particolar modo sul consolidamento delle capacità dei partner intermediari (istanze comunali e istituzioni nazionali) nel settore della riduzione dei pericoli naturali, al fine di garantire la stabilità dei risultati ottenuti

C.

7,5 milioni di franchi (1,5 mio. fr. l'anno). Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2009 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali di ambedue le Parti. In caso di violazione di un elemento essenziale del contratto, può essere denunciato con effetto immediato.

3205

2.4.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente il sostegno al secondo censimento generale della popolazione e delle economie domestiche in Ciad, concluso il 27 aprile 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per il rilevamento principale dei dati del secondo censimento generale della popolazione e delle economie domestiche in Ciad. La gestione dei fondi segue le regole e le procedure stabilite dall'UNFPA.

B.

Il Ciad ha svolto il suo primo censimento nell'aprile del 1993; il secondo è atteso ormai da più di quindici anni. Esso fornirà gli indicatori necessari alla formulazione, all'accompagnamento e alla valutazione dei programmi di sviluppo. Inoltre, permetterà di organizzare gli elenchi elettorali e il processo democratico attraverso le diverse consultazioni popolari (elezioni legislative, comunali, presidenziali).

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto, osservando un termine di preavviso di 30 giorni.

3206

2.4.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un progetto per il rafforzamento della gestione regionale e locale dell'acqua potabile, concluso il 10 settembre 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione fra Svizzera e Perù nel settore del rafforzamento della gestione regionale e locale dell'acqua potabile.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3207

2.4.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISE concernente il sostegno del programma per l'acqua potabile, concluso il 1° luglio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione fra la Svizzera e il Fondo de Inversión Social de Emergencia del Nicaragua (FISE) nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile.

B.

L'accordo disciplina il quadro giuridico della collaborazione con le competenti autorità statali.

C.

2,818 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3208

2.4.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FHIS, concernente un progetto di approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali, concluso il 1° febbraio 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione fra la Svizzera e il Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) nell'ambito dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro giuridico della collaborazione con le competenti autorità statali.

C.

1,474 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2009 e copre il periodo dal 16 febbraio 2009 al 14 gennaio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3209

2.4.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il SG-SICA, rappresentato dalla sua Segreteria generale in El Salvador, concernente il sostegno al rafforzamento del settore dell'acqua potabile in America centrale, concluso il 1° aprile 2009

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione fra la Svizzera e la Segreteria generale del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) nel sostegno al rafforzamento del settore dell'acqua potabile in America centrale.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro giuridico della collaborazione con le competenti autorità statali.

C.

303 802 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o, in caso di violazioni gravi delle disposizioni contrattuali, con effetto immediato.

3210

2.4.23

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il sostegno all'UNICEF per un progetto nei settori della protezione dell'infanzia, dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene a Kauda, Sudan, concluso il 24 marzo 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

B.

Grazie al contributo verrà sostenuta l'attività di UNICEF. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

197 800 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2009. La DSC può denunciare il contratto in qualsiasi momento, facendosi rimborsare i mezzi finanziari non utilizzati.

3211

2.4.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma alimentare nel Laos, concluso il 15 maggio 2009

A.

La Svizzera fornisce un contributo al programma alimentare dell'UNICEF per attenuare i danni delle inondazioni avvenute nel Laos nell'agosto 2008.

B.

Il progetto si prefigge di assicurare l'alimentazione dei bambini al di sotto dei cinque anni, delle donne incinte e delle madri allattanti, nonché di garantire il ristabilimento di una comunicazione vitale nelle regioni inondate.

C.

700 850 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

3212

2.4.25

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il versamento del contributo annuo 2009­2010 ai programmi d'aiuto d'emergenza dell'Ufficio dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 28 agosto 2009

A.

L'accordo disciplina il sostegno dell'«Office of Emergency Programmes» (EMOPS) a Ginevra del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).

B.

Questo sostegno all'UNICEF ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3213

2.4.26

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il versamento di un contributo al Fondo d'emergenza per lo Yemen, concluso il 7 ottobre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità in relazione al contributo al Fondo d'emergenza (Yemen 2009 Flash Appeal) dell'UNICEF a favore di circa 150 000 sfollati interni, toccati dal conflitto che oppone i gruppi di Al Houthi al Governo yemenita nella regione di Sa'ada.

B.

Il contributo al Fondo d'emergenza permette di mettere a disposizione degli sfollati interni di Haradh e di Amran un sistema di acqua potabile e istallazioni sanitarie (WASH - Water, Sanitation and Hygiene). L'obiettivo è garantire l'accesso all'acqua potabile e alle istallazioni sanitarie e migliorare le condizioni igieniche.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2009. Copre il periodo dal 10 ottobre al 31 dicembre 2009 e rimane valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3214

2.4.27

Accordo tra la DSC e l'UNICEF concernente il sostegno all'UNICEF per un progetto nei settori della protezione, dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene in Somalia, concluso il 22 dicembre 2009

A.

L'accordo tra la DSC e l'UNICEF definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

B.

Grazie al contributo verrà sostenuta l'attività dell'UNICEF. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

262 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010.

3215

2.4.28

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo annuo 2009 al budget amministrativo dell'OIM, concluso il 24 febbraio 2009

A.

L'accordo verte sul contributo annuo 2009 al budget amministrativo dell'OIM.

B.

Il sostegno all'OIM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

503 743 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3216

2.4.29

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo generale 2009, concluso il 9 marzo 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo generale 2009 di 11 milioni di franchi all'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3217

2.4.30

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2009 alle attività sul campo, concluso il 3 aprile 2009

A.

L'accordo verte sul primo contributo particolare 2009 alle attività sul campo dell'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3218

2.4.31

Accordo multipartito tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'UNHCR, la DG-CS dell'Italia e vari Ministeri georgiani concernente il progetto di riforma degli alloggi sociali in Georgia, concluso il 2 luglio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione fra le Parti contraenti, consistenti in vari Ministeri georgiani, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DG-CS) dell'Italia, l'UNHCR e la DSC, nel settore «Reintegrazione degli sfollati e ricostruzione» nel Caucaso meridionale.

B.

Il progetto «Social Housing in Supportive Environment» sostiene gli sforzi profusi dal Governo georgiano per mettere a disposizione degli sfollati interni e dei più bisognosi forme di alloggi sociali fornite di un accompagnamento e per decentralizzare i servizi sociali nei comuni di Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Zugdidi e Gori.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2009 e rimane valido fino al 31 marzo 2010. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

3219

2.4.32

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2009 alle attività sul campo, concluso il 30 luglio 2009

A.

L'accordo verte sul secondo contributo particolare 2009 alle attività sul campo dell'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3220

2.4.33

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il sostegno dell'UNHCR al miglioramento dei sistemi idrici e degli impianti sanitari nel Ciad orientale, concluso il 23 settembre 2009

A.

L'accordo con l'UNHCR definisce le modalità di attuazione del progetto.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività dell'UNHCR. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

480 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi.

3221

2.4.34

Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNHCR concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNHCR, concluso il 16 novembre 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) verte sul sostegno da fornire all'UNHCR in caso di catastrofi o di crisi umanitarie, in particolare sull'impiego di personale messo a disposizione dell'UNHCR per interventi di breve durata.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 7 dicembre 2009 per la durata di due anni. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3222

2.4.35

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2009, concluso il 31 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sulla concessione di un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2009.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3223

2.4.36

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2009 ai programmi della Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 14 aprile 2009

A.

L'accordo verte sul contributo particolare 2009 ai programmi dell'unità ONU per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) e del gruppo consultivo internazionale di ricerca e di salvataggio (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

480 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3224

2.4.37

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo annuo 2009, concluso il 14 aprile 2009

A.

L'accordo verte sul contributo generale annuo 2009 all'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

625 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3225

2.4.38

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2009 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 28 maggio 2009

A.

L'accordo verte sul contributo 2009 al «Central Emergency Response Fund» dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

3226

2.4.39

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN Radio Somalia, concluso il 17 luglio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma IRIN (Integrated Regional Information Networks).

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività dell' OCHA. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2009 e copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009.

3227

2.4.40

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Etiopia, concluso il 15 settembre 2009

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3228

2.4.41

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2009 a progetti della Sezione del coordinamento civile-militare, concluso il 15 settembre 2009

A.

L'accordo verte sul contributo particolare 2009 a progetti svolti dall'OCHA nel settore del coordinamento civile-militare.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3229

2.4.42

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'OCHA per il 2009, concluso il 30 settembre 2009

A.

L'accordo verte sulla concessione di un supplemento al contributo annuo versato all'OCHA per il 2009.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

375 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3230

2.4.43

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il sostegno delle attività dell'OCHA in Somalia, concluso il 16 ottobre 2009

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità di attuazione del programma.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività dell'OCHA. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3231

2.4.44

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un supplemento al contributo annuo versato all'OCHA per il 2009, concluso il 3 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sulla concessione di un secondo supplemento al contributo annuo versato all'OCHA per il 2009.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci.

3232

2.4.45

Accordo tripartito tra la DSC, la Croce Rossa Svizzera e la FICR concernente il contributo annuo 2009 al Segretariato della FICR, concluso il 6 giugno 2009

A.

L'accordo verte sulla concessione del contributo annuo 2009 al Segretariato della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR).

B.

Il sostegno alla FICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3233

2.4.46

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 14 aprile 2009

A.

L'accordo verte sul primo contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

20 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3234

2.4.47

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 3 agosto 2009

A.

L'accordo verte sul secondo contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

6,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3235

2.4.48

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2009, concluso il 4 settembre 2009

A.

L'accordo verte sul contributo della Svizzera al bilancio di sede 2009 del CICR.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

70,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3236

2.4.49

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo 2009 per il sostegno della campagna del CICR in occasione del 60° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, concluso il 2 ottobre 2009

A.

L'accordo concerne il contributo particolare 2009 alla campagna «Our World. Your Move» organizzata in occasione del 60° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, stipulate nel 1949, e alle attività generali di promozione del diritto umanitario internazionale da parte della sezione Comunicazione del CICR.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3237

2.4.50

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 9 novembre 2009

A.

L'accordo verte sul terzo contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3238

2.4.51

Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente il contributo generale all'Appello 2009, concluso il 10 novembre 2009

A.

L'accordo verte sul contributo generale all'Appello 2009 del Fondo speciale per i disabili (Special Fund for the Disabled, SFD) del CICR.

B.

Il sostegno all'SFD ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3239

2.4.52

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo, concluso il 7 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sul quarto contributo particolare 2009 alle attività del CICR sul campo.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3240

2.4.53

Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente il contributo annuo 2009, concluso il 9 settembre 2009

A.

L'accordo verte sul versamento del contributo generale annuo 2009 alla segreteria della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) dell'ONU.

B.

Il contributo all'ISDR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3241

2.4.54

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2009 alle attività del PAM sul campo, concluso il 30 marzo 2009

A.

L'accordo verte sul primo contributo particolare 2009 alle attività del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) sul campo.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3242

2.4.55

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2009 alle attività del PAM sul campo, concluso il 10 agosto 2009

A.

L'accordo verte sul secondo contributo particolare 2009 alle attività del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) sul campo.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3243

2.4.56

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il programma UNHAS per l'organizzazione di un servizio aereo umanitario in Ciad, concluso il 2 ottobre 2009

A.

L'accordo con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) definisce le modalità di attuazione del programma UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service).

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività del PAM. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2009. Copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto dalle Parti con un preavviso, debitamente motivato, di tre mesi

3244

2.4.57

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare all'Ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 3 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo a sostegno e consolidamento dell'Ufficio di collegamento del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) a Ginevra.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3245

2.4.58

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2009 al programma destinato ad aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare, concluso il 3 dicembre 2009

A.

L'accordo concerne un contributo di sostegno al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) al fine di aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3246

2.4.59

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2009 alle attività del PAM sul campo, concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo verte sul terzo contributo particolare 2009 alle attività del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) sul campo.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3,139 856 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3247

2.4.60

Accordo tra la DSC e il PAM concernente un secondo contributo 2009 al Fondo d'emergenza, concluso il 22 dicembre 2009

A.

L'accordo concerne un secondo contributo particolare 2009 all'«Immediate Response Account» del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM).

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3248

2.4.61

Accordo tra la DSC e il PNUS che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concluso il 9 giugno 2009

A.

Sostegno del progetto «UN Project Disaster risk management, planning and coordination capacity strengthening in National and local levels» in Tagikikistan.

B.

L'accordo contribuisce a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali, in particolare per quel che riguarda il sostegno e il rafforzamento delle capacità di formazione e di coordinamento delle autorità nazionali e locali, nell'intento di limitare il rischio di catastrofi.

C.

571 430 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 giugno 2009 nonché all'atto del pagamento del primo contributo della DSC ed è valido fino al 7 giugno 2011.

3249

2.4.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2009­2010 al Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 9 dicembre 2009

A.

L'accordo riguarda un contributo al Fondo fiduciario per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione (TTF-CPR), con particolare attenzione al «superamento delle crisi», del PNUS.

B.

Il sostegno al PNUS ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2010 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3250

2.4.63

Accordo tra la DSC e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi, concernente il sostegno del programma dell'ONU nel quadro della crisi mondiale della sicurezza alimentare, concluso il 10 dicembre 2009

A.

L'accordo riguarda il contributo particolare 2009-2011 all'«High Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF)» dell'ONU per rafforzare il coordinamento delle azioni condotte dalla comunità internazionale nel settore della sicurezza alimentare.

B.

Il sostegno al PNUS ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2009. Copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 ottobre 2011 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3251

2.4.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2009 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 9 dicembre 2009

A.

L'accordo riguarda un contributo all'iniziativa «Global Facility for Disaster Reduction and Recovery» (GFDRR) della BM.

B.

Il sostegno alla BM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3252

2.4.65

Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente un supplemento al contributo annuo 2009, concluso il 30 novembre 2009

A.

L'accordo verte sulla concessione di un supplemento al contributo annuo versato per il 2009 alla segreteria della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) dell'ONU.

B.

Il sostegno all'ISDR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2009. Copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci.

3253

2.4.66

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un progetto per il miglioramento dell'impiego delle risorse nel quadro del sistema dell'ISDR, concluso il 30 novembre 2009

A.

L'accordo verte sulla concessione di un contributo particolare per il progetto condotto dall'OIL per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle risorse a favore della segreteria incaricata della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) dell'ONU.

B.

Il sostegno all'OIL ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

76 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2009. Copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 1° maggio 2010 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3254

2.4.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il miglioramento dell'autonomia di 900 famiglie di rifugiati in Sudan, Bahr al-Ghazal, concluso il 6 maggio 2009

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della DSC al summenzionato progetto della FAO. Il progetto mira a garantire l'accesso agli alimenti alle persone rifugiate nello Stato di Bahr al-Ghazal, in Sudan, attraverso la distribuzione diretta di alimenti, l'aumento delle produzione agricola e una migliore organizzazione dei gruppi di produttori.

B.

Il progetto viene realizzato nel quadro della strategia generale della DSC nel Sudan meridionale, che si concentra fra l'altro sulla produzione agricola e si iscrive nel settore compreso fra l'aiuto umanitario e l'aiuto allo sviluppo.

C.

199 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2009 e copre il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2010.

3255

2.4.68

Accordo tra la DSC e la FAO concernente il sostegno del progetto della FAO volto a migliorare le condizioni di vita degli agropastori di Karamoja, in Uganda, concluso il 24 novembre 2009

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività della FAO. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

280 529 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2009 e copre il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 ottobre 2010.

3256

2.4.69

Accordo tra la DSC e la FAO concernente il sostegno della FAO per un progetto nel settore dell'assistenza degli indigenti nella regione di Oromiya, in Etiopia, concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività della FAO. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009 e copre il periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 dicembre 2010.

3257

2.4.70

Accordo tra la DSC e la FAO concernente il sostegno della FAO per un progetto nel settore della protezione e dell'assistenza degli indigenti a Lower Shabelle, in Somalia, concluso il 16 dicembre 2009

A.

L'accordo con la FAO definisce le modalità di attuazione del progetto summenzionato.

B.

Il contributo permette di sostenere l'attività della FAO. La Parte contraente si attiene agli obiettivi strategici della DSC in generale e agli obiettivi e alle direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2010.

3258

2.5

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.5.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'Italia relativo alla frontiera nazionale in caso di cambiamenti naturali della linea displuviale o della linea di cresta in corrispondenza dei ghiacciai, concluso il 26 maggio 2008, RS 0.132.454.31

A.

Lo Scambio di note stabilisce il criterio secondo il quale allorquando la frontiera coincide con la linea di cresta di un ghiacciaio, questa segue i graduali cambiamenti naturali della linea di cresta. In caso di scioglimento completo del ghiacciaio, la frontiera coinciderà con la linea displuviale o di cresta dell'emergente terreno roccioso.

B.

Nelle zone di alta montagna svariati settori della frontiera con l'Italia sono delimitati dalla linea displuviale o dalla linea di cresta lungo i ghiacciai, le morene, i nevai o i nevai perenni (segnatamente nei massicci del Bernina, del Monte Rosa, in prossimità del Cervino e attorno al Mont Vélan). In questi siti la delimitazione della frontiera non è resa visibile tramite la posa di cippi o altri segnali, come è invece abitualmente il caso nei luoghi in cui la frontiera è accessibile. Inoltre, queste formazioni orografiche d'alta montagna possono subire importanti variazioni, segnatamente a causa della contrazione dei ghiacciai.

C.

Nessuna. Il rilievo della linea di confine rientra fra i compiti abituali della Commissione mista per la manutenzione del confine italo-svizzero

D.

Articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (RS 510.62).

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui ogni Parte contraente notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 20 agosto 2009.

3259

2.5.2

Scambio di lettere tra la Svizzera e l'Italia concernente l'adozione della direttiva europea concernente i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea alla galleria sotto il Gran San Bernardo, concluso il 7 settembre 2009

A.

Lo scambio di lettere prevede che l'articolo 9 della Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana su la costruzione e l'esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo (RS 0.725.151) venga interpretato in modo che fra i compiti assegnati alla Commissione mista italo-svizzera galleria stradale sotto il Gran San Bernardo siano inclusi anche quelli dell'autorità amministrativa e dell'ente di controllo ai sensi degli articoli 4 e 7 della direttiva europea 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea. Per adempiere tali compiti la Commissione mista sarà assistita da un Comitato tecnico.

B.

La galleria binazionale sotto il Gran San Bernardo si trova sulla Rete stradale transeuropea e misura circa 5,8 chilometri. Rientra quindi nel campo di applicazione della direttiva. Nella parte italiana della galleria la direttiva è applicabile in ragione dell'appartenenza dell'Italia all'UE. Per quel che riguarda la parte svizzera, il Consiglio federale ha preso atto della decisione dei responsabili dell'esercizio (in Svizzera la «Tunnel du Grand-SaintBernard SA») di sottomettere anche questo tratto della galleria alle disposizioni della direttiva. Nel contempo il Consiglio federale, d'intesa con le Autorità italiane, ha nominato l'autorità amministrativa e l'ente di controllo ai sensi degli articoli 4 e 7 della suddetta direttiva. Questi nuovi compiti attribuiti alla Commissione mista comportano un'estensione del suo mandato definito all'articolo 9 della Convenzione italo-svizzera del 1958.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 13 ottobre 2009 e può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

3260

2.5.3

Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la responsabilità della protezione degli interessi georgiani nella Federazione Russa da parte della Svizzera, concluso il 12 gennaio 2009

A.

In seguito al conflitto scoppiato nell'agosto 2008 tra la Georgia e la Federazione Russa, i due Paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche. La Svizzera ha perciò risposto favorevolmente alla domanda della Georgia di rappresentarne gli interessi in Russia, analogamente a quanto già fa per gli Stati Uniti a Cuba e viceversa. L'accordo definisce il contenuto e le modalità di questo mandato di potenza protettrice, che garantisce la prosecuzione delle relazioni diplomatiche e consolari tra i due Paesi. Un analogo accordo per la rappresentanza degli interessi russi in Georgia è stato concluso il 12 dicembre 2008. Due accordi bilaterali corrispondenti con la Georgia e la Federazione Russa, con i quali gli Stati ospiti hanno dato il loro consenso, sono stati conclusi il 4 marzo 2009.

B.

La Svizzera è interessata a prestare i suoi buoni uffici segnatamente assumendo mandati di tutela di interessi stranieri. In tal modo consente la continuazione delle relazioni diplomatiche tra Paesi che le hanno interrotte e contribuisce a evitare l'acuirsi dei conflitti. Inoltre, il fatto che il servizio consolare della rappresentanza georgiana continui a funzionare sotto l'egida della Svizzera permette di garantire la continuità nella tutela degli interessi dei cittadini georgiani in Russia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi o terminare con la revoca del consenso della Russia.

3261

2.5.4

Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente il consenso della Georgia ad assumere la responsabilità della protezione degli interessi della Federazione Russa in Georgia da parte della Svizzera, concluso il 4 marzo 2009

A.

In seguito al conflitto scoppiato nell'agosto 2008 tra la Georgia e la Federazione Russa, i due Paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche. La Svizzera ha perciò risposto favorevolmente alla domanda della Russia di rappresentarne gli interessi in Georgia. L'accordo concluso con la Federazione Russa il 12 dicembre 2008 definisce il contenuto e le modalità di questo mandato di potenza protettrice, che garantisce la prosecuzione delle relazioni diplomatiche e consolari tra i due Paesi. Lo scambio di note contiene l'accettazione di questo mandato da parte dello Stato ospite, ossia la Georgia. Un analogo accordo bilaterale con la Russia, attraverso il quale quest'ultima ha dato il suo consenso di Stato ospite alla rappresentanza degli interessi georgiani nella Federazione Russa, è stato concluso lo stesso giorno.

B.

Il consenso dello Stato ospite è una delle condizioni previste dal mandato di potenza protettrice.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3262

2.5.5

Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente il consenso della Russia ad assumere la responsabilità della protezione degli interessi georgiani nella Federazione Russa da parte della Svizzera, concluso il 4 marzo 2009

A.

In seguito al conflitto scoppiato nell'agosto 2008 tra la Federazione Russa e la Georgia, i due Paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche. La Svizzera ha perciò risposto favorevolmente alla domanda della Georgia di rappresentarne gli interessi in Russia. L'accordo concluso con la Georgia il 12 gennaio 2009 definisce il contenuto e le modalità di questo mandato di potenza protettrice, che garantisce la prosecuzione delle relazioni diplomatiche e consolari tra i due Paesi. Lo scambio di note contiene l'accettazione di questo mandato da parte dello Stato ospite, ossia la Russia. Un analogo accordo bilaterale con la Georgia, attraverso il quale quest'ultima ha dato il suo consenso di Stato ospite alla rappresentanza degli interessi russi in Georgia, è stato concluso lo stesso giorno.

B.

Il consenso dello Stato ospite è una delle condizioni previste dal mandato di potenza protettrice.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3263

2.5.6

Accordo tra la Svizzera e l'Albania concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti, concluso il 25 febbraio 2009

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Albania.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2009 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3264

2.5.7

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance ai fini di determinare lo statuto giuridico di GAVI Alliance in Svizzera, concluso il 23 giugno 2009, RS 0.192.122.818.12

A.

L'Accordo prevede i privilegi e le immunità accordati a GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) e ai suoi funzionari, ossia nel caso concreto i privilegi e le immunità accordati di regola a un'organizzazione intergovernativa e ai suoi funzionari.

B.

Istituita nel 1999, GAVI Alliance ha insediato il proprio segretariato a Ginevra presso l'UNICEF, mentre il settore finanziario si trova a Washington.

L'evoluzione e i successi conseguiti da GAVI Alliance l'hanno portata a dotarsi di una struttura giuridica solida e indipendente: è diventata una fondazione di diritto svizzero che raggruppa tutte le sue attività a Ginevra.

GAVI Alliance si prefigge di salvare la vita dei bambini e di proteggere la salute della popolazione attraverso un miglior accesso alla vaccinazione nei Paesi più poveri e la ricerca di nuovi vaccini.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali accordate a GAVI Alliance e ai suoi funzionari. Nella fattispecie, nella misura in cui i funzionari di GAVI Alliance erano precedentemente affiliati all'UNICEF e il loro statuto era regolamentato dall'Accordo di sede concluso con l'ONU, erano già esonerati dall'imposta sul salario in Svizzera.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2009. È applicabile fino al 1° gennaio 2009 e può essere denunciato con un preavviso scritto di due anni per la fine di ogni anno civile.

3265

2.5.8

Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e GAVI Alliance concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD), concluso il 23 giugno 2009, RS 0.192.122.818.121

A.

Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero di GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization ) non sia affiliato obbligatoriamente all'AVS, sempreché lo sia a un sistema di previdenza previsto da GAVI Alliance. Può aderire volontariamente all'AVS/AI/APG o solamente all'AD.

B.

Stessi motivi dell'Accordo di sede (cfr. n. 2.5.7).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 23 giugno 2009. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 12 mesi per il primo giorno di un anno civile.

3266

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo sulla mobilità dei collaboratori nel campo della ricerca sull'energia da fusione, concluso il 31 luglio 2009

A.

L'accordo fra EURATOM, da un lato, e numerosi Stati dell'UE nonché la Svizzera, rappresentata dal Politecnico federale di Losanna (EPFL), dall'altro, è il rinnovo di un precedente accordo. Esso permette ai partner europei di inviare i loro ricercatori in altre scuole universitarie, istituti e laboratori, beneficiando del sostegno finanziario di Euratom.

B.

Si tratta di un accordo tecnico nel quadro dell'Accordo di cooperazione del 14 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera ed EURATOM nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.11) e finora è stato prorogato di anno in anno.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a LR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2009 e copre un periodo di cinque anni. Può essere denunciato per scritto dalla Svizzera con un preavviso di sei mesi.

3267

3.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 1° aprile 2009, RS 0.420.336.1

A.

L'accordo fornisce un quadro istituzionale alla cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, che avrà luogo mediante i canali esistenti.

B.

Con questo accordo i Governi svizzero e statunitense sottolineano l'importanza politica che attribuiscono a una più stretta cooperazione scientifica e tecnologica e le forniscono una base istituzionale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a LR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2009 per un periodo iniziale di cinque anni e sarà automaticamente prorogato per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi per scritto alla controparte, con un preavviso di almeno 90 giorni, l'intenzione di denunciare l'Accordo.

3268

3.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ellenica concernente l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 15 maggio 2007

A.

L'accordo disciplina le condizioni di importazione legale dei beni culturali provenienti dall'altro Stato parte. Definisce inoltre le modalità di rimpatrio di un bene culturale importato illegalmente. Contiene infine diverse disposizioni sull'informazione e la collaborazione reciproche nell'ambito della lotta contro il trasferimento illegale dei beni culturali.

B.

L'accordo consente da un lato di preservare il patrimonio culturale della Grecia e dell'altro di salvaguardare il patrimonio culturale svizzero. Da decenni la Repubblica Ellenica è particolarmente colpita dall'esportazione illegale di beni culturali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 22 maggio 2009. L'accordo è concluso per una durata di cinque anni ed è prorogato ogni volta tacitamente per i successivi cinque anni. Può essere denunciato rispettando un termine di sei mesi.

3269

3.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Perù concernente la collaborazione volta a evitare il traffico illecito di beni culturali, concluso il 28 dicembre 2006

A.

Il presente accordo bilaterale disciplina le condizioni di importazione legale dei beni culturali provenienti dall'altro Stato parte. Definisce inoltre le modalità di rimpatrio di un bene culturale importato illegalmente. Contiene infine diverse disposizioni sull'informazione e la collaborazione reciproche nell'ambito della lotta contro il trasferimento illegale dei beni culturali.

B.

L'accordo consente da un lato di preservare il patrimonio culturale del Perù e dell'altro di salvaguardare il patrimonio culturale svizzero. Da decenni, il Perù è particolarmente colpito dall'esportazione illegale di beni culturali

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno ai fini dell'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 3 novembre 2009. L'accordo è concluso per una durata di cinque anni ed è prorogato ogni volta tacitamente per i successivi cinque anni. Può essere denunciato rispettando un termine di sei mesi.

3270

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordi di riammissione Introduzione

Gli accordi di riammissione, quali strumenti della politica in materia di rimpatrio, sono volti a garantire una riammissione per quanto possibile celere e sicura grazie a una disciplina chiara delle pertinenti modalità e procedure e dei pertinenti termini tra la Svizzera e lo Stato d'origine. La politica perseguita dalla Svizzera, che consiste nel concludere accordi di riammissione con gli Stati di origine e di transito, coincide pertanto con quella dell'UE e dei suoi Stati membri che, per controllare più efficacemente le migrazioni irregolari, stipulano accordi o clausole di riammissione attraverso trattati di associazione e di cooperazione con numerosi Stati di origine e di transito. Il quadro che determina l'avvio di negoziati e la conclusione di questi strumenti contrattuali è definito da attori e fattori diversi. Le priorità seguono da un lato le strategie specifiche del Consiglio federale per ogni singolo Stato e regione.

La scelta degli Stati che entrano in linea di conto per la conclusione di accordi di riammissione si basa su una valutazione permanente degli sviluppi migratori pertinenti nel settore dell'esecuzione e dei rimpatri, in modo da contrastare l'aumento dei casi in sospeso o di anticiparli attraverso l'adozione di misure adeguate. Negoziati vengono inoltre proposti attivamente in caso di «windows of opportunity», che da un punto di vista tattico aprono la via alla conclusione di altri accordi (accordi in materia di riammissione e di visti e, in determinati casi accordi sullo scambio di tirocinanti). Nell'anno in rassegna la Svizzera ha concluso quattro accordi di riammissione.

3271

4.1.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato, concluso il 21 novembre 2008, RS 0.142.112.149

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di soggiorno vigenti sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

Nell'ambito dell'estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria, era necessario adeguare l'accordo di riammissione del 18 luglio 1994 alle nuove esigenze di politica migratoria. Il nuovo accordo negoziato consente una regolamentazione estesa della riammissione che concerne anche i cittadini di Stati terzi senza dimora autorizzata sul territorio di una Parte contraente. Questa novità autorizza il rimpatrio di un'importante categoria di persone, ovvero quelle che utilizzano la Bulgaria solo come Paese di transito.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2009 e sostituisce l'accordo del 18 luglio 1994. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3272

4.1.2

Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 30 giugno 2009

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

L'Accordo sulla riammissione di persone concluso il 3 luglio 1997 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia (RS 0.142.118.189) non corrisponde più alle esigenze attuali, dal momento che non contempla la riammissione e il transito dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi. Il nuovo accordo negoziato con la Serbia contiene queste disposizioni e consente quindi una regolamentazione estesa della riammissione. La conclusione di questo accordo ha luogo simultaneamente alla conclusione di un accordo volto a facilitare la concessione di visti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che le procedure summenzionate sono state espletate. La Svizzera ha notificato il 22 luglio 2009 al Governo della Serbia che le condizioni interne svizzere all'entrata in vigore erano adempite. La risposta serba è pendente. L'accordo sostituisce l'accordo di riammissione del 3 luglio 1997. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica ufficiale all'altra Parte contraente. L'accordo cessa di essere applicato sei mesi dopo la data della notifica.

3273

4.1.3

Accordo di riammissione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa, concluso il 21 settembre 2009

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

In considerazione degli importanti movimenti migratori nell'area della CSI, negli anni scorsi la Svizzera ha esteso il dialogo sulla migrazione agli Stati dell'ex Unione Sovietica. Per migliorare la cooperazione con la Russia per quel che riguarda in particolare la gestione dei ritorni, è stato concluso un accordo di riammissione. La conclusione di questo accordo ha luogo simultaneamente alla conclusione di un accordo volto a facilitare la concessione di visti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle condizioni interne per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 19 ottobre 2009. La risposta russa è pendente. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica ufficiale all'altra Parte contraente.

L'accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

3274

4.1.4

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 30 marzo 2009

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi non sussiste nessun obbligo.

Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con altri Stati europei.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica la conclusione delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 7 aprile 2009. La nota finlandese è pendente. Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo per scritto con un preavviso di tre mesi.

3275

4.2

Accordi sui visti Introduzione

Per «accordi sui visti» si intendono tanto gli accordi volti a facilitare la concessione di visti quanto gli accordi sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e/o speciale. Per quel che riguarda i visti di breve durata, gli accordi volti a facilitare la concessione di visti semplificano notevolmente le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone (p. es. congiunti e uomini d'affari). A queste ultime si applicano inoltre criteri facilitati per l'allestimento di visti per più entrate. L'accordo disciplina inoltre la durata delle procedure di trattazione delle domande di visto e i relativi emolumenti. Questi accordi prevedono infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio. Gli accordi sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e/o speciale prevedono la dispensa reciproca dal visto per le categorie di persone menzionate. Le singole disposizioni variano secondo il Paese partner. Il quadro che determina l'avvio di negoziati e la conclusione di questi strumenti contrattuali è definito da attori e fattori diversi. Le priorità seguono da un lato le strategie specifiche del Consiglio federale per ogni singolo Stato e regione. È necessario inoltre conformarsi ai lavori di successione in materia di migrazione che derivano dalla partecipazione della Svizzera a Schengen. Negoziati vengono inoltre proposti attivamente in caso di «windows of opportunity», che da un punto di vista tattico aprono la via alla conclusione di altri accordi (accordi in materia di riammissione e di visti e, in determinati casi accordi sullo scambio di tirocinanti). Nell'anno in rassegna la Svizzera ha concluso tre accordi sui visti.

3276

4.2.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente la facilitazione del rilascio dei visti a cittadini della Federazione Russa e della Confederazione Svizzera, concluso il 21 settembre 2009

A.

Il presente accordo intende facilitare il rilascio di visti ai cittadini della Svizzera e della Russia per soggiorni la cui durata prevista non superi i 90 giorni per periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica notevolmente le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone.

Per queste ultime si applicano inoltre criteri facilitati per l'allestimento di visti per più entrate. L'accordo disciplina inoltre la durata delle procedure di trattazione delle domande di visto e i relativi emolumenti. L'accordo prevede infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

B.

Nel 2006 l'UE ha concluso con la Russia un accordo per facilitare il rilascio di visti che è entrato in vigore il 1° giugno 2007. A causa della necessità di armonizzare le prassi concernenti il rilascio di visti Schengen, la Svizzera, in quanto membro di Schengen, deve adeguare la sua politica relativa al rilascio di visti di breve durata a quella dell'UE. Ciò è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti. La conclusione dell'accordo ha avuto luogo simultaneamente alla conclusione di un accordo di riammissione.

C.

Con questo accordo la Svizzera preleverà per un visto Schengen lo stesso emolumento ridotto degli altri Stati Schengen. La riduzione delle entrate dovuta al rilascio di visti gratuiti può eventualmente essere compensata dagli emolumenti espresso previsti nell'accordo. L'interesse della politica estera di armonizzare, all'interno dello spazio Schengen, le regolamentazioni concernenti i visti, giustifica un'eventuale deroga al principio della copertura delle spese (art. 46a cpv. 4 LOGA).

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle condizioni interne per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 19 ottobre 2009. La risposta russa è pendente. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3277

4.2.2

Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la facilitazione del rilascio di visti, concluso il 30 giugno 2009

A.

Il presente accordo intende facilitare il rilascio di visti ai cittadini serbi per soggiorni la cui durata prevista non superi i 90 giorni entro un periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica notevolmente le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone. Per queste ultime si applicano inoltre criteri facilitati per l'allestimento di visti per più entrate.

L'accordo disciplina inoltre la durata delle procedure di trattazione delle domande di visto e i relativi emolumenti. L'accordo prevede infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

B.

Nel 2007 l'UE ha concluso con la Serbia un accordo per facilitare il rilascio di visti che è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. A causa della necessità di armonizzare le prassi concernenti il rilascio di visti Schengen, la Svizzera, in quanto membro di Schengen, deve adeguare la sua politica relativa al rilascio di visti di breve durata a quella dell'UE. Ciò è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti. La conclusione dell'accordo ha avuto luogo simultaneamente alla conclusione di un accordo di riammissione.

C.

Con questo accordo la Svizzera preleverà per un visto Schengen lo stesso emolumento ridotto degli altri Stati Schengen. Di conseguenza, l'entrata in vigore dell'accordo comporterà minori introiti. La loro portata dipenderà dallo sviluppo del numero di domande di visti con l'associazione a Schengen. L'interesse della politica estera di armonizzare, all'interno dello spazio Schengen, le regolamentazioni concernenti i visti, giustifica un'eventuale deroga al principio della copertura delle spese (art. 46a cpv. 4 LOGA).

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle condizioni interne per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 22 luglio 2009. La risposta serba è pendente. L'accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti contraenti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3278

4.2.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 22 maggio 2009, RS 0.142.117.892

A.

L'obiettivo dell'accordo è la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché possano entrare nel territorio dell'altra Parte e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni.

L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno fino a 90 giorni i titolari di un passaporto diplomatico che partecipano a una riunione o a una conferenza sul territorio dell'altra Parte.

B.

Con la conclusione di tale accordo si dà seguito alla richiesta formulata nel giugno 2008 dall'Ambasciata di Svizzera ad Hanoi. La richiesta era giustificata dalla crescita costante e regolare delle domande di visti cui era confrontata l'ambasciata, proporzionale al numero delle missioni ufficiali a Ginevra (OMC, OMS, OIL, ecc.). Dato che le missioni erano autorizzate in modo molto burocratico e lento dalle autorità vietnamite, le domande di visto risultavano molto tardive, spesso fuori dai termini. Ciò dava adito a discussioni e trattative faticose riguardo a visti che, riguardo alla loro giustificazione, non comportavano in sé alcun problema.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2009. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3279

4.3

Altri accordi del Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.3.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Cile relativo allo scambio di tirocinanti, concluso il 22 dicembre 2008

A.

L'elemento centrale dell'accordo è l'obbligo, per ciascuna Parte contraente, di accordare ogni anno, indipendentemente dalla situazione sul rispettivo mercato del lavoro, permessi di lavoro e di soggiorno della durata di 18 mesi a un numero determinato di tirocinanti. In questo caso non si applica il principio della preferenza nazionale. Conformemente all'accordo, ogni anno 50 tirocinanti svizzeri e 50 tirocinanti cileni beneficiano, nell'altro Stato, di un permesso di lavoro limitato a 18 mesi per scopi di perfezionamento professionale e linguistico. Il termine «tirocinante» designa qualsiasi persona di età tra i 18 e i 35 anni che abbia concluso una formazione professionale o gli studi e che desidera approfondire le sue conoscenze professionali e linguistiche nell'ambito di un partenariato. I tirocinanti devono assumere un impiego nella professione che hanno appreso.

B.

Il 1° giugno 2007 è già stata firmata una dichiarazione d'intenti in vista della conclusione di un accordo relativo alla scambio di giovani lavoratori.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera e LStr.

E.

L'accordo entra in vigore trenta giorni dopo che le Parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle condizioni interne per l'entrata in vigore. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 4 marzo 2009. La risposta cilena è pendente. L'accordo può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3280

4.3.2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, da parte dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America, concluso il 19 agosto 2009, RS 0.672.933.612

A.

In virtù di questo accordo, la Svizzera si impegna a trattare, entro il termine di un anno, una domanda di assistenza amministrativa delle autorità fiscali americane (Internal Revenue Service; IRS). L'allegato all'accordo definisce i criteri concernenti l'esecuzione della procedura di assistenza amministrativa; essi si fondano sulla Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61). I criteri dell'allegato concretizzano la nozione di «truffe e reati analoghi» contenuta nella summenzionata convenzione riguardo a clienti di UBS SA e concernono circa 4450 conti. In contropartita gli Stati Uniti si impegnano a ritirare il cosiddetto provvedimento «John Doe Summons», la procedura di diritto civile condotta dagli Stati Uniti, con la quale l'IRS intendeva costringere UBS SA a fornirgli i dati bancari dei suoi clienti senza passare attraverso la procedura di assistenza amministrativa concordata fra i due Stati per acconsentire allo scambio di informazioni.

B.

L'accordo permette di allontanare il rischio di un conflitto giuridico e di sovranità derivante dalla procedura giudiziaria unilaterale dell'IRS contro UBS SA: la Svizzera e gli Stati Uniti hanno concordato di applicare anche ai clienti di UBS la procedura di assistenza amministrativa concordata fra i due Stati per acconsentire allo scambio di informazioni in caso di «truffe e reati analoghi», rinunciando in tal modo a ogni misura unilaterale.

C.

Ca. 40 milioni di franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA, in combinato disposto con l'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 agosto 2009. Rimane in vigore fino a quando entrambe le Parti contraenti avranno confermato per scritto l'adempimento degli obblighi assunti (ossia probabilmente fino alla fine di agosto 2010). Il 21 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha deciso, nella causa A-7789/2009, che nella sua forma attuale l'accordo non è che un memorandum d'intesa, ragion per cui su questa base non è possibile accordare alcuna assistenza amministrativa per casi di evasione fiscale grave e continuata. Per questo motivo, il Consiglio federale ha sottoposto all'approvazione del Parlamento un accordo riveduto nella forma, in modo da chiarire la sua natura giuridica di trattato internazionale.

3281

4.3.3

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Canada concernente il co-accreditamento in Canada dell'addetto di polizia svizzero stazionato negli Stati Uniti d'America, concluso il 24 giugno 2008

A.

L'accordo conferisce all'addetto di polizia svizzero stazionato negli Stati Uniti d'America la competenza di essere attivo anche in Canada.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

10 000 franchi.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2008.

3282

4.3.4

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Malesia concernente il co-accreditamento in Malesia dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tailandia, concluso il 29 maggio 2009

A.

L'accordo conferisce all'addetto di polizia svizzero stazionato in Tailandia la competenza di essere attivo anche in Malesia.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

10 000 franchi.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2009.

3283

4.3.5

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Polonia concernente il co-accreditamento in Polonia dell'addetto di polizia svizzero stazionato nella Repubblica Ceca, concluso il 25 febbraio 2009

A.

L'accordo conferisce all'addetto di polizia svizzero stazionato nella Repubblica Ceca la competenza di essere attivo anche in Polonia.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

10 000 franchi.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2009.

3284

4.3.6

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e il Messico concernente il co-accreditamento in Svizzera dell'addetto di polizia messicano stazionato in Spagna, concluso il 17 aprile 2009

A.

L'accordo conferisce al Messico il diritto di accreditare in Svizzera l'addetto di polizia stazionato in Spagna.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

10 000 franchi.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2009.

3285

4.3.7

Accordo sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e la Russia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia in Svizzera, concluso il 30 ottobre 2009

A.

L'accordo conferisce alla Russia il diritto di far stazionare un addetto di polizia in Svizzera.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

10 000 franchi.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2009.

3286

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Introduzione

Le convenzioni internazionali menzionate nel 2009 per il settore del DDPS rientrano nel contesto politico che segue: una convenzione riguarda il servizio militare dei doppi cittadini. Un nuovo disciplinamento è stato concluso con la Germania. La regolamentazione di queste questioni è nell'interesse dei cittadini dei due Paesi tenuti al servizio militare.

Un'altra convenzione riguarda la cooperazione in materia di armamento con la Germania. Con questo Stato limitrofo la Svizzera intrattiene relazioni economiche molto strette, che una normativa comune disciplina ora anche nel settore della cooperazione in materia di armamento. Due convenzioni disciplinano la collaborazione nel settore dei dati geografici militari (Svezia e Liechtenstein). Inoltre è stata rinnovata una convenzione conclusa con gli Stati Uniti che disciplina la collaborazione nel settore dello sviluppo e della promozione di moderne tecnologie in materia d'istruzione.

Nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare è stata conclusa una convenzione con gli Stati Uniti riguardante lo scambio di piloti militari. Con l'Italia è stato sottoscritto un accordo concernente un settore aereo d'allenamento comune e transfrontaliero. Infine, sono menzionati diversi strumenti che disciplinano la partecipazione a diverse esercitazioni militari.

La collaborazione militare in materia di istruzione non ha solo l'obiettivo di ottenere e mantenere la capacità d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate, ma anche di migliorare la capacità di cooperazione, per aumentare il margine di manovra strategico.

3287

5.1

Convenzione tra la Svizzera e la Germania relativa al servizio militare dei doppi cittadini, conclusa il 20 agosto 2009

A.

La convenzione disciplina i problemi relativi allo svolgimento del servizio militare delle persone che possiedono sia la cittadinanza svizzera sia quella tedesca. Prevede che gli obblighi militari siano assolti in uno solo dei due Stati contraenti.

B.

Conformemente al diritto internazionale pubblico, ogni Stato può considerare e trattare un doppio cittadino come un suo proprio cittadino, senza tener conto dell'altra cittadinanza. Questa regola si applica anche per l'assolvimento degli obblighi militari. La convenzione dà alle persone che possiedono la doppia cittadinanza svizzera e tedesca la possibilità di scegliere il Paese nel quale intendono assolvere i loro obblighi militari. Di principio, il Paese determinante è quello nel quale la persona interessata ha il suo domicilio all'età di 18 anni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 3 LM.

E.

La ratifica svizzera è avvenuta il 3 novembre 2009. La convenzione ha una durata indeterminata e può essere denunciata con un preavviso di 12 mesi.

3288

5.2

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Germania nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 9 luglio 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) disciplina la cooperazione in materia di armamento.

B.

La Germania è, con la Francia, il partner più importante della Svizzera nel settore della cooperazione in materia di armamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore con effetto retroattivo al 6 maggio 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3289

5.3

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Svezia nel settore della cooperazione in materia di informazione geografica militare, concluso il 1° giugno 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) disciplina la trasmissione e lo scambio di informazioni geografiche non classificate, pubblicate dalle Parti nelle forme seguenti: carte, carte aeronautiche e nautiche, dati geografici digitali, dati geofisici, documenti e dati tecnici sugli sviluppi tecnologici, cataloghi, istruzioni comprendenti lo scambio di personale, nonché iniziative nel campo della ricerca e dello sviluppo.

B.

Necessità di collaborazione reciproca nei settori della misurazione nazionale, delle carte aeronautiche, della geodesia e di altri settori analoghi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 1° giugno 2009. Rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Può essere denunciato mediante un preavviso di tre mesi.

3290

5.4

Accordo amministrativo tra la Svizzera e il Principato di Liechtenstein sul controllo e sulla verifica della misurazione ufficiale, concluso il 27 luglio 2009

A

La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) assume il controllo e la verifica della misurazione ufficiale nonché il compito di vigilanza.

Quest'ultimo comprende in particolare la verifica concomitante dei lavori della misurazione ufficiale e l'esame dei conti degli imprenditori e degli acconti. Inoltre la D+M fornisce consulenze al Governo del Principato, agli uffici competenti e agli ingegneri geometri incaricati su tutte le questioni che riguardano la misurazione catastale.

B.

La struttura giuridica del Principato di Liechtenstein corrisponde spesso a quella svizzera, come accade nel caso della misurazione ufficiale. Per sfruttare le sinergie, la prestazione viene acquistata presso la Confederazione. Sul piano tecnico questo modo di procedere corrisponde alla modalità di vigilanza diretta ai sensi dell'articolo 42 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (RS 211.432.2).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2009.

3291

5.5

Convenzione tra la Svizzera e gli USA sulla prosecuzione dello sviluppo e la promozione di tecnologie della formazione moderne, conclusa il 28 dicembre 2009

A

Conclusa sotto forma di Terms of Reference, la convenzione disciplina la collaborazione nel quadro dello sviluppo e della promozione di tecnologie moderne per la formazione nell'ambito della politica di sicurezza, in particolare mediante Internet. In Svizzera questo ambito rientra nelle competenze dell'«International Relations and Security Network» dell'istituto di ricerca sulla politica di sicurezza presso il Politecnico federale di Zurigo.

B.

La collaborazione serve a unire le conoscenze tecnologiche delle due Parti per sviluppare metodi di formazione moderni ed economici. Il lavoro comune svolto finora ha permesso l'elaborazione di una serie di moduli di formazione basati su Internet e di una piattaforma web. Inoltre, alcuni team di esperti provenienti dai Paesi PPP hanno ricevuto una formazione nella produzione e nella conduzione di corsi di questo tipo basati su Internet.

C.

Nel quadro del budget corrente, per la conduzione ed il controllo sono previsti circa 5000 franchi annui.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 28 dicembre 2009. È conclusa per la durata di 5 anni e sostituisce il MoU del 2004.

3292

5.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente un settore aereo d'allenamento comune e transfrontaliero, concluso il 25 novembre 2009

A.

L'accordo tecnico disciplina la creazione di un settore aereo d'allenamento comune e transfrontaliero (Cross Border Area; CBA) nella Svizzera sudorientale e nello spazio aereo italiano confinante.

B

Il settore d'allenamento comune rappresenta un vasto ampliamento di spazi già utilizzati dall'aeronautica svizzera e dunque delle possibilità di allenamento di ambedue le forze aeree.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3293

5.7

Accordo tra la Svizzera e gli USA concernente lo scambio di personale militare, concluso il 20 luglio 2009

A.

L'accordo sostituisce la convenzione esistente dal 1995 sullo scambio di personale militare tra il Comando delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea e l'US NAVY. In base all'Accordo, un pilota delle Forze aeree svizzere si tratterrà per 24 mesi negli USA per fini formativi, mentre un pilota dell'US NAVY svolgerà una formazione di due anni presso le Forze aeree svizzere. La collaborazione si concentra sul settore della formazione di piloti di F/A-18.

B.

Oltre a questioni amministrative, l'accordo disciplina il diritto di soggiorno del personale coinvolto nello scambio e l'accesso ad informazioni riservate.

Per le questioni di responsabilità civile e responsabilità penale valgono le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP (RS 0.510.1).

C.

50 500 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è concluso in linea di principio per la durata di 10 anni e può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

3294

5.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «EPERVIER 2009», concluso il 4 giugno 2009

A.

L'accordo tecnico disciplina le modalità di svolgimento di una campagna di due settimane delle Forze aeree svizzere a Solenzara (Corsica), durante le quali hanno avuto luogo esercitazioni comuni con l'Armée de l'Air française.

B.

L'accordo disciplina in particolare le prestazioni di sostegno logistico fornite dalla Francia alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

Ca. 276 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è stato concluso per la durata dell'esercitazione ed è entrato in vigore il 4 giugno 2009.

3295

5.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la partecipazione al corso di istruzione di spegnimento di incendi sviluppatisi su aerei tenuto a Woensdrecht, concluso il 18 giugno 2009

A

Nel giugno 2009 l'accordo tecnico ha permesso l'uso di un impianto moderno ed ecologico con il quale le Forze aeree svizzere hanno potuto esercitarsi nello spegnimento di incendi scoppiati su aerei e nel salvataggio del personale di bordo.

B.

L'accordo disciplina le necessarie prestazioni di sostegno logistico fornite dai Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

Ca. 88 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è stato concluso per la durata dell'esercitazione ed è entrato in vigore il 18 giugno 2009.

3296

5.10

Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente l'uso del campo di aviazione Wittmund da parte delle Forze aeree svizzere e lo svolgimento di esercitazioni di difesa aerea tra il 20 luglio e il 28 agosto 2009, concluso il 15 luglio 2009

A.

L'accordo ha permesso alle Forze aeree svizzere di utilizzare il campo di aviazione di Wittmund in occasione del lancio del missile guidato aria-aria attivato sul Mare del Nord contro bersagli trainati da aerei e per esercitazioni comuni di difesa aerea con l'aviazione militare tedesca.

B.

L'accordo disciplina in particolare le prestazioni di sostegno logistico fornite dalla Germania alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

Ca. 752 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è stato concluso per la durata dell'esercitazione ed è entrato in vigore il 15 luglio 2009.

3297

5.11

Accordo tecnico concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere alle esercitazioni militari multinazionali «TIGER MEET 2009» in Belgio, concluso il 27 luglio 2009

A.

L'accordo multilaterale ha permesso alle Forze aeree svizzere di partecipare alle esercitazioni di difesa aerea «TIGER MEET 2009» che hanno avuto luogo in Belgio dal 14 al 25 settembre 2009.

B.

L'accordo disciplina le necessarie prestazioni di sostegno logistico fornite dai Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

Ca. 40 000 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è stato concluso per la durata dell'esercitazione ed è entrato in vigore il 27 luglio 2009.

3298

5.12

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Norvegia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2009», concluso il 2 novembre 2009

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di effettuare un addestramento intensivo di quattro settimane, dal 9 novembre al 4 dicembre 2009, in Norvegia comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa aerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

Si basa sull'Accordo del 31 gennaio 2005 tra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.159.81).

C.

Ca. 567 400 franchi.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2009. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3299

5.13

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi concernente la collaborazione nell'ambito delle esercitazioni finali dei corsi per osservatori militari dell'ONU, concluso il 17 giugno 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) riguarda lo svolgimento dell'esercitazione finale internazionale effettuata da SWISSINT nel quadro dei corsi per osservatori militari ONU sul territorio svizzero.

B.

L'obiettivo perseguito con il MoU è garantire l'applicazione tecnica dell'esercitazione di cui sopra, in particolare determinando le prestazioni di sostegno logistico per i partecipanti al corso.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a capoverso 2 LM.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 17 giugno 2009 ed è rimasto valido per il periodo dell'esercitazione, dal 26 giugno al 1° luglio 2009.

3300

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Grande Jamahiriya Araba di Libia Popolare Socialista per trovare una soluzione alle controversie, concluso il 20 agosto 2009

A.

Le Parti contraenti hanno deciso diverse misure atte a normalizzare le relazioni bilaterali, tra cui la presentazione di scuse da parte della Svizzera per le circostanze dell'arresto di Hannibal Gheddafi, la sospensione delle restrizioni per quel che riguarda i visti ed il settore economico nonché la costituzione di un tribunale arbitrale internazionale.

B.

Con l'accordo si intende porre fine alla disputa venutasi a creare con l'arresto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2009. È stato sospeso con il decreto del Consiglio federale del 4 novembre 2009.

3301

6.2

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Pontarlier in territorio francese, concluso il 30 aprile 2003, RS 0.631.252.934.953.2

A.

L'accordo disciplina i controlli doganali sul territorio francese e su quello elvetico nonché le condizioni per l'uso dei locali nella stazione di Pontarlier.

B.

Inoltre, sulla tratta Frasne­Pontarlier­Neuchâtel, permette agli agenti di ricondurre al loro Paese le persone non ammesse o arrestate, non solo con il treno, ma anche con il proprio veicolo, lungo l'itinerario autorizzato.

c.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3302

6.3

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sugli utili provenienti dalle attività di trasporto aereo internazionale, concluso il 30 novembre 2008, RS 0.672.965.65

A.

L'accordo segue in ampia misura, a livello sia formale sia materiale, il modello di accordo dell'OCSE e la prassi svizzera nel settore dell'eliminazione della doppia imposizione delle compagnie aeree nel traffico internazionale.

B

In occasione delle trattative per l'Accordo concernente il traffico aereo di linea (RS 0.748.127.196.56, entrato in vigore il 30 maggio 2002), nel novembre 1998 la Svizzera ed il Qatar si sono impegnati ad avviare negoziati su un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito proveniente dalle attività di trasporto aereo internazionale. L'accordo prevede l'esenzione dei redditi provenienti dal trasporto aereo di un'azienda dello Stato contraente verso l'altro Stato contraente.

C.

L'esenzione reciproca non comporta ripercussioni finanziarie dirette per la Svizzera. La perdita di gettito fiscale per la Confederazione e i Cantoni è giudicata modesta.

D.

Articolo 1 del decreto federale del 1° ottobre 1952 che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea (RS 672.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2009. Si applica in maniera retroattiva dal 2004 a scopi relativi alle imposte sul reddito. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

3303

7

Dipartimento federale dell'economia

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dieci nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro nella struttura comunitaria europea rappresenta un contributo importante per garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa, a vantaggio anche della Svizzera. Per tale motivo, la Svizzera si è impegnata a fornire un contributo all'integrazione dei nuovi Paesi membri dell'UE.

Il contributo all'UE allargata è destinato a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: «sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme», «ambiente e infrastruttura», «promozione dell'economia privata» e «sviluppo umano e sociale». Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC opera soprattutto nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della sanità, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alle ONG. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, in particolare delle piccole e medie imprese.

3304

7.1.1

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente l'attuazione di prescrizioni in materia di chiusura dei conti e controllo della contabilità, concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono gli articoli 2 (scopi del progetto), 3 (contributo svizzero e utilizzazione dello stesso) e 8 (presentazione dei rapporti).

B.

Nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, l'accordo sostiene il progetto «Financial Reporting Technical Assistance Project» della BM in Polonia.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3305

7.1.2

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso l'11 agosto 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono gli articoli 2 (scopi del progetto), 3 (contributo svizzero e utilizzazione dello stesso) e 9 (presentazione dei rapporti).

B.

Nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, l'accordo sostiene il progetto «Financial Reporting Technical Assistance Project» della BM in Lettonia.

C.

1,977795 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 2009 ed è valido fino al 31 marzo 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3306

7.1.3

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso 23 gennaio 2009

A.

Le principali disposizioni concernono gli articoli 2 (scopi del progetto), 3 (contributo svizzero e utilizzazione dello stesso) e 9 (presentazione dei rapporti).

B.

Nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, l'accordo sostiene il progetto «Financial Reporting Technical Assistance Project» della BM in Estonia.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

È entrato in vigore il 23 gennaio 2009 e copre il periodo compreso tra febbraio 2009 e gennaio 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3307

7.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 23 gennaio 2009

A.

Disciplina un contributo non rimborsabile della Svizzera per il sostegno alla preparazione e all'elaborazione di proposte di progetti per il programma di cooperazione tra Svizzera ed Estonia nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni, una preparazione efficace delle proposte di progetto e un'elevata qualità delle domande di progetto.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2009 e rimane valido fino al 14 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3308

7.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il contributo della Svizzera alla Lettonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento e la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 21 gennaio 2009

A.

Nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, l'accordo ne definisce le modalità d'impiego nel quadro dei costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre il modo di gestire il contributo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo. Inoltre, disciplina le modalità di un contributo non rimborsabile della Svizzera per garantire il buon risultato dello svolgimento e per il sostegno alla preparazione e all'elaborazione di progetti per il programma di cooperazione Svizzera con la Lettonia nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Il contributo ai costi di attuazione intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con la Lettonia possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente. Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di studi sulla fattibilità e sugli influssi dell'ambiente), una preparazione efficace delle proposte di progetto e un'elevata qualità delle domande di progetto.

C.

900 000 franchi (costi di attuazione) e 300 000 franchi (facilitazione della preparazione dei progetti). Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 gennaio 2009 e rimane valido fino al 14 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3309

7.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia nazionale di sviluppo, concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 1° maggio 2009

A.

L'accordo disciplina un contributo non rimborsabile della Svizzera a sostegno della preparazione e dell'elaborazione di proposte di progetti per il programma di cooperazione tra Svizzera e Ungheria nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di studi sulla fattibilità e sugli influssi dell'ambiente) una preparazione efficace delle proposte di progetto e un'elevata qualità delle domande di progetto.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2009 e rimane valido fino al 14 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3310

7.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Slovacca, rappresentata dal «Government Office», concernente la facilitazione nella preparazione di progetti, concluso il 16 dicembre 2009

A.

L'accordo disciplina un contributo non rimborsabile della Svizzera a sostegno della preparazione e dell'elaborazione di proposte di progetti per il programma di cooperazione tra Svizzera e Slovacchia nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di studi sulla fattibilità e sugli influssi dell'ambiente), una preparazione efficace delle proposte di progetto e un'elevata qualità delle domande di progetto.

C.

1,216 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2009 e rimane valido fino al 13 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3311

7.1.8

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il capitale di rischio per le PMI, concluso il 16 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo di progetto concernono l'articolo 2 (scopi del progetto), l'articolo 3 (contributo svizzero e utilizzazione dello stesso) e l'articolo 9 (presentazione dei rapporti).

B.

Nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, tramite il Fondo nazionale di capitale l'accordo di progetto mette a disposizione di PMI polacche promettenti e con uno spiccato potenziale di crescita finanziamenti a lungo termine sotto forma di capitale di rischio.

C.

53 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2009 e rimane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3312

7.1.9

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Slovenia concernente il contributo finanziario al progetto «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities», concluso il 18 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo riguardano gli obiettivi e la portata del progetto, l'entità e l'impiego del contributo, le responsabilità dei partner, l'organizzazione progettuale e le indicazioni per la procedura di bando.

B.

Nel quadro del contributo all'allargamento, con i mezzi previsti in questo accordo a settembre verrà costruita a Vrtojba una barriera acustica di 600 metri dotata di pannelli solari, in venti edifici pubblici verrà sistemato un impianto di riscaldamento a biomassa e il pubblico verrà informato su questo progetto esemplare in una vasta campagna ad hoc.

C.

3,68 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2009 e copre il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3313

7.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

Lo scopo principale della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Europa orientale consiste nel contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo criteri propri dello Stato di diritto e di sviluppare un'economia di mercato sociale e rispettosa dell'ambiente nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Con progetti mirati in settori importanti per la società ­ sicurezza e governance, infrastruttura e ambiente, sviluppo socioeconomico ­ la Svizzera fornisce il suo contributo alle riforme legali ed economiche, al miglioramento delle condizioni di vita, alla stabilità e alla sicurezza nel suo immediato vicinato europeo. Se si considerano l'impegno internazionale e la ripartizione degli oneri a livello europeo, ciò soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1). La cooperazione rientra peraltro nella concezione moderna di tutela degli interessi in politica estera grazie a una maggiore collaborazione e integrazione internazionali.

L'accento è posto sui seguenti settori prioritari: stabilità e governance; riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità vengono suddivise per argomenti e regioni geografiche nell'ambito di programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

3314

7.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il CEFTA concernente il sostegno istituzionale della Segreteria CEFTA, concluso il 5 febbraio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative al sostegno istituzionale alla Segreteria dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA).

B.

Con l'accordo si intende permettere ai membri del Central European Free Trade Agreement di sostenere una segreteria comune e di portare avanti i contenuti dell'Agreement, soprattutto per quel che riguarda la creazione di reti, la diffusione di informazioni in generale e sul CEFTA in particolare.

C.

156 000 Euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2009 e rimane valido fino al 15 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto dalla SECO o dalla Segreteria del CEFTA.

3315

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Serbia e la Deposit Insurance Agency concernente il sostegno tecnico della Deposit Insurance Agency al risanamento ed alla privatizzazione del settore bancario e assicurativo serbo, concluso il 24 febbraio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il sostegno tecnico della Deposit Insurance Agency al risanamento ed alla privatizzazione del settore bancario ed assicurativo serbo.

B.

L'accordo permette di sostenere la Serbia nella strategia di risanamento e privatizzazione delle banche e delle assicurazioni di proprietà statale.

C.

Al massimo 2,7 milioni di Euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2009 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione fondamentale, può essere denunciato con effetto immediato.

3316

7.2.3

Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente la promozione delle esportazioni, concluso il 1° ottobre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il potenziamento del commercio con l'estero grazie ad una maggiore esportazione di prodotti serbi.

B.

Con l'accordo si sostiene il processo di adesione della Serbia all'OMC.

C.

565 383 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2009 e rimane valido fino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3317

7.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Governo serbo, rappresentato dal Ministero dell'energia, concernente il contributo finanziario al progetto «Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B», concluso il 5 maggio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono gli obiettivi e la portata del progetto, l'entità, l'impiego e le condizioni del contributo, le responsabilità dei partner, l'organizzazione e l'esecuzione progettuali, le modalità di pagamento e le indicazioni per la procedura di bando.

B.

L'accordo rientra nel contesto del dialogo settoriale sull'efficacia energetica, cui partecipa anche l'ufficio di coordinamento. Contribuisce allo sviluppo del settore energetico serbo e all'attuazione delle disposizioni di protezione ambientale. Conferisce alla Svizzera una posizione di vantaggio nel settore chiave del dialogo settoriale con il Governo serbo.

C.

10,56 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2009 e copre il periodo dal 2009 al 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi, se gli obiettivi non possono più essere raggiunti o se il beneficiario non rispetta gli impegni.

3318

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, il Centro del commercio internazionale (CCI) e il Kirghizistan concernente la promozione commerciale nel Kirghizistan, concluso il 30 giugno 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono un contributo alla crescita sostenibile ed alla diversificazione delle PMI kirghise.

B.

L'accordo si concentra su una maggiore competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento e sul potenziamento delle infrastrutture di gestione della qualità del Kirghizistan.

C.

1,842013 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2009 e rimane valido fino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto dopo ogni riunione del comitato direttivo.

3319

7.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Governo del Kirghizistan, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il contributo finanziario al progetto «Bishkek Water Supply Project», concluso il 21 luglio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono gli obiettivi e la portata del progetto, l'entità e l'impiego del contributo, le responsabilità dei partner, l'organizzazione progettuale e le indicazioni per la procedura di bando.

B.

L'accordo rientra nel contesto del risanamento delle strutture di approvvigionamento idrico della città di Bischkek. Si tratta di un importante contributo alla garanzia dell'approvvigionamento di acqua pulita per quasi un milione di persone. Conferisce alla Svizzera una posizione di vantaggio nel settore dell'approvvigionamento idrico urbano. Il progetto è attuato in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo BERS che mette a disposizione della città i crediti necessari e implementa il progetto.

C.

5,7 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2009. Non ha data di scadenza. Può essere denunciato per scritto se gli obiettivi non possono più essere raggiunti.

3320

7.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 30 settembre 2009

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria della SECO allo sviluppo di competenze tecniche nel Ministero delle finanze della Repubblica del Kirghizistan tramite un Multi-Donor Trust Fund.

B.

La riforma del sistema finanziario pubblico rappresenta uno degli argomenti prioritari della SECO nel settore del «sostegno macroeconomico». Il contributo garantisce il sostegno della SECO quale partner attivo del processo di riforma.

C.

570 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3321

7.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il finanziamento dell'elaborazione di un «Externally Financed Outputs» nel settore dell'ammodernamento delle finanze pubbliche nel Tagikistan, concluso il 31 agosto 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'elaborazione di una proposta di progetto nel settore della contabilità del settore pubblico da parte della BM. Disciplina il finanziamento di questi lavori da parte della SECO.

B.

La SECO ha finanziato uno studio diagnostico per individuare l'approccio alle riforme. L'accordo incarica la BM di elaborare un piano per un progetto di assistenza tecnica basata sullo studio.

C.

65 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

l'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2009.

3322

7.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca nazionale del Tagikistan concernente il finanziamento di un esame esterno del bilancio, concluso il 3 novembre 2009

A.

L'accordo disciplina il finanziamento di un esame esterno del bilancio della Banca nazionale del Tagikistan (BNT).

B.

Nel 2007 sono state constatate diverse irregolarità nella gestione delle riserve monetarie della BNT. L'esame avviato su richiesta del FMI ha mostrato che la BNT deve far nuovamente elaborare al più presto esami annui del bilancio. Su richiesta della BNT, la SECO ed il DFID (Department for international development) si sono dichiarati disposti a finanziare un primo esame stabilendo le basi per la riapertura di esami regolari del bilancio (finanziati dalla BNT).

C.

250 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

l'accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3323

7.2.10

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna concernente il finanziamento di un esame esterno del bilancio della Banca nazionale del Tagikistan, concluso il 19 ottobre 2009

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) disciplina la gestione fiduciaria dei mezzi messi a disposizione dal dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale (DFID) per il cofinanziamento di un esame esterno del bilancio della Banca nazionale del Tagikistan (BNT). La SECO è stata incaricata di amministrare il contributo del DFID.

B.

Nel 2007 sono state constatate diverse irregolarità nella gestione delle riserve monetarie della BNT. L'esame avviato su richiesta del FMI ha mostrato che la BNT deve far nuovamente elaborare al più presto esami annui del bilancio. Su richiesta della BNT, la SECO ed il DFID si sono dichiarati disposti a finanziare un primo esame stabilendo le basi per la riapertura di esami regolari del bilancio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 3 novembre 2009.

3324

7.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento di una seconda fase per istituire un controllo finanziario esterno nel Tagikistan, concluso l'11 novembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la continuazione del sostegno alle autorità del Tagikistan nell'istituzione di un controllo finanziario esterno. Disciplina il finanziamento di questi lavori da parte della SECO.

B.

La SECO ha già finanziato la prima fase progettuale per istituire un controllo finanziario esterno nel Tagikistan. Con l'accordo la Svizzera incarica la BM di proseguire i lavori.

C.

785 620 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2009.

3325

7.2.12

Accordo tra la Svizzera, l'International Trade Centre e il Tagikistan concernente la promozione commerciale nel Tagikistan, concluso il 22 ottobre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la crescita sostenibile e la diversificazione delle PMI nel Tagikistan.

B.

L'accordo si concentra su una maggiore competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento e sul potenziamento delle infrastrutture di gestione della qualità nel Tagikistan.

C.

1,805627 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2009 e rimane valido fino al 31 dicembre 2012. Il progetto è suddiviso in quattro fasi. L'accordo può essere denunciato per scritto dalla Svizzera dopo ogni fase progettuale.

3326

7.2.13

Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia austriaca di cooperazione allo sviluppo nel settore dell'efficienza energetica in Macedonia, concluso il 17 luglio 2009

A.

L'accordo bilaterale riguarda un contributo alla promozione dell'efficienza energetica in Macedonia. Le sue disposizioni principali concernono il contenuto e la portata del progetto, l'entità e l'impiego dei mezzi, le responsabilità dei partner e l'organizzazione progettuale.

B.

Il progetto sostiene la creazione di condizioni quadro legali, relative al personale, tecnologiche e scientifiche per misure atte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici. Queste norme e indicazioni vengono riunite in un unico ordinamento e le condizioni quadro legali adeguate alla direttiva 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici: ciò implica la creazione di standard minimi di efficienza, l'elaborazione di metodi di calcolo standardizzati e l'introduzione di certificazioni ad hoc.

C.

176 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2009. Rimane valido fino al 15 settembre 2012.

3327

7.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente l'assistenza tecnica nell'Europa orientale e in Asia centrale, concluso il 21 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni concernono il contributo della SECO all'attuazione dell'assistenza tecnica a Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale da parte del FMI.

B.

La SECO ha già finanziato due fasi dell'assistenza tecnica a favore di Paesi partner della SECO nell'Europa orientale e in Asia centrale. Con il presente Accordo la SECO incarica il FMI di proseguire i lavori.

C.

3,15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto dalla Svizzera in qualsiasi momento.

3328

7.2.15

Aggiunta all'Accordo del 21 dicembre 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente l'assistenza tecnica all'Europa orientale e all'Asia centrale, conclusa il 21 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo della SECO all'attuazione dell'assistenza tecnica ai Paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale da parte del FMI.

B.

L'aggiunta disciplina un contributo finanziario della SECO relativo all'Accordo East. L'accordo e la relativa aggiunta sono stati firmati lo stesso giorno. L'aggiunta è diventata necessaria per consentire alla SECO di versare contributi finanziari in due valute diverse (franchi e dollari USA).

C.

6 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'aggiunta è entrata in vigore il 21 dicembre 2009.

3329

7.2.16

A.

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Serbia concernente la promozione delle esportazioni e la realizzazione di standard GLOBALGAP, concluso il 7 dicembre 2009 Le principali disposizioni de Memorandum d'intesa (MoU) concernono lo sviluppo del commercio con l'estero grazie alla promozione delle esportazioni di prodotti serbi.

B.

L'accordo consente di sostenere l'applicazione di standard GLOBALGAP.

C.

605 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 7 dicembre 2009 ed è valido fino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3330

7.3

Messaggio del 7 marzo 2008 concernente il finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2008 2535) Introduzione

I messaggi sulla continuazione della collaborazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio DSC) e sul finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (messaggio SECO) stabiliscono gli elementi fondamentali della strategia unitaria della Confederazione nella politica dello sviluppo. La strategia si basa su tre pilastri, cioè il contributo della Svizzera (1) alla riduzione della povertà, (2) alla promozione della sicurezza umana in Paesi e regioni instabili e alla riduzione dei rischi per la sicurezza nonché (3) alla partecipazione a una forma di globalizzazione che promuova lo sviluppo.

Le misure di politica economica e commerciale intendono in primo luogo sostenere l'integrazione a lungo termine dei Paesi in sviluppo nell'economia mondiale e promuovere la loro crescita economica. Si intende in tal modo contribuire a una riduzione a lungo termine della povertà in questi Paesi. È data la priorità al miglioramento delle condizioni quadro economiche, alla promozione della competitività, alla diversificazione del commercio e alla mobilitazione degli investimenti sia interni sia esteri.

Nell'ambito della cooperazione con i Paesi in sviluppo, il centro di prestazioni «Cooperazione e sviluppo economici» della SECO si impegna con quattro strumenti in Paesi in sviluppo avanzati (Ghana, Sudafrica, Egitto, Colombia, Perù, Vietnam e Indonesia) e in programmi globali e regionali. I quattro strumenti sono il sostegno macroeconomico, il finanziamento di infrastrutture, la promozione del commercio e lo sviluppo del settore privato.

3331

7.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Governo del Perù, rappresentato dall'Istituto nazionale della proprietà intellettuale, e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 23 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione della seconda fase del programma «Competition Policy in Latin America» COMPAL in Perù.

B.

L'accordo prosegue il processo di consolidamento del sistema della concorrenza e della protezione del consumatore avviato con la prima fase del programma COMPAL e in particolare potenzia le condizioni quadro istituzionali e l'esecuzione delle normative.

C.

419 990 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2009 e rimane valido fino al 22 aprile 2013. Può essere denunciato per scritto dalla SECO o dall'Istituto peruviano della proprietà intellettuale.

3332

7.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Governo di El Salvador, rappresentato dall'autorità di sorveglianza della concorrenza e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 27 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione della seconda fase del programma «Competition Policy in Latin America» COMPAL in El Salvador.

B.

L'accordo prosegue il processo di consolidamento del sistema della concorrenza e della protezione del consumatore avviato con la prima fase del programma COMPAL e in particolare potenzia le condizioni quadro istituzionali e l'esecuzione delle normative.

C.

172 969 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2009 e rimane valido fino al 31 maggio 2013. Può essere denunciato per scritto dalla SECO o dall'autorità di sorveglianza della concorrenza.

3333

7.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Governo della Colombia, rappresentato dall'autorità di sorveglianza dell'industria e del commercio, e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 23 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione della seconda fase del programma «Competition Policy in Latin America» COMPAL in Colombia.

B.

L'accordo prosegue il processo di consolidamento del sistema della concorrenza e della protezione del consumatore avviato con la prima fase del programma COMPAL e in particolare potenzia le condizioni quadro istituzionali e l'esecuzione delle normative.

C.

421 873 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2009 e rimane valido fino al 22 aprile 2013. Può essere denunciato per scritto dalla SECO o dall'autorità di sorveglianza dell'industria e del commercio.

3334

7.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, dal Governo del Costa Rica, rappresentato dal Ministero del commercio, e l'UNCTAD concernente la fase II del programma COMPAL, concluso il 16 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione della seconda fase del programma «Competition Policy in Latin America» COMPAL in Costa Rica.

B.

L'accordo prosegue il processo di consolidamento del sistema della concorrenza e della protezione del consumatore avviato con la prima fase del programma COMPAL e in particolare potenzia le condizioni quadro istituzionali e l'esecuzione delle normative.

C.

301 538 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2009 e rimane valido fino al 15 aprile 2013. Può essere denunciato per scritto dalla SECO o dal Ministero del commercio.

3335

7.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Cina, rappresentata dal Ministero del commercio (MOFCOM), concernente il consolidamento della cooperazione nel settore ambientale, concluso il 26 febbraio 2009

A.

Le disposizioni principali dell'accordo concernono l'intensificazione della cooperazione tra la SECO e il MOFCOM nel settore ambientale, in particolare per quel che riguarda il transfer tecnologico, l'efficienza energetica e delle risorse nonché la gestione sostenibile delle catene di creazione di valore.

B.

L'accordo permette la creazione di un gruppo di lavoro misto che si riunisce almeno una volta all'anno per discutere l'attuazione dei progetti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3336

7.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente le misure sanitarie e fitosanitarie, concluso il 1° dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità del contributo della Svizzera allo «Standards and Trade Development Facility Trust Fund», gestito dall'OMC.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione della partecipazione svizzera al Trust Fund. Mediante l'individuazione dei bisogni e i progetti di assistenza tecnica nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie si dovrebbe consentire ai Paesi in sviluppo membri dell'OMC di implementare efficacemente l'accordo OMC concernente le misure sanitarie e fitosanitarie.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e rimane valido fino al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3337

7.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS al fine di migliorare le infrastrutture sanitarie in Egitto, concluso il 7 dicembre 2009

A

L'accordo verte sul contributo della Svizzera al miglioramento delle infrastrutture sanitarie in Egitto. Le disposizioni principali concernono il contenuto e la portata del progetto, l'entità e l'impiego dei mezzi, le responsabilità dei partner e l'organizzazione progettuale.

B

L'obiettivo principale del progetto, finanziato soprattutto dalla BIRS, è il miglioramento duraturo: i) delle condizioni sanitarie e ambientali nei quartieri residenziali e ii) della qualità dell'acqua in impianti d'irrigazione scelti.

Lo scopo principale del contributo svizzero è di consolidare le istituzioni egiziane nazionali e locali responsabili dell'attuazione del progetto della BIRS e dell'esercizio degli impianti sanitari.

C.

9,485 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2009 e copre il periodo fino al 30 giugno 2014. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3338

7.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto SCORE, concluso il 16 luglio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises SCORE».

B.

L'accordo permette di potenziare le capacità imprenditoriali delle PMI e delle aziende complementari. Il progetto ne favorisce lo sviluppo, promuove la creazione di impieghi produttivi, l'aumento di competitività, migliori condizioni di produzione e buone pratiche sul posto di lavoro.

C.

4,235098 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2009 e rimane valido fino al 15 luglio 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3339

7.3.9

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFE, e l'OIL, rappresentata dall'UIL, concernente la cooperazione economica allo sviluppo svolta dalla SECO e dall'UIL, concluso il 9 giugno 2009

A.

Le principali disposizioni del Memorandum d'intesa (MoU) concernono i settori della cooperazione tra la SECO e l'UIL, i progetti specifici della cooperazione e le modalità di consultazione. L'obiettivo è intensificare la cooperazione tra la SECO e l'UIL nel sociale, consolidare le capacità imprenditoriali e promuovere efficacemente le norme internazionali del lavoro e della responsabilità sociale delle aziende.

B.

Il MoU stabilisce un esame annuale a livello bilaterale che permette alle Parti all'accordo di valutare e dibattere l'attuazione dei progetti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 9 giugno 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3340

7.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il programma «Better Work», concluso il 3 luglio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del programma «Better Work».

B.

L'accordo migliora il rispetto degli standard di lavoro nazionali ed internazionali e promuove una maggiore competitività. Il programma si concentra su una migliore collaborazione tra gli esportatori e il mercato internazionale nel settore tessile.

C.

3 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2009 e rimane valido fino al 2 luglio 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3341

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, il Centro per il commercio internazionale e la Tunisia concernente la promozione delle esportazioni tunisine, concluso il 21 novembre 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il potenziamento del commercio estero grazie alla promozione dell'esportazione di prodotti tunisini.

B.

L'accordo promuove la capacità imprenditoriale nel settore dei servizi e dei prodotti agricoli. Il progetto viene eseguito in tre moduli: introduzione di una rete analitica tunisina, applicazione di strategie settoriali e assistenza alle aziende.

C.

1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2008 e copre il periodo dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2012. Il progetto può essere terminato di comune accordo in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.

3342

7.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Strengthening of the National Cleaner Production Centre in Tunisia», concluso il 20 ottobre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto «Strengthening of the National Cleaner Production Centre in Tunisia».

B.

L'accordo promuove la produzione ecologica (Cleaner Production) delle PMI nei settori agroindustriale e turistico in Tunisia.

C.

1,312495 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2009.

3343

7.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Industrial Energy Efficiency Improvement in South Africa», concluso il 20 ottobre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di attuazione del progetto «Industrial Energy Efficiency Improvement in South Africa».

B.

L'accordo promuove l'efficienza energetica delle PMI in settori scelti nel Sudafrica.

C.

2 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2009.

3344

7.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Governo del Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli esteri, concernente il programma di potenziamento dell'esportazione di prodotti biologici e del commercio equo, concluso il 28 gennaio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono gli obiettivi del programma, la struttura della governance, gli obblighi delle Parti contraenti e il controllo e la valutazione del progetto di potenziamento dell'esportazione di prodotti biologici e del commercio equo in America centrale.

B.

L'accordo intende aumentare a lungo termine il reddito dei piccoli e medi produttori di prodotti biologici e del commercio equo in America centrale e migliorarne la competitività sul mercato internazionale.

C.

2,36 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2009 e copre il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 maggio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3345

7.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente un aiuto budgetario, concluso il 18 febbraio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'aiuto generale al budget versato al Governo di Burkina Faso per il periodo dal 2009 al 2011.

B.

Viene versato un sostegno finanziario diretto al Governo del Burkina Faso a favore della strategia di lotta contro la povertà (Programme d'actions prioritaires du Cadre statégique de lutte contre la pauvreté), del programma di consolidamento macroeconomico, dell'assistenza al bilancio pubblico e dello svolgimento del programma economico. L'operazione è coordinata con il gruppo di donatori che forniscono un aiuto al budget.

C.

24 milioni di franchi pagabili in tre rate di 8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2009 e copre il periodo dal 2009 al 2011. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

3346

7.3.16

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione nel Burkina Faso, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'assistenza tecnica nel quadro dell'aiuto budgetario, concluso il 5 ottobre 2009

A.

Le principali disposizioni del Memorandum d'intesa (MoU) concernono le modalità dell'assistenza tecnica nel quadro dell'aiuto budgetario per la modernizzazione delle autorità tributarie centrali (Direction générale des Impôts, DGI) a Burkina Faso e il sostegno alle riforme fiscali.

B.

La riforma delle finanze pubbliche rappresenta un argomento prioritario della SECO nell'ambito «Sostegno macroeconomico». Il contributo garantisce il sostegno della SECO quale partner attivo del processo di riforma delle autorità tributarie e l'aumento degli introiti fiscali del Burkina Faso.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 5 ottobre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3347

7.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente un aiuto budgetario, concluso il 6 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'aiuto budgetario generale al Governo del Ghana per il periodo dal 2009 al 2011.

B.

L'accordo permette un finanziamento diretto al Governo del Ghana per l'attuazione della strategia nazionale di riduzione della povertà (Ghana Poverty Reduction Strategy, GPRS II). Il sostegno è coordinato con il gruppo dei Paesi donatori che forniscono un aiuto budgetario.

C.

Al massimo 27 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 aprile 2009 e copre il periodo dal 2009 al 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi. In caso di violazione fondamentale, può essere denunciato con effetto immediato.

3348

7.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico, rappresentato dal Mozambique Revenue Authority, concernente il contributo della Svizzera al «Common Fund for the Implementation of the Mozambique Revenue Autority Reform Program 2009­2011», concluso il 9 novembre 2009

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria della SECO a un fondo di sostegno della riforma fiscale in Mozambico.

B.

La riforma fiscale, quale elemento centrale delle finanze pubbliche, è uno degli argomenti prioritari della SECO nell'ambito «Sostegno macroeconomico». Il contributo a una nuova forma di finanziamento (Common Fund) prepara il disimpegno della SECO dal settore della riforma fiscale in Mozambico.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre e termina il 30 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3349

7.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il cofinanziamento del «Poverty Reduction Support Credit for Vietnam», concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria della SECO all'aiuto budgetario a favore del Vietnam per il sostegno alla strategia di riduzione della povertà tramite un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La riforma delle finanze pubbliche, al centro dell'operazione, è uno degli argomento prioritari della SECO nell'ambito «Sostegno macroeconomico».

Il contributo garantisce la partecipazione della SECO al PRSC (Poverty reduction support credit), la piattaforma centrale del dialogo politico tra il Governo e i Paesi donatori.

C.

12 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3350

7.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il sostegno al «Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund in Vietnam», concluso il 14 dicembre 2009

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria della SECO allo sviluppo di competenze tecniche nel settore delle finanze pubbliche in Vietnam tramite un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La riforma delle finanze pubbliche è uno degli argomenti prioritari della SECO nell'ambito «Sostegno macroeconomico». Il contributo permette alla SECO di sostenere il processo di riforma in Vietnam quale partner attivo.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3351

7.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il sostegno al «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund in Indonesia», concluso il 19 novembre 2009

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria della SECO allo sviluppo di competenze tecniche nel settore delle finanze pubbliche in Indonesia tramite un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La riforma delle finanze pubbliche è uno degli argomenti prioritari della SECO nell'ambito «Sostegno macroeconomico». Il contributo permette alla SECO di sostenere il processo di riforma quale partner attivo.

C.

4,5 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3352

7.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, ed il FMI concernente un fondo fiduciario per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, concluso il 7 luglio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la partecipazione finanziaria della SECO ad un'iniziativa globale di donatori multilaterali del FMI per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

B.

Accorda sostegno a Paesi poveri affinché adeguino le normative nazionali per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e conformino i sistemi di controllo agli standard minimi riconosciuti. La Svizzera è la principale donatrice dell'iniziativa nella quale ha assunto un ruolo preponderante.

C.

5 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2009 e copre il periodo dal 2009 al 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 12 mesi.

3353

7.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il fondo fiduciario di cofinanziamento dell'«Economic Management Capacity Building Project» in Ghana, concluso il 28 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il fondo fiduciario dell'IDA per il cofinanziamento dell'«Economic Management Capacity Building Project» in Ghana.

B.

L'accordo contribuisce al fondo fiduciario dell'IDA per il cofinanziamento dell'«Economic Management Capacity Building Project» a sostegno delle strategie di riforma del settore finanziario del Governo del Ghana (Ghana Financial Sector Strategic Plan).

C.

2,6 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2009 e copre il periodo dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3354

7.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries», concluso il 23 aprile 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries» della BIRS e dell'IDA.

B.

L'accordo contribuisce al «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries» della BIRS e dell'IDA che sostengono i Paesi beneficiari nella gestione dei debiti.

C.

2 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2009 e rimane valido fino al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3355

7.3.25

Accordo tra la Svizzera e l'Egitto concernente la chiusura e lo scioglimento del fondo di sviluppo svizzero-egiziano, concluso l'8 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la chiusura e lo scioglimento del fondo di sviluppo svizzero-egiziano.

B.

L'accordo stabilisce la chiusura e lo scioglimento del fondo di sviluppo svizzero-egiziano. Pone termine all'accordo tra la Svizzera e l'Egitto concernente la riduzione parziale del debito con l'estero e la creazione di un fondo di sviluppo svizzero-egiziano, concluso il 25 maggio 1995.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2009. Non contiene clausole di denuncia.

3356

7.3.26

Accordo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura nonché la consulenza e l'assistenza per la facilitazione del «Sub-National Program», concluso il 9 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di sostegno della SECO al «Public-Private Infrastructure Advisory Facility» (PPIAF).

B.

L'accordo realizza a livello bilaterale le modalità di esecuzione del programma. Prevede la mobilitazione di un'assistenza tecnica nel settore della governance d'impresa.

C.

12,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2009 e resta valido per tre anni.

Può essere denunciato per scritto con un preavviso che deve essere approvato da tutti i donatori che partecipano al programma.

3357

7.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Togo, concernente la riduzione del debito estero della Repubblica del Togo, concluso il 19 maggio 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la riduzione del debito estero della Repubblica del Togo.

B.

L'accordo applica a livello bilaterale una riduzione parziale del debito estero della Repubblica del Togo in esecuzione dell'intesa multilaterale raggiunta dai Paesi creditori del Club di Parigi il 22 gennaio 2009.

C.

171 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2009.

3358

7.3.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Congo, concernente la riduzione del debito estero della Repubblica del Congo, concluso il 23 giugno 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono la riduzione del debito estero della Repubblica del Congo.

B.

L'accordo garantisce alla Repubblica del Congo una riduzione parziale del debito estero in applicazione dell'intesa multilaterale raggiunta dai Paesi creditori del Club di Parigi l'11 dicembre 2008.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2009.

3359

7.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il «East Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo svizzero al Centro d'assistenza tecnica in Africa orientale del FMI.

B.

L'accordo concerne il contributo al Centro d'assistenza tecnica in Africa orientale del FMI che sostiene i Paesi beneficiari nella gestione delle finanze pubbliche, nella statistica e nella sorveglianza del mercato finanziario.

C.

1 milione di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto dalla Svizzera in qualsiasi momento.

3360

7.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il «West Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo svizzero al Centro d'assistenza tecnica in Africa occidentale del FMI.

B.

L'accordo concerne un contributo al Centro d'assistenza tecnica in Africa occidentale del FMI che sostiene i Paesi beneficiari nella gestione delle finanze pubbliche, nella statistica e nella sorveglianza del mercato finanziario.

C.

1 milione di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto dalla Svizzera in qualsiasi momento.

3361

7.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il «South und West II Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», concluso l'11 dicembre 2009

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono il contributo svizzero ai Centri di assistenza tecnica in Africa meridionale e occidentale del FMI.

B.

L'accordo verte su un contributo ai Centri di assistenza tecnica in Africa meridionale e occidentale del FMI che sostiene i Paesi beneficiari nella gestione delle finanze pubbliche, nella statistica e nella sorveglianza del mercato finanziario.

C.

8 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto dalla Svizzera in qualsiasi momento.

3362

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia

7.4.1

Scambio di lettere tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente l'istituzione di un quadro normativo per la trasmissione di dati personali negli Stati Uniti, concluso il 9 dicembre 2008, RS 0.235.233.6

A.

L'accordo concerne linee guida vincolanti che permettono ad imprese statunitensi di impegnarsi a rispettare i principi della protezione dei dati e garantire agli Stati Uniti un livello di protezione adeguato riconosciuto dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

B.

Lo scambio di lettere serve a semplificare la trasmissione di dati tra la Svizzera e gli Stati Uniti e a consolidare i diritti di protezione dei dati dei cittadini svizzeri negli USA.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 febbraio 2009. Può essere denunciato, sospeso o limitato da ambedue i contraenti.

3363

7.4.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Indonesia concernente la fondazione di una commissione mista per l'economia ed il commercio, firmato il 26 novembre 2009

A.

L'accordo concerne la fondazione di una commissione mista per l'economia ed il commercio svizzero-indonesiana.

B.

La fondazione della commissione istituzionalizza il dialogo bilaterale tra la Svizzera e l'Indonesia sui rapporti economici e commerciali. Ai convegni della commissione possono partecipare, oltre ad agenti delle amministrazioni, anche rappresentanti degli ambienti economici. I convegni avranno luogo con ogni probabilità ogni anno a turno in Indonesia e in Svizzera. Le decisioni della commissione non sono vincolanti per la Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2009. Rimane valido per cinque anni e viene tacitamente rinnovato per un periodo di cinque anni in mancanza di denuncia tempestiva.

3364

7.4.3

Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 25 maggio 2009, RS 0.916.225.14

A.

L'accordo concerne l'applicazione della normativa svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. Sostituisce lo scambio di note del 23 maggio 2006. Dal punto di vista del contenuto si tratta di una proroga del medesimo, la cui durata era limitata a un triennio.

B.

Da alcuni anni sussistevano divergenze interpretative tra la Commissione europea e il Liechtenstein da una parte e alcuni Paesi membri dell'UE dall'altra sul calcolo della durata di protezione dei cosiddetti certificati di protezione complementari (Supplementary Protection Certificate, SPC) che permettono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di un SPC valido nello SEE deve essere calcolata a partire dal giorno in cui nel Liechtenstein viene riconosciuta automaticamente l'autorizzazione svizzera, se Swissmedic l'ha rilasciata tempestivamente prima dell'autorità di ammissione di un Paese SEE. Questo riduce la durata effettiva del brevetto nello SEE, poiché la durata di protezione del SPC inizia anche se il medicamento autorizzato in Svizzera non ha accesso al mercato SEE. La Corte di giustizia della CE ha avallato l'opinione della Commissione UE (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Poiché la regolamentazione concernente i SPC per i prodotti fitosanitari è la stessa dei medicamenti, per evitare gli inconvenienti economici dovuti alla sentenza di cui sopra alle imprese che chiedono autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Svizzera ed il Liechtenstein avevano concluso un accordo bilaterale sull'applicazione della legislazione sui prodotti fitosanitari, parallelamente all'accordo complementare del 22 aprile 2005 relativo allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive (RS 0.812.101.951.41).

Sulla base di questo accordo, le autorizzazioni rilasciate dall'UFAG per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) non saranno più estese automaticamente al Liechtenstein, ma di norma saranno differite di 12 mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2009 per la durata di un triennio.

Prima della scadenza, le Parti contraenti esaminano tutte le modifiche da apportarvi in vista di un'applicazione ulteriore.

3365

7.4.4

Accordo complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 25 maggio 2009, RS 0.812.101.951.41

A.

L'accordo è un complemento allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Sostituisce l'accordo complementare del 23 maggio 2006. Dal punto di vista del contenuto si tratta di una proroga del medesimo, la cui durata era limitata a un triennio.

B.

Da alcuni anni sussistevano divergenze interpretative tra la Commissione europea ed il Liechtenstein da una parte e alcuni Paesi membri dell'UE dall'altra sul calcolo della durata di protezione dei cosiddetti certificati di protezione complementari (Supplementary Protection Certificate, SPC) che permettono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea, la durata di un SPC valido nello SEE deve essere calcolata a partire dal giorno in cui nel Liechtenstein viene riconosciuta automaticamente l'autorizzazione svizzera, se Swissmedic l'ha rilasciata tempestivamente prima dell'autorità di ammissione di un Paese SEE. Questo riduce la durata effettiva del brevetto nello SEE, poiché la durata di protezione del SPC inizia anche se il medicamento autorizzato in Svizzera non ha accesso al mercato SEE. La Corte di giustizia della CE ha avallato l'opinione della Commissione UE (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Svizzera ed il Liechtenstein hanno adeguato l'accordo bilaterale per quel che riguarda la normativa applicabile ai medicamenti al fine di evitare inconvenienti economici alle imprese che chiedono l'autorizzazione per i medicamenti all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic e per garantire che i pazienti svizzeri dispongano al più presto di medicamenti nuovi e innovativi.

Sulla base di questo accordo, le autorizzazioni rilasciate da Swissmedic per i prodotti contenenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) non saranno più estese automaticamente al Liechtenstein, ma di norma saranno differite di 12 mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2009 per la durata di un triennio.

Prima della scadenza, le Parti contraenti esaminano tutte le modifiche da apportarvi in vista di un'applicazione ulteriore.

3366

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo Multilaterale M 204 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR concernente la classificazione della sostanza chimica 1-idrossibenzotriazolo monoidrato, concluso il 22 luglio 2009

A.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

B.

In deroga alla sezione 3.2.1 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), l'accordo prevede che la materia la cui denominazione ufficiale per il trasporto è 1-idrossibenzotriazolo monoidrato rientri nel n. ONU 3474.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

Per la Svizzera l'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2009 e rimane valido fino al 30 giugno 2011. Può essere denunciato in qualsiasi momento e resta valido fino alla data prevista soltanto per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non denunciato.

3367

8.2

Accordo Multilaterale M 205 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR concernente l'applicazione della deroga del paragrafo 1.1.4.2.1 sul trasporto di merci della classe 9, nell'ambito di una catena di trasporti che comporta un percorso marittimo o aereo, non sottoposte alle disposizioni del Codice IMDG o alle Istruzioni Tecniche, concluso il 22 luglio 2009

A.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

B.

In deroga all'ultima frase della sottosezione 1.1.4.2.1 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), l'accordo prevede che i colli, i contenitori, le cisterne mobili e i contenitori-cisterna contenenti merci della classe 9 non sottoposte alle disposizioni del Codice IMDG (International Maritime Code for Dangerous Goods) o alle Istruzioni Tecniche ICAO e trasportate nell'ambito di una catena di trasporti che comporta un percorso marittimo o aereo siano esonerati dal soddisfare le disposizioni dell'ADR in materia di imballaggio, imballaggio in comune, marcatura, etichettatura dei colli o etichettatura sui veicoli.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

Per la Svizzera l'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2009 e si applica fino al 1° giugno 2011. Può essere denunciato in qualsiasi momento e resta valido fino alla data prevista soltanto per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non denunciato.

3368

8.3

Accordo Multilaterale M 206 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente le disposizioni speciali per la marcatura delle materie pericolose per l'ambiente, concluso il 22 luglio 2009

A.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

B.

In deroga alle disposizioni della sottosezione 5.2.1.8 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), l'accordo prevede che le merci pericolose con i n. ONU 3077 e 3082 possano essere trasportate senza la marcatura illustrata al paragrafo 5.2.1.8.3.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

Per la Svizzera l'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2009 e si applica fino al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato in qualsiasi momento e resta valido fino alla data prevista solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non denunciato.

3369

8.4

Accordo Multilaterale M 207 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di clorosilani in recipienti a pressione di acciaio assegnati all'istruzione di imballaggio P010, concluso il 22 luglio 2009

A.

L'accordo agevola il trasporto di sostanze pericolose e tiene conto degli interessi economici senza limitare la sicurezza.

B.

In deroga alle disposizioni della sottosezione 4.1.3.7 dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), l'accordo prevede che i clorosilani assegnati all'istruzione di imballaggio P 010 possano essere trasportati in recipienti a pressione di acciaio, se sono soddisfatte le disposizioni generali della sottosezione 4.1.3.6.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

Per la Svizzera l'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2009 e si applica fino al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato in qualsiasi momento e resta valido fino alla data prevista soltanto per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non denunciato.

3370

8.5

Accordo tra la Svizzera e il Camerun concernente i trasporti aerei, concluso il 13 gennaio 2009, RS 0.748.127.192.27

A.

L'accordo disciplina i rapporti tra i due Paesi nell'ambito dei regolari collegamenti di traffico aereo; sostituisce l'accordo dell'11 novembre 1968.

B.

Il nuovo accordo corrisponde alla posizione della Svizzera nella politica del traffico aereo, come è stata definita dal Parlamento e dal Governo. Questa politica prevede tra l'altro una crescente liberalizzazione a livello bilaterale, qualora non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

E.

L'accordo è valido provvisoriamente dal 13 gennaio 2009. Il 13 febbraio 2009 la Svizzera ha comunicato al Camerun che le condizioni interne svizzere per l'entrata in vigore erano soddisfatte. La risposta del Camerun è pendente. L'accordo può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

3371

8.6

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20

A.

L'accordo disciplina i rapporti tra i due Paesi nell'ambito dei regolari collegamenti di traffico aereo; sostituisce l'accordo del 18 settembre 1996.

B.

Il nuovo accordo corrisponde alla posizione della Svizzera nella politica del traffico aereo, come è stata definita dal Parlamento e dal Governo. Questa politica prevede tra l'altro una crescente liberalizzazione a livello bilaterale, qualora non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748).

E.

L'accordo è valido provvisoriamente dal 10 novembre 2009. Il 30 novembre 2009 la Svizzera ha comunicato alla Macedonia che le condizioni interne svizzere per l'entrata in vigore erano soddisfatte. La risposta della Macedonia è pendente. L'accordo può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

3372

8.7

Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, concluso il 20 febbraio 2008

A.

Il protocollo concerne la registrazione, la firma e la trasmissione anche elettroniche della lettera di vettura per il trasporto internazionale di merci su strada.

B.

Attualmente la lettera di vettura cartacea deve accompagnare la merce sul veicolo di trasporto. Ne conseguono tra l'altro inconvenienti a causa della grafia poco leggibile. Il rilascio di una lettera di vettura elettronica modernizza e semplifica la procedura nei trasporti transfrontalieri. Il Protocollo è stato elaborato nel quadro della CEE/ONU.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Ratificato dalla Svizzera il 26 gennaio 2009, il protocollo entra in vigore 90 giorni dopo la ratifica o l'adesione di cinque Paesi, fase non ancora raggiunta. Ogni Parte contraente può denunciarlo con un preavviso di 12 mesi.

3373

8.8

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 30 settembre 2008, RS 0.741.619.123

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

Sostituisce il precedente accordo (entrato in vigore nel 1984) con adeguamenti agli sviluppi odierni. Il rinnovo è stato chiesto dall'Albania.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 7 LCStr e articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2009. Può essere denunciato per scritto per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

3374

8.9

Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla garanzia reciproca in materia di approvvigionamento di gas naturale, concluso il 26 febbraio 2009, RS 0.733.134.9

A.

La Francia e la Svizzera si impegnano a non trattare in modo discriminatorio i clienti svizzeri e francesi in caso di difficoltà di approvvigionamento e a garantire alle ditte svizzere riserve di gas naturale nei depositi sotterranei in Francia.

B.

Per motivi geologici la Svizzera non dispone di depositi sotterranei di gas naturale. Per questo motivo le ditte svizzere in passato hanno contribuito finanziariamente al deposito sotterraneo di gas naturale di Etrez nei pressi di Lione. Nel 2006 una direttiva europea concernente la sicurezza in materia di approvvigionamento di gas è stata applicata dalla Francia in modo tale che in caso di penuria di gas avrebbe potuto scaturirne un trattamento sfavorevole delle ditte svizzere per quel che riguarda l'accesso al deposito di Etrez.

Perciò alla fine del 2006 la Svizzera ha avviato negoziati in merito con la Francia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2009 e rimane valido fino al 30 settembre 2016. Viene prolungato tacitamente per altri sette anni e può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte con un preavviso di 12 mesi.

3375

8.10

Accordo di collaborazione tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'UFAM, e l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea, nel settore del suolo, concluso il 18 dicembre 2009

A.

L'accordo concerne la collaborazione nel settore del suolo tra il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea a Ispra (I), il Centro europeo di dati sul suolo, e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

B.

L'accordo permette uno sviluppo congiunto di metodi di valutazione della qualità e di monitoraggio del suolo allo scopo di promuovere lo scambio di informazioni e conoscenze, di gestire con efficacia le risorse del JRC e dell'UFAM e di garantire la comparabilità dei risultati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA. Ai sensi dell'articolo 48a capoverso 1, seconda frase LOGA, la conclusione dell'accordo è stata delegata all'UFAM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2009 e rimane valido fino al 18 dicembre 2014. Può essere denunciato da entrambe le Parti mediante preavviso scritto di tre mesi.

3376

8.11

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo indonesiano concernente la creazione di un gruppo di lavoro per il dialogo e la collaborazione ambientali, concluso il 17 dicembre 2009

A.

L'accordo concerne la collaborazione per promuovere il dialogo sulle questioni ambientali tra la Svizzera e la Repubblica indonesiana.

B.

Istituzionalizzazione della collaborazione a livello politico in vista dello sviluppo di strategie comuni e della promozione della protezione ambientale e dell'impiego sostenibile delle risorse naturali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2009. Rimane valido per cinque anni a meno che una delle Parti contraenti non comunichi per scritto all'altra di volerlo denunciare con un preavviso di almeno sei mesi.

3377

8.12

Accordo tra il DATEC e il Ministero delle acque cinese, concluso il 19 aprile 2009

A.

Le Parti contraenti sostengono e promuovono lo scambio e la cooperazione tra i rispettivi governi, enti pubblici, organi scientifici e ambienti imprenditoriali nei settori dello sfruttamento e dello sviluppo sostenibile di risorse idriche e della prevenzione dei pericoli.

B.

Istituzionalizzazione della cooperazione nei settori dello sfruttamento e dello sviluppo sostenibile di risorse idriche e della prevenzione dei pericoli.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2009. In una prima fase è limitato a cinque anni, in seguito verrà tacitamente prolungato per un ulteriore quinquennio se non viene denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi prima della fine del periodo di validità.

3378

8.13

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente lo sfruttamento e il coordinamento della gamma di frequenze 380­385/390­395 MHz e l'impiego transfrontaliero di apparecchi mobili e portatili per la rete radio nazionale di sicurezza «POLYCOM», concluso il 9 dicembre 2009

A.

Accordo complementare alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla partecipazione di quest'ultimo alla rete di sicurezza radio «POLYCOM», del 18 ottobre 2003 (FF 2004 2921, 3122). Concerne un contributo ad un migliore sfruttamento degli apparecchi radio e dello spettro delle frequenze da parte delle autorità di sicurezza di ambedue i Paesi.

B.

La rete radio di sicurezza «POLYCOM» viene trattata nel Liechtenstein come parte della rete svizzera. In questo modo le frequenze radio possono essere sfruttate meglio in ambedue i Paesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2009. Può essere denunciato per la fine di ogni anno da ambedue le Parti contraenti con un preavviso di 12 mesi. Perde validità quando la rete «POLYCOM» viene sostituita.

3379

8.14

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente lo sfruttamento di impianti di trasmissione e frequenze a scopi di radiodiffusione sul territorio del Paese confinante, concluso il 9 dicembre 2009

A.

L'accordo concerne lo sfruttamento di impianti di trasmissione e frequenze a scopi di radiodiffusione sul territorio del Paese confinante. Ne stabilisce le procedure e gli emolumenti.

B.

L'uso di impianti di trasmissione e di frequenze sul territorio del Paese confinante permette di migliorare e di estendere l'offerta audiovisiva ai due lati della frontiera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e articolo 64 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2009. Può essere denunciato per la fine di ogni anno da ambedue le Parti contraenti con un preavviso di 12 mesi.

3380

9

Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino e a trasporle, se necessario, nel diritto svizzero (articolo 2 capoverso 3 e articolo 7 AAS; articolo 1 capoverso 3 e articolo 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen; dal canto suo, la Svizzera deve informare l'UE, entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto, se ed entro quali termini intende recepirlo (articolo 7 capoverso 2 lettera a AAS; articolo 4 capoverso 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (articolo 7 capoverso 4 AAS; articolo 4 capoverso 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Uno sviluppo di tipo vincolante viene invece recepito mediante uno scambio di note che costituisce per la Svizzera un trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o in caso di trattato di portata minore secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA), dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, la Svizzera deve informare l'UE che le esigenze costituzionali interne sono soddisfatte e che il trattato in questione può entrare in vigore. Dispone di un termine
massimo di due anni a contare dalla notifica da parte dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (articolo 7 capoverso 2 lettera b AAS; articolo 4 capoverso 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino che sono di competenza del Consiglio federale figurano nel capitolo speciale del rapporto a causa del loro carattere particolare.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS e 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

3381

Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, altri trattati internazionali connessi con gli accordi di associazione a Schengen/Dublino, come è avvenuto con l'accordo complementare FRONTEX (n. 9.14) nel presente rapporto.

3382

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2008/905/CE del 27 novembre 2008 che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo, concluso il 14 gennaio 2009, RS 0.362.380.015

A.

Lo scambio di note riprende una modifica dell'Istruzione consolare comune che è già vincolante per la Svizzera e che deve essere attualizzata per tener conto della completa esecuzione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Svizzera. Nell'elenco dei codici dei Paesi nell'allegato 13, esempi 11 e 14 dell'Istruzione, si riprende il codice seguente: «Confederazione Svizzera: CH».

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 gennaio 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3383

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008/910/CE del Consiglio del 27 novembre 2008 recante modifica delle parti 1 e 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 14 gennaio 2009

A.

Lo scambio di note recepisce una modifica della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche). Al fine di permettere la consultazione tra le autorità preposte alle richieste di visto di cittadini di Paesi problematici, è stata creata la rete VISION. La Svizzera partecipa a questa rete di consultazione. Lo sviluppo Schengen rende necessario aggiornare l'elenco degli obblighi della rete di consultazione per evitarne il sovraccarico a causa di un numero eccessivo di messaggi d'errore dovuti a un uso non coerente del codice nei vari tipi di visto. Per semplificare la procedura, deve essere utilizzato un solo codice per ogni tipo di visto.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 gennaio 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3384

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2008)8657 (definitiva) della Commissione del 22 dicembre 2008 che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che aggiorna i documenti di riferimento normativo, concluso il 21 gennaio 2009

A.

La decisione adottata con lo Scambio di note determina la politica di certificazione ai sensi del n. 5.5.3. della decisione della Commissione C(2006)2909 del 28 giugno 2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. L'autorità nazionale di certificazione di ogni Paese Schengen deve pubblicare regole di certificazione e una dichiarazione sulle pratiche di certificazione, conformi alle esigenze stabilite in merito indicando, in particolare, le condizioni di rilascio dei certificati destinate a chi verifica i documenti (esteri). Per poter leggere le impronte digitali sono necessari diritti d'accesso particolari. Ogni Paese può dunque stabilire quali altri Stati sono autorizzati a leggere le impronte digitali sul chip. A questo scopo, devono essere emessi certificati numerici, trasmessi poi ai Paesi autorizzati, con i quali certificare i singoli apparecchi lettori autorizzati. Le impronte digitali possono perciò essere lette solo dai relativi lettori certificati. Queste norme di certificazione si applicano al Public Key Infrastructure per garantire la protezione delle impronte digitali registrate nei passaporti, conformemente alla descrizione riportata nel messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 (FF 2007 4731).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 ottobre 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3385

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen, concluso il 18 febbraio 2009

A.

Lo scambio di note riguarda le modifiche del codice frontiere Schengen necessarie all'impiego efficace del sistema di informazione visti (VIS) alla frontiera. L'accordo stabilisce regole comuni sull'obbligo di utilizzare il VIS alla frontiera.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna. I costi di applicazione del VIS sono già stati presi in considerazione nel budget.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3386

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008 /972/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto, concluso il 18 febbraio 2009, RS 0.362.380.016

A.

Lo scambio di note riprende una modifica dell'Istruzione consolare comune che è già vincolante per la Svizzera e deve essere aggiornata per tener conto della completa applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Svizzera. A causa di una modifica formale, l'esempio 9 dell'allegato 13 concernente il visto per un soggiorno di breve durata non è più valido e deve essere modificato.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3387

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2009/171/CE del 10 febbraio 2009 che modifica l'allegato 2 inventario A dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all'obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani, concluso il 17 marzo 2009, RS 0.362.380.017

A.

Lo scambio di note riprende una modifica dell'Istruzione consolare comune che contiene disposizioni fondamentali per il rilascio dei visti Schengen.

L'Istruzione è parte dell'acquis di Schengen già ripreso nel quadro dell'AAS. L'allegato 2 inventario A dell'Istruzione contiene un indice dei Paesi i cui cittadini titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio non sottostanno all'obbligo del visto. È stato necessario aggiornare l'Istruzione poiché l'Austria ha deciso di escludere i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio indonesiano dall'obbligo del visto.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 marzo 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3388

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/377/CE della Commissione del 5 maggio 2009 che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), concluso il 4 giugno 2009

A.

Lo scambio di note concerne le misure di esecuzione relative all'utilizzazione del sistema di comunicazione elettronico «VIS Mail» per il periodo dall'entrata in funzione del VIS al termine del roll-out nella regione interessata. Quando tutte le autorità che rilasciano i visti Schengen saranno collegate al VIS (termine del roll-out), il meccanismo «VIS Mail» sostituirà l'attuale rete di consultazione Schengen VISION e lo scambio di tutti i tipi di messaggi dovrà avvenire tramite l'infrastruttura VIS per mezzo del meccanismo «VIS Mail».

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3389

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione C(2009)3769 definitiva del 20 maggio 2009 recante modifica della decisione della Commissione C(96)352 del 7 febbraio 1996 che fissa prescrizioni per il modello uniforme per i visti, limitatamente alla numerazione dei visti, concluso il 24 giugno 2009

A.

Lo scambio di note stabilisce le specifiche tecniche necessarie all'uniformazione dei visti. La Svizzera è tenuta ad applicare queste specifiche nella produzione del bollo per il visto. Le indicazioni cui la decisione si riferisce non vengono pubblicate perché sono tenute segrete per il loro carattere particolare.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 giugno 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3390

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2009)3770 definitiva della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifica alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, concluso il 24 giugno 2009

A.

Lo scambio di note concerne gli elementi di sicurezza e le caratteristiche biometriche riprese nel regolamento (CE) n. 380/2008 e stabilisce le relative specifiche tecniche che devono essere rispettate nel permesso di soggiorno.

Queste misure supplementari comuni sono tenute segrete per il loro carattere particolare.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008 concernente la modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 concernente il modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3391

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, concluso il 7 luglio 2009

A.

Il regolamento recepito con lo scambio di note modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio sulle norme per le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (regolamento CE sui documenti d'identità). Il regolamento applica i risultati dei progetti pilota svolti in vari Paesi membri sui documenti di viaggio biometrici e concretizza le regolamentazioni in vigore.

Introduce il principio «una persona ­ un passaporto», precisa il rilevamento delle impronte digitali, definisce i gruppi delle persone esonerate dall'obbligo di fornire la propria impronta digitale e indica la procedura da seguire nel caso in cui non sia temporaneamente possibile rilevare le impronte digitali. Inoltre, il rilevamento degli elementi biometrici deve risultare conforme alla CEDU e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e possono essere stabilite specifiche tecniche complementari conformi alle raccomandazioni dell'OACI. Secondo il regolamento, gli elementi biometrici vengono utilizzati solo per controllare l'autenticità del passaporto o del documento di viaggio e per verificare l'identità del titolare tramite elementi paragonabili direttamente disponibili quando, per legge, è necessario mostrare il passaporto o il documento di viaggio.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettere b e d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 ottobre 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3392

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto, concluso il 7 luglio 2009

A.

Lo scambio di note concerne l'Istruzione consolare comune che contiene le disposizioni fondamentali per il rilascio dei visti Schengen ed è parte dell'acquis di Schengen già ripreso nel quadro dell'AAS. L'accordo che modifica l'Istruzione crea uno strumento giuridico per il rilevamento degli identificatori biometrici (tratti del viso, impronte digitali) e un quadro giuridico per l'organizzazione dei servizi consolari in vista dell'introduzione del sistema di informazione sui visti (VIS).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3393

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e la CE sul recepimento della decisione 2009/538/CE della Commissione del 10 luglio 2009 concernente la modifica della decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione del Fondo per le frontiere esterne, concluso il 19 agosto 2009

A.

Lo scambio di note modifica la decisione 2008/456/CE della Commissione del 5 marzo 2008 già ripresa dalla Svizzera. Il periodo di promozione dei programmi annuali viene esteso da due a due anni e mezzo.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 574/2007CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla creazione del Fondo per le frontiere esterne dal 2007 al 2013. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3394

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), concluso il 23 settembre 2009, RS 0.362.380.020

A.

Lo scambio di note riprende il codice dei visti della Comunità il quale determina le procedure e le condizioni del rilascio di visti per il transito sul territorio dei Paesi Schengen o per soggiorni di tre mesi al massimo. Il codice riunisce le regole fondamentali dei visti Schengen in un nuovo ordinamento e sostituisce l'Istruzione consolare comune, che è parte dell'acquis di Schengen già ripreso nel quadro dell'AAS.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 settembre 2009, ma si applica solo dal 5 aprile 2010. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3395

9.14

Accordo tra la CE da una parte e la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein dall'altra concernente le modalità di partecipazione di entrambi gli Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (FRONTEX), concluso il 30 settembre 2009

A.

L'accordo disciplina il diritto di voto nel consiglio di amministrazione di FRONTEX, la partecipazione finanziaria della Svizzera all'Agenzia e il riconoscimento delle competenze della Corte di giustizia CE nei riguardi di FRONTEX.

B.

La Svizzera ha dovuto concludere un accordo con la CE sulla partecipazione del nostro Paese a FRONTEX poiché il regolamento FRONTEX non contiene disposizioni sulle modalità di partecipazione degli Stati associati, quali la Svizzera, alle attività dell'Agenzia.

C.

Partecipazione al budget dell'Agenzia pari alla percentuale di cui all'articolo 11 capoverso 3 AAS (per il 2010 circa 4 milioni di franchi).

D.

Articolo 2 del decreto federale del 3 ottobre 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (FF 2008 7323).

E.

La Svizzera ha ratificato l'accordo il 20 novembre 2009. Attende la notifica della CE per l'entrata in vigore.

3396

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/720/CE del Consiglio del 17 settembre 2009 che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 21 ottobre 2009

A.

Lo scambio di note fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituisce il SIS 1+. I problemi del SIS II constatati durante i test ne hanno ritardato l'entrata in funzione e comportano una modifica del termine di migrazione. Dato il tempo necessario alla soluzione dei problemi, la data di settembre 2009 non era più realistica ed è stato necessario fissarne un'altra. La scadenza più avanzata per completare la migrazione è stata fissata al 30 giugno 2010.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 21 ottobre 2009 e rimane valido fino al 30 giugno 2010. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3397

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/724/GAI del Consiglio del 17 settembre 2009 che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 21 ottobre 2009

A.

Lo scambio di note fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituisce il SIS 1+. I problemi del SIS II constatati durante i test ne hanno ritardato l'entrata in funzione e comportano una modifica del termine di migrazione. Dato il tempo necessario alla soluzione dei problemi, la data di settembre 2009 non era più realistica ed è stato necessario fissarne un'altra. La scadenza più avanzata per completare la migrazione è stata fissata al 30 giugno 2010.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 21 ottobre 2009 e rimane valido fino al 30 giugno 2010. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3398

9.17

1

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione C(2009)7476 della Commissione del 5 ottobre 2009 concernente la decisione della Commissione che modifica la decisione C(2008)8657 definitiva che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, concluso il 4 novembre 2009

A.

La decisione recepita con lo scambio di note chiede agli Stati Schengen di creare uno SPOC (Single point of contact), un organo centrale di contatto, nel quadro della gestione dell'infrastruttura Public Key Infrastructure, come previsto dal regolamento (CE) n. 2252/20041. Al momento della prima applicazione delle regole di certificazione per l'introduzione di impronte digitali nei passaporti, è stata constatata la necessità di modificarle per ragioni pratiche e creare in ogni Stato Schengen un organo centrale di contatto (SPOC) responsabile dello scambio di certificati di autentificazione allo sportello. La decisione in oggetto precisa che il protocollo definito, nel quale sono descritte le funzioni dello SPOC, deve essere utilizzato nelle regolari attività di comunicazione interstatale. Tutti i compiti essenziali di gestione devono essere eseguiti tramite canali di comunicazione affidabili e la comunicazione interstatale deve passare esclusivamente per lo SPOC. In particolare, devono essere messi a punto canali alternativi cui affidarsi in caso di disturbi di quelli usuali. Inoltre, lo SPOC deve soddisfare i requisiti di cui al nuovo allegato C.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 novembre 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 che stabilisce norme sulle caratteristiche di sicurezza sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

3399

9.18

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/756/CE della Commissione del 9 ottobre 2009 che stabilisce le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti, concluso il 4 novembre 2009

A.

Lo scambio di note determina nell'allegato le specifiche tecniche (di risoluzione e uso) per le impronte digitali ai fini dell'identificazione e della verifica biometriche nel sistema di informazione visti (VIS).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3400

9.19

Intesa d'esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l'Italia, conclusa il 17 novembre 2009, RS 0.360.454.12

A.

L'Intesa d'esecuzione degli accordi d'associazione della Svizzera a Schengen e dell'accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali permette un'ampia cooperazione tra i due Stati per combattere meglio la criminalità internazionale, in particolare il commercio di sostanze stupefacenti.

B.

Si tratta di migliorare la cooperazione dei corpi di polizia svizzeri e italiani a livello bilaterale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'Intesa è entrata in vigore il 17 novembre 2009. È conclusa a tempo indeterminato, ma può essere denunciata in ogni momento con un preavviso di sei mesi.

3401

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 17 dicembre 2009, RS 0.362.380.025

A.

Lo scambio di note concerne l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini della Macedonia, del Montenegro e della Serbia che attraversano la frontiera dello spazio Schengen per un soggiorno complessivo di tre mesi nell'arco di sei. L'esenzione è valida dal 19 dicembre 2009.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna per i Cantoni. Per la Confederazione, perdita di emolumenti pari a circa 1,35 milioni di franchi.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2009. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3402

9.21

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2010/49/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che determina le prime regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS), concluso il 17 dicembre 2009

A.

Lo scambio di note determina che la prima regione in cui entra in funzione il sistema di informazione visti (VIS) è il Nordafrica (Egitto, Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3403

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2009/876/CE della Commissione del 30 novembre 2009 che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica nell'ambito del sistema d'informazione visti, concluso il 17 dicembre 2009

A.

Lo scambio di note concerne le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale e nell'allegato riporta i singoli provvedimenti (concernenti l'immissione di dati e il collegamento tra le domande, l'accesso ai dati, la modifica e la cancellazione, anche anticipata, dei dati, le registrazioni delle operazioni di trattamento e il relativo accesso).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note entra in vigore il giorno in cui la Svizzera comunica l'adempimento delle condizioni costituzionali relative allo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS). Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3404

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente l'attuazione del progetto volto a minimizzare l'impatto degli effetti climatici estremi sulla salute della popolazione tagika, concluso il 14 novembre 2008

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al Consiglio di concertazione per l'approvvigionamento idrico e la depurazione, concluso l'8 dicembre 2008

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie, concluso l'8 dicembre 2008

10.1.1

10.1.2

10.1.3

3405

Accordo di base (fonte RU/RS)

Complemento

Complemento

Complemento all'accordo

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

16.09.2009 16.09.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

16.09.2009 16.09.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

09.09.2009 09.09.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Dipartimento federale degli affari esteri

10.1

N.

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10

Nuovo partner: Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS)

Nuovo partner: Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (UNOPS)

Proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2009 a causa del ritardo delle attività previste dal progetto e dell'integrazione di due modifiche strategiche.

Contenuto della modifica

­

­

­

Costi

Accordo tra la DSC e il Ministero dell'educazione della Serbia concernente il progetto «Unità di coordinamento per le riforme dell'educazione», concluso il 28 dicembre 2007

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Serbia concernente il progetto «Sostegno al miglioramento dell'inclusione sociale in Serbia», concluso il 27 luglio 2009

Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto «Condizioni di vita degli sfollati interni e dei rifugiati nel distretto di Aghdam, Azerbaigian», concluso il 9 maggio 2008

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di promozione dei diritti umani e, in particolare, dei diritti della popolazione indigena, concluso l'8 dicembre 2005

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

3406

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Complemento

Complemento all'accordo

Primo complemento

Complemento

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

01.07.2009 01.07.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

13.08.2009 13.08.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

05.10.2009 05.10.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

09.06.2009 09.06.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Il complemento definisce una proroga della fase fino al 31 agosto 2009.

Proroga della durata fino al 31 maggio 2009.

Il Governo serbo è tenuto a osservare le norme internazionali in materia di acquisti prescritte dalla DSC per il progetto in questione.

Nomina del nuovo responsabile di programma nel Ministero e modifica delle modalità di pagamento. Aumento dell'importo fissato nell'accordo.

Contenuto della modifica

133 529 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

72 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

­

85 260 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Addendum

10.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un programma di formazione professionale, concluso il 25 luglio 2006

3407

Addendum

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma Acqua, concluso il 31 marzo 2006

10.1.9

Addendum

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente un programma Acqua e Depurazione, concluso il 23 novembre 2007

10.1.8

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

23.07.2009 23.07.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

08.07.2009 08.07.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

08.07.2009 08.07.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 30 aprile 2009 e prevede che i pagamenti ancora in sospeso vengano effettuati in valuta locale anziché in dollari USA.

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 30 giugno 2009.

L'addendum prevede che i pagamenti ancora in sospeso vengano effettuati in valuta locale anziché in dollari USA.

Contenuto della modifica

­

­

­

Costi

Addendum

10.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di governance, concluso il 10 novembre 2005

3408

Addendum

10.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Sviluppo dell'energia idroelettrica su piccola scala per uso produttivo», concluso il 1° marzo 2007

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Addendum

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e il Consiglio nazionale per la decentralizzazione, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione nelle regioni rurali, concluso il 28 ottobre 2004

N.

Entrata in vigore

Base legale

03.08.2009 03.08.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

04.02.2009 04.02.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

14.01.2009 01.01.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

L'addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente e la proroga della fase fino al 31 marzo 2010.

L'addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

L'addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente e la proroga della fase fino al 30 settembre 2008.

Contenuto della modifica

294 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

1,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

855 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Secondo addendum

10.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Pakistan concernente il programma inteso a rafforzare il settore finanziario in Pakistan, concluso l'8 marzo 2003

3409

Addendum

10.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Segreteria generale del Sistema di integrazione centroamericana (SG-SICA), concernente una rete regionale tra il Governo e il settore privato, concluso il 6 febbraio 2007

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Addendum

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Segreteria generale del Sistema di integrazione centroamericana (SG-SICA), concernente una rete regionale tra il Governo e il settore privato, concluso il 6 febbraio 2007

N.

Entrata in vigore

Base legale

22.10.2008 1.1.2009

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

14.07.2009 14.07.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

05.01.2009 05.01.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Il programma contribuisce a rafforzare il settore finanziario in Pakistan e, di conseguenza, a migliorare la qualità dei servizi finanziari pubblici e privati.

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 31 dicembre 2009 e una modifica delle date di pagamento.

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 30 settembre 2009 e una riduzione del budget.

Contenuto della modifica

Proroga dell'accordo senza ulteriori implicazioni finanziarie.

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Riduzione di 8 400 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

09. 06.2009 09.06.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Complemento all'accordo

10.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia ed Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma di elaborazione di una strategia di sviluppo in Bosnia ed Erzegovina per il periodo 2008­2013, concluso il 28 gennaio 2008

3410

13.03.2009 13.03.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Base legale

Complemento

Entrata in vigore

08.10.2009 26.01.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

10.1.18 Accordo tra la DSC, la BIRS e l'IDA, concluso il 16 dicembre 2005

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Accordo di modifica

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.1.17 Accordo tra la DSC e l'UNWRA concernente il contributo della Svizzera all'appello dell'UNWRA per aiuti urgenti in favore del Libano settentrionale nel 2007, concluso il 28 novembre 2007

N.

La durata dell'accordo è prorogata fino al 31 dicembre 2009.

Aumento del contributo a 16,917 milioni di dollari USA.

Nuova durata dell'accordo: dal 26 gennaio 2009 al 25 aprile 2010. Il contributo è destinato al progetto di formazione professionale con diploma finale.

Contenuto della modifica

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8,186 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

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Costi

Complemento all'accordo

10.1.22 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle del Ferghana, concluso il 10 luglio 2008

3411

09.12.2009 09.12.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Complemento all'accordo

10.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia ed Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma di elaborazione di una strategia di sviluppo in Bosnia ed Erzegovina per il periodo 2008­2013, concluso il 28 gennaio 2008 07.10.2009 07.10.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

09.06.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

09.06.09

Primo complemento all'accordo

Base legale

10.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia ed Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma di elaborazione di una strategia di sviluppo in Bosnia ed Erzegovina per il periodo 2008­2013, concluso il 28 gennaio 2008

Entrata in vigore

Data

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

N.

Proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2009 a causa di ritardi delle attività nell'ambito del progetto.

La durata dell'accordo è prorogata fino al 30 aprile 2010.

Il complemento all'accordo ne proroga la durata fino al 31 dicembre 2009.

Contenuto della modifica

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Costi

Complemento

Primo complemento

10.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sviluppo dell'energia idroelettrica per uso produttivo, concluso il 27 maggio 2007

10.1.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il risanamento del fiume Golema, concluso il 16 settembre 2008

3412

Complemento all'accordo

10.1.24 Accordo tra la DSC e il Ministero della sanità del Tagikistan concernente il progetto sanitario svizzero-tagiko «Riforma sanitaria e medicina familiare» in Tagikistan, concluso il 28 giugno 2006

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Complemento all'accordo

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.1.23 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle del Ferghana, concluso il 26 maggio 2008

N.

Entrata in vigore

Base legale

14.08.09

14.08.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

21.12.2009 21.12.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

16.04.2009 16.04.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

18.06.2009 18.06.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Il primo complemento prevede una proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2010.

Il complemento prevede una proroga della fase fino al 31 dicembre 2010.

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2009 a causa di ritardi delle attività nell'ambito del progetto.

Proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2009 a causa di ritardi delle attività nell'ambito del progetto.

Contenuto della modifica

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

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Costi

Modifiche approvate dalla Commissione mista

10.1.29 Accordo del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514.6)

3413

Modifiche approvate dalla Commissione mista (RU 2009 7107)

10.1.28 Accordo del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.295.142.1)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Quarto addendum

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.1.27 Accordo tra Norvegia e Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna e il PNUS concernente il fondo destinato alla governance e alla lotta alla corruzione, concluso il 27 ottobre 2005

N.

Entrata in vigore

Base legale

25./28.03.

2008

27.09.2007 Art. 10 cpv. 4 dell'accordo

08.07.2009 01.01.2010 Art. 1 cpv. 2 e art. 5 cpv. 2 dell'accordo

27.05.2009 27.05.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Aggiornamento dell'allegato I all'art. 4 dell'accordo.

Adeguamento degli allegati I e II alla nuova legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, comprese le relative ordinanze d'esecuzione.

L'addendum tra Norvegia e Paesi Bassi, la Svizzera e il PNUS disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare nel quadro del progetto esistente e la proroga della fase fino al 31 dicembre 2009.

Contenuto della modifica

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140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

3414

Scambio di note

10.1.31 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.264.92)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Scambio di note

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.1.30 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.264.92)

N.

Entrata in vigore

Base legale

21.07.2009 20.05.2009 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

25.02.2009 25.02.2009 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

È stata designata una nuova banca per il trasferimento del contributo svizzero.

Il volume dei progetti finanziati dal fondo di partenariato e dal fondo ONG deve essere compreso tra 10 000 e 250 000 franchi.

Contenuto della modifica

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Costi

3415

Scambio di note

10.1.33 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Slovacca destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.269.11) 23.10.2009 23.10.2009 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

09.02.2009 09.02.2009 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Scambio di note

Base legale

10.1.32 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica Ceca destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.274.31)

Entrata in vigore

Data

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

N.

Appendice 1: una parte dei mezzi finanziari non ancora attribuiti è stata assegnata a un tema prioritario del programma.

È stato messo a punto un meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti.

Una clausola di flessibilità consente di assegnare definitivamente i mezzi restanti, non ancora attribuiti, in un momento successivo.

Appendice 2: i compiti del comitato di selezione e del comitato di monitoraggio sono stati definiti più chiaramente nel quadro del processo di selezione dei progetti.

Appendice 3: d'ora in poi sarà possibile applicare l'approccio «block grant» anche a progetti condotti dalla SECO nel settore privato.

Appendice 1: si rinuncia ai «compliance audit» per quanto riguarda le organizzazioni incaricate di attuare i progetti.

Appendici 2, 3: gli audit relativi ai progetti saranno effettuati da un'unica organizzazione. Il loro finanziamento avviene mediante il fondo di assistenza tecnica.

Contenuto della modifica

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Costi

19.06.2009 19.06.2009 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica

10.1.35 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Lituania concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2009 (RS 0.973.251.61)

3416

29.07.2009 29.07.2009 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Scambio di note

Base legale

10.1.34 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lettonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.248.71)

Entrata in vigore

Data

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

N.

Appendice 3: l'accordo di progetto relativo al fondo borse di studio dovrà essere firmato, da parte lituana, oltre che dall'ufficio nazionale di coordinamento e dal Ministero dell'educazione e della ricerca, anche dal consiglio lituano della ricerca.

Appendice 1: dal fondo borse di studio possono essere ora finanziati anche professori ospiti.

Contenuto della modifica

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Costi

Accordo di base (fonte RU/RS)

3417

10.1.36 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Lituania concernente l'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, concluso il 20 dicembre 2007 (RS 0.973.251.61)

N.

23.07.2009 23.07.2009 Art. 13 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Base legale

Scambio di note

Entrata in vigore

Data

Forma, designazione (fonte RU/RS)

È stato ora definito quali costi relativi alla preparazione e all'accompagnamento di progetti possono essere imputati al credito destinato a coprire i costi di attuazione.

Contenuto della modifica

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Costi

Contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

Contratto d'associazione dell'8 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

Accordo dell'11 ottobre 2005 inteso a promuovere la mobilità del personale nel campo della fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi associati (RS 0.424.13)

10.2.1

10.2.2

10.2.3

3418

Accordo di base (fonte RU/RS)

Accordo aggiuntivo n. 3 al contratto

Accordo aggiuntivo n. 2 al contratto

Accordo aggiuntivo n. 1 al contratto

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

10.02.2009 01.01.2009 Art. 10d dell'ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

27.02.2009 26.06.2009 Art. 10d dell'ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

27.02.2009 27.05.2009 Art. 10d dell'ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

Data

Dipartimento federale dell'interno

N.

10.2

Proroga dell'accordo di un anno (fino alla fine del 2009).

Adeguamento dell'importo a favore delle attività svizzere nel 2009.

Adeguamento dell'importo a favore delle attività svizzere nel 2008.

Contenuto della modifica

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Costi

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

10.3.1

10.3.2

10.3.3

3419

Accordo di base (fonte RU/RS)

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

28.10.2009 01.01.2011 Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

27.10.2009 01.04.2010 Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

25.03.2009 01.04.2010 Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Data

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

10.3

Introduzione di un sistema di ricerca internazionale complementare.

Introduzione di un sistema di utilizzazione dei risultati del lavoro di ricerca o esame effettuato da uffici nazionali.

Miglioramento della qualità delle domande di brevetto ricevute e razionalizzazione della procedura di rilascio.

Contenuto della modifica

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Costi

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.4

3420

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

01.10.2009 01.07.2010 Art. 58 cpv. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Data

Modifiche riguardanti alcuni dettagli della ricerca internazionale complementare, forma della presentazione di modifiche della descrizione, delle pretese e dei disegni e procedura di fissazione dei relativi importi delle tasse.

Contenuto della modifica

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Costi

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

10.3.5

3421

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Assemblea dell'unione di Madrid

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

30.09.2008 01.01.2009 Art. 10 cpv. 2 lett. a n. iii dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Nizza il 15 giugno 1957 (RS 0.232.112.2); Art. 10 cpv. 2 lett. a n. iii dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3); Art. 10 cpv. 2 lett. a) n. iii) del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4).

Data

Miglioramento dell'accesso alle informazioni relative al decorso di una registrazione internazionale nei Paesi menzionati.

Obbligo di emanare una dichiarazione di concessione della protezione in tutti i casi in cui non sia stato ancora notificato un rifiuto provvisorio. Dal 1° gennaio 2011 sarà obbligatorio emanare la dichiarazione di concessione della protezione.

Contenuto della modifica

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Costi

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Accordo in forma di scambio di lettere del 15 aprile 1988 tra la Confederazione Svizzera e il Fondo monetario internazionale per la partecipazione della Svizzera alla facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (RS 0.941.152)

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

3422

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

23.07.2009 11.09.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

14.10.2009 01.01.2010 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica

Decisione del Consiglio di amministrazione del FMI

01.07.2009 01.10.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

20.05.2009 03.10.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Data

Modifica (RU 2009 4349)

Modifica

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Dipartimento federale delle finanze

N.

10.4

Modifica degli statuti del Fondo fiduciario denominato ora «Poverty Reduction and Growth Trust»

Modifica dell'allegato 6 (Note esplicative)

Modifica dell'allegato 6 (Note esplicative)

Modifica dell'allegato B.2.

(Allegato relativo al materiale professionale)

Contenuto della modifica

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Costi

Accordo del 19 luglio 1967 tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne-VallorbeLosanna (RS 0.631.252.934.952.7)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

10.4.5

10.4.6

3423

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE/EFTA (RU 2010 2/91) 31.07.2009 01.01. 2009 Art. 15 par. 3 lett. a e c della Convenzione

12.09.2002/ 01.03.2009 Art. 7a cpv. 2 30.04 2003.

lett. b LOGA

Base legale

Scambio di note

Entrata in vigore

Data

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Modifica dell'allegato I all'appendice I (Merci che presentano ingenti rischi di frode)

La modifica dell'Accordo consente di ricondurre nello Stato limitrofo sulla tratta Frasne­Vallorbe­Losanna le persone non ammesse o arrestate non soltanto con il treno, ma anche su strada.

Contenuto della modifica

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Costi

Accordo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura, concluso il 29 agosto 2008

Accordo addizionale relativo all'aiuto finanziario per l'acquisto di tram d'occasione per la città di Belgrado, concluso il 1° agosto 2001 tra il Governo della Serbia, la città di Belgrado, le aziende dei trasporti belgradesi e il Governo della Confederazione Svizzera

MoU tra la Svizzera, l'Ucraina, la Città di Vinnytsia e l'impresa pubblica «Tramvai i Troleibus Upravlenie», concluso il 6 dicembre 2006

10.5.1

10.5.2

10.5.3

3424

Accordo di base (fonte RU/RS)

Addendum 2

26.06.2009 26.06.2009 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

05.05.2009 05.05.2009 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Base legale

Addendum 2

Entrata in vigore

25.08.2009 25.08.2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Data

Addendum

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Dipartimento federale dell'economia

N.

10.5

L'estensione del memorandum si riferisce alla fornitura di 1530 tram d'occasione della città di Zurigo alla città di Vinnytsia e alla proroga della sua validità fino al 31 dicembre 2011.

Adeguamento dell'accordo per estenderne la validità fino al 31 dicembre 2009.

Adeguamento dell'accordo per estenderne la validità fino al 31 ottobre 2013.

Contenuto della modifica

1,11 milioni di franchi

­

­

Costi

Accordo sugli aiuti finanziari del 26 novembre 1992 tra la Confederazione Svizzera e la Romania

Accordo dell'8 settembre 2003 tra la Confederazione Svizzera e il Tagikistan concernente il «Power Rehabilitation Project».

Complemento all'Accordo tra la Svizzera e il FMI concernente l'assistenza tecnica messa a disposizione dallo «Switzerland Technical Assisstance Subaccount» a favore di Azerbaigian, della Repubblica del Kirghizistan, di Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan del 15 aprile 1998

10.5.4

10.5.5

10.5.6

3425

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Entrata in vigore

Base legale

14.05.2009 14.05.2009 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) 03.03.2009 03.03.2009 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Scambio di lettere

20.10.2009 16.04.2010 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Addendum 2

Scambio di note

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Dal 1998 la SECO sostiene i suoi partner nel gruppo di voto del FMI e della BM in Asia centrale e in Serbia finanziando, tramite un conto fiduciario, l'assistenza tecnica messa a disposizione dal FMI.

L'importo consentirà di continuare a garantire le misure di sostegno.

Adeguamento dell'accordo per aumentarne il budget ed estenderne la validità fino al 31 maggio 2009.

Adeguamento dell'accordo per estenderne la validità fino al 31 dicembre 2011.

Contenuto della modifica

950 000 dollari USA

862 167 dollari USA

­

Costi

Complemento all'Accordo tra la Svizzera e il FMI concernente l'assistenza tecnica messa a disposizione dallo «Switzerland Technical Assistance Subaccount» del 27 agosto 1996 a favore del Burkina Faso

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la CE sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Protocollo n. 3 del 28 aprile 2004 relativo alla definizione della nozione «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (RS 0.632.401.3)

10.5.7

10.5.8

10.5.9

3426

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Decisione n. 2/2009 del Comitato misto (RS 0.632.401.33)

13.07.2009 13.07.2009 Art. 7a cpv. 2 LOGA

17.06.2009 01.09.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA

Base legale

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto dei trasporti terrestri

Entrata in vigore

04. 03. 2009 04.03. 2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Scambio di lettere

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Estensione del campo di applicazione a Bulgaria e Romania; adeguamento al Sistema armonizzato (nomenclatura doganale) sottoposto a revisione nel 2007.

Modifica dell'allegato I all'accordo concernente disposizioni di controllo delle norme sociali nel trasporto su strada, della formazione dei conducenti, del controllo tecnico dei veicoli a motore e del controllo del trasporto su strada di merci pericolose.

Il contributo consente di definire le modalità dell'assistenza tecnica offerta dal FMI alle autorità fiscali del Burkina Faso che, nell'ambito di un programma globale di sostegno alle riforme fiscali, supportano il Governo nella fase di elaborazione di una nuova legislazione in materia di imposte.

Contenuto della modifica

­

­

150 000 dollari USA

Costi

30.05.2009 01.06.2009 Art. 177a cpv. 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

Accordo recante modifica (RU 2009 4925)

3427

Estensione della competenza del Comitato misto per l'agricoltura e aggiornamento degli allegati 4­9

Modifica dell'appendice I (norme relative all'origine e metodi di cooperazione amministrativa)

10.5.13 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

10.5.11 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

23.09.2008 01.05.2009 Art. 70 cpv. 8 dell'accordo

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario (RU 2009 4875)

10.5.10 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto

Contenuto della modifica

10.5.12 Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico (RS 0.632.315.631.1)

Base legale

Estensione al movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia e soppressione dei controlli veterinari alla frontiera

Entrata in vigore

23.12.2008 01.01.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA (applicazione provvisoria)

Data

Accordo che modifica l'allegato 11 dell'accordo (RS 0.916.026.813)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Soppressione dei controlli veterinari alla frontiera tra la Svizzera e l'UE. Adeguamento degli allegati secondo le regolamentazioni comunitaria e svizzera vigenti in materia il 30 giugno 2008.

Accordo di base (fonte RU/RS)

23.12.2008 01.01.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA (applicazione provvisoria)

N.

­

-

­

­

Costi

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto

Addendum III

10.5.16 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

10.5.17 Accordo fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Romania relativo all'aiuto finanziario per l'acquisto di tram d'occasione per la città di Iasi, concluso il 9 luglio 2003

3428

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura

10.5.15 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto (RU 2009 1709)

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.5.14 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (RS 0.632.401)

N.

Entrata in vigore

Base legale

15.12.2009 1.1.2010

Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

21.12.2009 21.12.2009 Art. 10 cpv. 4 e 5, art. 18 cpv. 2 dell'accordo

09.12.2009 01.08.2010 Art. 177a cpv. 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

14.01.2009 01.02.2009 Art. 29 dell'Accordo in combinato disposto con gli art. 5 e 7 del Protocollo n. 2

Data

Adeguamento dell'accordo per estenderne la validità fino al 31 dicembre 2010 e fornitura di al massimo 10 ulteriori tram d'occasione della Città di Berna.

Modifica dell'allegato 1, capitolo 1 (macchine) e inclusione di un nuovo capitolo 17 (ascensori).

Adeguamento dell'allegato 7 ed estensione della denominazione d'origine protetta a vini prodotti con uve provenienti da territori frontalieri

Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo (RS 0.632.401.2)

Contenuto della modifica

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­

­

­

Costi

Decisione n. 1/2009 del Comitato statistico

Accordo recante modifica (RU 2009 4925)

10.5.20 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la CE sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81)

10.5.21 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

3429

Scambio di lettere

10.5.19 Accordo tra la Svizzera e la BM concernente un fondo fiduciario per «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» del 31 gennaio 2007

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Emendamento

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.5.18 Convenzione fra il Governo svizzero e la BM relativa al cofinanziamento del progetto «Energy Loss Reduction» in Tagikistan, conclusa il 21 marzo 2007

N.

Entrata in vigore

Base legale

14.05.2009 01.06.2009 Art. 177a cpv. 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

17.09.2009 17.09.20097 Art. 25 cpv. 2 della legge sulla statistica federale (RS 431.01)

11.12.2009 11.12. 2009 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

16.12.2009 16.12.2009 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Modifica dell'art.11 dell'accordo allo scopo di accelerare il processo di approvazione della modifica degli allegati dell'accordo sull'agricoltura, aggiornamento degli allegati 4­9

Approvazione dello specifico programma di lavoro statistico CE/Svizzera per il 2009.

Il contributo sostiene la rete «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» il cui obiettivo è di promuovere lo scambio di esperienze nel settore delle riforme nell'amministrazione pubblica delle finanze nell'Europa dell'Est e in Asia centrale.

Adeguamento del contenuto della convenzione ed estensione della sua validità fino al 31 dicembre 2012.

Contenuto della modifica

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­

200 000 dollari USA

­

Costi

Modifica

10.5.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente le facilitazioni nella preparazione di progetti, concluso il 1° luglio 2008 (RS 0.973.264.92)

3430

Addendum allo Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

10.5.24 Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, del 22 luglio 1944 (RS 0.979.2)

12.08.2009 24.08.2009 Art. 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Ratifica Art. 2 della legge svizzera il federale del 27.07.2009 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1)

01.10.2009 01.10.2009 Art. 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20)

Modifica

10.5.23 Accordo del 3 ottobre 2002 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia concernente la ristrutturazione dei debiti della Repubblica federale di Jugoslavia 30.1.2009

09.12.2009 01.08.2010 Art. 177a cpv. 1 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura

Base legale

10.5.22 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Entrata in vigore

Data

Accordo di base (fonte RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

N.

Mezzi finanziari provenienti dalle facilitazioni nella preparazione di progetti possono ora essere chiesti anche per progetti riservati.

Aumento dei «basic votes».

Complemento all'accordo con la Serbia allo scopo di limitare la validità dell'accordo iniziale ai debiti accumulati dalla Serbia in seguito alla dichiarazione d'indipendenza del Montenegro

Estensione della denominazione d'origine protetta a vini prodotti con uve provenienti da territori frontalieri

Contenuto della modifica

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Costi

Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinamenti organici persistenti (Convenzione POP) (RS 0.814.03)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Accordo europeo del 19 gennaio 1996 sulle grandi idrovie d'importanza nazionale (RS 0.747.207)

Convenzione del 28 maggio 1999 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (RS 0.748.411)

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

3431

Accordo di base (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

30.06.2009/ 30.12.2009 Art. 24 della 04.11.2009 Convenzione

15.10.2009 15.10.2009 Art. 13 dell'accordo

Aggiornamento degli allegati I e II (RU 2009 7109)

Notifiche del Segretario generale dell'Organizzazion e internazionale dell'aviazione civile

07.07.2009 01.08.2009 Art. 3a della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)

08.05.2009 26.08. 2010 Art. 40 cpv. 2 della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) (RS 813.1)

Data

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto

Decisione della 4a Conferenza delle Parti alla Convenzione di Stoccolma dell'8 maggio 2009

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Revisione dei limiti di responsabilità

Aggiornamento degli allegati I (elenco delle idrovie) e II (elenco dei porti di navigazione interna)

Modifica dell'allegato all'accordo per quanto riguarda le norme applicabili al settore della sicurezza aerea, dell'incolumità (safety and security) e dei diritti dei passeggeri

Iscrizione di nove sostanze negli allegati A, B e C della Convenzione

Contenuto della modifica

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

10.6

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Nessuno, a eccezione dei costi causati dall'assunzion e del personale necessario

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Costi

Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'AfricaEurasia (RS 0.451.47)

Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (RS 0.740.81)

Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (RS 0.740.81)

Protocollo d'intesa del 17 marzo 2006 fra l'UFAC e la «Canada Border Services Agency» (CBSA) concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri da parte delle compagnie aeree ad autorità estere

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

3432

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

17.9.2009

Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

03.09.2009 10.12.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica degli art. 14, 15 e 16 dell'accordo

17.9.2009

21.02.2009 23.05.2009 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Modifica degli allegati I e II dell'accordo

Proroga

19.09.2008 18.12.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

Base legale

Risoluzione n. 4.11 della Conferenza delle Parti

Entrata in vigore

Data

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Il protocollo d'intesa in vigore con il Canada è prorogato riprendendo in linea di massima il tenore del protocollo d'intesa del 2006. Grazie alla proroga si continua a mantenere un quadro giuridico che consente alle compagnie aree che offrono collegamenti diretti tra la Svizzera e il Canada di trasmettere dati relativi ai passeggeri (PNR) alle autorità canadesi (CBSA) con la garanzia di uno standard minimo di protezione dei dati.

Modifica del nome del gruppo di lavoro incaricato di esaminare tutte le proposte di modifica dell'accordo

Numerosi Stati dell'Europa centrale e orientale e dell'Asia centrale hanno apportato modifiche all'AGTC

Adeguamento degli allegati 2 e 3

Contenuto della modifica

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­

­

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Costi

Carta TV5 del 19 settembre 2005

10.6.9

3433

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Revisione e aggiornamento della Carta

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

27.11.2008 18.06.2009 Art. 104 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)

Data

Modifica del sistema di governance

Contenuto della modifica

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Costi

3434