Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 22 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007, del 23 luglio 2008 e del 19 marzo 20091, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 16 cpv. 3

Regolare disdetta

Abrogato Art. 28b cpv. 1

Data delle vacanze

Abrogato Art. 45 cpv. 4 Art. 48 cpv. 1b

Servizio militare, servizio civile e servizio della protezione civile

Allegato, n. 2: Salari II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

22 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

FF 2002 1520, 2004 889 5913 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005, 2009 1777 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-0794

2489

Contratto colletivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

2490