ad 10.441 Iniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

ad 10.442 Iniziativa parlamentare Organizzazione e compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione Rapporti della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 2010 Parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi sottoponiamo il nostro parere in merito ai rapporti della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 2010 sulle iniziative parlamentari «Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali» e «Organizzazione e compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-1303

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Parere A.

10.441 Iv. Pa. Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali 1. Situazione iniziale L'articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; FF 2010 1813) prevede che l'Assemblea federale disciplini mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali.

Il 22 aprile 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (di seguito: «la Commissione») ha presentato un'iniziativa commissionale sui rapporti di lavoro, la retribuzione e i requisiti in materia di cittadinanza del procuratore generale e del sostituto procuratore generale; il 30 aprile 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha approvato l'iniziativa.

Nel rapporto del 20 maggio 2010 la Commissione propone di approvare sia il progetto di ordinanza dell'Assemblea federale sui rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e del sostituto procuratore generale sia la modifica dell'articolo 20 LOAP che prevede il requisito della cittadinanza svizzera. Nel suo rapporto la Commissione rileva che, essendo eletti dall'Assemblea federale plenaria, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno lo statuto di magistrati.

È quindi opportuno disciplinare i dettagli del rapporto di lavoro e della retribuzione dei vertici del Ministero pubblico della Confederazione in analogia a quanto stabilito per i giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. Infatti l'ordinanza s'ispira in larga misura all'ordinanza del 13 dicembre 2002 sui giudici (RS 173.711.2). Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali dovranno essere cittadini svizzeri anche in futuro. Per quanto concerne gli altri procuratori pubblici, spetterà al procuratore generale decidere i requisiti concernenti la cittadinanza in virtù della sua competenza in materia di organizzazione.

2. Proposta del Consiglio federale Il Consiglio federale approva il rapporto commissionale. Il progetto di ordinanza è coerente e attua con fermezza le decisioni del Parlamento in merito alla LOAP, approvata il 19 marzo 2010. È da considerarsi
positiva anche la modifica della LOAP tesa a mantenere il requisito della nazionalità svizzera per l'elezione a procuratore generale o sostituto procuratore generale.

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B.

10.442 Iv. Pa. Organizzazione e compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione 1. Situazione iniziale L'articolo 27 capoverso 3 LOAP prevede che l'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza siano disciplinati nel dettaglio in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Per attuare tale mandato legislativo, il 22 aprile 2010 la Commissione ha presentato un'iniziativa commissionale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; il 30 aprile 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha approvato l'iniziativa.

Nel rapporto del 20 maggio 2010 la Commissione propone di approvare il progetto di ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Il progetto disciplina in particolare le modalità di assunzione dei membri dell'autorità di vigilanza, la retribuzione, la durata della presidenza, le deliberazioni, la segreteria, il ricorso a servizi amministrativi e logistici, la sede, il segreto d'ufficio e i rapporti da redigere.

2. Proposte del Consiglio federale Il Consiglio federale approva il rapporto e il progetto di ordinanza della Commissione, ad eccezione dell'articolo 15 capoversi 1 e 3, che propone di modificare per i motivi illustrati di seguito.

Nell'articolo 15 capoverso 1 va stralciata l'espressione «altri adempimenti ufficiali» perché altrimenti il presidente avrebbe diritto, oltre che alla diaria ordinaria per le sedute, a un'ulteriore diaria per tutti gli altri adempimenti ufficiali, già compresi nell'indennità presidenziale.

Nell'articolo 15 capoverso 3 occorre precisare che i due giudici membri dell'autorità di vigilanza non hanno semplicemente diritto alla diaria. In tal modo è evidente che se assumono la presidenza ricevono l'indennità presidenziale. Non si tratta di una modifica materiale, ma di una precisazione tesa a conformare il tenore del progetto di ordinanza alla volontà della Commissione (cfr. commento ad art. 15 cpv. 1).

In sintesi, il Consiglio federale propone quindi le seguenti modifiche: Art. 15 cpv. 1 e 3 I membri dell'autorità di vigilanza ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano a sedute e ispezioni o al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute. Il presidente riceve un'indennità presidenziale non assicurata di 12 000 franchi annui.

1

3 I membri dell'autorità di vigilanza che fanno parte del Tribunale federale o del Tribunale penale federale non ricevono alcuna diaria.

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