Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 giugno 20101, decreta: I La legge del 12 giugno 20092 sull'IVA è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 lett. a e c 2

È esentato dall'assoggettamento di cui al capoverso 1 chi: a.

concerne soltanto il testo francese

c.

quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 300 000 franchi, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

Art. 21 cpv. 2 2

Sono esclusi dall'imposta: 1.

1 2

le seguenti prestazioni nel settore assicurativo: a. le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione, compresa l'attività di agente, di sottoagente e di intermediario d'assicurazione, b. le prestazioni che istituti di previdenza professionale e casse d'assicurazione sociale e di compensazione, come le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, le casse d'assicurazione contro gli infortuni e quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti effettuano fra di loro, nonché le prestazioni che queste casse di compensazione e organi esecutivi forniscono in virtù dei compiti legali ad essi affidati o che servono alla previdenza professionale e sociale o alla formazione e al perfezionamento professionali;

FF 2010 4731 RS 641.20

2010-0800

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Legge sull'IVA

3

2.

le seguenti prestazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: a. la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, b. la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi, c. le prestazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso), d. il commercio, comprese l'emissione e la mediazione, relativo ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); è invece imponibile il commercio di pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento, e. il commercio, comprese le mediazioni e le operazioni sul mercato dei capitali, relativo a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari, f. la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol) da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;

3.

il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;

4.

la locazione e l'affitto di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili: a. le prestazioni di alloggio e la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, b. la locazione di aree di campeggio, c. la locazione di parcheggi non destinati all'uso comune, salvo si tratti di una prestazione accessoria dipendente riferita a una locazione di immobili esclusa dall'imposta, d. la locazione e l'affitto di macchine e impianti installati durevolmente,

RS 951.31

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e.

f.

la locazione di cassette di sicurezza, la locazione di superfici per stand di esposizione, nonché di locali in edifici espositivi e congressuali;

5.

i giochi d'azzardo come le scommesse e le lotterie, purché siano assoggettati a un'imposta speciale o ad altre tasse;

6.

la fornitura di beni mobili usati, che sono utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;

7.

l'alienazione, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;

8.

le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica.

Art. 22 cpv. 2 2

L'opzione è esclusa per: a.

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1 lettera a, 2 e 5;

b.

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 3 e 4, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente per scopi privati.

Art. 23 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquota d'imposta Art. 25

Aliquota d'imposta

L'imposta ammonta al 6,2 per cento.

Art. 26 cpv. 2 lett. f La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:

2

f.

l'aliquota d'imposta o l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione.

Art. 28 cpv. 2 e 3 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di

2

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bestiame e centri di raccolta del latte, sempre che tali prodotti non siano imposti secondo l'articolo 22.

3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 31 cpv. 2 lett. c Vi è segnatamente consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi, sempre che al momento dell'acquisto o del conferimento dell'insieme degli stessi o di relativi componenti abbia proceduto a una deduzione dell'imposta precedente o abbia ottenuto i beni o le prestazioni di servizi nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38, e:

2

c.

li destina a uno scopo gratuito senza che sia dato un motivo imprenditoriale; il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per regali pubblicitari e campioni di merci volti a effettuare prestazioni imponibili o esenti dall'imposta;

Art. 46

Calcolo dell'imposta e aliquota d'imposta

Al calcolo dell'imposta e all'aliquota d'imposta si applicano gli articoli 24 e 25.

Art. 53 cpv. 1 lett. b e c Abrogate Art. 54 cpv. 1 lett. c Abrogata Art. 55

Aliquota d'imposta

L'imposta sull'importazione di beni ammonta al 6,2 per cento.

Art. 70 cpv. 5 (nuovo) L'AFC può emanare disposizioni d'ordine tecnico e amministrativo concernenti le firme elettroniche e i certificati secondo la legge federale del 19 dicembre 20034 sulla firma elettronica, segnatamente per la loro creazione, emissione e utilizzazione.

5

Art. 86 cpv. 9 Ricevuti il pagamento o le garanzie, l'AFC ritira immediatamente l'esecuzione. Le spese d'esecuzione sostenute sono a carico del contribuente.

9

4

RS 943.03

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Titolo prima dell'art. 106a

Titolo 6a: Finanziamento dell'AVS e correttivo di politica sociale Art. 106a

Finanziamento dell'AVS

Il provento risultante da 0,8 punti percentuali dell'aliquota d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 è destinato a garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

1

Il 17 per cento di questo provento è accreditato di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti. Questa riserva non frutta interessi.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura di versamento delle singole quote del provento al fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

3

Art. 106b

Correttivo di politica sociale

Il provento risultante da 0,1 punti percentuali dell'aliquota d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 è destinato a finanziare il correttivo di politica sociale (art. 130 cpv. 4 della Costituzione federale).

1

All'inizio di ogni anno civile la Confederazione versa ai Cantoni l'importo totale, dopo deduzione dell'importo di cui al capoverso 3. Fissa le quote del correttivo spettanti ai singoli Cantoni in funzione della loro popolazione residente.

2

La Confederazione trattiene la parte dei mezzi che corrisponde alla quota degli assicurati a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 19925 sull'assicurazione militare sul totale della popolazione residente.

3

La Confederazione e i Cantoni stabiliscono l'ammontare dei pagamenti in modo che i mezzi a disposizione annualmente siano versati per la maggior parte nello stesso anno. Provvedono affinché nel determinare il diritto al correttivo si tenga conto del reddito, del patrimonio e delle condizioni familiari attuali.

4

Gli assicuratori secondo l'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 19946 sull'assicurazione malattie sono tenuti a collaborare all'applicazione del correttivo di politica sociale nella stessa misura prevista per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie, per quanto siano adeguatamente indennizzati dal Cantone.

5

I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi sui beneficiari perché questa possa verificare il raggiungimento dell'obiettivo di politica sociale.

6

7

5 6

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

RS 833.1 RS 832.10

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Art. 107 cpv. 2 Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione della fornitura e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino.

2

Art. 115

Modifica dell'aliquota d'imposta

Le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica dell'aliquota d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.

1

2 Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo l'aliquota o le aliquote previgenti, ai contribuenti sono accordati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

II Diritto previgente: abrogazione Il decreto federale del 20 marzo 19987 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RU 1998 1803

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