Traduzione1

Accordo relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein Concluso il 29 gennaio 2010 Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, al fine di garantire l'esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein2, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Diritto applicabile

1) Il Principato del Liechtenstein recepisce nel proprio diritto interno conformemente alle seguenti disposizioni le prescrizioni della legislazione federale svizzera sulle tasse ecologiche.

2) La legislazione federale svizzera sulle tasse ecologiche determinante all'entrata in vigore del presente Accordo è menzionata nell'Allegato I del presente Accordo.

L'Allegato II elenca gli atti normativi della legislazione federale svizzera direttamente applicabili nel Liechtenstein in relazione con le tasse ecologiche. La Svizzera comunica al Liechtenstein per via diplomatica le modifiche degli atti normativi della legislazione federale svizzera menzionati negli allegati.

3) Le competenti autorità federali svizzere informano tempestivamente le competenti autorità del Liechtenstein in merito all'introduzione di nuove tasse ecologiche in Svizzera e ai corrispondenti atti normativi della legislazione federale che vanno comunque inseriti negli Allegati I e II al presente Accordo.

4) Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente le competenti autorità federali svizzere sulle future modifiche della legislazione del Principato in materia di tasse ecologiche nonché sulle nuove tasse ecologiche previste che risultano dalla partecipazione del Liechtenstein nello SEE.

RS 0.641.751.411 1 Dal testo originale tedesco.

2 RS 0.641.751.41 2009-2554

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Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein

5) A salvaguardia dell'applicazione uniforme della legislazione sulle tasse ecologiche, nel Liechtenstein per i relativi reati sono previste pene almeno analoghe a quelle del diritto svizzero.

Art. 2

Esecuzione

1) Le autorità federali svizzere competenti secondo la legislazione federale menzionata negli allegati eseguono la legislazione sulle tasse ecologiche sul territorio del Liechtenstein nel nome e su mandato di quest'ultimo. È fatto salvo il capoverso 2.

Le succitate autorità applicano la pertinente legislazione materiale del Liechtenstein, ma il pertinente diritto di procedura svizzero. I rimedi giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero.

2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione con competenze analoghe a quelle delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri ed eseguono le disposizioni sulla ripartizione e sull'impiego dei proventi della tassa sul CO2.

3) I reati contro la legislazione del Liechtenstein emanata sulla base del presente Accordo sono perseguiti e giudicati dalle competenti autorità federali svizzere e dalle competenti autorità del Principato in base alla pertinente legislazione del Liechtenstein. In tale ambito, le autorità competenti applicano il pertinente diritto di procedura, svizzero o del Liechtenstein. I rimedi giuridici sono retti dal diritto applicabile.

Capitolo II: Tasse ecologiche senza la tassa sul CO2 Art. 3

Indennizzo per gli oneri di esecuzione

Le autorità del Liechtenstein sono indennizzate come i Cantoni svizzeri per gli oneri derivanti dall'esecuzione della legislazione sulle tasse ecologiche.

Art. 4

Ripartizione dei proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali

1) I proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali incassate sui territori dei due Stati e e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze.

2) La cassa comune compensa a ciascuno Stato contraente le prestazioni che secondo le rispettive legislazioni danno diritto a compensazione.

Art. 5

Ripartizione dei proventi delle tasse ecologiche d'incentivazione

1) I proventi delle tasse ecologiche d'incentivazione incassate sui territori dei due Stati e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze.

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Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein

2) Ciascuno Stato contraente riceve ogni anno dalla cassa comune la quota del provento netto delle tasse ecologiche di incentivazione che corrisponde al rapporto tra il suo numero di abitanti e il numero totale di abitanti dei due Stati secondo gli ultimi censimenti della popolazione.

3) È considerato provento netto il provento da cui sono stati dedotti i rimborsi e i costi di esecuzione dell'Amministrazione delle dogane e delle altre autorità esecutive.

Capitolo III: Disposizioni particolari relative alla tassa sul CO2 Art. 6

Ripartizione dei proventi della tassa sul CO2

1) I proventi della tassa sul CO2 incassata nei territori dei due Stati contraenti e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze.

2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell'Allegato III al presente Accordo.

3) Per la ridistribuzione della tassa sul CO2 alle imprese situate nel Liechtenstein valgono i principi applicati a tal fine in Svizzera.

Art. 7

Attribuzione dei diritti di emissione

1) Le autorità federali svizzere competenti attribuiscono diritti di emissione svizzeri alle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2. I relativi emolumenti e condizioni sono retti dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC) sul Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni.

2) Le autorità federali svizzere competenti registrano tutte le operazioni connesse con l'attribuzione di diritti di emissione svizzeri a imprese del Liechtenstein e la loro restituzione alle autorità federali. Se, alla fine del periodo 2008­2012, risulta che in questo arco di tempo le emissioni totali delle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2 differiscono dal totale dei diritti di emissione che la Svizzera ha attribuito a queste imprese, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein compiono un corrispondente trasferimento a titolo compensativo di diritti di emissione statali (Assigned Amount Units, AAU).

Art. 8

Esercenti di impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni

Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato alla legge del Liechtenstein del 23 novembre 2007 sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2, non ricevono diritti di emissione e sono escluse dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano 1597

Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein

un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività devono essere approvate secondo la succitata legge del Principato, l'Amministrazione federale delle dogane rimborsa loro le tasse che hanno già pagato.

Capitolo IV: Disposizioni finali Art. 9

Collaborazione tra autorità

1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell'espletamento dei loro compiti.

2) Scambiano comunicazioni sui dati inesatti, incompleti o che danno adito a dubbi relativi alle persone e alle imprese assoggettate alle tasse ecologiche. Le competenti autorità federali svizzere informano le competenti autorità del Liechtentstein in merito ai controlli previsti sul territorio del Principato secondo la sua legislazione sulle tasse ecologiche. Le competenti autorità del Liechtentstein presenziano ai controlli.

3) Le decisioni passate in giudicato prese in uno Stato contraente sono esecutive anche nell'altro Stato contraente.

Art. 10

Protezione dei dati

1) I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all'esecuzione del presente Accordo.

2) I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati contraenti e necessari per garantire l'esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle rispettive disposizioni vigenti sulla protezione dei dati.

Art. 11

Tribunale arbitrale

1) Il Tribunale arbitrale (art. 3 del Trattato) è composto di caso in caso, a richiesta di uno Stato contraente; a tale riguardo ciascuno Stato contraente nomina un membro e i due membri così nominati designano di comune intesa il cittadino di uno Stato terzo come presidente; quest'ultimo sarà nominato dai governi dei due Stati contraenti. I membri sono nominati entro tre mesi dal momento in cui uno Stato contraente ha comunicato all'altro l'intenzione di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale.

2) Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi e gli Stati contraenti non sono pervenuti a un diverso accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un'altra ragione, il vicepresidente deve procedere alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch'egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, procede alle designazioni.

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Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein

3) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell'arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.

Art. 12

Entrata in vigore e validità

1) Come il Trattato, il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010.

2) Entra in vigore simultaneamente al Trattato.

3) Vige fintanto che ha vigore il Trattato.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 29 gennaio 2010.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Paul Seger

Hubert Büchel

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Allegato I (Legislazione federale svizzera) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32e capoversi 1 e 2, articolo 35a capoversi 18, articolo 35b capoversi 14, articolo 35bbis capoversi 15, articolo 35c, articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 23, articolo 61a e articolo 62 capoverso 2.

Legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1, 2 e 7, articolo 7 capoversi 13, articoli 8 e 9, articolo 10 capoversi 1, 2, 4 e 5, articoli 11­14.

Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoverso 1 lettere b e c, capoversi 2 e 3, articoli 48 e articolo 17 capoverso 1.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), articoli 1-3, articolo 4 capoversi 1 e 1bis, articoli 6-22b e allegati 1 e 2.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019), articoli 1, 2 capoverso 1, articoli 3 e 3a.

Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020), articolo 1, 2 capoverso 1, articoli 3 e 4.

Ordinanza dell'8 giugno 2007 relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2; RS 641.712), articoli 1-24, 26-29, 31, 32 e allegato.

Ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2; RS 641.711.1), articoli 2, 4, 5 capoverso 2, articolo 6.

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Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein

Allegato II (Legislazione federale svizzera direttamente applicabile) Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4, 6 e allegato 1 numero 32.

Ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (RS 641.712.2).

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), articoli 1-9.

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Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein

Allegato III (Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO2) La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all'articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:





X FLi E FL i 1 ASi VK CHi B RückFLi

VKCH i è calcolata applicando la formula:

VK CHi

E FL i 1 E FL i 1 E CH i 1

* VAi

Spiegazione delle abbreviazioni i

anno

XFL i

quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all'articolo 6 capoverso 1 spettante al Liechtenstein per l'anno i

ECHi

emissioni di CO2 della Svizzera nell'anno i in tonnellate, secondo la statistica sul CO2 (valori non adeguati alle variazioni climatiche)

EFLi

emissioni di CO2 del Liechtenstein nell'anno i risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo l'inventario dei gas a effetto serra

BRück FL i

importo complessivo (in franchi svizzeri e per l'anno i) dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni

VKCH i

quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi sostenuti dalla Svizzera nell'anno i

ASi

aliquota della tassa nell'anno i in franchi svizzeri/tonnellata di emissioni di CO2

VAi

indennizzo dell'onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell'anno i secondo l'articolo 30 dell'ordinanza svizzera sul CO2, stato 1° luglio 2007 (RU 2007 2915).

L'UFAM e l'AFU si comunicano i valori effettivi rilevati ogni anno entro il 15 aprile dell'anno successivo.

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