Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», depositata il 23 febbraio 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 20093, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 febbraio 2009 «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 107, rubrica e cpv. 1 Materiale bellico 1

Abrogato

Art. 118c (nuovo)5

Protezione dalla violenza perpetrata con le armi

La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni. A tal fine disciplina l'acquisto, il possesso, il porto, l'uso e la consegna di armi, accessori di armi e munizioni.

1

Chi intende acquistare, possedere, portare, usare o consegnare armi da fuoco e munizioni deve fornire la prova di averne la necessità e disporre delle capacità necessarie. La legge disciplina le esigenze e i dettagli, in particolare per: 2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 1783 FF 2010 131 RS 101 L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale articolo 118a. Siccome nel frattempo gli articoli 118a (medicina complementare) e 118b (ricerca sull'essere umano) sono entrati in vigore, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi viene assegnato il numero 118c.

2009-2198

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Iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi». DF

a.

le professioni in cui la necessità è implicita nel compito da svolgere;

b.

il commercio di armi a titolo professionale;

c.

il tiro sportivo;

d.

la caccia;

e.

il collezionismo di armi.

Le armi particolarmente pericolose, segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i fucili a pompa, non possono essere acquistate o possedute a scopi privati.

3

La legislazione militare disciplina l'uso di armi da parte dei militari. Al di fuori del servizio militare, le armi da fuoco dei militari sono custodite in locali sicuri dell'esercito. Ai militari prosciolti non possono essere consegnate armi da fuoco. La legge disciplina le eccezioni, segnatamente per i tiratori sportivi in possesso di una licenza.

4

5

La Confederazione tiene un registro delle armi da fuoco.

6

Essa sostiene i Cantoni nelle azioni di ritiro delle armi da fuoco.

Essa si adopera a livello internazionale affinché la disponibilità di armi leggere e di piccolo calibro sia limitata.

7

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

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