A Revisione parziale della vigente legge sul CO2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Disegno

(Legge sul CO2) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 20101, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sul CO2 è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 2a: (nuova) Riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili Art. 11a

Principio

Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015.

1

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

2

Esso sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle prescrizioni dell'Unione europea.

3

Art. 11b

Obiettivo individuale

Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate. Il calcolo si basa sulle automobili dell'importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco auto).

1

1 2

FF 2010 855 RS 641.71

2009-2765

907

Legge sul CO2

2

Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare: a.

le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;

b.

le prescrizioni dell'Unione europea.

Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l'obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento.

3

Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

4

Art. 11c

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento:

1

a.

l'obiettivo individuale di cui all'articolo 11b capoverso 1;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco auto corrispondente.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo si basi su un livello di emissioni forfettario.

2

3 Per gli anni 2012­2014, il calcolo delle emissioni medie di CO2 si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO2 più basse:

a.

per il 2012: 65 per cento;

b.

per il 2013: 75 per cento;

c.

per il 2014: 80 per cento.

Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO2 molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

4

Art. 11d

Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

Se le emissioni medie di CO2 del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l'obiettivo individuale, l'importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

1

a.

908

per gli anni 2012­2018: 1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: 7.50 franchi, 2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: 22.50 franchi, 3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: 37.50 franchi, 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: 142.50 franchi;

Legge sul CO2

b.

a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: 142.50 franchi.

Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, gli importi di cui al capoverso 1 sono applicabili a ogni singola automobile. Per gli anni 2012­2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all'articolo 11c capoverso 3.

2

3

I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.

Per il rimanente, al pagamento della sanzione si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19963 sull'imposizione degli oli minerali.

4

5 Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

Art. 11e

Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione.

Art. 11f

Impiego dei proventi della sanzione

I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione.

1

Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

2

Art. 13a (nuovo)

False dichiarazioni sulle automobili

Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 11c è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

II Modifica del diritto vigente La legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

3 4

RS 641.61 RS 741.01

909

Legge sul CO2

Art. 104a cpv. 2 lett. e (nuovo) e cpv. 5 lett. f (nuovo) 2

Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: e.

esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

5

f.

l'Ufficio federale dell'energia per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili.

III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

910

B Integrazione nella revisione totale della legge sul CO2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Disegno

(Legge sul CO2) del ...

Il disegno della nuova legge sul CO2 conformemente al messaggio del 26 agosto 20095 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 va completato con le seguenti disposizioni: Art. 9

Principio

Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015.

1

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

2

Esso sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle prescrizioni dell'Unione europea.

3

Art. 10

Obiettivo individuale

Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO2 delle automobili importate o fabbricate. Il calcolo si basa sulle automobili dell'importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco auto).

1

2

Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare: a.

le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;

b.

le prescrizioni dell'Unione europea.

Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti. In tal caso è calcolato l'obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento.

3

Per gli importatori o i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

4

5

Messaggio: FF 2009 6467; disegno: FF 2009 6557

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Legge sul CO2

Art. 10a

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento:

1

a.

l'obiettivo individuale di cui all'articolo 10 capoverso 1;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco auto corrispondente.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo si basi su un livello di emissioni forfettario.

2

Per gli anni 2013 e 2014, il calcolo delle emissioni medie di CO2 si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO2 più basse:

3

a.

per il 2013: 75 per cento;

b.

per il 2014: 80 per cento.

Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO2 molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

4

Art. 11

Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

Se le emissioni medie di CO2 del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l'obiettivo individuale, l'importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

1

a.

per gli anni 2013­2018: 1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: 7.50 franchi, 2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: 22.50 franchi, 3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: 37.50 franchi, 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: 142.50 franchi;

b.

a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: 142.50 franchi.

Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, gli importi di cui al capoverso 1 sono applicabili a ogni singola automobile. Per gli anni 2013 e 2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all'articolo 10a capoverso 3.

2

3

I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.

Per il rimanente, al pagamento della sanzione si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19966 sull'imposizione degli oli minerali.

4

6

912

RS 641.61

Legge sul CO2

5 Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

Art. 34

Distribuzione alla popolazione

I proventi della sanzione di cui all'articolo 11 sono distribuiti alla popolazione conformemente dell'articolo 33 capoverso 2.

Art. 40

False dichiarazioni sulle automobili

Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 10a è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

Art. 41 cpv. 2 L'Amministrazione federale delle dogane è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

2

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Legge sul CO2

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