Termine di referendum: 20 gennaio 2011

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 1° ottobre 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 4 maggio 20101; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20102, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l'assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.

1

Art. 18 cpv. 1 e 2 1

I velocipedi devono essere conformi alle prescrizioni.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla costruzione e sull'equipaggiamento dei velocipedi e dei loro rimorchi.

2

Art. 25 cpv. 2 lett. h Abrogata Art. 70 Velocipedi

1 2 3 4

La responsabilità civile dei ciclisti è disciplinata dal Codice delle obbligazioni4.

FF 2010 3633 FF 2010 3645 RS 741.01 RS 220

2010-1192

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Legge federale sulla circolazione stradale

Art. 72 cpv. 4, secondo periodo, e 5 ... L'autorità che concede il permesso d'organizzare la manifestazione stabilisce, secondo le circostanze, la copertura minima d'assicurazione; per le manifestazioni con veicoli a motore tale copertura non può essere, tuttavia, inferiore a quella dell'assicurazione ordinaria.

...

4

Se a un danno cagionato durante una manifestazione organizzata senza permesso deve essere sopperito dall'assicurazione ordinaria del veicolo a motore che l'ha cagionato, dal ciclista che l'ha cagionato o dalla sua assicurazione per la responsabilità civile privata, l'assicuratore o il ciclista ha diritto di regresso verso le persone civilmente responsabili che sapevano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta la dovuta attenzione, che un'assicurazione speciale non era stata stipulata per la manifestazione.

5

Art. 73 cpv. 2 Abrogato Art. 76 cpv. 2 lett. a, nonché 5 lett. a 2

Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a.

5

copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: 1. veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, 2. ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione;

Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 2 lettera a: a.

obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione per la responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata;

Art. 77 cpv. 1, primo periodo, e 3 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l'assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d'assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore. ...

1

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Legge federale sulla circolazione stradale

Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione.

3

Art. 83 cpv. 1, primo periodo, e 3 L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. ...

1

3 Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in due anni dal giorno in cui la prestazione fu effettuata integralmente e il responsabile fu noto.

Art. 97 Abuso della licenza e delle targhe

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a.

usa licenze e targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo;

b.

nonostante un avvertimento dell'autorità, non restituisce le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state revocate;

c.

cede a terzi l'uso di licenze o di targhe di controllo che non sono state rilasciate per essi né per i loro veicoli;

d.

dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso;

e.

per farne uso, altera o contraffà targhe di controllo;

f.

usa targhe di controllo alterate o contraffatte;

g.

intenzionalmente, si appropria illecitamente di targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l'uso a terzi.

Le disposizioni speciali del Codice penale5 non sono applicabili a questi casi.

2

Art. 99 n. 4 Abrogato

5

RS 311.0

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Legge federale sulla circolazione stradale

Art. 105 cpv. 3 Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 20106 Termine di referendum: 20 gennaio 2011

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