C Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Disegno

(LOGA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 20102, decreta: I Le legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Art. 10a

Portavoce del Consiglio federale

Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

1

2

Il portavoce del Consiglio federale: a.

informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;

b.

fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;

c.

coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 12a (nuovo)

Obbligo d'informare

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale dei loro affari e in particolare dei rischi e dei problemi connessi.

1

Il Consiglio federale può esigere dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione determinate informazioni.

2

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FF 2002 1895 FF 2010 6895 RS 172.010

2010-1339

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 22 1

Supplenza

Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di avvenimenti imprevisti il suo supplente sia messo a conoscenza in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle questioni da decidere.

2

Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a trasmettere con diligenza gli affari.

3

Art. 23

Delegazioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

1

Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

2

Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale delle loro deliberazioni.

3

Le delegazioni dispongono di una segreteria che, in particolare, mette a verbale le loro deliberazioni e gestisce la documentazione.

4

Art. 32 lett.c Il Cancelliere della Confederazione: c.

coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;

Titolo prima dell'art. 45a (nuovo)

Sezione 4: Segretari di Stato Art. 45a (nuovo)

Nomina e funzione

Il Consiglio federale può nominare segretari di Stato i direttori degli uffici o dei gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

1

I segretari di Stato sostengono e sgravano i capi di dipartimento soprattutto nei contatti con l'estero e con l'Assemblea federale.

2

Art. 46

Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato»

Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell'Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

II La legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 160 cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis I membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare da segretari di Stato, salvo che l'importanza politica dell'oggetto da trattare non richieda la presenza di un membro del Consiglio federale.

D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da altre persone al servizio della Confederazione.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 171.10

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

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