Termine di referendum: 8 luglio 2010

Legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del 19 marzo 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20081, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2 L'aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2

Art. 11 cpv. 4 L'indennità che l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.

4

Art. 16 cpv. 3 e 3bis 3

Concerne soltanto il testo francese.

3bis

Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Art. 18 cpv. 1 1 Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:

a.

1 2

10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;

FF 2008 6761 RS 837.0

2008-1668

1871

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

b.

15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;

c.

20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.

Art. 22 cpv. 2 lett. a e c Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

2

a.

non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

c.

non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Art. 23 cpv. 3bis, 4 e 5 Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

3bis

4

e 5 Abrogati

Art. 24 cpv. 4 Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.

4

Art. 27 cpv. 2, 4, 5 e 5bis 2

L'assicurato ha diritto a: a.

260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b.

400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c.

520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi e: 1. ha compiuto 55 anni, o 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.

4

5

Abrogato

Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.

5bis

1872

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 28 cpv. 4 I disoccupati che hanno esaurito il loro diritto secondo il capoverso 1, la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un'assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti:

4

a.

all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento;

b.

a un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Art. 36 cpv. 1 Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.

1

Art. 52 cpv. 1 e 1bis L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

1

1bis L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.

Art. 58

Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Art. 59 cpv. 1bis, 1ter, 1quater e 3bis 1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.

1ter

1quater Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.

1873

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

Art. 59cbis

Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private, sussidi per le spese di organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

1

L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l'esecuzione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2

L'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

3

La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l'organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

4

L'assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell'economia fissa gli importi massimi.

5

Art. 59d

Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

1

I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall'assicurazione e dai Cantoni.

2

Art. 60, rubrica (abrogata), cpv. 2 lett. b 2

Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: b.

le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 59cbis capoverso 3.

Art. 61 e 62 Abrogati

1874

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 64a cpv. 1 lett. b e c nonché 5 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

1

b.

pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;

c.

semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.

5

Art. 64b cpv. 1 Abrogato Art. 66 cpv. 2, 2bis e 3, secondo periodo Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

2

2bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi.

... Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.

3

Art. 66c cpv. 1 e 3 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

1

La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l'intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

3

Art. 71d cpv. 2, primo periodo Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni. ...

2

1875

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 82, rubrica, nonché cpv. 5 Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare della cassa per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il titolare della cassa risponde per ogni caso di danno.

5

Art. 85g cpv. 5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.

5

Art. 88 cpv. 1 lett. d 1

I datori di lavoro: d.

soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio; in deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA3, l'autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.

Art. 90a

Partecipazione della Confederazione

La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

Art. 90c cpv. 1, secondo periodo ... Aumenta dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 dello 0,3 per cento al massimo e il salario soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. ...

1

Art. 92 cpv. 7bis, primo periodo I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. ...

7bis

Art. 94, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Compensazione, versamento a terzi, esecuzione forzata Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 19524 sulle indennità di perdita di guadagno, 1

3 4

RS 830.1 RS 834.1

1876

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.

Gli organismi d'assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliere possono esigere l'arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro anticipi. Fino a tale importo, il diritto all'indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata.

3

Art. 95 cpv. 1 e 1bis, primo periodo La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA5 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.

1

1bis L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. ...

Art. 96c, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, 2bis e 2ter 1

Concerne soltanto il testo francese.

Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 6 ottobre 19897 sul collocamento (LC), è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).

2bis

Gli organi dell'assistenza sociale possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i). Il Consiglio federale limita l'accesso e l'utilizzazione alle informazioni che servono alla gestione del fascicolo e al reinserimento professionale dei disoccupati e di disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità e dipendono dall'aiuto sociale.

2ter

5 6 7

RS 830.1 RS 834.1 RS 823.11

1877

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 7 e cpv. 2bis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA8:

1

f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 7. alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l'applicazione della legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e dell'accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d'esecuzione.

2bis Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all'articolo 7 della legge federale dell'8 ottobre 199911 sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime.

Art. 100 cpv. 2 In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell'ambito dell'articolo 85b.

2

Art. 105 quarto e quinto comma ...

chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone, è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale12 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 106, ultima frase ...

è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.

8 9 10 11 12

RS 830.1 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 823.20 RS 311.0

1878

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 6 ottobre 198913 sul collocamento Art. 35 cpv. 1 lett. e, cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 3bis 1

La SECO gestisce un sistema d'informazione che serve a: e.

3

agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.

Concerne soltanto il testo francese.

Se necessario all'esecuzione della presente legge e della legge del 25 giugno 198214 sull'assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i LADI) è autorizzato.

3bis

2. Legge federale dell'8 ottobre 199915 sui lavoratori distaccati in Svizzera Art. 8 cpv. 4 Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b CO16 e gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell'ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.

4

3. Legge sull'IVA del 12 giugno 200917 Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 Fino all'entrata in vigore della corrispondente disposizione della legge sull'IVA, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni reciproche degli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché le prestazioni fornite da tali organi in base ai compiti assegnati loro dalla legge o a favore della previden13 14 15 16 17

RS 823.11 RS 837.0 RS 823.20 RS 220 RS 641.20

1879

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

za professionale e sociale nonché della formazione e del perfezionamento professionale.

III Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione Fino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell'1 per cento sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due volte e mezzo questo importo; la competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell'1 per cento secondo l'articolo 90c capoverso 1 è soppressa.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 201018 Termine di referendum: 8 luglio 2010

18

FF 2010 1871

1880