Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Lesotho concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 16 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Lesotho, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte e di stimolare in tal modo le nuove iniziative, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere lo sviluppo e la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della medesima.

(c) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

(2) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:

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Dal testo originale francese.

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Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Lesotho

(a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari, compresi titoli e obbligazioni, e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti di proprietà intellettuale, in particolare diritti d'autore, brevetti di invenzione, modelli d'utilità, disegni, marchi di fabbrica o di commercio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza, le procedure tecniche, il know-how e la clientela; (e) le concessioni a scopo economico conferite per legge o per contratto, incluse le concessioni di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio dello Stato in questione come è definito dalla costituzione e dalla legislazione applicabile dello stesso.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Tuttavia non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3

Promozione, autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente crea e mantiene condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investimenti sul proprio territorio degli investitori dell'altra Parte contraente. Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti sul proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte contraente e autorizza tali investimenti in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutte le autorizzazioni necessarie in relazione all'investimento, incluse quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e quelle richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

(3) Le Parti contraenti si consulteranno, ogni qualvolta risulti opportuno, sulle condizioni quadro e sulle prospettive d'investimento nei diversi settori delle loro economie.

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Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(4) Se una Parte contraente concede particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

(5) Il principio del trattamento nazionale di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo non impedisce al Governo del Regno del Lesotho di concedere, nel quadro della sua politica di sviluppo nazionale, determinati vantaggi soltanto alle proprie piccole e microimprese, in particolare nel settore dell'«industria del cottage».

(6) Per evitare qualsiasi ambiguità si conferma che il trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo non sarà applicato ai vantaggi particolari concessi a istituzioni finanziarie di sviluppo straniere che operano sul territorio di una Parte contraente per soli fini di assistenza allo sviluppo.

Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a tali investitori il libero trasferimento, senza alcuna restrizione o ritardo e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti e in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l'investimento; (c) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;

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(d) dei salari e delle altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento; (e) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'investimento; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare dell'indennizzo è pagato in una valuta liberamente convertibile, è versato senza indugio ed è liberamente trasferibile. L'investitore interessato ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la stima del suo investimento da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente di tale Parte contraente, in conformità dei principi enunciati nel presente paragrafo.

(2) La Parte contraente che espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territorio e nella quale investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto nel paragrafo (1) del presente articolo sia versato a questi investitori.

Art. 7

Compensazione per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, insurrezione, disordini civili o altre eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

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Art. 8

Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore alla prima Parte contraente se, in virtù di questa garanzia, è stato effettuato un pagamento dalla prima Parte contraente.

Art. 9

Controversie tra un investitore di una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti e lasciando impregiudicato l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l'investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento oppure all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652 (di seguito la «Convenzione di Washington»); e (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI).

(3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investimenti all'arbitrato internazionale.

(4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte, è considerata società di quest'ultima Parte conformemente all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington.

(5) La Parte contraente che è parte in controversia non può, in nessun momento della procedura, eccepire la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(6) Nessuna delle Parti contraenti ricorre alla via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

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RS 0.975.2

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(7) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia; è eseguita senza ritardo conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 10

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se non viene composta entro sei mesi dalla data in cui è stata notificata per scritto da una delle Parti contraenti, la controversia tra le Parti contraenti è sottoposta, su richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale.

(3) Il tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso come segue: entro due mesi dal ricevimento della domanda d'arbitrato ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale. Entro due mesi, i due membri così designati nominano come presidente del tribunale un cittadino di uno Stato terzo.

(4) Se non si è proceduto alle nomine necessarie entro i termini stabiliti nel paragrafo (3) del presente articolo, l'una o l'altra Parte contraente, in mancanza di altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente della Corte internazionale di giustizia è cittadino di una o dell'altra Parte contraente o se, per altri motivi, non può adempiere la sua funzione, il Vicepresidente è invitato a procedere alle nomine necessarie. Se quest'ultimo è cittadino di una Parte contraente o per altri motivi non può adempiere tale funzione, il membro più anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna Parte contraente è invitato a procedere alle nomine necessarie.

(5) Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali. Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, entro sei mesi dalla nomina del Presidente devono essere presentate tutte le conclusioni e svolte tutte le audizioni. Il tribunale decide a maggioranza di voti ed emette la sua sentenza entro i due mesi successivi alla presentazione delle conclusioni finali o al termine delle audizioni, se il termine delle audizioni è posteriore.

(6) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale non disponga altrimenti.

Art. 11

Altri obblighi

(1) Le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale che accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo prevalgono su quest'ultimo in quanto siano più favorevoli.

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(2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle formalità legali richieste per l'entrata in vigore di accordi internazionali.

Art. 13

Durata ed estinzione

(1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di quindici anni. Trascorso tale termine l'Accordo continua a rimanere in vigore, a meno che l'una o l'altra Parte contraente non lo disdica per scritto con un preavviso di dodici mesi.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di quindici anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a São Paulo, il 16 giugno 2004, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno del Lesotho:

Pierre-Louis Girard

Mpho Meli Malie

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