Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Rimessa in vigore e modifica del 9 febbraio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008 e del 10 marzo 20091 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo sono rimessi in vigore.

II Il decreto del Consiglio federale del 18 agosto 2006 menzionato alla cifra I è inoltre modificato come segue: Art. 2 cpv. 2 lett. b III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 37.6

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Salari minimi/Categorie di lavoratori

FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647, 2009 1367 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-0282

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Contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

9 febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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