Termine di referendum: 8 luglio 2010

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Riforma strutturale) Modifica del 19 marzo 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 lett. d 2

Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando: d.

termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Art. 26 cpv. 3 Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).

3

Art. 33 Abrogato

1 2

FF 2007 5199 RS 831.40

2007-1312

1799

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Art. 47 cpv. 2 L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l'istituto collettore.

2

Art. 49 cpv. 2 n. 7, 9, 10, 14 e 15 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2

7.

l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a),

9.

l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a­52e),

10. l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone prossime e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a), 14. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61­62a e 64­64c), 15. abrogato Art. 51 cpv. 6 e 7 Abrogati Art. 51a

Compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza

L'organo supremo è responsabile della direzione generale dell'istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce i principi e gli obiettivi strategici dell'istituto nonché i mezzi necessari al loro adempimento.

Decide inoltre l'organizzazione dell'istituto di previdenza, ne garantisce la stabilità finanziaria e sorveglia la gestione.

1

2

Assume i seguenti compiti non delegabili e irrevocabili: a.

definisce il sistema di finanziamento;

b.

definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani previdenziali e stabilisce i principi per la ripartizione dei fondi liberi;

c.

emana i regolamenti e le relative modifiche;

d.

allestisce e approva il conto annuale;

e.

definisce l'importo del tasso d'interesse tecnico e delle altri basi tecniche;

f.

definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza;

g.

organizza la contabilità;

h.

garantisce l'informazione degli assicurati;

i.

garantisce la formazione iniziale e il perfezionamento dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;

j.

nomina e revoca le persone incaricate della gestione;

1800

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

k.

sceglie e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;

l.

decide se coprire interamente o parzialmente i rischi dell'istituto di previdenza mediante misure di sicurezza supplementari e sceglie se del caso un riassicuratore;

m. stabilisce gli obiettivi e i principi dell'amministrazione patrimoniale e definisce le modalità d'esecuzione e di sorveglianza del processo d'investimento; n.

verifica periodicamente l'equilibrio a medio e lungo termine tra gli investimenti patrimoniali e gli impegni dell'istituto.

L'organo supremo può affidare la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o singoli membri. Garantisce un'informazione adeguata dei propri membri.

3

Stabilisce un'indennità adeguata per la partecipazione dei propri membri a sedute e corsi di formazione.

4

Se l'istituto di previdenza riveste la forma di una società cooperativa, i compiti previsti dai capoversi 1­4 possono essere assunti dall'amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell'assemblea generale ai sensi dell'articolo 879 del Codice delle obbligazioni3.

5

6 Sono fatte salve le disposizioni federali, cantonali e comunali che, per gli istituti di previdenza di diritto pubblico, ripartiscono tra più organi di diritto pubblico i compiti di cui al capoverso 2.

Art. 51b

Integrità e lealtà dei responsabili

Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell'amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile.

1

2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati dell'istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa delle loro relazioni personali o professionali.

Art. 51c

Negozi giuridici con persone prossime

I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.

1

I negozi giuridici conclusi dall'istituto di previdenza con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell'istituto o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche prossime a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

2

3

RS 220

1801

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

L'ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell'istituto di previdenza sono garantiti.

3

4 Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l'istituto di previdenza.

Art. 52 cpv. 1 e 4 1 Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.

Per la responsabilità dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'articolo 755 del Codice delle obbligazioni4.

4

Art. 52a

Verifica

Per la verifica l'istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.

1

L'organo supremo dell'istituto di previdenza trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

2

Art. 52b

Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale

Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ad esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 20055 sui revisori.

Art. 52c 1

4 5

Compiti dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se: a.

il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;

b.

l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;

c.

sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nella gestione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;

d.

i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;

e.

in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha adottato i provvedimenti necessari al ripristino della copertura integrale; RS 220 RS 221.302

1802

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

f.

le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;

g.

le disposizioni dell'articolo 51c sono state rispettate.

L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

2

Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza.

3

Art. 52d

Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

1

2

3

Per ottenere l'abilitazione i periti devono: a.

disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie;

b.

conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;

c.

avere una buona reputazione ed essere affidabili.

La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l'abilitazione.

Art. 52e 1

Compiti del perito in materia di previdenza professionale

Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se: a.

l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;

b.

le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

Il perito sottopone raccomandazioni all'organo supremo dell'istituto di previdenza concernenti in particolare:

2

a.

l'importo del tasso d'interesse tecnico e delle altri basi tecniche;

b.

i provvedimenti da adottare in caso di copertura insufficiente.

Se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l'autorità di vigilanza.

3

Art. 53 Abrogato

1803

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Art. 53a

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni: a.

sulla liceità di affari personali di persone incaricate dell'amministrazione patrimoniale;

b.

sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

Titolo 2: Fondazioni d'investimento Art. 53g

Scopo e diritto applicabile

Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere istituite fondazioni ai sensi degli articoli 80­89bis 6 del Codice civile7.

1

2 Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale.

Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.

Art. 53h 1

Organizzazione

L'organo supremo della fondazione d'investimento è l'assemblea degli investitori.

Il consiglio di fondazione è l'organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d'investimento.

2

L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'organizzazione, l'amministrazione e il controllo della fondazione d'investimento.

3

Art. 53i

Patrimonio

Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.

1

Il patrimonio d'investimento è alimentato dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti l'uno dall'altro.

2

6 7

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile, l'art. 89bis diventa art. 89a.

RS 210

1804

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.

3

In caso di fallimento della fondazione d'investimento i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:

4

a.

le rimunerazioni previste dal contratto;

b.

la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;

c.

il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.

5

Art. 53j

Responsabilità

La responsabilità della fondazione d'investimento per gli impegni assunti da un gruppo d'investimento è limitata al patrimonio di tale gruppo d'investimento.

1

2

Ogni gruppo d'investimento risponde soltanto dei propri impegni.

3

È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori.

Art. 53k

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione relative: a.

alla cerchia degli investitori;

b.

all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;

c.

all'istituzione, all'organizzazione e alla soppressione;

d.

agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;

e.

ai diritti degli investitori.

Titolo prima dell'art. 54

Titolo terzo: Fondo di garanzia e istituto collettore Capitolo 1: Titolari

1805

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Titolo prima dell'art. 61

Titolo quarto: Vigilanza e alta vigilanza Capitolo 1: Vigilanza Art. 61

Autorità di vigilanza

I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale aventi sede sul territorio cantonale.

1

2 I Cantoni possono costituire regioni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente.

L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.

3

Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 2 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare: 1

a.

verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;

Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti designati negli articoli 85 e 86­86b del Codice civile8.

2

Art. 62a

Strumenti di vigilanza

Nell'adempimento dei suoi compiti l'autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.

1

2

8

Se necessario, l'autorità di vigilanza può: a.

esigere in qualsiasi momento che l'organo supremo dell'istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;

b.

impartire istruzioni per casi specifici all'organo supremo, all'ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale;

c.

ordinare perizie;

d.

revocare decisioni dell'organo supremo di un istituto di previdenza;

e.

ordinare esecuzioni d'ufficio;

RS 210

1806

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

f.

avvertire, ammonire o revocare l'organo supremo dell'istituto di previdenza o singoli suoi membri;

g.

ordinare l'amministrazione d'ufficio dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale;

h.

nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;

i.

perseguire le inosservanze di prescrizioni d'ordine conformemente all'articolo 79.

Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all'origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell'ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.

3

Art. 63 Abrogato Art. 63a Abrogato Titolo prima dell'art. 64

Capitolo 2: Alta vigilanza Art. 64

Commissione di alta vigilanza

Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.

1

Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

2

La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d'ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un'autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l'articolo 64a.

3

4

9

Per il resto si applica la legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità.

RS 170.32

1807

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Art. 64a

Compiti

La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

1

a.

garantisce un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;

b.

esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere ad ispezioni presso le medesime;

c.

in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza;

d.

decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;

e.

tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblicato su Internet;

f.

può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;

g.

emana un regolamento per l'organizzazione interna e la gestione degli affari; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento.

2

Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale dell'interno.

3

Art. 64b

Segreteria

La Commissione dispone di una segreteria permanente aggregata amministrativamente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

1

La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento interno e d'organizzazione della Commissione di alta vigilanza.

2

Art. 64c 1

2

Spese

Le spese della Commissione e della sua segreteria sono coperte da: a.

una tassa di vigilanza annuale;

b.

emolumenti per decisioni e servizi.

La tassa di vigilanza annuale è riscossa: a.

presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza e del numero di assicurati;

b.

per il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio ed eventualmente al numero di patrimoni speciali.

Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

3

1808

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

Art. 65 cpv. 2 e 4 2

Concerne soltanto il testo francese.

Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette alla legge del 17 dicembre 199310 sul libero passaggio, indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

4

Art. 74 cpv. 3 e 4 Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo unicamente se il Tribunale amministrativo federale emana una decisione in tal senso su richiesta di una delle parti.

3

La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.

4

Art. 76 sesto e settimo comma ...

chiunque persegue affari personali illeciti, viola l'obbligo di dichiarazione dando indicazioni incomplete o non rispondenti a verità o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza, omette di pubblicare o trattiene per sé vantaggi finanziari o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale,

10

RS 831.42

1809

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile11 Art. 89bis12 cpv. 6 n. 7, 8, 12, 13 e 14 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

6

7.

l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a­52e),

8.

l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone prossime e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),

12. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61­62a e 64­64c), 13. abrogato 14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, art. 66 cpv. 4, art. 67 e 69),

2. Legge del 17 dicembre 199314 sul libero passaggio Art. 9 cpv. 2, secondo periodo 2

... È fatto salvo l'articolo 79b LPP15.

Art. 19, secondo periodo ... Gli altri istituti di previdenza possono dedurre tali disavanzi soltanto in occasione di una liquidazione, parziale o totale (art. 53d cpv. 3 LPP).

III Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (LPP, Riforma strutturale) Gli istituti di previdenza che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire da tale data.

11 12 13 14 15

RS 210 Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile, l'art. 89bis diventa art. 89a.

RS 831.40 RS 831.42 RS 831.40

1810

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 201016 Termine di referendum: 8 luglio 2010

16

FF 2010 1799

1811

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma strutturale). LF

1812