11.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Albania del 13 gennaio 2010

11.2.1.1

Compendio

L'Accordo di libero scambio (ALS) con l'Albania, firmato il 17 dicembre 2009 a Ginevra, contempla lo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati. Esso contiene inoltre disposizioni sulla proprietà intellettuale, sulla concorrenza e sull'agevolazione degli scambi, nonché clausole evolutive per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

Come nei precedenti accordi di libero scambio dell'AELS, il trattamento dei prodotti agricoli di base è disciplinato mediante accordi agricoli bilaterali, stipulati individualmente tra i singoli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania. Con questi accordi, gli Stati dell'AELS e l'Albania si accordano concessioni doganali per prodotti agricoli selezionati nell'ambito delle rispettive politiche agricole (cfr.

n. 11.2.1.5). Le concessioni doganali della Svizzera sostituiscono quelle concessioni che vengono accordate unilateralmente all'Albania nell'ambito del Sistema generalizzato delle preferenze a favore dei Paesi in sviluppo (SGP)1.

L'Accordo con l'Albania estende la rete di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS stanno intessendo dall'inizio degli anni Novanta2. La Svizzera, Paese fortemente dipendente dalle esportazioni verso mercati diversificati e che non appartiene a nessuna grande associazione come l'Unione europea (UE), ha fatto della conclusione di accordi di libero scambio uno dei tre pilastri della sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento sul fronte degli scambi economici internazionali. Gli altri due pilastri sono l'appartenenza all'OMC e le relazioni contrattuali con l'UE. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio nel realizzare gli obiettivi della politica economica esterna svizzera consiste nell'evitare o eliminare discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i nostri concorrenti. Con la conclusione di accordi di libero scambio (solitamente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera si prefigge di garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati esteri per lo meno equivalente a quello di cui dispongono i suoi principali concorrenti (in particolare le imprese domiciliate nel1 2

Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91 Attualmente, gli Stati dell'AELS dispongono di 18 accordi di libero scambio conclusi con partner al di fuori dell'UE: Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Colombia (FF 2009 1933), Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo (CCG: Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti; FF 2009 6323), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 632.313.211), Giordania (RS 0.632.314.671), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland) (RS 0.632.311.181), Tunisia (RS 0.632.317.581) e Turchia (RS 0.632.317.613).

2009-2647

517

l'UE, negli USA e in Giappone). Nel contempo, tali accordi migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. In tal modo, essi forniscono un contributo a favore della diversificazione e della dinamicità delle nostre relazioni economiche internazionali anche laddove non si tratta in primo luogo di evitare discriminazioni.

Il commercio estero contribuisce in misura fondamentale alla prosperità dell'economia elvetica e, di conseguenza, alla promozione del benessere in Svizzera. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un indebolimento congiunturale su scala internazionale, è particolarmente importante garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati esteri possibilmente aperto e libero da discriminazioni. Perciò, anche la negoziazione di accordi di libero scambio figura tra le misure approvate dal Consiglio federale il 12 novembre 2008 a sostegno delle ordinazioni e dell'occupazione in Svizzera.

Gli Accordi negoziati tra gli Stati dell'AELS e l'Albania migliorano l'accesso al mercato per le esportazioni di merci di origine svizzera. Inoltre, essi incrementano la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni commerciali con tale Paese, eliminando in particolare la discriminazione risultante dall'accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) con l'UE: i dazi sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare vengono soppressi a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati e quelli di base, l'Albania accorda alla Svizzera un trattamento almeno equivalente a quello che riserva all'UE. La parte commerciale dell'ASA, in particolare le disposizioni sull'istituzione di relazioni di libero scambio, viene applicata dal 1° dicembre 2006 attraverso un accordo provvisorio. Dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati dell'UE, l'ASA è entrato in vigore il 1° aprile 2009.

Per mezzo dell'ALS AELS­Albania e dell'ALS AELS­Serbia, firmato anch'esso il 17 dicembre 2009 (cfr. n. 11.2.2 del rapporto sulla politica economica esterna), la Svizzera prosegue la sua politica a favore del sostegno di riforme economiche e dell'integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali nelle strutture di collaborazione economica europee e internazionali. La stessa politica ha già portato alla conclusione degli ALS AELS­Macedonia (2000) e AELS­Croazia (2001).

11.2.1.2

Situazione economica dell'Albania e relazioni economiche tra la Svizzera e l'Albania

Dopo che nel 1997 l'economia albanese aveva toccato il fondo con il crollo del sistema finanziario piramidale, dal volgere del secolo il Paese si trova in cammino verso un'economia di mercato funzionante e produttiva, con elevati trassi di crescita attorno al 6 per cento. Nel contesto della crisi finanziaria, le previsioni di crescita per l'anno in corso si situano, secondo il FMI, tra lo 0,4 e l'1 per cento.

Anche se l'Albania continua a essere uno degli Stati più poveri d'Europa, con un PIL pro capite di oltre 2700 euro (nel 2008) essa si sta avvicinano al gruppo dei Paesi a reddito medio. Grazie a una politica monetaria prudente e a una valuta locale stabile, nel 2008 l'inflazione si è attestata al 3,6 per cento, benché negli scorsi mesi il Lek abbia perso il 10 per cento del suo valore nei confronti dell'euro. Secondo la banca centrale, il tasso di disoccupazione è diminuito dello 0,6 per cento per arrivare a quota 12,5 per cento, cifra tuttavia poco significativa considerata l'ampiezza

518

dell'economia sommersa, che secondo il FMI oscilla tra il 30 e il 50 per cento del PIL.

Nel 2008 le esportazioni della Svizzera verso l'Albania sono state di 37,4 milioni di franchi (+18 % rispetto all'anno precedente). I beni maggiormente esportati sono i prodotti farmaceutici (64 %), i prodotti agricoli (9 %), le macchine (5 %) e i prodotti chimici (5 %). Nello stesso anno, le importazioni dall'Albania hanno raggiunto un volume di 2,3 milioni di franchi (+66 % rispetto all'anno precedente). I principali beni d'importazione sono le macchine (56 %) e i prodotti agricoli (33 %).

Sul volume degli investimenti diretti svizzeri in Albania non vi sono dati specifici.

Dal 2007, tuttavia, sono sempre più numerose le imprese svizzere presenti in loco e attive sul mercato albanese, in particolare nel settore dell'energia.

11.2.1.3

Svolgimento dei negoziati

Il 10 dicembre 1992, gli Stati dell'AELS e l'Albania hanno firmato una dichiarazione di collaborazione. Il comitato misto, istituito in virtù di tale dichiarazione, si è riunito in tutto tre volte, di cui l'ultima il 5 novembre 2005. In occasione di tale riunione, le Parti hanno deciso di intavolare negoziati esplorativi in vista della conclusione di un accordo di libero scambio. Il 10 dicembre 2007, esse si sono riunite per discutere le modalità di negoziazione. I negoziati sono poi stati avviati nel maggio 2009 e conclusi dopo soltanto due tornate negoziali (12­14 maggio 2009 e 25­26 giugno 2009).

Infine, l'Accordo è stato firmato il 17 dicembre 2009 a Ginevra dai ministri competenti degli Stati dell'AELS e dell'Albania.

11.2.1.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio con l'Albania corrisponde ad altri accordi conclusi dagli Stati dell'AELS con Stati dell'Europa centrale e orientale (Macedonia, Croazia), del bacino mediterraneo (Turchia, Israele, OLP/Autorità palestinese, Marocco, Giordania, Tunisia, Libano ed Egitto) e con la Serbia (cfr. n. 11.2.2 del rapporto sulla politica economica esterna). L'Accordo di libero scambio negoziato tra gli Stati dell'AELS e l'Albania liberalizza il commercio dei prodotti industriali, del pesce e di altri prodotti del mare nonché dei prodotti agricoli trasformati. Esso contiene inoltre disposizioni sulla proprietà intellettuale, sulla concorrenza e sull'agevolazione degli scambi, nonché clausole evolutive per i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici.

Scambi di merci Il campo d'applicazione del capitolo 2 (Scambi di merci) dell'Accordo di libero scambio comprende i prodotti industriali, il pesce e altri prodotti del mare, nonché i prodotti agricoli trasformati (art. 6). Per i prodotti industriali nonché il pesce e gli altri prodotti del mare, l'entrata in vigore dell'Accordo comporta, salvo poche eccezioni, l'eliminazione reciproca dei dazi doganali (art. 8). Le posizioni tariffarie solitamente sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS (in particolare gli alimenti per animali) esulano dal campo di applicazione dell'Accordo (Allegato I).

519

Per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS accordano all'Albania concessioni analoghe a quelle accordate all'Unione europea (eliminazione della protezione industriale). Gli Stati dell'AELS eliminano dai dazi l'elemento di protezione industriale, ma mantengono il diritto di prelevare tributi all'importazione e di versare rimborsi all'esportazione per livellare la differenza tra i prezzi delle materie prime sui mercati dell'AELS e sul mercato mondiale. A prescindere da poche eccezioni, per i prodotti agricoli trasformati gli Stati dell'AELS beneficeranno di un accesso al mercato albanese in franchigia doganale. Lo stesso vale anche per l'alcool con un titolo alcometrico di oltre l'80 per cento e per determinati tabacchi, che l'Albania considera prodotti agricoli trasformati.

Le regole d'origine (art. 7 e Protocollo B) corrispondono a quelle del Protocollo d'origine Euromed. Il cumulo pan-euro-med completo, tuttavia, sarà possibile soltanto quando anche l'Unione europea a tutti gli altri potenziali partner di libero scambio avranno provveduto alle relative modifiche. Fino a quando non sarà possibile un cumulo diagonale, negli scambi bilaterali tra gli Stati dell'AELS e l'Albania verranno impiegate soltanto le riconosciute prove d'origine EUR.1 e la dichiarazione d'origine su fattura. Il rimborso di dazi prelevati su importazioni da Paesi terzi (cosiddetto «drawback», Protocollo B, art. 15) è vietato.

L'Accordo contiene inoltre disposizioni sull'agevolazione degli scambi (art. 13 e Allegato III). Le Parti si impegnano, tra l'altro, a rispettare standard internazionali nelle procedure doganali e a collaborare a livello di autorità doganali, ad esempio incrementando la trasparenza e utilizzando tecnologie dell'informazione, nell'ottica di evitare inutili ostacoli amministrativi al commercio.

L'Accordo istituisce anche un sottocomitato per le questioni d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (art. 14 e Allegato IV). Quest'ultimo sarà responsabile, tra l'altro, per lo scambio di informazioni e l'analisi degli sviluppi in questi settori, nonché per il coordinamento delle posizioni e la preparazione delle modifiche tecniche che ne risultano.

L'Accordo di libero scambio contiene inoltre disposizioni sulle limitazioni quantitative all'importazione e
all'esportazione (art. 9), sulla non discriminazione tramite imposte interne (art. 10) e sulle imprese commerciali di Stato (art. 15), e rimanda alle relative disposizioni dell'OMC/GATT per quanto concerne le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 11), le prescrizioni tecniche (art. 12) e le sovvenzioni e misure compensative (art. 16). Per quanto concerne le eccezioni (in particolare sulla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese, art. 21 e 22), l'Accordo riprende, incorporandole, le disposizioni pertinenti dell'OMC. Inoltre, le Parti si impegnano a non applicare reciprocamente misure antidumping (art. 17). L'Accordo definisce, per di più, il rapporto nei confronti della clausola generale di protezione dell'accordo del GATT (art. 19) e contiene una clausola di protezione bilaterale (art. 20), che limita le relative misure ad al massimo tre anni, la cui necessità sarà esaminata dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Proprietà intellettuale Le disposizioni contrattuali dell'ALS sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 23 e Allegato V) impegnano le Parti a garantire una protezione efficace della proprietà intellettuale e ad assicurare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si

520

applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell' Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio3 (Accordo TRIPS).

Come in altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, le Parti confermano i loro obblighi derivanti da diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (l'Accordo TRIPS, la Convenzione di Parigi4 per la protezione della proprietà industriale, riveduta il 14 luglio 1967, la Convenzione di Berna5 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta il 24 luglio 1971, nonché la Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma6)). Esse si impegnano inoltre, qualora ciò non fosse già il caso, ad aderire al più tardi entro il 31 dicembre 2010 ad importanti accordi internazionali di protezione ed armonizzazione (Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aia7 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, Trattato dell'OMPI8 del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore, Trattato dell'OMPI9 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi) come pure alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità vegetali (nella versione riveduta del 1978 o del 1991)10.

Nell'Allegato V all'Accordo principale sono definite norme di protezione materiali, concernenti determinati settori del diritto della proprietà intellettuale, che fondamentalmente corrispondono agli standard europei e che in molti ambiti oltrepassano il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS. Si tratta, in particolare, delle disposizioni sulla protezione dei brevetti (con le quali le Parti si impegnano tra l'altro ­ in caso di perdita della durata di protezione effettiva a causa di una procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio ­ a proteggere in particolare le invenzioni biotecnologiche e a prevedere un certificato di protezione complementare di al massimo cinque anni per brevetti in ambito farmaceutico e agrochimico) (Allegato V, art. 4), sulla protezione dei risultati dei test per prodotti farmaceutici (otto anni) e agrochimici (10 anni) (Allegato V, art. 5), sulla protezione del design e dei marchi
(rimando alle direttive dell'OMPI sulla protezione dei marchi noti e dei marchi in Internet) (Allegato V, art. 3 e 6), nonché sulle misure di sostegno alle dogane (estensione delle misure di sostegno alle dogane a tutti i beni soggetti alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i beni protetti da brevetto), applicabili sia all'importazione che all'esportazione.

Inoltre, l'Accordo impegna le Parti a proteggere le indicazioni geografiche d'origine, i nomi dei Paesi parte all'Accordo (per la Svizzera ad esempio: «Switzerland», «Schweiz», «Swiss») come pure i loro stemmi, le loro bandiere e i loro emblemi ad esempio contro l'abuso all'interno di marchi e nomi di imprese (Allegato V, art. 7).

Le disposizioni relative all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (Allegato V, art. 9­12) rispecchiano determinati principi della legislazione nazionale albanese e vanno oltre gli standard minimi dell'Accordo TRIPS, situandosi nell'ambito di quanto convenuto con altri partner di libero scambio dell'AELS.

3 4 5 6 7 8 9 10

RS 0.632.20, Allegato 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.121.4 RS 0.232.151 RS 0.231.171.1 RS 0.232.162

521

L'Accordo prevede inoltre che su richiesta di una Parte il Comitato misto esamini le disposizioni sulla proprietà intellettuale nell'ottica di migliorare il livello di protezione e promuovere gli scambi tra le Parti (art. 23 par. 4). Queste ultime intendono inoltre intensificare la loro collaborazione nell'ambito della proprietà intellettuale (Allegato V, art. 13).

Servizi, investimenti, appalti pubblici e concorrenza Nel capitolo 4 (Investimenti, servizi e appalti pubblici), le Parti riconfermano, in relazione ai servizi (art. 25), gli obblighi derivanti dall'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS)11. L'Accordo in questione persegue inoltre una progressiva liberalizzazione dell'accesso reciproco al settore degli appalti pubblici (art. 26). Sia per i servizi che per gli appalti pubblici, l'Accordo contiene clausole evolutive e di negoziazione, in particolare nell'ottica di evitare eventuali discriminazioni risultanti per l'Albania o per gli Stati dell'AELS da futuri accordi preferenziali conclusi da una Parte contraente con uno Stato terzo.

Le disposizioni sugli investimenti contengono principi di promozione e protezione, nonché una clausola evolutiva che prevede che al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo si esamini la possibilità di estendere il campo d'applicazione dell'Accordo al diritto di stabilimento delle imprese (art. 24).

L'accordo bilaterale sulla protezione degli investimenti tra la Svizzera e l'Albania del 199312, più esteso dal punto di vista del contenuto, rimane in vigore.

Il capitolo 5 (Pagamenti e trasferimenti di capitale) garantisce il libero trasferimento dei pagamenti e dei capitali (art. 27 e 28). È fatta salva la possibilità, per le Parti contraenti, di introdurre misure di limitazione dei trasferimenti in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti (art. 29). Restano salve le misure adottate in conformità a sentenze giudiziarie o procedure amministrative relative ai pagamenti e ai trasferimenti di capitali (art. 30).

Le disposizioni sulla concorrenza (art. 18) citano le pratiche anticoncorrenziali che pregiudicano il buon funzionamento dell'Accordo. Le Parti si adoperano, tra l'altro, affinché anche le imprese pubbliche o quelle con diritti speciali o esclusivi si attengano ai principi generali sulla concorrenza.
Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie Le disposizioni istituzionali si trovano nel capitolo 6. Per garantire l'amministrazione e la regolare applicazione dell'Accordo, viene istituito un Comitato misto (art. 31). Quest'ultimo è composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti e prende le decisioni quale organo paritetico tramite consenso. Esso ha il compito di sorvegliare il rispetto degli impegni presi dalle Parti contraenti, di tenere consultazioni in caso di problemi nell'applicazione dell'Accordo e di esaminare la possibilità di estendere e approfondire l'Accordo.

Nel capitolo 7, l'Accordo prevede una procedura di composizione delle controversie basata su consultazioni da tenersi in seno al Comitato misto (art. 32). Se una controversia non può essere composta entro 60 giorni mediante consultazioni o se la Parte convenuta non risponde alla domanda della Parte attrice entro 10 giorni o se le consultazioni non possono essere avviate entro 20 giorni dal ricevimento di tale 11 12

522

RS 0.632.20, Allegato 1B RS 0.975.212.3

domanda, può essere richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 33), le cui decisioni sono vincolanti e definitive per le Parti alla controversia, che sono tenute ad attuarle senza indugio (art. 35). Se una Parte non attua la decisione del tribunale arbitrale entro un termine ragionevole e se non è stata convenuta alcuna compensazione, la Parte attrice può, dopo un termine di notifica di 30 giorni, sospendere in misura equivalente determinati vantaggi fino all'attuazione della decisione del tribunale o alla composizione della controversia in altro modo.

Preambolo, disposizioni generali e finali Il preambolo e la disposizione sull'obiettivo dell'Accordo (art. 1) contenuta nel capitolo 1 (Disposizioni generali) definiscono gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio. Le Parti riconfermano, tra l'altro, la loro fede nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché ­ sulla base dei principi delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro ­ nello sviluppo economico e sociale e nel rispetto di determinate norme in materia di diritto del lavoro. Esse ribadiscono inoltre il loro proposito di tutelare l'ambiente in sintonia con il principio dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi dell'Accordo sono, in particolare, la liberalizzazione del commercio di merci e il miglioramento reciproco delle possibilità d'investimento, la realizzazione di condizioni quadro favorevoli all'estensione del commercio di servizi, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la tutela di pari condizioni di concorrenza, nonché la progressiva liberalizzazione del settore degli appalti pubblici.

Nel capitolo 8 (Disposizioni finali) una clausola evolutiva generale prevede che le Parti contraenti riesaminino l'Accordo alla luce dei più recenti sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e in particolare nell'ambito dell'OMC, valutando le possibilità di approfondire e sviluppare la collaborazione ai sensi dell'Accordo e, se opportuno, di avviare negoziati. Compete in particolare al Comitato misto effettuare regolarmente un tale riesame (art. 37).

Altri articoli concernono il campo d'applicazione territoriale (art. 3) e l'attuazione dell'Accordo da parte
delle autorità regionali e locali (art. 4). L'Accordo non influisce sulle relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS (art. 2). La disposizione sulla trasparenza (art. 5) disciplina l'obbligo d'informazione delle Parti, che sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni e decisioni amministrative e giudiziarie d'applicazione generale. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione dell'Accordo di libero scambio.

Le Parti si impegnano a rispondere senza indugio alle domande specifiche e a scambiarsi informazioni rilevanti.

L'Accordo contiene inoltre disposizioni sull'adempimento degli impegni assunti (art. 35), sugli Allegati, i Protocolli e le Appendici (art. 36), sulle modifiche dell'Accordo (art. 38), sulle relazioni con altri accordi internazionali, sull'integrazione di nuove Parti (art. 40), sul recesso e l'estinzione dell'Accordo (art. 41) nonché sulla sua entrata in vigore (art. 42). Inoltre, il Governo norvegese è stato nominato depositario dell'Accordo (art. 43).

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, anche l'Accordo con l'Albania prevede che gli emendamenti vengano sottoposti alle Parti per ratifica (art. 38). Per contro, le modifiche degli Allegati e dei Protocolli sono di competenza del Comitato misto (art. 31 par. 7). L'obiettivo di questa delega di competenze al Comitato misto

523

consiste nel semplificare la procedura per gli adeguamenti tecnici, agevolando così l'amministrazione dell'Accordo. In Svizzera, l'approvazione di tali decisioni del Comitato misto compete solitamente al Consiglio federale, conformemente all'articolo 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione13. Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a simili cambiamenti nell'ambito del rapporto annuale sui trattati internazionali. Gli allegati e i protocolli degli accordi di libero scambio sottoscritti dagli Stati dell'AELS vengono aggiornati regolarmente onde tener conto in particolare degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (ad es. OMC, Consiglio mondiale delle dogane o nell'ambito di altri accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS o dei loro partner). Gli allegati tecnici e i protocolli del presente Accordo, che rientrano nella delega di competenze, sono: l'Allegato I (Prodotti esclusi), l'Allegato II (Pesce e altri prodotti del mare), l'Allegato III (Agevolazione degli scambi), l'Allegato IV (Mandato del sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi), l'Allegato V (Protezione dei diritti di proprietà intellettuale), il Protocollo A (Prodotti agricoli trasformati) e il Protocollo B (Regole d'origine e metodi per la cooperazione amministrativa).

11.2.1.5

Accordo agricolo tra la Svizzera e l'Albania

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ogni Stato dell'AELS ha concluso con l'Albania un accordo bilaterale sui prodotti agricoli di base. Tali accordi agricoli bilaterali sono vincolati all'Accordo di libero scambio e non possono esplicare alcun effetto giuridico autonomo (art. 6 par. 2 dell'Accordo di libero scambio, art. 8 dell'Accordo agricolo).

Nel settore non tariffario l'accordo rimanda alle norme pertinenti dell'OMC (art. 6) o a quelle dell'Accordo di libero scambio (art. 7). Questo vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati. In caso di controversie si applica per analogia la procedura di composizione delle controversie prevista dall'Accordo di libero scambio. Le regole d'origine sono disciplinate nel Protocollo B dell'Accordo di libero scambio.

Le concessioni accordate dalla Svizzera consistono nella riduzione o eliminazione dei dazi all'importazione ­ nella misura applicabile nell'ambito dei contingenti doganali dell'OMC e delle limitazioni stagionali ­ per prodotti agricoli selezionati, tra cui l'olio d'oliva originario e le salsicce secche, per cui l'Albania ha fatto valere interessi particolari (cfr. Allegato 2 dell'Accordo agricolo). La Svizzera accorda all'Albania un contingente in franchigia doganale di 500 tonnellate per l'olio d'oliva originario e uno sconto sull'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita per le salsicce secche. L'Albania accorda alla Svizzera le medesime concessioni accordate all'Unione europea (cfr. Allegato 1 dell'Accordo agricolo). La Svizzera potrà dunque beneficiare, tra l'altro, di un accesso al mercato albanese in franchigia doganale per gli animali vivi quali i cavalli, i bovini, i suini, gli ovini e i caprini (non da macello), per il formaggio, i prodotti a base di carne e di frutta, i succhi (ad eccezione del succo di mele) nonché per altri prodotti che tuttavia sono di interesse minore per gli esportatori svizzeri. Inoltre, l'Albania concede alla Svizzera la franchigia doganale per la carne bovina secca.

13

524

In particolare secondo l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010.

Le concessioni della Svizzera si inseriscono nell'ambito della politica agricola vigente. Non sono state fatte concessioni che vadano oltre gli ALS esistenti o che non siano già previste nell'ambito dell'SGP. Le concessioni accordate sostituiscono quelle finora accordate unilateralmente nell'ambito dell'SGP.

11.2.1.6

Entrata in vigore

L'articolo 42 dell'Accordo di libero scambio prevede che quest'ultimo entri in vigore il 1° aprile 2010 per le Parti che avranno depositato presso il depositario il loro strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione o che avranno notificato l'applicazione provvisoria almeno due mesi prima di tale data, a condizione che l'Albania sia una di tali Parti. In caso contrario (o per gli altri Stati), l'entrata in vigore avviene il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, approvazione o accettazione o della notifica relativa all'applicazione provvisoria. Per ciascuno Stato dell'AELS, l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del rispettivo Accordo agricolo è vincolata all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria dell'Accordo di libero scambio.

Dato che sul mercato albanese l'economia svizzera è svantaggiata rispetto a quella dell'UE a causa dell'ASA, il Consiglio federale intende procedere ­ sulla base dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 198214 sulle misure economiche esterne ­ all'applicazione provvisoria prevista nell'articolo 42 paragrafo 5 a partire dalla data in cui saranno soddisfatte per l'Albania le premesse per l'entrata in vigore dell'Accordo.

11.2.1.7

Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale a livello federale, cantonale e comunale Le ripercussioni finanziarie sono estremamente esigue e consistono nella prevedibile perdita dei proventi doganali sulle importazioni provenienti dall'Albania. Nel 2008, tali proventi sono ammontati a circa 15 500 franchi (di cui 5450 franchi su prodotti agricoli). Queste modeste ripercussioni finanziarie vanno messe in relazione agli effetti economici positivi per la piazza economica svizzera.

Il crescente numero di accordi di libero scambio da mettere in atto e perfezionare può riflettersi sull'effettivo del personale della Confederazione. Per il periodo dal 2010 al 2014 le risorse necessarie sono state messe a disposizione. Durante questo lasso di tempo, gli Accordi in questione non produrranno alcun aumento del personale. Il fabbisogno di risorse per la negoziazione di nuovi accordi e per l'attuazione e lo sviluppo degli accordi esistenti dopo il 2014 sarà valutato dal DFE nel 2013. Le ripercussioni sul personale nel DFF per quel che riguarda la negoziazione, l'esecuzione e la gestione di nuovi accordi di libero scambio fino al 2014 devono ancora essere esaminate. Per i Cantoni e i Comuni, gli Accordi in questione non hanno ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

14

RS 946.201

525

Ripercussioni economiche La soppressione dei dazi sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli nel commercio tra l'Albania e la Svizzera si riflette positivamente sulle imprese svizzere e albanesi nonché sui consumatori e migliora le possibilità di smercio dei prodotti d'esportazione. Inoltre, gli Accordi rafforzano in generale la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni economiche con l'Albania.

Dato che le concessioni della Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate ad altri partner di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito del Sistema generalizzato delle preferenze e concesse nel quadro dei contingenti doganali dell'OMC (se esistenti), non sono da attendersi ripercussioni rilevanti sull'agricoltura svizzera.

11.2.1.8

Rapporto con il programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo bilaterale conclusi con l'Albania rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200815 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200816 sul programma di legislatura 2007­2011.

11.2.1.9

Aspetti giuridici

Rapporto con l'OMC e con il diritto europeo La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e l'Albania sono membri dell'OMC. Le Parti contraenti sono dell'avviso che il presente Accordo sia conforme agli impegni risultanti dall'appartenenza all'OMC. Gli accordi di libero scambio sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è né in contraddizione con gli impegni assunti in base ad accordi con l'Unione europea né con gli obiettivi della politica d'integrazione europea della Svizzera.

Validità per il Principato del Liechtenstein In quanto membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'Accordo di libero scambio con l'Albania. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale)17, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'Accordo di libero scambio relative alla circolazione delle merci. In virtù dello stesso Trattato, anche l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'Albania si applica al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

15 16 17

526

FF 2008 627 660 FF 2008 7469 RS 0.631.112.514

Pubblicazione degli Allegati all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Albania Gli Allegati all'Accordo di libero scambio comprendono complessivamente diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico.

Secondo l'articolo 5 e l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200418 sulle pubblicazioni ufficiali e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200419 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita delle pubblicazioni, 3003 Berna20, e sono disponili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS21. Inoltre, l'Amministrazione federale delle dogane pubblica in forma elettronica le traduzioni del Protocollo B sulle regole d'origine e sulle procedure doganali22.

Costituzionalità Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)23, gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita nell'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi (art. 41 dell'Accordo di libero scambio). La sua denuncia implica automaticamente la scadenza dell'Accordo agricolo (art. 8 dell'Accordo agricolo). Gli Accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non esige alcun adeguamento a livello di legge.

I presenti Accordi contengono disposizioni che fissano delle norme di diritto (concessioni doganali, principi di parità di trattamento). Per determinare se si tratta di disposizioni che contengono norme di diritto importanti ai sensi all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 LParl24), va notato, da una
parte, che le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate mediante ordinanze, che il Consiglio federale ha la competenza di emanare, per le concessioni doganali, in virtù della legge sulla tariffa delle dogane25. D'altra parte, esse non sono da considerarsi fondamentali in quanto non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né contengono decisioni di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni assunti in questi Accordi non oltrepassano quelli contratti nell'ambito di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal profilo del contenuto, essi presentano una struttura paragonabile a quella di altri accordi conclusi dall'AELS con Stati terzi e rivestono un'analoga importanza giuridica, economica e politica.

18 19 20 21 22 23 24 25

RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html?

http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it RS 101 RS 171.10 RS 632.10

527

In occasione delle consultazioni sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22 aprile 2004 e sui messaggi da allora approvati concernenti gli accordi di libero scambio con Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea, le due Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sottostanno al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione (LCo)26, non è di regola prevista alcuna procedura di consultazione per accordi che non sottostanno al referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, salvo che si tratti di progetti di grande portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o che la loro esecuzione sia affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del loro contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, i presenti Accordi corrispondono essenzialmente agli accordi di libero scambio e agli accordi agricoli già conclusi dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo e i Cantoni sono stati consultati conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)27 sia in sede di preparazione del mandato di negoziazione che, nella misura ritenuta necessaria, durante i negoziati stessi. Inoltre, dato che gli Accordi non vengono attuati in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare a una procedura di consultazione.

26 27

528

RS 172.061 RS 138.1