Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 24 febbraio 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 34 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale ordinanza sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari originariamente autorizzati all'estero non adempiono più le condizioni dell'articolo 32 della presente ordinanza e vengono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Prodotti commerciali Delta 25 EC

Numero di omologazione svizzero: I-4580 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 14448 Titolari stranieri di autorizzazioni: Rocca Frutta S.R.L.

2. Il termine per l'immissione sul mercato è fissato al 31 luglio 2010 3. Il termine per l'utilizzo è fissato al 31 luglio 2013.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

24 febbraio 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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RS 916.161

2010-0428

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