Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 1° febbraio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 16 febbraio 2009 e del 14 gennaio 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari del 10 novembre 2009 Art. 1
In generale
Art. 2
Adeguamento salariale
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla convenzione addizionale.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
1° febbraio 2010
In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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FF 2000 4513, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2009 791, 2010 257 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2010-0146
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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF
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