Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 1° febbraio 2010 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 16 febbraio 2009 e del 14 gennaio 20101, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari del 10 novembre 2009 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla convenzione addizionale.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

1° febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

FF 2000 4513, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2009 791, 2010 257 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2010-0146

985

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

986