Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate del 2 agosto 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 29 giugno 2009 nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, viene conferita l'obbligatorietà generale.2 Art. 2 L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.

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Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori delle aziende del settore dei copritetto e dei costruttori di facciate. Appartengono al settore dei copritetto e dei costruttori di facciate le aziende che si occupano dei seguenti campi:

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Tetti a falde e sottotetti a partire dalla travatura

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Tetti piani a partire dalle sotto-costruzioni statiche e isolazioni di facciate in relazione al tetto piano

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Rivestimenti di facciate ventilati e con isolamento termico e tutte le isolazioni ad essi collegate. In particolare sono compresi i materiali seguenti per il rivestimento di facciate: ­ ardesia ­ fibra di cemento ­ scandole ­ lamiera (lamiere d'alluminio, a trapezio e ondulate) ­ piode in sasso

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.

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tegole lastre di ceramica lastre di materie sintetiche.

Sono esclusi: a.

il personale commerciale;

b.

gli apprendisti;

c.

i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;

d.

gli azionisti e i soci di società per azioni e società a garanzia limitata che operano nel consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 % del capitale complessivo;

e.

i capimastri con diploma federale.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni paritetiche del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri casi che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2010 ed è valido sino al 31 dicembre 2013.

2 agosto 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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