Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Nidvaldo alla modifica del titolo della Costituzione cantonale, alla modifica degli articoli 41 capoverso 5, 48, 59a capoverso 2, 67, 67a, 68, 69 e 106, nonché all'abrogazione degli articoli 3 capoverso 4, 4, 99 e 100 della Costituzione cantonale, accettate nella votazione popolare del 2 maggio 2010; 2. Basilea Campagna alla modifica dei § 9 capoverso 4 lettera b, 79 capoverso 1, 84, 156 e 157 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 17 maggio 2009; 3. Sciaffusa alla modifica degli articoli 40 capoversi 1 e 1bis, 55 capoverso 2, 70 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 76 capoverso 2, nonché all'abrogazione degli articoli 17 capoverso 2, 72 capoverso 3, 75, 76 capoverso 1 e 77 capoverso 2 della Costituzione cantonale, accettate in votazione popolare del 7 marzo 2010; 4. Ginevra alla legge costituzionale del 4 maggio 2007 (A 2 01) che modifica la Costituzione cantonale, accettata in votazione popolare del 24 febbraio 2008;
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RS 101 FF 2010 7007
2010-2100
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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF
5. Giura alla modifica degli articoli 65 capoverso 1 e 66 capoverso 2 della Costituzione cantonale, alla modifica dell'articolo 14 e all'abrogazione dell'articolo 6 capoverso 1 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione cantonale, accettate nella votazione popolare del 7 marzo 2008.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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