Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 20101, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 18 marzo 20052 sulle dogane Art. 16 cpv. 2 Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale o che acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.

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Art. 17, rubrica, cpv. 1bis (nuovo) e 2 Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo 1bis Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.

L'Amministrazione delle dogane può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l'approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l'estero.

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Art. 21 cpv. 1 Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che

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FF 2010 1921 RS 631.0

2008-1301

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Acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti. LF

all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.

Art. 61 cpv. 1 e 3 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d'esportazione.

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Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.

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2. Legge del 12 giugno 20093 sull'IVA Art. 23 cpv. 2 n. 11 (nuovo) 2

Sono esenti dall'imposta: 11. la fornitura di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD4 a viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero.

Art. 52 cpv. 1 1

Soggiacciono all'imposta: a.

l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti;

b.

l'immissione in libera pratica di beni secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD5 da parte di viaggiatori in provenienza dall'estero nel traffico aereo.

3. Legge del 21 giugno 19326 sull'alcool Art. 36 cpv. 1, secondo periodo (nuovo) ... È considerata esportazione anche l'introduzione in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane.

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RS 641.20 RS 631.0 RS 631.0 RS 680 RS 631.0

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Acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti. LF

4. Legge del 21 marzo 19698 sull'imposizione del tabacco Art. 24 cpv. 1 lett. a L'imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all'assoggettato se:

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a.

la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l'articolo 17 capoverso 1bis LD9;

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 641.31 RS 631.0

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