Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010 del 16 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero; visti gli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici; vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra del 7/14 ottobre 2009, decreta:

1 2 3 4

1.

La richiesta del Cantone di Ginevra del 7/14 ottobre 2009 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a­27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.

2.

La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura: a. per la votazione popolare federale del 7 marzo 2010 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, dagli aventi diritto di voto domiciliati nei Comuni di Anières, Avusy, Bernex, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Grand-Saconnex, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex e Vandoeuvres, nonché dagli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra; b. nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010, il sistema di voto elettronico ginevrino ospiterà gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città4;

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11 Cfr. FF 2010 111

2009-3067

113

Autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 7 marzo 2010. DCF

c.

d.

e.

f.

g.

h.

sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno degli Stati seguenti: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Vaticano; il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 6 marzo 2010 alle ore 12.00; i voti espressi per via elettronica dagli elettori degli undici Comuni e dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Ginevra vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; il Cantone di Ginevra è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta; la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nei Comuni di Anières, Avusy, Bernex, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Grand-Saconnex, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex e Vandoeuvres; la sperimentazione del voto elettronico degli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra interessa solamente le votazioni cantonali e federali.

3.

Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.

4.

Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra da parte della Cancelleria federale.

16 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

114