Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Disegno

(LAI) (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20101, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Sostituzione di un termine Nell'articolo 8 capoverso 3 lettera d il termine «somministrazione» è sostituito con il termine «consegna».

Ingresso, primo comma visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale3; ...

Art. 7 cpv. 2 lett. e (nuova) L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

2

e.

provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita (art. 8a cpv. 2).

Art. 7b cpv. 3 La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.

3

1 2 3

FF 2010 1603 RS 831.20 RS 101; versione secondo la modifica del ... (FF 2010 1723).

2009-1774

1723

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 8a (nuovo) 1

2

Reintegrazione dei beneficiari di una rendita

I beneficiari di una rendita hanno diritto ai provvedimenti di reintegrazione purché: a.

la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e

b.

i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

I provvedimenti di reintegrazione comprendono: a.

provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale secondo l'articolo 14a capoverso 2;

b.

provvedimenti professionali secondo gli articoli 15­18c;

c.

consegna di mezzi ausiliari secondo gli articoli 21­21quater;

d.

consulenza e accompagnamento dei beneficiari di una rendita e dei loro datori di lavoro.

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno.

3

L'assicurato la cui rendita è soppressa alla conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso 2 e il suo datore di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento ancora per tre anni al massimo dalla decisione dell'ufficio AI.

4

Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 4.

5

Art. 10 cpv. 2 Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione nasce non appena i provvedimenti sono opportuni, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.

2

Art. 16 cpv. 2 lett. c secondo periodo 2

Sono parificate alla prima formazione professionale: c.

... Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'articolo 74 è escluso. ...

Art. 18 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 18a

Esercizio di un lavoro a titolo di prova

L'assicurazione per l'invalidità può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni, al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

1

Durante l'esercizio di un lavoro a titolo di prova l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera; i beneficiari di una rendita continuano a percepire la rendita.

2

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

L'esercizio di un lavoro a titolo di prova non dà origine a un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni4 (CO). Tuttavia, le seguenti disposizioni del diritto del contratto di lavoro sono applicabili per analogia: 3

a.

diligenza e fedeltà (art. 321a CO);

b.

rendiconto e restituzione (art. 321b CO);

c.

lavoro straordinario (art. 321c CO);

d.

osservanza di direttive e di istruzioni (art. 321d CO);

e.

responsabilità (art. 321e CO);

f.

utensili, materiale e spese (art. 327, 327a, 327b, 327c CO);

g.

protezione della personalità del lavoratore (art. 328, 328b CO);

h.

tempo libero e vacanze (art. 329, 329a, 329c CO);

i.

altri obblighi: cauzione (art. 330 CO), attestato (art. 330a CO), obbligo di informare (art. 330b CO);

j.

diritti sulle invenzioni e sui design (art. 332 CO);

k.

conseguenze della fine del rapporto di lavoro: esigibilità dei crediti (art. 339 cpv. 1), restituzione (art. 339a CO).

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per un'eventuale conclusione anticipata dell'esercizio di un lavoro a titolo di prova.

4

Art. 18b

Assegno per il periodo di introduzione

L'assicurato che ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento e le cui capacità effettive non corrispondono ancora al salario convenuto ha diritto a un assegno per il periodo di introduzione richiesto, ma al massimo per 180 giorni.

1

L'assegno per il periodo di introduzione corrisponde al massimo al salario lordo mensile convenuto. Non può superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera.

2

3

L'assegno per il periodo di introduzione è versato al datore di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con le prestazioni erogate da altre assicurazioni sociali nel periodo durante il quale l'assicurato percepisce l'assegno per il periodo di introduzione.

4

Art. 18c (nuovo)

Indennità per sopperire all'aumento dei contributi

L'assicurazione può versare un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia se:

1

a.

4

nell'arco di due anni, l'assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro a causa della malattia preesistente;

RS 220

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

b.

all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi; e

c.

l'incapacità al lavoro causa l'aumento dei contributi.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità e può subordinarne il versamento a altre condizioni.

2

Art. 18d Ex art. 18b Art. 21 cpv. 3 e 4 I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che devono essere acquistati anche senza l'invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.

3

Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.

4

Art. 21bis

Diritto di sostituzione della prestazione

L'assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che svolge la stessa funzione.

1

L'assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto, ma solo fino a concorrenza dell'importo che avrebbe versato per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

2

Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.

3

Art. 21ter (nuovo)

Prestazioni sostitutive

L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

1

L'assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell'assicurato che ricorre ai servizi di terzi, dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.

2

Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

3

4 Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 3.

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 21quater (nuovo)

Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari

Ai fini della consegna di mezzi ausiliari finanziati in tutto o in parte dall'assicurazione e per l'erogazione dei servizi connessi con tali mezzi il Consiglio federale dispone degli strumenti seguenti: a.

fissazione di importi forfetari;

b.

conclusione di convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni quali fornitori di mezzi ausiliari, produttori, grossisti e dettaglianti;

c.

fissazione degli importi massimi per l'assunzione di costi; e

d.

procedure di aggiudicazione secondo la legge federale del 16 dicembre 19945 sugli acquisti pubblici.

Art. 22 cpv. 5bis, 5ter (nuovo) e 6 Se un assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2.

5bis

Se a causa dell'esecuzione di un provvedimento l'assicurato subisce una perdita di guadagno o la soppressione dell'indennità giornaliera di un'altra assicurazione, l'assicurazione gli versa un'indennità giornaliera oltre alla rendita.

5ter

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d'accertamento e d'attesa, per l'esercizio di un lavoro a titolo di prova e per l'interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

6

Art. 23 cpv. 1bis (nuovo) e 3 1bis Nel caso di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera.

3 Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS6 (reddito determinante).

5 6

RS 172.056.1 RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Titolo prima dell'art. 26

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione, tariffe e tribunali arbitrali Art. 27 cpv. 1 Il Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con il corpo medico e le associazioni professionali del settore sanitario, nonché con gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d'integrazione, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e per stabilire le tariffe.

1

Art. 31 cpv. 2 Abrogato Art. 32 (nuovo) 1

Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro

L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria sotto forma di rendita se: a.

nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento;

b.

l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e

c.

prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o se la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.

2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte.

3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34).

Art. 33 (nuovo) 1

Importo della prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro

La prestazione transitoria di cui all'articolo 32 corrisponde: a.

alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta;

b.

alla rendita che l'assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa.

Se l'assicurato ha diritto a una rendita completiva per i figli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.

2

Art. 34 (nuovo)

Riesame del grado d'invalidità e adeguamento della rendita

L'ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui all'articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d'invalidità.

1

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'ufficio AI rende la propria decisione in merito al grado d'invalidità dell'assicurato:

2

a.

il diritto a una rendita nasce, in deroga all'articolo 28 capoverso 1 lettera b, e a condizione che il grado d'invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita;

b.

la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d'invalidità subisce una notevole modificazione.

Art. 42 cpv. 6 Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.

6

Art. 42bis cpv. 4 I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

4

Art. 42ter cpv. 2 L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.

2

Ebis. Il contributo per l'assistenza Art. 42quater (nuovo) 1

Diritto

Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: a.

percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1­4;

b.

vivono a casa propria; e

c.

hanno l'esercizio dei diritti civili ai sensi dell'articolo 13 del Codice civile7.

Il Consiglio federale può stabilire le condizioni alle quali le persone minorenni o con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l'assistenza.

2

7

RS 210

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Art. 42quinquies (nuovo)

Prestazioni d'aiuto coperte

L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono erogate regolarmente da una persona fisica (assistente): a.

assunta dall'assicurato con un contratto di lavoro; e

b.

che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

Art. 42sexies (nuovo)

Entità del diritto

Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

1

a.

l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42­42ter;

b.

i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

c.

il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal8.

Nel calcolo non sono prese in considerazione le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno durante un soggiorno in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero.

2

3 In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA9, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a.

gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza;

b.

gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

c.

i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro in virtù del CO10, il contributo per l'assistenza è versato a prescindere dal fatto che l'assistente abbia effettivamente fornito le prestazioni d'aiuto.

Art. 42septies (nuovo)

Inizio ed estinzione del diritto

In deroga all'articolo 24 LPGA11 il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto.

1

8 9 10 11

RS 832.10 RS 830.1 RS 220 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro dodici mesi dalla fornitura.

2

3

Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato: a.

non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42quater;

b.

si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS12 o raggiunge l'età di pensionamento; oppure

c.

decede.

Art. 42octies

Riduzione o rifiuto del contributo per l'assistenza

Il contributo per l'assistenza può essere ridotto o rifiutato all'assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell'assistente o dell'assicurazione.

Prima di ridurre o rifiutare il contributo, l'assicurazione deve inviare all'assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

Art. 47 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 1ter (nuovo) In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPGA13 le rendite possono continuare a essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita.

1

1bis

Le rendite sono concesse:

a.

fino alla decisione dell'ufficio AI secondo l'articolo 17 LPGA, se l'assicurato partecipa ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a capoverso 2;

b.

al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti, nel caso di altri provvedimenti d'integrazione.

Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

1ter

Art. 48 (nuovo)

Ricupero di prestazioni arretrate

Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di dodici mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA14, soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

1

12 13 14

RS 831.10 RS 830.1 RS 830.1

1731

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

2

La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato: a.

non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e

b.

fa valere il suo diritto entro dodici mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.

Art. 53 cpv. 2 Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nei seguenti settori:

2

a.

consegna di mezzi ausiliari (art. 21quater);

abis. collaborazione e tariffe (art. 27); b.

analisi scientifiche (art. 68);

c.

informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione (art. 68ter);

d.

progetti pilota (art. 68quater);

e.

promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 74 e 75).

Art. 57 cpv. 1 lett. f 1

Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti: f.

valutare l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;

Art. 68quinquies (nuovo)

Responsabilità per danni durante l'esercizio di un lavoro a titolo di prova

Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante l'esercizio di un lavoro a titolo di prova secondo l'articolo 18a e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO15, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.

1

Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante l'esercizio di un lavoro a titolo di prova, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi dipendenti. Essa può esercitare il regresso contro l'assicurazione per l'invalidità, sempre che l'assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO.

2

3 L'assicurazione per l'invalidità può esercitare il regresso contro l'assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l'assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

4

L'assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa.

15

RS 220

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Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

5

L'ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione: a.

sulle pretese dell'impresa;

b.

sul regresso dell'assicurazione contro l'assicurato.

Art. 77 cpv. 2 L'assegno per grandi invalidi e le rendite straordinarie sono finanziati esclusivamente dalla Confederazione.

2

Art. 78

Contributo della Confederazione

Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione nel 2010 e 2011.

1

Ogni anno il valore iniziale è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto; al tasso di variazione è applicato un fattore di sconto. Il valore degli introiti dell'imposta è depurato di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta e della base di calcolo.

2

Il fattore di sconto corrisponde all'andamento del quoziente tra l'indice delle rendite ai sensi dell'articolo 33ter capoverso 2 LAVS16 e l'indice dei salari calcolato dall'Ufficio federale di statistica a partire dal 2011.

3

Il contributo della Confederazione è calcolato secondo i capoversi 2 e 3; da questo importo sono dedotti i contributi all'assegno per grandi invalidi e alle rendite straordinarie secondo l'articolo 77 capoverso 2.

4

Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà delle uscite dell'assicurazione.

5

6

L'articolo 104 LAVS si applica per analogia.

II

Disposizioni finali della modifica del ...

(6a revisione AI) a. Riesame delle rendite assegnate prima del 1° gennaio 2008 in base alla diagnosi di stati di dolore non riconducibili a cause organiche Le rendite assegnate prima del 1° gennaio 2008 in base alla diagnosi di stati di dolore non riconducibili a cause organiche, quali disturbi da dolore somatoforme, fibromialgie e patologie simili, sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA17 non sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.

1

16 17

RS 831.10 RS 830.1

1733

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

L'assicurato la cui rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a. Questo diritto non comporta il diritto alla prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c.

2

L'assicurato continua a percepire la rendita durante l'esecuzione dei provvedimenti di reintegrazione e fino alla conclusione degli stessi, ma al massimo per due anni dal momento della riduzione o soppressione della rendita.

3

Il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.

4

b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza» Gli assicurati che nel mese precedente all'entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 10 giugno 200518 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42quater hanno diritto al contributo per l'assistenza senza doverne fare richiesta.

1

Tali assicurati ricevono le prestazioni di cui all'ordinanza anzidetta sino al momento in cui l'ufficio AI determina l'entità del diritto al contributo per l'assistenza conformemente all'articolo 42sexies, ma al massimo durante dodici mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

18

RS 831.203

1734

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199419 sugli acquisti pubblici Art. 21 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Se il committente ripartisce le prestazioni che intende acquistare in prestazioni parziali (lotti), può stabilire che un offerente riceva unicamente un numero limitato di lotti. Deve indicarlo nel bando.

2. Codice civile20 Art. 89bis cpv. 6 n. 3a (nuovo) Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198221 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 6

3a. il prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a),

3. Legge federale del 6 ottobre 200022 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 74 cpv. 2 lett. d 2

Sono segnatamente prestazioni di uguale natura: d.

19 20 21 22

le prestazioni per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e il rimborso delle spese di cura e delle altre spese derivanti dalla grande invalidità;

RS 172.056.1 RS 210 RS 831.40 RS 830.1

1735

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

4. Legge federale del 20 dicembre 194623 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Titolo prima dell'art. 43bis

D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari Art. 43ter (nuovo) Contributo per l'assistenza La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater­42octies LAI24.

Art. 43quater Ex art. 43ter Art. 43quinquies Ex art. 43quater

5. Legge federale del 6 ottobre 200625 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 11 cpv. 3 lett. f (nuova) 3

Non sono computati: f.

i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.

Art. 14 cpv. 4 primo periodo Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.

...

4

23 24 25

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30

1736

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

6. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 26 cpv. 3 primo periodo Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità. ...

3

Art. 26a (nuovo) Prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della soppressione o della riduzione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI27 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

1

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

2

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

3

Art. 49 cpv. 2 n. 3a (nuovo) Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

2

3a. il prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a),

26 27

RS 831.40 RS 831.20

1737

Assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). LF

Disposizione finale della modifica del ...

(6a revisione AI, primo pacchetto di misure) Riesame delle rendite assegnate prima del 1° gennaio 2008 in base alla diagnosi di stati di dolore non riconducibili a cause organiche Se una rendita dell'AI è ridotta o soppressa in applicazione della disposizione finale a della modifica del ... della LAI28, il diritto dell'assicurato alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale si riduce o estingue, in deroga all'articolo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l'assicurato non percepisce più alcuna rendita dell'AI o tale rendita è ridotta. Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP29. Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d'invalidità l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita secondo l'articolo 2 capoverso 1ter LFLP.

7. Legge del 17 dicembre 199330 sul libero passaggio Art. 2 cpv. 1ter (nuovo) Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano il prolungamento temporaneo del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.

1ter

8. Legge federale del 19 giugno 199231 sull'assicurazione militare Art. 65 cpv. 3 La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del grado di colpa dell'avente diritto.

3

28 29 30 31

RS 831.20 RS 831.42 RS 831.42 RS 833.1

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