Ordinanza dell'Assemblea federale Progetto sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP); visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 20102; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20103, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza), per quanto non siano disciplinati dalla LOAP.

Sezione 2: Membri dell'autorità di vigilanza Art. 2

Giuramento e promessa solenne

Prima di entrare in carica, i membri dell'autorità di vigilanza giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

1

2

Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'autorità di vigilanza.

Art. 3

Attività a titolo accessorio

I membri dell'autorità di vigilanza svolgono le loro funzioni a titolo accessorio.

Art. 4

Dimissioni

I membri dell'autorità di vigilanza possono dimettersi dalla loro carica per la fine di ogni mese con un preavviso di sei mesi.

1

RS ...

1 FF 2010 1813 2 FF 2010 3615 3 FF 2010 3629 2010-1310

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Organizzazione e compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. O dell'Ass. fed.

In singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al membro dell'autorità di vigilanza un termine di dimissioni più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

2

Art. 5

Fine della durata della carica

I membri dell'autorità di vigilanza che non fanno parte del Tribunale federale o del Tribunale penale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui raggiungono i 70 anni di età.

Sezione 3: Organizzazione e compiti Art. 6

Principio

1

L'autorità di vigilanza disciplina la propria organizzazione.

2

Stabilisce in un regolamento i dettagli della sua organizzazione.

Art. 7

Presidenza

L'autorità di vigilanza nomina nel proprio seno il presidente e il vicepresidente, che stanno in carica per un biennio. Essi sono rieleggibili per un ulteriore periodo analogo.

1

2

Il presidente rappresenta l'autorità di vigilanza verso l'esterno.

Art. 8

Deliberazioni

L'autorità di vigilanza può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.

1

2

L'autorità di vigilanza delibera a maggioranza dei votanti.

3

In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

4

Le sedute dell'autorità di vigilanza non sono pubbliche.

Art. 9

Delega di compiti

L'autorità di vigilanza può delegare a uno o più dei suoi membri l'istruzione di procedimenti e la preparazione di decisioni.

1

2

Alle ispezioni può inviare una delegazione di almeno tre membri.

Art. 10

Segreteria

La segreteria è l'amministrazione dell'autorità di vigilanza. Le fornisce sostegno tecnico e amministrativo.

1

Il segretario e gli altri collaboratori della segreteria sono assunti dall'autorità di vigilanza.

2

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Organizzazione e compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. O dell'Ass. fed.

L'autorità di vigilanza organizza la segreteria. Per altre prestazioni amministrative o logistiche può avvalersi, dietro compenso, di altre unità della Confederazione. I dettagli sono stabiliti in convenzioni sulle prestazioni.

3

Art. 11

Sede

L'autorità di vigilanza ha sede a Berna.

Art. 12

Rapporto

L'autorità di vigilanza presenta all'Assemblea federale un rapporto annuale sulla sua attività.

1

L'autorità di vigilanza approva il proprio rapporto annuale e i rapporti supplementari su proposta del presidente. Essa decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.

2

Art. 13

Informazione

L'autorità di vigilanza informa il pubblico sulla sua attività.

Art. 14

Segreto d'ufficio

I membri dell'autorità di vigilanza sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

1

L'autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale4).

2

Sezione 4: Diarie e rimborso delle spese Art. 15 I membri dell'autorità di vigilanza ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano a sedute, ispezioni, altri adempimenti ufficiali o al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute. Il presidente riceve un'indennità presidenziale non assicurata di 12 000 franchi annui.

1

L'importo delle diarie e del rimborso delle spese sono retti dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 20075 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

2

3 I membri dell'autorità di vigilanza che fanno parte del Tribunale federale o del Tribunale penale federale hanno diritto al solo rimborso delle spese.

4 5

RS 311.0 RS 172.121.2

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Organizzazione e compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. O dell'Ass. fed.

Sezione 5: Diritto disciplinare Art. 16

Provvedimenti

Se accerta che il procuratore generale della Confederazione o un sostituto procuratore generale della Confederazione ha violato doveri d'ufficio, l'autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti disciplinari seguenti: a.

avvertimento;

b.

ammonimento;

c.

riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo.

Art. 17 1

Procedura

Le misure disciplinari possono essere pronunciate solo al termine di un'inchiesta.

L'inchiesta disciplinare termina automaticamente con la cessazione del periodo di funzione.

2

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta e a un procedimento penale, la decisione in merito alle misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale.

Per motivi importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere eccezionalmente presa prima della fine del procedimento penale.

3

Art. 18

Prescrizione

La responsabilità disciplinare si prescrive un anno dopo che la violazione dei doveri d'ufficio è stata scoperta e in ogni caso tre anni dopo l'ultima violazione di tali doveri.

1

La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi giuridici esercitati in un'inchiesta disciplinare.

2

Art. 19

Proposta di destituzione

Se al termine dell'inchiesta disciplinare giunge alla conclusione che sono adempiute le condizioni per la destituzione, l'autorità di vigilanza la propone alla Commissione giudiziaria. Allega alla proposta la presa di posizione del procuratore generale della Confederazione o del sostituto procuratore generale della Confederazione.

Sezione 6: Entrata in vigore Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla LOAP.

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