Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP); visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 20102; visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 20103, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Art. 2

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

1

I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell'elezione e con riserva della stessa.

2

Art. 3

Giuramento e promessa solenne

Prima di entrare in carica, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

1

2

Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'autorità di vigilanza.

RS ...

1 FF 2010 1813 2 FF 2010 3601 3 FF 2010 3629 2010-1316

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Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali. O dell'Ass. fed.

Art. 4 1

Durata della carica

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 20 capoverso 3 LOAP.

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

2

3

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 5

Disdetta

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese con un termine di disdetta di sei mesi.

1

In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

2

Sezione 3: Retribuzione Art. 6

Stipendio

Il procuratore generale della Confederazione è classificato nella classe di stipendio 36 e i sostituti procuratori generali nella classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).

1

La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Al riguardo tiene conto dell'età, della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione sul mercato del lavoro.

2

Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre percento dell'importo massimo della classe di stipendio fino raggiungere tale importo massimo.

3

4

Non sono versati premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers.

Art. 7

Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegno familiare, assegno per l'assistenza a congiunti

L'indennità di residenza, la compensazione del rincaro, l'assegno familiare e l'assegno per l'assistenza a congiunti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.

4

RS 172.220.111.3

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Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali. O dell'Ass. fed.

Sezione 4: Prestazioni sociali Art. 8 Le prestazioni che il datore di lavoro versa in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.

1

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

2

Sezione 5: Grado di occupazione, vacanze, congedi Art. 9

Grado di occupazione

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali esercitano la loro attività a tempo pieno.

Art. 10

Vacanze

Ogni anno civile il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno diritto a:

1

a.

5 settimane di vacanza fino all'anno civile in cui compiono il 49° anno d'età;

b.

6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;

c.

7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l'anno successivo.

2

Art. 11

Congedo

Su richiesta, l'autorità di vigilanza può concedere un congedo al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali.

1

Nell'esame della richiesta, l'autorità di vigilanza tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale federale.

2

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Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali. O dell'Ass. fed.

Sezione 6: Rimborso delle spese Art. 12 Al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro funzione.

1

Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano per:

2

a.

pasti, alloggio e viaggi;

b.

viaggi di servizio all'estero;

c.

partecipazione a conferenze internazionali;

d.

trasloco per motivi di servizio;

e.

spese di rappresentanza.

Sezione 7: Obblighi Art. 13

Domicilio

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali devono abitare in Svizzera.

Art. 14

Segreto d'ufficio

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

1

L'autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale5).

2

Sezione 8: Entrata in vigore Art. 15 La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore contemporaneamente alla LOAP.

5

RS 311.0

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