Regolamento del Consiglio nazionale

Progetto

Modifica del ...

Il Consiglio nazionale, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 agosto 20101; visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 20102, decreta: I Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue: Art. 10 n. 12 La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti: 12. Abrogato Art. 15 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici: 1

a.

numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;

3 Di norma, un deputato non può appartenere contemporaneamente a più di due commissioni di cui all'articolo 10.

II La presente modifica entra in vigore il 5 dicembre 2011.

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FF 2010 5241 FF 2010 5247 RS 171.13 RS 161.1

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Regolamento del Consiglio nazionale

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RU 2010