Regolamento del Consiglio nazionale
Progetto
Modifica del ...
Il Consiglio nazionale, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 agosto 20101; visto il parere del Consiglio federale del 17 settembre 20102, decreta: I Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue: Art. 10 n. 12 La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti: 12. Abrogato Art. 15 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici: 1
a.
numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;
3 Di norma, un deputato non può appartenere contemporaneamente a più di due commissioni di cui all'articolo 10.
II La presente modifica entra in vigore il 5 dicembre 2011.
1 2 3 4
FF 2010 5241 FF 2010 5247 RS 171.13 RS 161.1
2010-2144
5245
Regolamento del Consiglio nazionale
5246
RU 2010