Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi del 24 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:

1

Oggetto

La politica in materia di gestione dei rischi stabilisce le condizioni quadro per una gestione dei rischi efficace e lungimirante presso la Confederazione.

1

Essa costituisce la base vincolante per l'impostazione, l'attuazione, la valutazione delle prestazioni e il miglioramento della gestione dei rischi.

2

3

Le presenti istruzioni fissano: a.

la definizione dei rischi e il campo di applicazione (n. 2);

b.

gli obiettivi della gestione dei rischi (n. 3);

c.

i principi della gestione dei rischi (n. 4);

d.

le funzioni nella gestione dei rischi (n. 5).

2

Definizione dei rischi e campo di applicazione

Sono considerati rischi gli eventi e gli sviluppi che occorrono con una certa probabilità e che comportano considerevoli ripercussioni negative di natura finanziaria e non finanziaria sul raggiungimento degli obiettivi e sull'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale.

1

2

Le istruzioni si applicano: a.

ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale;

b.

ai gruppi e agli Uffici;

c.

alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

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Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi

3 1

Obiettivi della gestione dei rischi La gestione dei rischi persegue i seguenti obiettivi:1 a.

2

3

prevedere futuri eventi e sviluppi e quindi sostenere il Consiglio federale e l'Amministrazione federale nel processo decisionale;

b.

garantire la sicurezza dei rappresentanti della Confederazione;

c.

tutelare il patrimonio e la reputazione della Confederazione;

d.

impiegare i mezzi finanziari disponibili in maniera efficace ed economica.

Gli obietti di cui al capoverso 1 devono essere raggiunti mediante: a.

lo sviluppo della consapevolezza dei rischi presso i collaboratori della Confederazione;

b.

l'identificazione, l'analisi, la valutazione e il superamento per quanto possibile tempestivo dei rischi;

c.

l'adozione delle necessarie misure a seguito della rilevata esposizione ai rischi.

La gestione dei rischi contribuisce quindi: a.

all'adempimento previdente dei compiti della Confederazione;

b.

alla funzionalità di Governo e Amministrazione.

4

Principi della gestione dei rischi

La gestione dei rischi è uno strumento di gestione. Costituisce parte integrante dei processi commerciali e di gestione e contribuisce a un adempimento dei compiti accurato ed economico.2

1

L'identificazione, l'analisi, la valutazione, il superamento e la sorveglianza dei rischi devono avvenire in base a normative uniformi. La gestione dei rischi è impostata secondo il vigente quadro normativo.

2

Per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi, nell'Amministrazione federale deve essere utilizzata un'applicazione informatica comune.

3

I rischi rilevati devono per quanto possibile essere evitati o ridotti. Per il trasferimento di rischi assicurabili, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può in casi particolari approvare la conclusione di un contratto d'assicurazione.3

4

1 2 3

Cfr. art. 39 della legge federale del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0).

Cfr. art. 57 cpv. 1 LFC.

Cfr. art. 50 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01) come pure le Directives de l'AFF du 2 février 2009 applicables à la prise en charge des risques et au règlement des sinistres à la Confédération (in francese e tedesco).

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Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi

Le misure per evitare o ridurre i rischi sono decise e attuate dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dalla Cancelleria federale o dalle unità amministrative conformemente alla situazione e al livello gerarchico.

5

La gestione dei rischi comprende l'adeguata gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità. Essa affronta i rischi che possono colpire improvvisamente un'unità amministrativa in maniera grave, nonostante l'adozione di misure preventive. Le interfacce e le interazioni con altri processi (p. es. con il sistema di controllo interno) vengono prese in considerazione.

6

I risultati della gestione dei rischi devono essere comunicati adeguatamente all'interno e all'esterno.

7

Il Consiglio federale, i dipartimenti, la Cancelleria federale e l'AFF verificano periodicamente la politica dei rischi e si preoccupano del continuo sviluppo e miglioramento della gestione dei rischi.

8

5

Funzioni nella gestione dei rischi

La gestione dei rischi è una parte fondamentale della responsabilità dirigenziale a ogni livello gerarchico.

1

La Conferenza dei segretari generali (CSG) ha in particolare i seguenti compiti:

2

3

a.

esamina la completezza dei rischi essenziali dei dipartimenti e della Cancelleria federale;

b.

consolida i rischi trasversali;

c.

stabilisce all'attenzione del Consiglio federale un ordine di priorità dei rischi di cui alle lettere a e b.

L'AFF ha in particolare i seguenti compiti: a.

coordina il rapporto sui rischi e la valutazione delle prestazioni all'attenzione della CSG e del Consiglio federale;

b.

mette a disposizione un'adeguata applicazione informatica comune per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi;

c.

assicura appropriate possibilità di formazione per i responsabili in materia di rischi;

d.

promuove l'attuazione uniforme e i continui sviluppi e miglioramenti della gestione dei rischi nella Confederazione;

e.

organizza periodicamente con i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale sedute di coordinamento, consentendo in tal modo lo scambio di informazioni e di opinioni tra i dipartimenti.

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Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi

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5

I dipartimenti e la Cancelleria federale hanno in particolare i seguenti compiti: a.

assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato. Essi sono sostenuti a livello specialistico dai gestori dei rischi;

b.

attuano la politica in materia di rischi in base alle presenti istruzioni e alle direttive dell'AFF sulla gestione dei rischi e forniscono le risorse necessarie;

c.

eseguono periodicamente un esame completo della loro esposizione ai rischi;

d.

informano il Consiglio federale senza indugio in caso di situazione di rischio straordinaria e comunque annualmente dei rischi nel proprio settore.

I capi delle unità amministrative hanno in particolare i seguenti compiti: a.

assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato. Essi sono sostenuti a livello specialistico da coach;

b.

provvedono affinché le linee guida dell'AFF e le direttive del proprio Dipartimento siano rispettate e mettono a disposizioni le risorse necessarie;

c.

informano il proprio Dipartimento senza indugio in caso di situazione di rischio straordinaria e comunque annualmente dei rischi nel proprio settore.

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Disposizioni finali

1 Dopo aver sentito i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale, l'AFF disciplina i particolari dell'attuazione in direttive sulla gestione dei rischi.

2

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 24 settembre 2010.

24 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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