Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:
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Oggetto
La politica in materia di gestione dei rischi stabilisce le condizioni quadro per una gestione dei rischi efficace e lungimirante presso la Confederazione.
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Essa costituisce la base vincolante per l'impostazione, l'attuazione, la valutazione delle prestazioni e il miglioramento della gestione dei rischi.
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3
Le presenti istruzioni fissano: a.
la definizione dei rischi e il campo di applicazione (n. 2);
b.
gli obiettivi della gestione dei rischi (n. 3);
c.
i principi della gestione dei rischi (n. 4);
d.
le funzioni nella gestione dei rischi (n. 5).
2
Definizione dei rischi e campo di applicazione
Sono considerati rischi gli eventi e gli sviluppi che occorrono con una certa probabilità e che comportano considerevoli ripercussioni negative di natura finanziaria e non finanziaria sul raggiungimento degli obiettivi e sull'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale.
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2
Le istruzioni si applicano: a.
ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale;
b.
ai gruppi e agli Uffici;
c.
alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.
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Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi
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Obiettivi della gestione dei rischi La gestione dei rischi persegue i seguenti obiettivi:1 a.
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prevedere futuri eventi e sviluppi e quindi sostenere il Consiglio federale e l'Amministrazione federale nel processo decisionale;
b.
garantire la sicurezza dei rappresentanti della Confederazione;
c.
tutelare il patrimonio e la reputazione della Confederazione;
d.
impiegare i mezzi finanziari disponibili in maniera efficace ed economica.
Gli obietti di cui al capoverso 1 devono essere raggiunti mediante: a.
lo sviluppo della consapevolezza dei rischi presso i collaboratori della Confederazione;
b.
l'identificazione, l'analisi, la valutazione e il superamento per quanto possibile tempestivo dei rischi;
c.
l'adozione delle necessarie misure a seguito della rilevata esposizione ai rischi.
La gestione dei rischi contribuisce quindi: a.
all'adempimento previdente dei compiti della Confederazione;
b.
alla funzionalità di Governo e Amministrazione.
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Principi della gestione dei rischi
La gestione dei rischi è uno strumento di gestione. Costituisce parte integrante dei processi commerciali e di gestione e contribuisce a un adempimento dei compiti accurato ed economico.2
1
L'identificazione, l'analisi, la valutazione, il superamento e la sorveglianza dei rischi devono avvenire in base a normative uniformi. La gestione dei rischi è impostata secondo il vigente quadro normativo.
2
Per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi, nell'Amministrazione federale deve essere utilizzata un'applicazione informatica comune.
3
I rischi rilevati devono per quanto possibile essere evitati o ridotti. Per il trasferimento di rischi assicurabili, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può in casi particolari approvare la conclusione di un contratto d'assicurazione.3
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Cfr. art. 39 della legge federale del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0).
Cfr. art. 57 cpv. 1 LFC.
Cfr. art. 50 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01) come pure le Directives de l'AFF du 2 février 2009 applicables à la prise en charge des risques et au règlement des sinistres à la Confédération (in francese e tedesco).
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Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi
Le misure per evitare o ridurre i rischi sono decise e attuate dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dalla Cancelleria federale o dalle unità amministrative conformemente alla situazione e al livello gerarchico.
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La gestione dei rischi comprende l'adeguata gestione delle emergenze, delle crisi e della continuità. Essa affronta i rischi che possono colpire improvvisamente un'unità amministrativa in maniera grave, nonostante l'adozione di misure preventive. Le interfacce e le interazioni con altri processi (p. es. con il sistema di controllo interno) vengono prese in considerazione.
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I risultati della gestione dei rischi devono essere comunicati adeguatamente all'interno e all'esterno.
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Il Consiglio federale, i dipartimenti, la Cancelleria federale e l'AFF verificano periodicamente la politica dei rischi e si preoccupano del continuo sviluppo e miglioramento della gestione dei rischi.
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Funzioni nella gestione dei rischi
La gestione dei rischi è una parte fondamentale della responsabilità dirigenziale a ogni livello gerarchico.
1
La Conferenza dei segretari generali (CSG) ha in particolare i seguenti compiti:
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a.
esamina la completezza dei rischi essenziali dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
b.
consolida i rischi trasversali;
c.
stabilisce all'attenzione del Consiglio federale un ordine di priorità dei rischi di cui alle lettere a e b.
L'AFF ha in particolare i seguenti compiti: a.
coordina il rapporto sui rischi e la valutazione delle prestazioni all'attenzione della CSG e del Consiglio federale;
b.
mette a disposizione un'adeguata applicazione informatica comune per la gestione dei rischi e il rapporto sui rischi;
c.
assicura appropriate possibilità di formazione per i responsabili in materia di rischi;
d.
promuove l'attuazione uniforme e i continui sviluppi e miglioramenti della gestione dei rischi nella Confederazione;
e.
organizza periodicamente con i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale sedute di coordinamento, consentendo in tal modo lo scambio di informazioni e di opinioni tra i dipartimenti.
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Istruzioni sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi
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I dipartimenti e la Cancelleria federale hanno in particolare i seguenti compiti: a.
assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato. Essi sono sostenuti a livello specialistico dai gestori dei rischi;
b.
attuano la politica in materia di rischi in base alle presenti istruzioni e alle direttive dell'AFF sulla gestione dei rischi e forniscono le risorse necessarie;
c.
eseguono periodicamente un esame completo della loro esposizione ai rischi;
d.
informano il Consiglio federale senza indugio in caso di situazione di rischio straordinaria e comunque annualmente dei rischi nel proprio settore.
I capi delle unità amministrative hanno in particolare i seguenti compiti: a.
assumono la responsabilità dei rischi nel proprio settore unitamente al responsabile dei rischi designato. Essi sono sostenuti a livello specialistico da coach;
b.
provvedono affinché le linee guida dell'AFF e le direttive del proprio Dipartimento siano rispettate e mettono a disposizioni le risorse necessarie;
c.
informano il proprio Dipartimento senza indugio in caso di situazione di rischio straordinaria e comunque annualmente dei rischi nel proprio settore.
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Disposizioni finali
1 Dopo aver sentito i gestori dei rischi dei dipartimenti e della Cancelleria federale, l'AFF disciplina i particolari dell'attuazione in direttive sulla gestione dei rischi.
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Le presenti istruzioni entrano in vigore il 24 settembre 2010.
24 settembre 2010
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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