Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

fenazaquin 200 g/l

Tipo di formulazione:

SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali Spinne 200

Numero di omologazione svizzero: D-4779 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024167-00/001 Titolari stranieri di autorizzazioni: Menora GmbH

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane

1, 2

Ragnetti Efficacia parziale: Eriofidi rugginosi

Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dallo stadio postflorale.

3

Ragnetti

Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 6 settimane

Coltivazione di bacche: In generale Ragnetti

Frutticoltura: Frutta a granelli, Prugno, Prugnolo

Viticoltura: Vite

1

RS 916.161

6748

2010-2520

(*) Condizioni e osservazioni 1 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.

2 = Dose indicata: per fragole dallo stadio di piena fioritura a inizio arrossamento dei frutticini, 4 piante per m2, per more e lamponi estivi dallo stadio di inizio fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m3/ha, per lamponi autunnali dallo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m3/ha, per ribes e uva spina dallo stadio di allegagione al 50­90 %, volume delle siepi 7500 m3/ha.

3 = La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3/ha.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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