Decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 20102, decreta: Art. 1 1 L'Accordo europeo del 26 maggio 20003 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) è approvato.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

3

Al momento della ratifica il Consiglio federale dichiara che:

1 2 3

1.

«In applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 lettera a dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che il presente Accordo non si applica: a. al Reno a monte del ponte stradale di Rheinfelden; b. ai laghi di Costanza, Lemano, Maggiore e di Lugano.»

2.

«In riferimento all'articolo 14 capoverso 3 lettera b dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), la Svizzera dichiara che l'applicazione del presente Accordo al Reno a valle del ponte «Mittlere Brücke» di Basilea è subordinata alla conformità con le procedure previste dallo statuto della Commissione centrale per la navigazione sul Reno. Di conseguenza le disposizioni dell'Accordo ADN e dei suoi allegati nonché le relative modifiche devono essere attuate conformemente alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.»

RS 101 FF 2010 827 RS ...; FF 2010 843

2009-2816

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Adesione all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). DF

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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